Versione
4 febbraio 1979
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22 agosto 2008
22 agosto 2008
Art. 5. ((Tenuta dei libri e documenti di lavoro )) (( 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti.
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari ))
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari ))
Commentari • 3
- 1. Risposta a un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016Garante Privacy · 22 gennaio 2019 · 17.09266
[…] Infatti in base alla disciplina di riferimento è pur sempre il datore di lavoro ad affidare al consulente il relativo incarico (conferendo anche materialmente, se del caso, la relativa documentazione: v. art. 5, legge n. 12/1979 cit.), e peraltro ciò non lo esime ˗ per espresso volere del legislatore ed anche a garanzia del consulente ˗ dalla assunzione della responsabilità prevista dall'ordinamento in caso di violazione degli obblighi posti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (v. art. 7, legge n. 12/1979 cit.). […]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Sassari, sentenza 15/04/2022, n. 394Provvedimento: […] L'art. 5 della citata Legge 12/1979, nel testo vigente, prevede infatti che i documenti dei datori di lavoro possano essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro e, a tal fine, ove il cliente assistito intenda avvalersi di tale facoltà, è obbligato a darne comunicazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, indicando le generalità del professionista depositario e l'indirizzo dello studio ove sono reperibili i documenti in parola.Leggi di più...
- decadenza procedimento amministrativo·
- art. 5 L. 12/1979·
- prova affidamento incarico·
- spese di lite·
- obbligo di custodia documenti·
- opposizione ad ordinanza ingiunzione·
- nullità notifica·
- consulente del lavoro