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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5117/2016 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Cettina Fasolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita e Francesca Accardo per procura in atti,
ricorrente
e
, Controparte_1
in persona del direttore generale pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato a Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero CP_1
Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
chiamato in causa
oggetto: congedo di maternità anticipato
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 ottobre 2016 , in riassunzione del giudizio Parte_2
instaurato in data 24 settembre 2015 davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dichiaratosi incompetente per territorio con provvedimento del 6 ottobre 2016, adiva questo giudice del lavoro e premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' di Messina in forza di un contratto a tempo Controparte_3
determinato dal 1 agosto 2013 al 31 gennaio 2014 per n. 38 ore settimanali, con qualifica di “collaboratore professionale sanitario – infermiere”, posizione economica D e mansioni di infermiera, e di aver partorito in data 30 ottobre 2014 a seguito di gravidanza a rischio come da certificazioni mediche rilasciate dall'
[...] Cont
di Reggio Calabria e con interdizione al lavoro disposta dall' ai sensi Organizzazione_1 dell'art. 17, comma 2 lett.a) del d.lgs n. 151/2001, per i periodi dal 21 marzo al 19 maggio 2014, dal 19 maggio al 17 luglio 2014 e dal 21 luglio al 27 agosto 2014, deduceva di aver richiesto all' il pagamento CP_2 dell'indennità per congedo di maternità obbligatoria anticipata per il periodo dal 21 marzo 2014 al 30 gennaio 2015, ma che la relativa istanza era stata respinta con provvedimento del 21 aprile 2015 per essere il datore di lavoro, in quanto ente pubblico, il soggetto obbligato;
lamentava che, tuttavia, che la domanda successivamente inoltrata all'IRCCS veniva respinta per carenza dei requisiti. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità per l'indicato periodo e la conseguente condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento a tale titolo della somma di 17.744,40 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Nella resistenza dell'ente convenuto, a fronte delle eccezioni dallo stesso sollevate, la ricorrente veniva autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio. CP_2
Quindi, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza del 16 aprile 2024 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'art. 24 del d.lgs n. 151/2001, T.U. sostegno maternità e paternità
(rubricato “Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni”), dispone che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e
1. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte del Consiglio di Stato in merito alla possibile concessione del congedo di maternità successivamente alla scadenza del contratto ed entro i successivi sessanta giorni non solo nei casi di congedo obbligatorio di cui all'art. 16 del T.U., ma anche nelle fattispecie di interdizione disposte dal servizio ispettivo competente, ai sensi del successivo art. 17.
In particolare, il menzionato art. 16 (“Divieto di adibire al lavoro le donne”) dispone che “È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante
i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi”.
Il divieto viene esteso dal successivo art. 17, secondo comma, “a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto
Orga previsto dagli articoli 7 e 12”, con competenza della Direzione territoriale del lavoro e della e fino “al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2”, per uno o più periodi la cui durata viene stabilita dall'ente competente.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 460/2003, premesso il principio generale secondo cui la tutela della maternità non può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro, ha chiarito che il congedo spetta “anche in assenza della costanza ed attualità del rapporto” al ricorrere degli specifici presupposti di legge;
e nel dettaglio, posto che ai sensi degli artt. 16 e 17, comma 2, lett. a) il tassativo divieto di adibire le donne gestanti al lavoro e la sua relativa estensione nel caso di gravi complicanze della gravidanza ricomprendono le ipotesi di un'occupazione “potenziale”, è fatto divieto di adibire al lavoro anche donne in stato di disoccupazione ovvero in uno degli altri casi di cui all'art. 54, compreso quello di
“ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine”, sempre che, ai sensi del citato art. 24, la risoluzione si sia verificata durante i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 1 del T.U., ovvero a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello del periodo di congedo obbligatorio (due mesi prima della data presunta del parto).
Gli stessi principi trovano applicazione in relazione alla concessione, a contratto ormai scaduto, del congedo anticipato di cui all'art. 17, nella specifica ipotesi di cui al comma 2, lett. a), la cui applicazione, richiedendo unicamente l'esistenza di gravi complicanze della gravidanza, non risulta connessa con lo svolgimento di una prestazione lavorativa e può dunque prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in corso, potendosi applicare anche a seguito della scadenza del contratto, purché anche in tali casi tra la data del provvedimento e quella di cessazione del rapporto non siano decorsi più di sessanta giorni.
Occorre poi precisare che per le ipotesi in cui l'interdizione anticipata sia concessa non con un unico provvedimento, cioè per un periodo ininterrotto fino all'inizio dell'astensione obbligatoria “normale”, ma per il tramite di vari provvedimenti con soluzione di continuità tra l'uno e l'altro anche di un solo giorno, la verifica della decorrenza del termine di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto deve essere effettuata non solo rispetto al primo provvedimento, ma anche rispetto a quelli successivi o di proroga, rimanendo ininfluente, in caso di superamento del predetto termine, che non siano trascorsi più di 60 giorni tra un provvedimento e l'altro di interdizione anticipata (v. circolare n. 50 del 17 marzo 2005). CP_2
Nella specie, la ricorrente, dipendente a tempo determinato dell'IRCSS fino al 31 gennaio 2014, data di cessazione del contratto, è stata dichiarata interdetta dal lavoro dall' ai sensi Controparte_5 dell'art. 17, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 151/2001, con tre distinti provvedimenti rispettivamente del 24 marzo 2014 (interdizione per il periodo dal 21 marzo al 19 maggio 2014), 22 maggio 2014 (interdizione dal 19 maggio al 17 luglio 2014) e 23 luglio 2014 (interdizione dal 21 luglio al 27 agosto 2014) e dunque con soluzione di continuità tra il secondo e il terzo periodo. Conseguentemente, rilevato che alla data di emanazione dell'ultimo provvedimento erano già trascorsi oltre 60 giorni dalla cessazione del contratto, la ha diritto al congedo di maternità anticipato di cui all'art. 24, comma 2, per il solo periodo dal 21 Pt_2
marzo al 17 luglio 2014.
Non le spetta, poi, l'indennità per il congedo di maternità obbligatorio, atteso che tra la data di inizio di tale periodo (27 agosto 2014, coincidente con la data di presentazione della domanda amministrativa all' e stabilito tenuto conto della data presunta del parto, fissata al 27 ottobre) e quella di cessazione CP_2
del rapporto di lavoro (31 gennaio 2014) sono ampiamente trascorsi più di 60 giorni.
3.- La corresponsione del relativo trattamento economico è a carico dell' resistente, con CP_1
conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da quest'ultimo.
Invero, l'art. 57 del d.lgs n. 151/2001 (rubricato “Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni”) prevede espressamente che alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal T.U. per i congedi di maternità, paternità e parentali;
il secondo comma dispone, poi, che agli stessi “si applica altresì quanto previsto dall'art. 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto
l'ultimo rapporto di lavoro”, senza operare dunque alcuna distinzione tra le previsioni del primo e del secondo comma del citato art. 24.
3.1.- Sono altresì infondate le eccezioni di decadenza della dal diritto alla richiesta indennità - Pt_2
posto che l'art. 21 del d.lgs n. 151/2001 ci., richiamato dall'IRCSS fa espresso riferimento al solo periodo di congedo obbligatorio di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), senza peraltro prevedere un chiaro termine decadenziale -, nonché di difetto di prova della qualità di gestante durante il rapporto di lavoro, risultando dai certificati medici allegati ai provvedimenti di interdizione al lavoro la data di inizio della gravidanza (20 gennaio 2014).
4.- Per la determinazione delle somme dovute è possibile utilizzare l'elaborato depositato dal CTU, dr. , immune da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrato da tabelle riepilogative facilmente Per_1
verificabili, rimaste incontestate.
Di conseguenza il credito dell'istante può essere quantificato in 7.501,43 euro lordi, di cui 3.782,23 per il primo periodo e 3.719,20 per il secondo, oltre interessi legali, (in applicazione dell'art 22, comma 36, della legge n. 724/1994) dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
5.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la controvertibilità delle questioni giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia, in 2.695,5 euro con distrazione ex art. 93 c.p.c. quanto alla ricorrente. Vanno poste a integrale carico di tale amministrazione le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, condanna l' a corrispondere a Controparte_1
la somma di 7.501,43 euro, oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo, Parte_2
a titolo di indennità per congedo di maternità anticipato dal 21 marzo al 17 luglio 2014; a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle controparti metà delle spese del giudizio, liquidata in 2.695,5 euro oltre spese generali, iva e cpa distratti in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati quanto alla ricorrente e in
2.695,5 oltre spese generali e accessori di legge quanto all' ; compensandole per il resto. CP_2
Messina, 18.4.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro