TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 872 2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. DI LORENZO ROSITA e per l'avv. DI STEFANO In CP_1 sostituzione dell'avv. DI SANTE PIERA. L'avv. DI LORENZO si riporta all'atto introduttivo del giudizio ed alle memorie conclusive di cui chiede l'integrale accoglimento. Chiede il rinnovo della CTU per i motivi di cui alla memoria conclusiva tenuto conto che quanto occorso al ricorrente rientra nella malattia professionale. L'avv. DI STEFANO si riporta alla sua memoria e si oppone al rinnovo della CTU essendo stati dati necessari chiarimenti a seguito di osservazioni del CTP di parte ricorrente. Insiste nella decisione con il favore delle spese.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872 2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. DI LORENZO ROSITA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Avezzano Via Liguria 26 con l'avv CP_1 P.IVA_1
Piera Di Sante (cf. ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2017 parte ricorrente - assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in “Adenoma ipofisario” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita e/o indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta.
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di operatore ecologico alle dipendenze della Teckneco Sistemi Ecologici S.r.l. svolta dal mese d giugno 2005 al mese di gennaio 2019.
L' costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto della domanda in quanto del tutto CP_1
infondata .
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa ed indi decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato quale operatore ecologico quantomeno dal 2012 al 2019 con orario di lavoro dalle 2,30 di notte e fino alle 10-11 del mattino.
Il teste hanno anche confermato che in data 13 dicembre 2016 il ricorrente Tes_1
mentre si trovava sul posto di lavoro si sentiva male, riportava un trauma cranico.
Gli altri testi hanno riferito di essere venuti a conoscenza della circostanza soltanto dal signor . Pt_1
Testim Il teste a anche precisato che il ricorrente era spesso assente dal lavoro e per tale ragione è stato licenziato.
Il consulente tecnico d'ufficio dr. ha ritenuto che “Il lavoro concretamente Per_1
svolto dal sig. può aver aggravato i disturbi ormonali provocati Pt_1
dall'adenoma e dalla sua asportazione chirurgica (in ragione dell'orario di svolgimento prevalentemente notturno), ma non può in alcun modo assurgere al ruolo di causa e/o concausa nello sviluppo dei disturbi stessi” .
Inoltre il Consulente d'Ufficio, nel rispondere alle osservazioni alla CTU formulate dal
CTP di parte ricorrente ha evidenziato che “sotto il profilo della concerogenicità delle sostanze contenute nelle polveri cui sono esposti i lavoratori in qualità di operatori ecologici, per nessuna delle sostanze elencate nelle tre liste di cui al DM 27/04/2004
(e successivi aggiornamenti) viene indicata come organo bersaglio, la ghiandola ipofisaria . In altri termini, è possibile affermare che il tumore benigno oggetto della presente indagine (adenoma ipofisario) non è compreso nell'elenco ministeriale delle patologie tumorali associate all'esposizione delle polveri denunciate da parte ricorrente (peraltro in modo oltremodo generico) neppure in termini di mera possibilità”.
Il CTU ha quindi concluso che “Sulla base delle considerazioni dinanzi esposte, ricavate a loro volta da un attento esame della documentazione sanitaria esibita e dall'indagine clinico -anamnestica praticata sul periziando, ritengo di poter rispondere come segue ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato: Trattandosi di istanza di malattia professionale non tabellata, deve ritenersi indimostrato il ruolo causale o concausale svolto dall'attività concretamente svolta dal sig. dal Parte_1
2005 al 2019, in qualità di operatore ecologico, nel determinismo della neoplasia sviluppatasi a livello della ghiandola ipofisaria (adenoma ipofisario) asportata chirurgicamente nel gennaio del 2017
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale, alla quale ci si richiama integralmente.
Lo stesso CTU ha peraltro risposto in modo esaustivo alle osservazioni del consulente di parte ricorrente precisando che “sotto il profilo della concerogenicità delle sostanze contenute nelle polveri cui sono esposti i lavoratori in qualità di operatori ecologici, per nessuna delle sostanze elencate nelle tre liste di cui al DM 27/04/2004 (e successivi aggiornamenti) viene indicata. In altri termini, è possibile affermare che il tumore benigno oggetto della presente indagine (adenoma ipofisario) non è compreso nell'elenco ministeriale delle patologie tumorali associate all'esposizione delle polveri denunciate da parte ricorrente (peraltro in modo oltremodo generico) neppure in termini di mera possibilità”
Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento e non vi sono pertanto ragioni per disporre il rinnovo della
CTU come chiesto da parte ricorrente.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere rigettata, in assenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_1
liquida in €. 2.600, oltre accessori di legge. - pone le spese di consulenza tecnica a carico del ricorrente.
Avezzano, 21 gennaio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza