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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6025/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno Mazzoni
E
in persona del l.r. pro-tempore, Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Riccardo
ID
Oggetto: Accertamento Mansioni Superiori/ Differenze Retributive.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel III Livello del Parte_1
CCNL Terziario Confcommercio a far data dal 2.11.2017, in ragione delle mansioni di macellaio specializzato provetto svolte in concreto in modo effettivo, pieno e continuativo. pagina 1 di 13 2. Per l'effetto, condanna la società in persona del l.r. pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore di la somma complessiva di € Parte_1
19.307,14 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo, con riferimento al periodo 2.11.2016 –
31.10.2023.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società di cui è dipendente dal 2.11.2016 in Controparte_1 virtù di un rapporto di lavoro subordinato (inizialmente a tempo determinato trasformato a marzo 2017 a tempo indeterminato), con la mansione di addetto al reparto macelleria, inquadramento iniziale nel V Livello del CCNL Terziario Confcommercio e dall'1.08.2018 nel
IV Livello e orario full-time. Sostiene che, per il tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della , in cui è stato assegnato ai punti vendita Tesei di Aprilia, di Anzio via del CP_1
Cinema 26, via Nerone e via Mascagni, nonché inviato in missione presso ulteriori punti vendita del , ha svolto, in concreto, le mansioni di macellaio specializzato provetto, CP_1 essendosi sempre occupato, con perizia, di tutte le fasi della lavorazione della carne suina, bovina e del pollame, in particolare: la toelettatura, la rimondatura, la disossatura con utilizzo di coltello da disosso, la pesatura, il taglio anatomico, la rifilatura dei tagli, nonché del taglio, a filo o a mano o a macchina, per la presentazione della carne in vassoio, al riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Precisa, inoltre, che si è sempre occupato, in autonomia, delle attività di scarico della merce (verificando la corrispondenza di quella consegnata con quanto indicato nella bolla di accompagnamento) e del controllo di qualità predisponendo, se del caso, il modulo del reso, nonché, dopo la fase della lavorazione, dell'inserimento nel PC aziendale dei dati di tracciabilità che vengono automaticamente riportati sull'etichetta del prodotto dopo la pesatura e il confezionamento. Precisa, infine, che presso il supermercato di Aprilia via Mascagni, dove ha lavorato negli anni 2018 e 2019, ha svolto, in aggiunta, le mansioni di coordinatore del reparto macelleria occupandosi anche degli ordinativi della merce alla piattaforma di
Aprilia. Sulla base di tale premessa fattuale rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore III Livello, e conseguentemente lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c.
pagina 2 di 13 e 36 Cost.. Chiede, quindi, al Tribunale di Velletri, previo accertamento delle mansioni svolte in concreto e del conseguente corretto inquadramento contrattuale, di condannare la convenuta a pagare in suo favore il credito retributivo di € Controparte_1
19.307,14 per i titoli di cui ai conteggi in atti (calcolato al 31.10.2023), con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio e resiste alle domande del Controparte_1 lavoratore chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con favore delle spese di lite. Sostiene, infatti, che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni proprie del V Livello e poi del IV Livello riconosciuti in contratto, in quanto la carne, ordinata dalla sede centrale, viene consegnata dai fornitori presso tre piattaforme-carni, situate presso i magazzini di e quasi Parte_2 Pt_3 Parte_4 completamente lavorata, e da qui viene consegnata a tutti i punti vendita presso cui giunge posizionata, disossata, ed in prevalenza già depurata delle parti non commestibili, oltre che divisa per tipologia di animale, per taglio/sezione, nonché confezionata con l'etichetta che descrive ogni singolo pezzo. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così individuato il thema decidendum, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 81/2015) – prevedeva che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi … Ogni patto contrario è nullo”.
La norma, dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e pagina 3 di 13 categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare,
pagina 4 di 13 e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003).
Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine
- non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera pagina 5 di 13 elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Tanto premesso e precisato, osserva il giudicante che la presente controversia fa parte di una pluralità di cause gemelle introdotte presso il Tribunale di Velletri dai dipendenti della addetti al Reparto Carni. Nelle more del presente giudizio, sono state Controparte_1 definite le cause iscritte ai numeri 4165/2021, 4167/2021, 4168/2021, 1482/2022 e
4362/2022 con le sentenze n. 323/2025 del 25/02/2025; n. 826/2025 del 3/06/2025; n.
1622/2024 del 14/11/2024; n. 1191/2024 del 24/07/2024 e n. 1623/2024 del 14/11/2024, prodotte in atti dal procuratore della parte ricorrente in allegato alle note autorizzate, che questo giudice intende richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., relativamente ai profili di fatto e diritto comuni con il presente giudizio.
Ebbene nelle sentenze richiamate i giudici di questo Tribunale assegnatari dei relativi procedimenti concludono, concordemente, che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, è stato accertato che i lavoratori ricorrenti hanno svolto le mansioni dedotte in ricorso e che, pertanto, dette mansioni non appaiono ricomprese nel IV Livello di inquadramento formalmente riconosciuto ai lavoratori ricorrenti, in quanto questi hanno svolto, con perizia e autonomia operativa, attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne) richiedenti una capacità professionale, relativa al settore merceologico di assegnazione, certamente approfondita e specialistica.
A parere di questo giudicante gli elementi raccolti nel presente giudizio, valutati nel loro combinato risvolto probatorio, si pongono nello stesso segno di quelli acquisiti nei precedenti giudizi, considerato che i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
teste di parte ricorrente: “Lavoro presso il supermercato Testimone_1 Controparte_1 di Anzio-Nerone dal novembre 2013 come addetto al reparto carni presso cui sono addetto a tutt'oggi. Ho lavorato con il ricorrente presso più punti vendita in quanto la società fa ruotare i dipendenti più esperti presso i vari punti vendita che gestisce nel . Confermo CP_1 che presso i supermercati , la carne bovine suina viene consegnata in mezzene CP_1 ossia mezza bestia, ed è vero che viene consegnata non dai fornitori ma dalla piattaforma pagina 6 di 13 di Aprilia che smista le carni presso i vari punti vendita. Preciso ancora che la mezzena non viene consegnata per intero ma selezionata in vari parti, alcune dei quali hanno l'osso altre invece senza l'osso. Confermo che i pezzi sono 4 di cui: i lombi di bovino adulto del peso di circa 20-25 kg giungono non disossati;
le lombate non disossate, le lombate a loro volta sono divise in 3 pezzi (reale con osso, lombo con osso, costata con osso). Il peso complessivo delle lombate è di circa 30 kg, di cui la reale del peso 12-13 e la costata tra i 22-27 kg. E' vero che anche il petto di bovino adulto viene consegnato con osso e pesa circa 15 kg, è vero infine che gli abbacchi interi giungono interi comprese testa e interiora e non disossate. E' vero che quotidianamente l'addetto alla macelleria, e quindi il ricorrente si occupa dello scarico della merce, ossia carne bovina, suina e pollame verificando la corrispondenza tra la bolla di accompagnamento e quella consegnata. E' altresì vero che l'addetto della macelleria opera un ulteriore controllo delle carne oltre quello operato già operato presso la piattaforma di Aprilia, e se non riscontra la qualità dei prodotti alla commercializzazione, avvisa gli addetti alla piattaforma di Aprilia che poi provvedono al ritiro, compilando una bolla di reso in cui indica il motivo del reso. E' vero che l'addetto alla macelleria verifica anche la tracciabilità, inserendo i dati della tracciabilità nel pc aziendale in modo tale che dopo la pesatura la bilancia emette l'etichetta inclusa la provenienza delle carni. Confermo il cap.
3.4 di cui mi viene data lettura, ossia che l'addetto al reparto carni, si occupa della tolettatura (eliminazione del grasso); rimondatura (pulizia); disossatura
(eliminazione dell'osso con utilizzo del coltello da disosso e la sega ossa); sfesatura
(ulteriore selezione dei pezzi); taglio anatomico (divisione del bovino tra primo taglio e secondo taglio); rifilatura dei tagli (cioè tagliare a filo pareggiando i margini, a mano o a macchina). E' vero infine che si occupa della svenatura dei prosciutti e del petto di vitello.
Preciso, infine, che tutte queste operazioni non avvengono in un banco a servizio del pubblico, ma in laboratorio e che dopo la trasformazione, la carne viene confezionata in vaschette di polistirolo, pesata e di esposta al pubblico per la vendita. Confermo infine che presso il supermercato di Aprilia dove il sig. dove ha lavorato negli anni 2018-2019 Pt_1 oltre alle mansioni di macellaio di cui ho detto, era anche il coordinatore del reparto macelleria benché io fossi più anziano, per cui stabiliva i turni e gli orari degli altri dipendenti autorizzando se del caso, cambi turno. In quegli anni lavoravamo presso il reparto carni di Aprilia 2 o 3 dipendenti, ossia il ricorrente, io e un altro collega. E' vero che quale referente inoltrava anche gli ordinativi di carne alla piattaforma di Aprilia ma a volte lo facevo io stesso tenuto conto delle giacenze del frigorifero. Gli ordinativi venivano effettuati on line ogni giorno. Poiché tutti e tre colleghi eravamo in possesso della stessa esperienza, per cui il ricorrente non ci dava vere e proprie direttive di lavoro ma aveva il compito di organizzare il reparto”.
pagina 7 di 13 teste di parte resistente: “Sono dipendente della dal Testimone_2 Controparte_1
2014 come capo settore merceologico. La mia sete di lavoro è quella di Aprilia via Francesco
Baracca, ma in ragione delle mansioni che svolgo, mi reco presso i supermercati ricompresi nella mia area di competenza che nel 2018 era Aprilia, e attualmente è Roma Est. Preciso che la mia mansione è quella di controllare che presso i vari reparti carne, gli addetti adempiono alle disposizioni aziendali su come trattare le merci nonché verifico la vitalità del prodotto. Confermo che presso la piattaforma di Aprilia che ogni mezzena viene suddivisa in
4 parti per il bovino, di cui la fragosta ossia la parte del collo, non è disossata;
mentre invece la parte finale è disossata quindi l'attività di disossatura e di taglio anatomico della fragosta avviene presso i laboratori dei singoli supermercati. Per quanto riguardo la parte lombare, arriva con un unico pezzo con osso e poi gli addetti al reparto procedono all'ulteriore taglio delle bistecche con o senza osso che poi espongono in vendita nelle vaschette confezionate. Anche il geretto ossia il muscolo, arriva con osso e può essere venduto sia intero che disossato;
nell'ultimo caso viene disossato in laboratorio. Non è quindi vero che l'addetto alla macelleria nei singoli punti vendita riceve i prodotti tutti disossati e tutti suddivisi per singole parti anatomiche. Invece, i prodotti già disossati vengono inseriti nella macchina per essere tagliati a fette. Attualmente l'unico taglio a mano e a fino, riguarda i petti di pollo e il filetto. Anche la preparazione dei macinati avviene in laboratorio utilizzando di norma i pezzi già disossati. L'addetto al reparto di macelleria non si occupa di scaricare i furgoni contenenti la merce, ma assiste alla procedura di scarico che è proprio dell'autista e del magazziniere. Confermo che l'addetto verifica la rispondenza dei colli scaricati e quelli risultanti dal documento di trasporto, nonché verifica la tracciabilità del prodotto che risulterà poi sull'etichetta. Successivamente può capitare che al controllo visivo alcuni pezzi presentino anomalie, nel qual caso deve informare il direttore del punto vendita, e procedere lui stesso o tramite il direttore a segnalare l'anomalia alla piattaforma. Ho visto lavorare il ricorrente una prima volta presso il supermercato di Anzio Nerone e poi presso quello di Aprilia”.
, teste di parte ricorrente: “Sono dipendente di Testimone_3 Controparte_1 dal novembre 2019 con mansione di addetto al reparto di macelleria presso i vari punti vendita secondo le esigenze dell'Azienda. Ho lavorato con il ricorrente presso il punto vendita di Aprilia via Mascagni, negli anni 2019-2020 e 2021, presso lo stesso reparto lavorava anche . Sia io che gli altri colleghi avevamo lo stesso livello 4° di Testimone_1 inquadramento. E' vero che il ricorrente era il referente/responsabile del reparto almeno nel periodo in cui vi ho lavorato ed aveva il compito di organizzare i turni di lavoro, operare delle variazioni di turno se necessario, nonché inoltrare gli ordinativi della merce alla piattaforma di Aprilia, utilizzando un software aziendale, decidendo in autonomia i pagina 8 di 13 quantitativi da ordinare. Confermo che presso il supermercato di Aprilia, la carne bovina e suina, veniva consegnata in mezzene a loro volta tagliate in quarti, dal personale della piattaforma di Aprilia. I cosci non avevano le ossa, la lombata divisa in due non era disossata, la fragosta invece era una parte disossata e una parte con l'osso: i lombi pesavano circa 20-25 kg non erano disossati;
la lombata intera tutta con osso, pesava circa
30 kg;
la fragosta con osso 12-13 kg quelle senza osso 8-9 kg;
i petti di bovino adulto con osso diviso a metà aveva un peso di circa 15 kg, la costata con osso poteva arrivare anche a
30 kg e gli abbacchi invece giungevano interi e non disossati. E' vero che quando la merce giungeva dalla piattaforma, uno di noi addetti al reparto, assisteva allo scarico della merce sulla pedana, controllando la corrispondenza dei colli ai DDT. Dopodiché, gli addetti alla consegna trasportavano la pedana carica in laboratorio e noi addette prelevavamo i singoli pezzi per le operazioni successive. E' vero inoltre che la merce doveva essere tracciata inserendo i relativi dati nel software cosicché dopo la pesatura l'etichetta portasse la tracciabilità della merce. Se al controllo visivo, la merce presentava alterazioni o si presentava avariata, la circostanza veniva segnala al responsabile del punto vendita e all'ispettore, mentre invece il ricorrente quale referente del reparto procedeva al reso, compilando i dati tramite il software aziendale. E' vero che il ricorrente si occupa e si occupava delle seguenti attività: la tolettatura della carne (eliminazione del grasso); rimondatura (ossia ulteriore taglio e pulizia successiva alla tolettatura); si occupava della disossatura: del lobo del filetto, lombate senza osso, la parte anteriore della fragosta, il muscolo, il petto. Per quanto riguarda invece la carne suina, il disosso riguarda il prosciutto con osso. Per queste ultima operazione utilizzava il coltello da disosso e la sega osso. Si occupava anche di dividere anatomicamente delle parti del bovino, primo e secondo taglio per cui la lombata senza osso, il filetto, lo scamone, la fesa, il girello e la noce, venivano tagliati e separati da spalla, braciola petto, pancia e collo. E' vero infine che ci occupava di rifilare i tagli, pareggiandone i margini a mano nonché procedeva al taglio a macchina dei tagli rifilati che poi venivano confezionati ed esposti al banco vendita. E' vero infine che procedeva alla svenatura dei prosciutti a mano e come ho detto del disosso del petto di vitello”.
, teste di parte resistente: “Sono dipende della dal Testimone_4 Controparte_1
31.10.2012 inizialmente come capo settore merceologico e poi dal 2016 come coordinatore responsabile di tutto il settore carni della società dell'area , Controparte_1 CP_1
Abruzzo, Molise e Campania. Conosco il ricorrente in quanto sono stato io a fargli il colloquio di lavoro e poi mi è capitato anche di vederlo lavorare sia presso il punto vendita di Anzio che presso quello di Aprilia. Per quanto a mia conoscenza già al momento della fornitura al CEDI, ossia alla piattaforma, in specie quella di Aprilia, i bovini e suini adulti pagina 9 di 13 arrivano già divisi in tagli anatomici sottovuoto. Alcuni di questi tagli hanno l'osso e le relative operazioni per asportare le ossa vengono eseguite nei vari reparti. Confermo quindi che l'addetto al reparto toglie la parte ossea dal taglio anatomico e per compiere questa operazione utilizza il cd. coltello da disosso o la sega ossa. L'operatore si occupa anche dei tagli necessari per le singole confezioni, e per compiere queste operazioni può avvalersi della macchina ovvero procedere a mano. Preciso che le carni bovine e suine, arrivano tutte sottovuoto;
il pollame arriva invece in casse non sottovuoto. E' vero che l'addetto al reparto oltre a verificare la corrispondenza dei colli a DDT e al controllo visivo delle carni, e se si avvede di avarie o problemi, deve darne informazione al responsabile del supermercato e avviare la procedura di reso. Presso il reparto carni non è istituto la figura del capo reparto ma quella del referente, che ha la funzione di organizzare il lavoro presso il laboratorio. Il referente, ma anche gli altri addetti al reparto in caso di sua assenza, procedono agli ordinativi della merce utilizzando una guida elettronica che invia l'ordine al CEDI di appartenenza. Non posso dirlo con certezza in quanto non lo ricordo, ma è possibile che per la sua esperienza il ricorrente svolgesse la funzione di referente del reparto del supermercato di Aprilia”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testi della parte ricorrente, incluso benché abbia Testimone_1 in corso una controversia analoga a quella in esame, in quanto hanno reso dichiarazioni che, in ampia misura, sono risultate puntuali, circostanziate e che hanno trovato riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dal secondo teste delle medesima parte
[...]
, cd indifferente rispetto all'esito della controversia, quanto, soprattutto, nelle Tes_3 dichiarazioni rese dai testimoni della società resistente e alle cui Tes_2 Tes_4 testimonianze va attribuito valore probatorio privilegiato, trattandosi di dipendenti della convenuta in possesso di una conoscenza qualificata dei fatti di causa in virtù delle mansioni che svolgono per conto della . Ed infatti i due testimoni, pur avendo CP_1 confermato che il taglio della mezzena in quattro quarti e la disossatura principale avviene presso la piattaforma di Aprilia, hanno riferito che residuano comunque delle ossa che devono essere tolte dalle singole parti anatomiche con l'utilizzo di coltello da disosso o sega ossa per cui il macellaio del banco, presso il laboratorio del reparto, deve necessariamente operare ulteriori disossature, tolettature e modanature delle carni, nonché procedere ai tagli anatomici -a mano o a macchina- necessari per la predisposizione delle singole confezioni da esporre per la vendita (Ad esempio lombate con o senza osso, fettine tagliate a coltello o a macchimna). E' stato, infine, accertato che il ricorrente presso il supermercato di Aprilia via Mascagni negli anni 2018/2019 ha svolto anche le funzioni di tipo amministrativo quale coordinatore del reparto macelleria.
pagina 10 di 13 In conclusione, a parere del giudicante, il ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravato, ossia che, sin dall'epoca in cui è stato assunto alle dipendenze della
(2.11.2016), ha svolto, in modo pieno e continuativo, mansioni Controparte_1 ricomprese nel III Livello del CCNL del Settore a cui appartengono i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali [,] che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il “macellaio specializzato provetto”, cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Diversamente, appartengono al IV Livello, riconosciuto alla parte ricorrente dalla società datrice di lavoro dal 2018, i “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: rientra in tale livello di inquadramento il “banconiere di spacci di carne” e lo
“specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
In altre parole il IV Livello commercio, che è il livello di inquadramento naturale degli addetti alla vendita al pubblico (quali commessi, banconieri con funzioni di vendita, cassieri ecc.) non richiede, per quanto qui interessa, una specifica ed adeguata conoscenza delle parti anatomiche dei bovini, dei suini e del pollame, né il possesso di una manualità acquisita attraverso una approfondita preparazione teorico-pratica né, infine, implica l'utilizzo dei vari strumenti adatti per le diverse tipologie di tagli di carne che vengono preparate su richiesta del cliente (quali ad es. coltello da disosso e sega ossa).
Diversamente, come detto, è stato accertato che il ricorrente, con perizia e piena autonomia operativa, si è occupato e si occupa delle attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico dei bovini e dei suini in due mezzene, che viene svolto direttamente dai fornitori della carne, e l'ulteriore suddivisione della mezzena in quattro quarti che viene svolto presso la piattaforma di Aprilia).
pagina 11 di 13 Procedendo, quindi, ad analizzare le singole poste attive richieste dal ricorrente relativamente al periodo per cui è causa, va rilevato che la società Controparte_1 contesta solo genericamente i conteggi allegati al ricorso, invero limitandosi a evidenziare che, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, le somme dovute al Pt_1 ammonterebbero ad € 17.890 e non ad € 19.307,14.
Si ricorda che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 4051/2011).
Ne consegue che, benché il livello superiore vada riconosciuto al lavoratore decorrere dal mese di maggio 2017 (ossia a decorrere dai sei mesi successivi all'assunzione), la domanda di pagamento può essere accolta nell'importo richiesto.
Si evidenzia, infine, che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002,
n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo pagina 12 di 13 lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
In definitiva, la società in persona del l.r. pro-tempore, va condannata Controparte_1
a corrispondere a la somma complessiva di € 19.307,14, per i titoli di cui ai Parte_1 conteggi allegati al ricorso da ritenersi, in ogni caso, correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo, in quanto consistono nella riparametrazione al III
Livello delle somme di cui alle buste paga in atti.
Spettano, altresì, al lavoratore gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6025/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno Mazzoni
E
in persona del l.r. pro-tempore, Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Riccardo
ID
Oggetto: Accertamento Mansioni Superiori/ Differenze Retributive.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel III Livello del Parte_1
CCNL Terziario Confcommercio a far data dal 2.11.2017, in ragione delle mansioni di macellaio specializzato provetto svolte in concreto in modo effettivo, pieno e continuativo. pagina 1 di 13 2. Per l'effetto, condanna la società in persona del l.r. pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore di la somma complessiva di € Parte_1
19.307,14 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo, con riferimento al periodo 2.11.2016 –
31.10.2023.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società di cui è dipendente dal 2.11.2016 in Controparte_1 virtù di un rapporto di lavoro subordinato (inizialmente a tempo determinato trasformato a marzo 2017 a tempo indeterminato), con la mansione di addetto al reparto macelleria, inquadramento iniziale nel V Livello del CCNL Terziario Confcommercio e dall'1.08.2018 nel
IV Livello e orario full-time. Sostiene che, per il tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della , in cui è stato assegnato ai punti vendita Tesei di Aprilia, di Anzio via del CP_1
Cinema 26, via Nerone e via Mascagni, nonché inviato in missione presso ulteriori punti vendita del , ha svolto, in concreto, le mansioni di macellaio specializzato provetto, CP_1 essendosi sempre occupato, con perizia, di tutte le fasi della lavorazione della carne suina, bovina e del pollame, in particolare: la toelettatura, la rimondatura, la disossatura con utilizzo di coltello da disosso, la pesatura, il taglio anatomico, la rifilatura dei tagli, nonché del taglio, a filo o a mano o a macchina, per la presentazione della carne in vassoio, al riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Precisa, inoltre, che si è sempre occupato, in autonomia, delle attività di scarico della merce (verificando la corrispondenza di quella consegnata con quanto indicato nella bolla di accompagnamento) e del controllo di qualità predisponendo, se del caso, il modulo del reso, nonché, dopo la fase della lavorazione, dell'inserimento nel PC aziendale dei dati di tracciabilità che vengono automaticamente riportati sull'etichetta del prodotto dopo la pesatura e il confezionamento. Precisa, infine, che presso il supermercato di Aprilia via Mascagni, dove ha lavorato negli anni 2018 e 2019, ha svolto, in aggiunta, le mansioni di coordinatore del reparto macelleria occupandosi anche degli ordinativi della merce alla piattaforma di
Aprilia. Sulla base di tale premessa fattuale rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore III Livello, e conseguentemente lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c.
pagina 2 di 13 e 36 Cost.. Chiede, quindi, al Tribunale di Velletri, previo accertamento delle mansioni svolte in concreto e del conseguente corretto inquadramento contrattuale, di condannare la convenuta a pagare in suo favore il credito retributivo di € Controparte_1
19.307,14 per i titoli di cui ai conteggi in atti (calcolato al 31.10.2023), con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio e resiste alle domande del Controparte_1 lavoratore chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con favore delle spese di lite. Sostiene, infatti, che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni proprie del V Livello e poi del IV Livello riconosciuti in contratto, in quanto la carne, ordinata dalla sede centrale, viene consegnata dai fornitori presso tre piattaforme-carni, situate presso i magazzini di e quasi Parte_2 Pt_3 Parte_4 completamente lavorata, e da qui viene consegnata a tutti i punti vendita presso cui giunge posizionata, disossata, ed in prevalenza già depurata delle parti non commestibili, oltre che divisa per tipologia di animale, per taglio/sezione, nonché confezionata con l'etichetta che descrive ogni singolo pezzo. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così individuato il thema decidendum, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 81/2015) – prevedeva che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi … Ogni patto contrario è nullo”.
La norma, dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e pagina 3 di 13 categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare,
pagina 4 di 13 e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003).
Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine
- non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera pagina 5 di 13 elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Tanto premesso e precisato, osserva il giudicante che la presente controversia fa parte di una pluralità di cause gemelle introdotte presso il Tribunale di Velletri dai dipendenti della addetti al Reparto Carni. Nelle more del presente giudizio, sono state Controparte_1 definite le cause iscritte ai numeri 4165/2021, 4167/2021, 4168/2021, 1482/2022 e
4362/2022 con le sentenze n. 323/2025 del 25/02/2025; n. 826/2025 del 3/06/2025; n.
1622/2024 del 14/11/2024; n. 1191/2024 del 24/07/2024 e n. 1623/2024 del 14/11/2024, prodotte in atti dal procuratore della parte ricorrente in allegato alle note autorizzate, che questo giudice intende richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., relativamente ai profili di fatto e diritto comuni con il presente giudizio.
Ebbene nelle sentenze richiamate i giudici di questo Tribunale assegnatari dei relativi procedimenti concludono, concordemente, che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, è stato accertato che i lavoratori ricorrenti hanno svolto le mansioni dedotte in ricorso e che, pertanto, dette mansioni non appaiono ricomprese nel IV Livello di inquadramento formalmente riconosciuto ai lavoratori ricorrenti, in quanto questi hanno svolto, con perizia e autonomia operativa, attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne) richiedenti una capacità professionale, relativa al settore merceologico di assegnazione, certamente approfondita e specialistica.
A parere di questo giudicante gli elementi raccolti nel presente giudizio, valutati nel loro combinato risvolto probatorio, si pongono nello stesso segno di quelli acquisiti nei precedenti giudizi, considerato che i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
teste di parte ricorrente: “Lavoro presso il supermercato Testimone_1 Controparte_1 di Anzio-Nerone dal novembre 2013 come addetto al reparto carni presso cui sono addetto a tutt'oggi. Ho lavorato con il ricorrente presso più punti vendita in quanto la società fa ruotare i dipendenti più esperti presso i vari punti vendita che gestisce nel . Confermo CP_1 che presso i supermercati , la carne bovine suina viene consegnata in mezzene CP_1 ossia mezza bestia, ed è vero che viene consegnata non dai fornitori ma dalla piattaforma pagina 6 di 13 di Aprilia che smista le carni presso i vari punti vendita. Preciso ancora che la mezzena non viene consegnata per intero ma selezionata in vari parti, alcune dei quali hanno l'osso altre invece senza l'osso. Confermo che i pezzi sono 4 di cui: i lombi di bovino adulto del peso di circa 20-25 kg giungono non disossati;
le lombate non disossate, le lombate a loro volta sono divise in 3 pezzi (reale con osso, lombo con osso, costata con osso). Il peso complessivo delle lombate è di circa 30 kg, di cui la reale del peso 12-13 e la costata tra i 22-27 kg. E' vero che anche il petto di bovino adulto viene consegnato con osso e pesa circa 15 kg, è vero infine che gli abbacchi interi giungono interi comprese testa e interiora e non disossate. E' vero che quotidianamente l'addetto alla macelleria, e quindi il ricorrente si occupa dello scarico della merce, ossia carne bovina, suina e pollame verificando la corrispondenza tra la bolla di accompagnamento e quella consegnata. E' altresì vero che l'addetto della macelleria opera un ulteriore controllo delle carne oltre quello operato già operato presso la piattaforma di Aprilia, e se non riscontra la qualità dei prodotti alla commercializzazione, avvisa gli addetti alla piattaforma di Aprilia che poi provvedono al ritiro, compilando una bolla di reso in cui indica il motivo del reso. E' vero che l'addetto alla macelleria verifica anche la tracciabilità, inserendo i dati della tracciabilità nel pc aziendale in modo tale che dopo la pesatura la bilancia emette l'etichetta inclusa la provenienza delle carni. Confermo il cap.
3.4 di cui mi viene data lettura, ossia che l'addetto al reparto carni, si occupa della tolettatura (eliminazione del grasso); rimondatura (pulizia); disossatura
(eliminazione dell'osso con utilizzo del coltello da disosso e la sega ossa); sfesatura
(ulteriore selezione dei pezzi); taglio anatomico (divisione del bovino tra primo taglio e secondo taglio); rifilatura dei tagli (cioè tagliare a filo pareggiando i margini, a mano o a macchina). E' vero infine che si occupa della svenatura dei prosciutti e del petto di vitello.
Preciso, infine, che tutte queste operazioni non avvengono in un banco a servizio del pubblico, ma in laboratorio e che dopo la trasformazione, la carne viene confezionata in vaschette di polistirolo, pesata e di esposta al pubblico per la vendita. Confermo infine che presso il supermercato di Aprilia dove il sig. dove ha lavorato negli anni 2018-2019 Pt_1 oltre alle mansioni di macellaio di cui ho detto, era anche il coordinatore del reparto macelleria benché io fossi più anziano, per cui stabiliva i turni e gli orari degli altri dipendenti autorizzando se del caso, cambi turno. In quegli anni lavoravamo presso il reparto carni di Aprilia 2 o 3 dipendenti, ossia il ricorrente, io e un altro collega. E' vero che quale referente inoltrava anche gli ordinativi di carne alla piattaforma di Aprilia ma a volte lo facevo io stesso tenuto conto delle giacenze del frigorifero. Gli ordinativi venivano effettuati on line ogni giorno. Poiché tutti e tre colleghi eravamo in possesso della stessa esperienza, per cui il ricorrente non ci dava vere e proprie direttive di lavoro ma aveva il compito di organizzare il reparto”.
pagina 7 di 13 teste di parte resistente: “Sono dipendente della dal Testimone_2 Controparte_1
2014 come capo settore merceologico. La mia sete di lavoro è quella di Aprilia via Francesco
Baracca, ma in ragione delle mansioni che svolgo, mi reco presso i supermercati ricompresi nella mia area di competenza che nel 2018 era Aprilia, e attualmente è Roma Est. Preciso che la mia mansione è quella di controllare che presso i vari reparti carne, gli addetti adempiono alle disposizioni aziendali su come trattare le merci nonché verifico la vitalità del prodotto. Confermo che presso la piattaforma di Aprilia che ogni mezzena viene suddivisa in
4 parti per il bovino, di cui la fragosta ossia la parte del collo, non è disossata;
mentre invece la parte finale è disossata quindi l'attività di disossatura e di taglio anatomico della fragosta avviene presso i laboratori dei singoli supermercati. Per quanto riguardo la parte lombare, arriva con un unico pezzo con osso e poi gli addetti al reparto procedono all'ulteriore taglio delle bistecche con o senza osso che poi espongono in vendita nelle vaschette confezionate. Anche il geretto ossia il muscolo, arriva con osso e può essere venduto sia intero che disossato;
nell'ultimo caso viene disossato in laboratorio. Non è quindi vero che l'addetto alla macelleria nei singoli punti vendita riceve i prodotti tutti disossati e tutti suddivisi per singole parti anatomiche. Invece, i prodotti già disossati vengono inseriti nella macchina per essere tagliati a fette. Attualmente l'unico taglio a mano e a fino, riguarda i petti di pollo e il filetto. Anche la preparazione dei macinati avviene in laboratorio utilizzando di norma i pezzi già disossati. L'addetto al reparto di macelleria non si occupa di scaricare i furgoni contenenti la merce, ma assiste alla procedura di scarico che è proprio dell'autista e del magazziniere. Confermo che l'addetto verifica la rispondenza dei colli scaricati e quelli risultanti dal documento di trasporto, nonché verifica la tracciabilità del prodotto che risulterà poi sull'etichetta. Successivamente può capitare che al controllo visivo alcuni pezzi presentino anomalie, nel qual caso deve informare il direttore del punto vendita, e procedere lui stesso o tramite il direttore a segnalare l'anomalia alla piattaforma. Ho visto lavorare il ricorrente una prima volta presso il supermercato di Anzio Nerone e poi presso quello di Aprilia”.
, teste di parte ricorrente: “Sono dipendente di Testimone_3 Controparte_1 dal novembre 2019 con mansione di addetto al reparto di macelleria presso i vari punti vendita secondo le esigenze dell'Azienda. Ho lavorato con il ricorrente presso il punto vendita di Aprilia via Mascagni, negli anni 2019-2020 e 2021, presso lo stesso reparto lavorava anche . Sia io che gli altri colleghi avevamo lo stesso livello 4° di Testimone_1 inquadramento. E' vero che il ricorrente era il referente/responsabile del reparto almeno nel periodo in cui vi ho lavorato ed aveva il compito di organizzare i turni di lavoro, operare delle variazioni di turno se necessario, nonché inoltrare gli ordinativi della merce alla piattaforma di Aprilia, utilizzando un software aziendale, decidendo in autonomia i pagina 8 di 13 quantitativi da ordinare. Confermo che presso il supermercato di Aprilia, la carne bovina e suina, veniva consegnata in mezzene a loro volta tagliate in quarti, dal personale della piattaforma di Aprilia. I cosci non avevano le ossa, la lombata divisa in due non era disossata, la fragosta invece era una parte disossata e una parte con l'osso: i lombi pesavano circa 20-25 kg non erano disossati;
la lombata intera tutta con osso, pesava circa
30 kg;
la fragosta con osso 12-13 kg quelle senza osso 8-9 kg;
i petti di bovino adulto con osso diviso a metà aveva un peso di circa 15 kg, la costata con osso poteva arrivare anche a
30 kg e gli abbacchi invece giungevano interi e non disossati. E' vero che quando la merce giungeva dalla piattaforma, uno di noi addetti al reparto, assisteva allo scarico della merce sulla pedana, controllando la corrispondenza dei colli ai DDT. Dopodiché, gli addetti alla consegna trasportavano la pedana carica in laboratorio e noi addette prelevavamo i singoli pezzi per le operazioni successive. E' vero inoltre che la merce doveva essere tracciata inserendo i relativi dati nel software cosicché dopo la pesatura l'etichetta portasse la tracciabilità della merce. Se al controllo visivo, la merce presentava alterazioni o si presentava avariata, la circostanza veniva segnala al responsabile del punto vendita e all'ispettore, mentre invece il ricorrente quale referente del reparto procedeva al reso, compilando i dati tramite il software aziendale. E' vero che il ricorrente si occupa e si occupava delle seguenti attività: la tolettatura della carne (eliminazione del grasso); rimondatura (ossia ulteriore taglio e pulizia successiva alla tolettatura); si occupava della disossatura: del lobo del filetto, lombate senza osso, la parte anteriore della fragosta, il muscolo, il petto. Per quanto riguarda invece la carne suina, il disosso riguarda il prosciutto con osso. Per queste ultima operazione utilizzava il coltello da disosso e la sega osso. Si occupava anche di dividere anatomicamente delle parti del bovino, primo e secondo taglio per cui la lombata senza osso, il filetto, lo scamone, la fesa, il girello e la noce, venivano tagliati e separati da spalla, braciola petto, pancia e collo. E' vero infine che ci occupava di rifilare i tagli, pareggiandone i margini a mano nonché procedeva al taglio a macchina dei tagli rifilati che poi venivano confezionati ed esposti al banco vendita. E' vero infine che procedeva alla svenatura dei prosciutti a mano e come ho detto del disosso del petto di vitello”.
, teste di parte resistente: “Sono dipende della dal Testimone_4 Controparte_1
31.10.2012 inizialmente come capo settore merceologico e poi dal 2016 come coordinatore responsabile di tutto il settore carni della società dell'area , Controparte_1 CP_1
Abruzzo, Molise e Campania. Conosco il ricorrente in quanto sono stato io a fargli il colloquio di lavoro e poi mi è capitato anche di vederlo lavorare sia presso il punto vendita di Anzio che presso quello di Aprilia. Per quanto a mia conoscenza già al momento della fornitura al CEDI, ossia alla piattaforma, in specie quella di Aprilia, i bovini e suini adulti pagina 9 di 13 arrivano già divisi in tagli anatomici sottovuoto. Alcuni di questi tagli hanno l'osso e le relative operazioni per asportare le ossa vengono eseguite nei vari reparti. Confermo quindi che l'addetto al reparto toglie la parte ossea dal taglio anatomico e per compiere questa operazione utilizza il cd. coltello da disosso o la sega ossa. L'operatore si occupa anche dei tagli necessari per le singole confezioni, e per compiere queste operazioni può avvalersi della macchina ovvero procedere a mano. Preciso che le carni bovine e suine, arrivano tutte sottovuoto;
il pollame arriva invece in casse non sottovuoto. E' vero che l'addetto al reparto oltre a verificare la corrispondenza dei colli a DDT e al controllo visivo delle carni, e se si avvede di avarie o problemi, deve darne informazione al responsabile del supermercato e avviare la procedura di reso. Presso il reparto carni non è istituto la figura del capo reparto ma quella del referente, che ha la funzione di organizzare il lavoro presso il laboratorio. Il referente, ma anche gli altri addetti al reparto in caso di sua assenza, procedono agli ordinativi della merce utilizzando una guida elettronica che invia l'ordine al CEDI di appartenenza. Non posso dirlo con certezza in quanto non lo ricordo, ma è possibile che per la sua esperienza il ricorrente svolgesse la funzione di referente del reparto del supermercato di Aprilia”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testi della parte ricorrente, incluso benché abbia Testimone_1 in corso una controversia analoga a quella in esame, in quanto hanno reso dichiarazioni che, in ampia misura, sono risultate puntuali, circostanziate e che hanno trovato riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dal secondo teste delle medesima parte
[...]
, cd indifferente rispetto all'esito della controversia, quanto, soprattutto, nelle Tes_3 dichiarazioni rese dai testimoni della società resistente e alle cui Tes_2 Tes_4 testimonianze va attribuito valore probatorio privilegiato, trattandosi di dipendenti della convenuta in possesso di una conoscenza qualificata dei fatti di causa in virtù delle mansioni che svolgono per conto della . Ed infatti i due testimoni, pur avendo CP_1 confermato che il taglio della mezzena in quattro quarti e la disossatura principale avviene presso la piattaforma di Aprilia, hanno riferito che residuano comunque delle ossa che devono essere tolte dalle singole parti anatomiche con l'utilizzo di coltello da disosso o sega ossa per cui il macellaio del banco, presso il laboratorio del reparto, deve necessariamente operare ulteriori disossature, tolettature e modanature delle carni, nonché procedere ai tagli anatomici -a mano o a macchina- necessari per la predisposizione delle singole confezioni da esporre per la vendita (Ad esempio lombate con o senza osso, fettine tagliate a coltello o a macchimna). E' stato, infine, accertato che il ricorrente presso il supermercato di Aprilia via Mascagni negli anni 2018/2019 ha svolto anche le funzioni di tipo amministrativo quale coordinatore del reparto macelleria.
pagina 10 di 13 In conclusione, a parere del giudicante, il ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravato, ossia che, sin dall'epoca in cui è stato assunto alle dipendenze della
(2.11.2016), ha svolto, in modo pieno e continuativo, mansioni Controparte_1 ricomprese nel III Livello del CCNL del Settore a cui appartengono i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali [,] che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il “macellaio specializzato provetto”, cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Diversamente, appartengono al IV Livello, riconosciuto alla parte ricorrente dalla società datrice di lavoro dal 2018, i “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: rientra in tale livello di inquadramento il “banconiere di spacci di carne” e lo
“specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
In altre parole il IV Livello commercio, che è il livello di inquadramento naturale degli addetti alla vendita al pubblico (quali commessi, banconieri con funzioni di vendita, cassieri ecc.) non richiede, per quanto qui interessa, una specifica ed adeguata conoscenza delle parti anatomiche dei bovini, dei suini e del pollame, né il possesso di una manualità acquisita attraverso una approfondita preparazione teorico-pratica né, infine, implica l'utilizzo dei vari strumenti adatti per le diverse tipologie di tagli di carne che vengono preparate su richiesta del cliente (quali ad es. coltello da disosso e sega ossa).
Diversamente, come detto, è stato accertato che il ricorrente, con perizia e piena autonomia operativa, si è occupato e si occupa delle attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico dei bovini e dei suini in due mezzene, che viene svolto direttamente dai fornitori della carne, e l'ulteriore suddivisione della mezzena in quattro quarti che viene svolto presso la piattaforma di Aprilia).
pagina 11 di 13 Procedendo, quindi, ad analizzare le singole poste attive richieste dal ricorrente relativamente al periodo per cui è causa, va rilevato che la società Controparte_1 contesta solo genericamente i conteggi allegati al ricorso, invero limitandosi a evidenziare che, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, le somme dovute al Pt_1 ammonterebbero ad € 17.890 e non ad € 19.307,14.
Si ricorda che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 4051/2011).
Ne consegue che, benché il livello superiore vada riconosciuto al lavoratore decorrere dal mese di maggio 2017 (ossia a decorrere dai sei mesi successivi all'assunzione), la domanda di pagamento può essere accolta nell'importo richiesto.
Si evidenzia, infine, che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002,
n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo pagina 12 di 13 lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
In definitiva, la società in persona del l.r. pro-tempore, va condannata Controparte_1
a corrispondere a la somma complessiva di € 19.307,14, per i titoli di cui ai Parte_1 conteggi allegati al ricorso da ritenersi, in ogni caso, correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo, in quanto consistono nella riparametrazione al III
Livello delle somme di cui alle buste paga in atti.
Spettano, altresì, al lavoratore gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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