Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1309/2022
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA assicurazione IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2022 RG promossa da:
, c.f. , residente in Genova, ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Viale Villa Glori 1/9, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Anelli (pec
, p.iva , dalla quale è rappresentato per mandato in Email_1 P.IVA_1 calce all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del suo procuratore pro tempore Dr. , si Controparte_1 CP_2 costituisce l'Avv. Andrea Torazza (c.f. ), in forza di mandato rilasciato a CodiceFiscale_2 margine su foglio a parte che costituisce parte integrante della comparsa di costituzione, il quale chiede che le comunicazioni di Cancelleria vengano inviate al proprio fax 010/5306682 e/o alla propria PEC Email_2
CONVENUTA
* * * *
Conclusioni per parte attrice Parte_1
“I) dichiarare tenuta ad indennizzare l'esponente dei pregiudizi patiti in seguito ai fatti CP_3 di cui in premessa;
II) condannare, conseguentemente, la convenuta all'indennizzo del conchiudente dal pregiudizio patito nell'ammontare di cui al preventivo in atti detratto quanto già percepito e quindi euro
11.120,00 oltre iva e al lordo delle condizioni contrattuali, con gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal giorno dell'incidente;
III) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari tutti del giudizio, oltre all' iva ed al 4 % Cassa di Previdenza inerenti”
Conclusioni per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia al TRIBUNALE ILL.MO, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie meglio viste:
a) valutare l'offerta di € 4.500,00 fatta da equa e satisfattoria, respingere ogni CP_4 ulteriore pretesa risarcitoria siccome infondata in fatto e diritto;
b) con la vittoria delle spese ed onorari di causa”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio Parte_1 [...]
in forza di polizza contrattuale, per sentirla dichiarare tenuta al rimborso delle Controparte_1 somme necessarie per il ripristino del proprio mezzo, Fiat 500, tg. FK 113 SG, oggetto di furto e di atti vandalici.
Affermava, in particolare, l'attore:
- che il giorno 27/07/2019 la vettura targata FK113SG, di sua proprietà, si trovava parcheggiata in
Crocefieschi (Genova), Via Vittorio Veneto, quando veniva danneggiata da ignoti;
- di aver sporto denuncia dell'accaduto presso le autorità e presso la propria compagnia assicuratrice Controparte_1
- che a seguito del sinistro il veicolo subiva i danni di cui al preventivo carrozzeria e SS Pt_2
S.a.s. (doc. allegato all'atto di citazione);
- che la compagnia non risarciva nemmeno parzialmente l'attore del danno occorso;
- che veniva regolarmente esperito il tentativo di mediazione senza esito favorevole.
Costituendosi in giudizio, contestava il “quantum” richiesto da parte attrice Controparte_1 nonché quanto denunciato dal sig. alle Autorità (vedasi verbale di denuncia allegato all'atto Pt_1 di citazione).
In punto di fatto, parte convenuta precisava che dalla relazione della società OCTO (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta) risultava che il veicolo dell'attore era stato movimentato dalle ore 22.20 alle ore 23.20 del 27/07/2019, giorno in cui si era verificato il danneggiamento, ma l'attore aveva denunciato il fatto ai Carabinieri solo in data 29/07/2019. Inoltre, parte convenuta sosteneva che tale movimentazione avesse sicuramente aggravato il danno, soprattutto all'interno dell'abitacolo, e di ciò si sarebbe dovuto tenere conto in sede di CT.
Per quanto riguarda il “quantum”, precisava di avere più volte richiesto a controparte - CP_3 tramite i propri consulenti ed anche tramite un accertatore - la consegna delle bolle di accompagnamento dei pezzi asseritamente oggetto di sostituzione al fine di poter formulare proposta Cont transattiva, senza però avere avuto alcun riscontro. In particolare, puntualizzava di avere anche incaricato la di accedere presso il riparatore per il recupero di detta Controparte_5 documentazione, ma che il titolare della Carrozzeria Torre e SS, delegata dal sig. alla Pt_1 riparazione del mezzo, non si sarebbe reso disponibile a consegnare le bolle di acquisto dei pezzi di ricambio. Ciò premesso, parte convenuta, pur in mancanza di idonea documentazione, formulava proposta transattiva all'assicurato sulla scorta degli accertamenti fatti dal proprio perito in sede di accertamento del danno sul mezzo, tenendo conto delle condizioni contrattuali esistenti e della mancanza di idonea documentazione attestante l'acquisto da parte della carrozzeria delle pezze giustificative delle bolle di accompagnamento. Formulava quindi offerta di € 4.500,00 al netto della franchigia e dello scoperto previsto dal contratto in questione, tenendo conto del contenuto della perizia svolta in sede stragiudiziale dallo studio LL che ha periziato il mezzo attoreo presso la carrozzeria e Pt_2
SS (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta); parte convenuta chiedeva altresì di nulla riconoscere a titolo di IVA sia sui pezzi di ricambio che sulla mano d'opera, mancando prova sia dell'acquisto dei pezzi che della fatturazione ad opera della carrozzeria.
Chiedeva, infine, licenziarsi CT tecnica finalizzata all'accertamento dei danni da furto e di quelli da atto vandalico riportati dal mezzo del sig. nell'occorso, nonché all'acquisizione delle Pt_1 bolle di accompagnamento dei pezzi che dovessero risultare essere stati oggetto di sostituzione / riparazione, il tutto tenuto conto della franchigia e dello scoperto assicurativo previsto contrattualmente e dell'uso successivo del mezzo che ne ha aggravato la determinazione.
Con provvedimento del 12 maggio 2022 il Giudice, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, confermava l'udienza del 7 giugno 2022 e disponeva la conversione della causa in trattazione scritta.
Successivamente il Giudice, invitata parte attrice a prendere posizione in ordine all'offerta formulata da parte convenuta, nonchè a comunicare se la vettura di sua proprietà fosse stata riparata (essendo agli atti unicamente un preventivo e non una fattura relativa all'avvenuta riparazione) e, in caso positivo, a produrre in giudizio le bolle di accompagnamento dei pezzi oggetto di sostituzione, rinviava all'udienza a trattazione scritta del giorno 8 luglio 2022.
Con note scritte in sostituzione d'udienza parte attrice dava atto di trattenere l'importo offerto dalla convenuta quale acconto sul maggior dovuto;
riguardo alla riparazione, precisava che la stessa era avvenuta “in economia” senza emissione di fattura e che pertanto non erano presenti bolle;
in particolare, il mezzo per cui è causa era stato periziato dal perito di controparte, successivamente riparato in economia, stante anche l'assenza di qualsivoglia offerta risarcitoria da parte di CP_6
e venduto a terzi.
Successivamente il Giudice, ritenutane l'opportunità anche ai fini di eventuale tentativo di conciliazione, licenziava CT nominando all'uopo il geometra , formulando il Persona_1 seguente quesito:
“Tenuto conto delle condizioni di polizza in atti e distinguendo i danni conseguenza del furto da quelli conseguenza degli atti vandalici per i quali le franchigie e gli scoperti sono diversi, dica il
CT
1- Quali danni abbia riportato nel sinistro la vettura attorea;
2- Quali attività occorrano per i ripristini a regola d'arte;
3- Quale il costo delle riparazioni all'epoca del sinistro;
4- Quale l'eventuale svalutazione commerciale;
5- Quale, in caso di antieconomicità delle riparazioni, il valore ante sinistro della vettura.
6- Si esprima infine circa la compatibilità tra la dinamica del sinistro così come esposta dall'attore e i danni rilevati nel corso della consulenza.”
Le parti nominavano quali propri CTP il perito industriale per parte attrice e il Persona_2 perito per parte convenuta. Persona_3
Sinteticamente, il CT rilevava che:
- dall'esame documentale (documentazione fotografica in atti e perizie stragiudiziali dello studio peritale LL Servizi) ed in relazione alla complessiva dinamica del sinistro, era possibile verificare e ricostruire la presenza di danneggiamenti al veicolo attoreo, distinguendo tra danni da furto (cruscotto porta strumenti, copertura devioguidasguscio, cilindro serratura e porta anteriore sinistra) e danni da atto vandalico (lunotto, braccio con spazzola tergi-lunotto, parafango posteriore, fodere e imbottiture dei sedili);
- per quanto riguardava il danno riconducibile alla garanzia , verificata la corrispondenza Pt_3
e congruità tra il costo orario richiesto dal riparatore nel preventivo prodotto in atti ed il costo
“medio” orario praticato su piazza, il costo della riparazione a regola d'arte ammontava ad €
1.807,05 (IVA esclusa);
- circa l'applicazione delle condizioni di polizza, nel computo del danno indennizzabile non venivano considerati né scoperti, né franchigie, in quanto non previsti dalle condizioni generali di assicurazione;
- per quanto riguardava il danno riconducibile alla garanzia il costo della Parte_4 riparazione a regola d'arte ammontava ad € 6.176,25;
- circa l'applicazione delle condizioni di polizza, nel computo del danno indennizzabile erano considerati scoperto (10% del danno) e franchigia minima (€ 250,00) previsti dalle condizioni generali di assicurazione;
- il danno complessivamente indennizzabile a termini di Polizza, riferito alle distinte garanzie e partite interessate, corrispondeva pertanto ad € 8.046,30 (IVA esclusa);
- non era ravvisabile alcun tipo di svalutazione patita dal veicolo attoreo;
- il valore ante-sinistro del veicolo risultava di € 15.100,00, per cui non si rientrava nel caso di anti- economicità delle riparazioni;
- in merito all'entità e natura del danno, confermava la compatibilità tra i danni accertati e il descritto evento (atto vandalico e furto quale causa del sinistro).
Il CTP di parte convenuta osservava che la CT non aveva risposto sulla base di quanto accertato tecnicamente, ma sulla base dei dati riferiti documentalmente;
infatti, le fotografie agli atti mostravano alcuni danni, ma non tutti quelli conteggiati nella relazione depositata.
In riscontro alle osservazioni sollevate, il CT precisava che la complessiva disamina del danno riportato dal veicolo attoreo era stata eseguita previa analisi dell'intera documentazione prodotta ed allegata agli atti di causa. Inoltre, il CT puntualizzava che tutti i ricambi riconosciuti in sostituzione, sia in merito ai danni da furto sia in merito ai danni da atto vandalico, risultavano corrispondenti a quanto a sua volta accertato (quale danno) e riconosciuto in sostituzione dallo studio peritale incaricato dalla convenuta Il CT confermava dunque tutte le valutazioni tecniche ed CP_3 estimative riportate nella relazione peritale depositata.
Successivamente, con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, parte convenuta chiedeva che il CT fosse chiamato a chiarimenti su alcune conclusioni contenute nel suo elaborato peritale;
in particolare, evidenziava che il CT non aveva provveduto ad accertare effettivamente i danni lamentati da parte attrice al suo veicolo, ma aveva solo riportato quelli ex adverso pretesi senza verificare la correlazione tra quanto denunciato e la documentazione fotografica agli atti. Rilevava ancora che a tale contestazione, fatta dal CTP , il CT si era limitato a rispondere che tali Per_3 Cont danni erano già stati riconosciuti dal consulente di nella sua perizia in sede stragiudiziale;
infine, precisava che il CT nemmeno aveva dato risposta circa la contestazione fatta dal CTP di parte convenuta sull'ammontare delle ore di mano d'opera.
Successivamente il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 5 luglio 2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte attrice ribadiva e Parte_1 precisava ulteriormente che:
- in fase stragiudiziale, nonostante la regolare istruzione della pratica e la perizia svolta dal perito di fiducia sul veicolo danneggiato, parte convenuta nulla corrispondeva all'attore; CP_3
- costituendosi in giudizio, contestava le pretese attoree in punto quantum, salvo poi CP_3 formulare alla prima udienza, con chiaro intento dilatorio, offerta non formale di € 4.500,00, che veniva trattenuta quale acconto sul maggior dovuto;
- il mezzo attoreo era stato riparato in economia, senza emissione della fattura, a fronte della difficoltà economica dell'attore, e che, quindi, ogni richiesta di fatture di ricambi o bolle degli Cont stessi da parte della compagnia è completamente destituita di fondamento;
- la CT aveva riscontrato sul veicolo attoreo “la presenza di danni compatibili alla dinamica descritta in atti ed alla denuncia resa alle autorità quali danni da ed vandalico”, Pt_3 Pt_5 quantificando un danno complessivo di € 8.046,30 (al netto delle condizioni contrattuali);
- quanto versato in atti dimostra in modo chiaro la sussistenza del diritto ad ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte, come previsto dalla legge, del veicolo danneggiato.
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte convenuta Controparte_1 ribadiva e precisava ulteriormente:
- di avere perplessità in merito alla condotta dell'attore, il quale, accertatosi del danno subito, ebbe a denunciare l'accaduto alle autorità solo dopo due giorni, utilizzando il mezzo e dunque aggravandone le conseguenze;
- che la riparazione era stata eseguita dall'attore in economia, senza emissione di fattura e senza che venisse indicato se e quale esborso fosse stato effettivamente affrontato sia per l'acquisto dei materiali che per il pagamento della mano d'opera;
- che dunque l'IVA, sia sui pezzi che sulla mano d'opera, non era dovuta perché non risultava prova dell'acquisto dei pezzi di ricambio come nuovi;
- che la domanda attorea era dunque infondata e sarebbe stata conseguentemente da respingere atteso che la somma offerta “banco iudicis” di € 4.500,00 risultava congrua anche sulla scorta dell'istruttoria svolta;
- che, pertanto, sia il costo della CT espletata, sia le ulteriori spese di giudizio, avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo dell'attore, il quale aveva proseguito nel giudizio al fine di richiedere il risarcimento di somme non dovute né giustificate nonostante l'offerta già formulata e l'importo già trattenuto dall'attore alla prima udienza.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda attorea appare fondata in punto an debeatur e solo parzialmente fondata nel quantum per le ragioni di seguito meglio precisate.
Le circostanze dei fatti così come descritte dall'attore si ritengono sufficientemente provati;
invero, le perplessità rilevate dalla difesa della compagnia convenuta in ordine allo svolgersi della vicenda non appaiono accoglibili.
E, infatti, in punto di an debeatur, parte attrice ha depositato in atti il verbale di denuncia di sinistro redatto dai Carabinieri della Stazione di Serra Riccò in data 29/07/2029, a fronte di un evento verificatosi tra le ore 20.30 e le ore 22.00 del giorno 27/07/2019, in un arco temporale in cui il veicolo attoreo si trovava in sosta in via Vittorio Veneto, Crocefieschi (GE).
Inoltre, il CT OM. , esprimendosi circa la compatibilità tra la dinamica del Persona_1 sinistro così come esposta dall'attore e i danni rilevati nel corso della consulenza svolta, ha affermato che “In merito all'entità e natura del danno, rilevabile … unicamente quale verifica su base fotografica prodotta in atti, nonché in riscontro agli accertamenti (tutti) eseguiti in sede stragiudiziale da parte dello studio peritale LL Servizi, si rileva una compatibilità tra i danni accertati ed il descritto evento, atto vandalico e furto (quale causa del sinistro), denunciato in data
29/07/2019 alla Stazione Carabinieri di Serra Riccò”.
Passando invece al quantum dell'indennizzo, si precisa quanto segue.
Per effetto della regola di ripartizione probatoria di cui all'art. 2697 c.c., ricade in capo all'attore l'onere di dimostrare il danno effettivamente subito, nonché l'entità del costo effettivamente sopportato, in quanto elementi costitutivi della domanda.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, secondo l'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, l'assicurato può ottenere il risarcimento dall'assicurazione senza dover necessariamente far riparare l'auto coinvolta nel sinistro;
in ogni caso, il perito della compagnia assicurativa è tenuto a verificare l'entità dei danni subìti in conseguenza dell'evento per cui si richiede l'indennizzo. Nel caso in cui, invece, il danneggiato scelga di far riparare l'auto, ai fini del risarcimento non è sufficiente la produzione del preventivo o della fattura. È necessaria, invece, una quietanza del carrozziere che certifica l'effettivo pagamento per la riparazione. In ogni caso, l'assicurazione non è tenuta a rimborsare l'intero importo speso per far riparare il mezzo se il valore del veicolo danneggiato è inferiore all'entità del danno con la conseguenza che il costo per farlo riparare risulterebbe antieconomico per la compagnia assicurativa.
Si veda sul punto Tribunale di Roma, sentenza del 18.1.2022, n. 636: “In tema di quantum del risarcimento del danno patrimoniale, qualora la riparazione dell'auto non sia avvenuta (nella specie ritenuto, per stessa ammissione di parte attrice, antieconomica), va osservato che, alla luce dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, l'assicurato ha diritto al risarcimento da parte della compagnia assicurativa anche quando ritiene di non procedere con la riparazione. Non esiste infatti alcun obbligo di far riparare un veicolo dopo un incidente stradale per ottenere un risarcimento dall'assicurazione. Ciò che va precisato è che non basterà presentare un preventivo di un meccanico di fiducia e che anche la fattura non costituisce una prova del danno subito, ma, per ottenere un rimborso dei costi sostenuti, è necessaria anche una quietanza del carrozziere in cui sia certificato che il pagamento sia stato effettivamente eseguito. Senza la prova del pagamento di una riparazione,
l'entità del risarcimento assicurativo sarà pari quindi alla diminuzione di valore del veicolo e non all'importo necessario per ripristinarlo alle condizioni in cui si trovava prima dell'incidente.”
Orbene, l'attore sig. ha omesso di produrre in giudizio le bolle di accompagnamento dei Pt_1 pezzi di ricambio asseritamente oggetto di sostituzione e/o riparazione;
in particolare, a seguito dell'invito del Giudice a comunicare se la vettura attorea fosse stata effettivamente riparata (essendo agli atti unicamente un preventivo e non una fattura relativa all'avvenuta riparazione) e, in caso positivo, a produrre in giudizio le bolle di accompagnamento dei pezzi oggetto di sostituzione, il sig. motivava la propria carenza probatoria rilevando come la riparazione effettuata dal proprio Pt_1 meccanico di fiducia sarebbe avvenuta “in economia”, senza emissione di fattura e che pertanto non fossero presenti bolle.
Di conseguenza, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non appare possibile riconoscere per intero il costo dei pezzi di ricambio/sostituzione, che il CT ha valutato complessivamente di € 5.918,50 IVA esclusa, al netto di scoperto e franchigia di cui alle condizioni di polizza.
In ogni caso, occorre altresì considerare che la riparazione non risulta antieconomica.
Sul punto, il CT, in risposta ai quesiti formulati (4. “Quale l'eventuale svalutazione commerciale”; 5. “Quale, in caso di antieconomicità delle riparazioni, il valore ante sinistro della vettura”) ha affermato che “Non (è) ravvisabile … alcun tipo di svalutazione” e che “Il valore ante-sinistro del veicolo attoreo risultava corrispondente ad €15.100,00”, di talchè, facendo un raffronto con la stima del costo della riparazione a regola d'arte (€ 8.046,30 IVA esclusa), non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di anti-economicità delle riparazioni.
Da quanto sopra consegue l'impossibilità di riconoscere per intero il quantum debeatur richiesto.
Venendo, dunque, alla quantificazione svolta nel corso del giudizio, il CT ha valutato il danno complessivamente indennizzabile a termini di Polizza, riferito alle distinte garanzie e partite interessate, corrisponde ad € 8.046,30 (IVA esclusa). Da tale somma è possibile distinguere:
- Per i danni da atti vandalici: costo totale dei pezzi di ricambio/sostituzione a nuovo (€ 5.530,50
IVA esclusa, che diventano € 4.977,45 IVA esclusa al netto dello scoperto 10%), costo di manodopera carrozzeria e meccanica (€1.102,00 IVA esclusa, che diventano € 991,80 IVA esclusa al netto dello scoperto 10%), costo relativo a materiali d'uso e consumo e smaltimento rifiuti (€ 230,00 IVA esclusa, che diventano € 207,00 IVA esclusa al netto dello scoperto 10%);
- Per i danni da furto: costo totale dei pezzi di ricambio/sostituzione a nuovo (€ 941,05 IVA esclusa), costo di manodopera carrozzeria e meccanica (€ 754,00 IVA esclusa), costo relativo a materiali d'uso e consumo e smaltimento rifiuti (€ 175,00 IVA esclusa).
ha offerto “banco iudicis”, senza con ciò nulla riconoscere e a meri fini transattivi, la CP_3 corresponsione della somma di € 4.500,00, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea in merito ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria, siccome infondata in fatto e diritto. Alla prima udienza, con note di trattazione scritta l'attore ha accettato tale somma a titolo di acconto e il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. La causa è dunque giunta alla presente decisione.
Nello specifico, la suddetta offerta è stata formulata tenendo conto di:
- perizia svolta in sede stragiudiziale dallo studio LL per conto dell'assicurazione;
- riduzione al 50% del costo di rimborso dei ricambi in mancanza delle bolle di accompagnamento dei pezzi oggetto di sostituzione (cfr. sentenze Tribunale e Corte d'Appello di Genova allegate alla comparsa di costituzione);
- franchigia e scoperto assicurativo di cui al contratto assicurativo in essere al momento dell'evento;
- aggravamento del danno conseguente all'uso del veicolo nei giorni successivi l'evento. ha fatto altresì presente di nulla riconoscere a titolo di IVA sia sui pezzi di ricambio che CP_3 sulla mano d'opera, mancando prova sia dell'acquisto dei pezzi che della fatturazione ad opera della carrozzeria.
Ciò detto, la somma di € 4.500,00 offerta da con la comparsa di costituzione e risposta CP_4 del 12 maggio 2022 e già trattenuta in acconto dal sig. ,appare ampiamente satisfattiva con Pt_1 conseguente rigetto di ogni ulteriore pretesa attorea in ordine ad eventuali maggiori debenze risarcitorie e/o indennitarie.
Per quanto sopra e considerato che l'offerta è stata formulata a giudizio già instaurato, tenuto conto dell'accoglimento integrale della domanda in punto an debeatur, si ritengono sussistere giustificati motivi per una compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del 50% delle spese sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo.
Le spese di CT, attese anche le risultanze della stessa, vanno invece poste a carico solidale delle parti, suddivise in quote paritarie (50%) tra le parti. Spese di CTP a carico di ciascuna delle rispettive parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea in punto ad debeatur
Dichiara, in punto quantum, satisfattiva la somma corrisposta da parte convenuta, sulla base dell'offerta formulata in comparsa di costituzione e risposta di € 4.500,00, e già trattenuta dall'attore.
Dispone che null'altro è dovuto all'attore.
Condanna parte convenuta , in persona del suo legale rappresentante al pagamento CP_4
a parte attrice del 50% delle spese di lite sostenute in virtù del presente giudizio che liquida, per tale percentuale, ex DM 147/22 e in ragione dell'accoglimento della domanda, in € 1.276,00 per assistenza di difesa, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, con compensazione della restante parte;
Compensa integralmente tra le parti le spese di CT (da suddividersi nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna). Spese di CTP carico delle rispettive parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.sa Patrizia Bonsignore