Articolo 6 della Legge 10 agosto 1964, n. 656
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 agosto 1964
Art. 6.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti "Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio".
Entrata in vigore il 28 agosto 1964
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