Art. 3.
Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.
Ciascuna Commissione sara' cosi' composta:
un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;
un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vicepresidente;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);
due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.
A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al 9ª - gruppo A - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.
Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.
Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.
Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.
Ciascuna Commissione sara' cosi' composta:
un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;
un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vicepresidente;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);
due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.
A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al 9ª - gruppo A - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.
Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.
Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.