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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Matteo Prato Presidente
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 972/2024 R.G. avente ad OGGETTO “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Paola Loredana Ferraina
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP_1 C.F._2
Pier Paolo Pompilio
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Castrovillari in data Parte_1 CP_1
09.04.1989 (atto trascritto al n. 18, P.II, S. A, 1989); dal matrimonio sono nati due figli: , nata a [...] il [...] e nato a Persona_1 Controparte_2
Castrovillari il 18.12.1996. Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
rappresentando che a causa di dissapori ed incomprensioni da tempo è venuta meno l'affectio coniugalis, in modo tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile;
il ricorrente ha dedotto di essere privo di redditi e che mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il Per_1
figlio è privo di reddito. CP_2
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credono, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione della nuova residenza, principalmente nell'interesse dei figli;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , con la CP_1
quale convive il figlio Controparte_2
3) Disporre che il mantenimento del figlio sia a carico della madre, Controparte_2
, con la quale il figlio convive;
CP_1
4) Stabilire a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad Euro 100,00 (cento/00);.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento di un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne e in favore del ricorrente, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “in via temporanea ed urgente
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) assegnare alla resistente la casa coniugale sita in Castrovillari alla via Alberto
D'Alessandria n° 28 ed onerare il ricorrente d'un contributo al mantenimento, nella misura che il Tribunale riterrà equo in rapporto alle sue condizioni economiche, per il figlio maggiorenne e non autosufficiente CP_2
per il merito
c) dichiarare la separazione personale tra le parti e, per l'effetto, accogliere le richieste formulate in via temporanea ed urgente ed esonerare la resistente da qualsivoglia contributo al mantenimento del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, sentiti i coniugi, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.3.2025 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “ritenuto che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di
[...]
nella misura dallo stesso richiesta, stante la sussistenza di una Parte_1
disparità economica tra le parti;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e per il riconoscimento di un contributo al mantenimento del figlio
in quanto lo stesso non convive più con la madre CP_2
P.Q.M.
ADOTTA i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del coniuge CP_1 di per un importo mensile complessivo di € 100,00 da corrispondersi Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat” e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Entrambe le parti hanno proposto domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Nel caso di specie, pur avendo le parti dedotto in atti che il figlio CP_2 maggiorenne, convivente con la madre, è privo di reddito, dall'escussione delle parti
è emerso che quest'ultimo ha, invero, intrapreso un'attività imprenditoriale (avendo aperto un negozio di parrucchiere) e non vive più con la madre.
Ne deriva che non convivendo il figlio con la madre, la richiesta di CP_2
assegnazione della casa coniugale alla resistente deve essere rigettata.
La resistente ha chiesto, inoltre, la corresponsione in suo favore da parte del ricorrente di un contributo al mantenimento del figlio, mentre il ricorrente si è opposto alla predetta domanda chiedendo che il mantenimento del figlio sia a carico della madre.
Il Collegio ritiene che nessuna della domande possa essere accolta, non convivendo il figlio con alcuno dei genitori.
Il ricorrente ha chiesto, infine, la corresponsione di un assegno di mantenimento di
€ 100,00 in suo favore;
il Tribunale ritiene che la predetta domanda debba essere accolta: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cass. Sez. 1, 16/05/2017, n.
12196, Rv. 644070 - 01).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente, di anni 66, che ha svolto in passato l'attività di procacciatore d'affari, attualmente sia privo d'occupazione, percepisca € 370,00 di reddito di inclusione e viva in una casa di proprietà della resistente;
è altresì incontestato che la resistente che invece al momento dell'instaurazione del giudizio era dipendente della società come CP_3 segretaria (percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.800,00), si sia dimessa per giusta causa e abbia diritto a percepire la PI (pari al 75% della retribuzione media se questa è inferiore a 1.436,61 euro, oppure al 75% della soglia più il 25% della differenza se è superiore, in base a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs.
4 marzo 2015, n. 22).
In considerazione di quanto premesso il Collegio ritiene che al ricorrente spetti, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno di mantenimento di € 100,00 in considerazione della differenza di reddito tra i coniugi, dell'assenza in capo al richiedente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, nonché del contribuito al "menage" familiare dallo stesso dato durante la convivenza (con particolare riguardo alla ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della resistente e alla costruzione di altro immobile su un terreno di proprietà della stessa, secondo quanto dedotto dal ricorrente e ammesso dalla resistente durante l'audizione personale dei coniugi).
Alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Castrovillari in data 09.04.1989
[...]
(atto trascritto al n. 18, P.II, S. A, 1989);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3. RIGETTA la domanda di mantenimento del figlio CP_2
4. PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del CP_1 coniuge per un importo mensile complessivo di € 100,00 da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
5. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 12.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Matteo Prato Presidente
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 972/2024 R.G. avente ad OGGETTO “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Paola Loredana Ferraina
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP_1 C.F._2
Pier Paolo Pompilio
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Castrovillari in data Parte_1 CP_1
09.04.1989 (atto trascritto al n. 18, P.II, S. A, 1989); dal matrimonio sono nati due figli: , nata a [...] il [...] e nato a Persona_1 Controparte_2
Castrovillari il 18.12.1996. Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
rappresentando che a causa di dissapori ed incomprensioni da tempo è venuta meno l'affectio coniugalis, in modo tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile;
il ricorrente ha dedotto di essere privo di redditi e che mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il Per_1
figlio è privo di reddito. CP_2
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credono, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione della nuova residenza, principalmente nell'interesse dei figli;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , con la CP_1
quale convive il figlio Controparte_2
3) Disporre che il mantenimento del figlio sia a carico della madre, Controparte_2
, con la quale il figlio convive;
CP_1
4) Stabilire a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad Euro 100,00 (cento/00);.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento di un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne e in favore del ricorrente, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “in via temporanea ed urgente
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) assegnare alla resistente la casa coniugale sita in Castrovillari alla via Alberto
D'Alessandria n° 28 ed onerare il ricorrente d'un contributo al mantenimento, nella misura che il Tribunale riterrà equo in rapporto alle sue condizioni economiche, per il figlio maggiorenne e non autosufficiente CP_2
per il merito
c) dichiarare la separazione personale tra le parti e, per l'effetto, accogliere le richieste formulate in via temporanea ed urgente ed esonerare la resistente da qualsivoglia contributo al mantenimento del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, sentiti i coniugi, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.3.2025 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “ritenuto che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di
[...]
nella misura dallo stesso richiesta, stante la sussistenza di una Parte_1
disparità economica tra le parti;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e per il riconoscimento di un contributo al mantenimento del figlio
in quanto lo stesso non convive più con la madre CP_2
P.Q.M.
ADOTTA i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del coniuge CP_1 di per un importo mensile complessivo di € 100,00 da corrispondersi Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat” e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Entrambe le parti hanno proposto domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Nel caso di specie, pur avendo le parti dedotto in atti che il figlio CP_2 maggiorenne, convivente con la madre, è privo di reddito, dall'escussione delle parti
è emerso che quest'ultimo ha, invero, intrapreso un'attività imprenditoriale (avendo aperto un negozio di parrucchiere) e non vive più con la madre.
Ne deriva che non convivendo il figlio con la madre, la richiesta di CP_2
assegnazione della casa coniugale alla resistente deve essere rigettata.
La resistente ha chiesto, inoltre, la corresponsione in suo favore da parte del ricorrente di un contributo al mantenimento del figlio, mentre il ricorrente si è opposto alla predetta domanda chiedendo che il mantenimento del figlio sia a carico della madre.
Il Collegio ritiene che nessuna della domande possa essere accolta, non convivendo il figlio con alcuno dei genitori.
Il ricorrente ha chiesto, infine, la corresponsione di un assegno di mantenimento di
€ 100,00 in suo favore;
il Tribunale ritiene che la predetta domanda debba essere accolta: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cass. Sez. 1, 16/05/2017, n.
12196, Rv. 644070 - 01).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente, di anni 66, che ha svolto in passato l'attività di procacciatore d'affari, attualmente sia privo d'occupazione, percepisca € 370,00 di reddito di inclusione e viva in una casa di proprietà della resistente;
è altresì incontestato che la resistente che invece al momento dell'instaurazione del giudizio era dipendente della società come CP_3 segretaria (percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.800,00), si sia dimessa per giusta causa e abbia diritto a percepire la PI (pari al 75% della retribuzione media se questa è inferiore a 1.436,61 euro, oppure al 75% della soglia più il 25% della differenza se è superiore, in base a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs.
4 marzo 2015, n. 22).
In considerazione di quanto premesso il Collegio ritiene che al ricorrente spetti, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno di mantenimento di € 100,00 in considerazione della differenza di reddito tra i coniugi, dell'assenza in capo al richiedente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, nonché del contribuito al "menage" familiare dallo stesso dato durante la convivenza (con particolare riguardo alla ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della resistente e alla costruzione di altro immobile su un terreno di proprietà della stessa, secondo quanto dedotto dal ricorrente e ammesso dalla resistente durante l'audizione personale dei coniugi).
Alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Castrovillari in data 09.04.1989
[...]
(atto trascritto al n. 18, P.II, S. A, 1989);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3. RIGETTA la domanda di mantenimento del figlio CP_2
4. PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del CP_1 coniuge per un importo mensile complessivo di € 100,00 da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
5. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 12.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Matteo Prato