Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1959.
(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
Commentari • 6
- 1. Mandato di creditoMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 luglio 2008 · 20.25696
[…] A questo proposito, è previsto che il promittente non possa essere costretto a eseguire l'incarico se, dopo l'accettazione, le condizioni patrimoniali del promissario o del terzo siano peggiorate in modo tale da rendere "notevolmente più difficile" il soddisfacimento del credito (art. 1959 c.c.; si ritiene che non debba necessariamente trattarsi di un vero e proprio stato di insolvenza). […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/2015, n. 17712Provvedimento: […] 5. Si difende con controricorso AMA s.p.a. e propone ricorso incidentale basato su un unico motivo: ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1959 del codice civile colombiano.Leggi di più...
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