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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/08/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7630/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7630-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via F.lli Rosselli n.16 , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla C.F._2 via D'Anzilio n.1 , come da procura in atti
Attrice
Contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Piegari Antonella ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.10, come da procura in atti
Convenuto
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Turi ed CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.10, come da procura in atti
Convenuta
Nonché
pagina 1 di 7 , c.f. , in persona del suo amministratore p.t. SI. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, Via Mazzini, 63, 84091 Battipaglia (Sa), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_4
Grattacaso (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._5
Battipaglia (SA) alla via D'Anzilio n.1;
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._6 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi Parte_3 C.F._7 dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f. come da procura in atti C.F._2
Terzi chiamati in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11/02/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La SI.ra riportava di essere proprietaria di un appartamento posto al piano quarto dello Parte_1 stabile sito in Battipaglia (SA) alla Via F.lli Rosselli n. 16, giusto atto per Notar Dott. del Persona_1
19/01/2017, Rep./racc. n. 53076/ 29683, per averlo acquistato dai danti causa, SIg. e Controparte_1
CP_2
L'attrice affermava di aver condotto in locazione il medesimo appartamento, sin dal 16 settembre 2016
e fino alla data di acquisto dello stesso, unitamente al proprio nucleo familiare composto, all'epoca, dal coniuge e dal primo figlio minore.
Esponeva che, essendosi verificati vari episodi di infiltrazione con comparsa di copiose macchie di umidità, in sede di rogito notarile di compravendita, veniva convenuto l'onere a carico degli originari proprietari venditori di provvedere, a loro cura e spese, a tacitare i danni ed i pregiudizi subiti dalla medesima attrice.
A detta della SI.ra , tali fenomeni infiltrativi sono andati aggravandosi nel tempo con Pt_1 gocciolamenti dal soffitto e ciò sino a che, nell'estate del 2017, in seguito al verificarsi di una copiosa precipitazione atmosferica, l'immobile subiva il crollo dell'intonaco specificamente nel vano adibito a camera da letto, interessata dal denunciato fenomeno.
Tale evento vide anche la presenza dei Vigili del Fuoco di Salerno i quali con intervento del
24/08/2017, constatavano la caduta dell'intonaco, dichiarando conseguentemente lo stato di inagibilità del vano.
In conseguenza a tale avvenimento, dichiara l'attrice di essere stata costretta ad abbandonare l'abitazione per il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori necessitati all'immobile.
Venivano inoltrati dei solleciti agli originari venditori, SIg. e affinchè si adoperassero CP_1 CP_2 per porre in essere gli interventi necessari a tacitare le doglianze e rimuovere le problematiche pagina 2 di 7 lamentate e, dunque, a porre in essere gli interventi di ripristino dei danni già prodotti all'immobile dell'attrice ma non veniva raggiunto il risultato sperato e quest'ultima interveniva di propria iniziativa con spese a proprio carico.
Con ricorso ex art 696 c.p.c. la SI.ra adiva codesto Tribunale al fine di far accertare le cause Pt_1 delle infiltrazioni e gli interventi necessitati ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2019 l'odierna attrice evocava in giudizio i SI.ri
[...]
e al fine di sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di CP_1 CP_2 euro 6.860,00 oltre interessi moratori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2019, si costituivano nel presente giudizio i SI.ri e eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione notificato in quanto CP_1 CP_2 ritenuto carente degli elementi essenziali statuiti dalla normativa di riferimento (ex art.163 e 164 cpc).
Sempre in via preliminare, i convenuti sollevavano eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n.28/2010.
I convenuti obiettavano la propria carenza di legittimazione passiva in quanto vi era in corso un contenzioso tra il condominio e i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione e che la parte venditrice non si era obbligata ad effettuare lavori atti a risolvere le cause dell'infiltrazione ovvero a porre in essere lavori di ristrutturazione volti a risolvere alla radice il problema.
Precisavano, dunque, che titolari, dal lato passivo, della pretesa azionata, fossero l'amministratore p.t. del condominio SI. ed i proprietari dell'immobile del piano sovrastante quello Controparte_4 della SI.ra ovvero i SIg. e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pertanto, provvedevano con l'atto di comparsa di costituzione a chiamare in causa questi ultimi.
Nel merito, i convenuti rappresentavano che l'attrice non aveva locato l'immobile e, dopo l'episodio verificatosi nell'agosto 2017 che ha comportato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dichiarato l'inagibilità di una sola stanza, non dell'intero immobile, provvedeva a fornire un preventivo dei lavori necessari per la risoluzione delle problematiche dell'infiltrazione, datato 07/09/2017, a firma della per un importo pari ad euro 2.030,00. Tale circostanza, per il convenuto, Parte_4 evidenzia un intento lucrativo dell'attrice la quale chiedeva, per gli stessi lavori, l'importo maggiore di euro 6.860,00.
In via gradata, il convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'amministratore p.t. SI. dell'immobile in contestazione ed il differimento della prima udienza. Controparte_4
pagina 3 di 7 Inoltre, chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in causa dei SIg. e Parte_2 [...] sulla base del fatto che, in data 12/04/2018, egli aveva venduto l'immobile ai SI.ri appena Parte_3 citati, i quali si erano impegnati contrattualmente a sollevare da responsabilità il SI. Controparte_1
e si erano assunti l'onere di risolvere i problemi dell'infiltrazione gravanti l'immobile della SI.ra
. Pt_1
In definitiva, il convenuto eccepiva la inapplicabilità degli interessi di mora riportando che il d.lgs. 231 del 2002 non si applicava alla fattispecie interessata bensì alle transazioni di carattere commerciale che, come la normativa di riferimento definisce all'art.2 sono quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2020, si costituiva nel giudizio così introdotto il che, in primis, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, Controparte_3 dunque, la propria estraneità al giudizio con richiesta di estromissione dallo stesso.
Nel merito, rilevava che l'obbligazione risarcitoria conseguente agli interventi eseguiti dalla SI.ra
, dovevano gravare sui convenuti e atteso che il computo metrico specificava Pt_1 CP_5 CP_2 che trattavasi di interventi di bonifica degli ambienti abitativi dell'immobile dell'attrice e non di eliminazione delle causa delle infiltrazioni cui il chiamato aveva provveduto in sede di CP_3 ristrutturazione dell'immobile pure acquistato dai convenuti. Per il chiamato Condominio
l'obbligazione dei convenuti di procedere relativamente all'interno ed ai locali dell'immobile della SI.ra ai lavori atti all'eliminazione dell'umidità e alla pitturazione degli ambienti abitativi, Pt_1 ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, non poteva limitarsi alla semplice imbiancata del succielo dei detti locali senza procedere al risanamento dell'intonaco sottostante e dei ferri/travetti di riferimento.
In conclusione, il Condominio chiedeva l'accoglimento della domanda principale esperita dall'attrice in quanto ritenuta fondata in fatto e diritto e il rigetto della domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei confronti dei SI.ri e dello stesso Condominio. Parte_2
Si costituivano, quindi, in giudizio i SI.ri e con comparsa di Parte_2 Parte_3 costituzione del 16/03/2020 i quali, in via preliminare, eccepivano la inammissibilità ed improcedibilità della spiegata domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei loro confronti. Nel merito, anch'essi chiedevano l'accoglimento della domanda introduttiva di giudizio così come formulata dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto fondata in fatto e diritto e, allo stesso tempo, il rigetto della domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei loro confronti. pagina 4 di 7 Così introdotto il giudizio, veniva espletata regolare istruttoria con deposito delle memorie ex art 183
c.p.c. ed assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del giorno 11/02/2025, la causa vaniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- In ordine alla eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione
Essa va disattesa.
L'azione di risarcimento danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e non è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. Questo tipo di controversia si riconduce, infatti, all'articolo 2051 c.c., sulla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia e non rientra nelle situazioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come stabilito anche dal Tribunale di Napoli nel 2024 con
Ordinanza n. 2186.
- In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva
Tale eccezione va accolta.
Il convenuto, SI. è carente di legittimazione passiva. CP_1
Invero, contrattualmente si prevedeva nel rogito notarile a firma del dott. , datato Per_1
19/01/2017 all'art.3 che egli si assumeva unicamente l'onere di provvedere, a propria cura e spesa, all'effettuazione, all'interno dell'appartamento, di lavori atti all'eliminazione dell'umidità e pitturazione. Testualmente, poi, veniva precisato che l'obbligo di pitturazione era assunto in quanto vi era in corso un contenzioso tra il condominio e i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione.
Può, inoltre, dedursi che l'attrice fosse consapevole dello stato dell'immobile acquistato e, a supporto di ciò, veniva scritto nell'atto notarile che questo veniva venduto nello stato di fatto in cui esso si trovava. Sulla base di tali precisazioni, ne discendeva logicamente solo una garanzia circa la pitturazione della stanza affetta da umidità, nelle more che il diretto responsabile, citato in separato giudizio, risolvesse le problematiche dell'infiltrazione. Si aggiunge che, peraltro, è stato provato che le cause infiltrative erano dovute ad una carenza di manutenzione del tetto dell'immobile in discussione che, scaricando sulla terrazza (sovrastante l'immobile della SI.ra ) materiali di risulta avevano Pt_1 causato l'otturazione delle griglie di scolo ivi presenti provocando l'allagamento della stessa.
- Nel merito e sulle risultanze delle indagini istruttorie
La domanda va rigettata.
Va evidenziato che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, terminato con una sentenza a favore del SI. , si è dimostrato, attraverso la documentazione in atti, che le cause Controparte_1
pagina 5 di 7 infiltrative erano dovute ad una carenza di manutenzione del tetto dell'immobile in CP_6 discussione che, scaricando sulla terrazza (sovrastante l'immobile della SI.ra ) materiali di Pt_1 risulta avevano causato l'otturazione delle griglie di scolo ivi presenti provocando l'allagamento della stessa e quindi le problematiche infiltrative al piano sottostante.
Sulla scia di tale premessa, non può ritenersi formalmente carente di legittimazione passiva il
, chiamato in causa nel presente giudizio. Controparte_3
Rispetto al quantum richiesto, l'odierna attrice informava parte convenuta, di aver fatto stilare un preventivo da una propria impresa di fiducia, per un importo di euro 2.030,00 a differenza della somma maggiore chiesta in questa sede.
Inoltre, è fondamentale prendere atto delle risultanze delle espletate prove testimoniali e richiamarne i contenuti.
All'udienza del 31/03/2020, il teste, SI. , confermava diverse circostanze menzionate Testimone_1 nella memoria di parte convenuta.
Da un'attenta analisi se ne deduce che il SI. incaricava l'impresa edile Gruppo Controparte_1
Ebolitana Costruzioni per precedere alla pitturazione del soffitto del vano affetto da umidità dell'immobile venduto alla SI.ra e, non appena informato della necessità della Parte_1 pitturazione concordata, nel mese di ottobre 2017 si attivava per mandare gli operai presso l'immobile della SI.ra perché provvedessero alla pitturazione della stanza affetta dall'umidità. Pt_1
Inoltre, risulta che, a seguito della vendita dell'immobile sito in Battipaglia alla via Rosselli n.16,
l'attrice impediva l'accesso allo stesso agli operai dell'impresa edile commissionata dal SI.
[...]
. CP_1
In ciò si rinviene un comportamento permeato da colpa di parte attrice.
Occorre evidenziare, in questa sede, anche le dichiarazioni fornite dal teste, SI. , Testimone_2 all'udienza del 30/09/2021.
Questi confermava che in data 19/01/2017 con rogito del dott. veniva venduto l'immobile Per_1 alla SI.ra e che il notaio procedente, reso edotto delle problematiche affette Parte_1 dall'immobile, prevedeva contrattualmente un obbligo della parte venditrice di effettuare “a propria cura e spesa” lavori atti a tamponare la situazione, nelle more, come precisamente indicato nell'atto, che venisse risolto il contezioso tra il condominio ed i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione.
Confermava anche che il SI. si era assunto l'onere della sola pitturazione ogni volta Controparte_1 se ne ravvisasse la necessità, come specificato nell'atto notarile di vendita, in attesa di conoscere il soggetto legalmente tenuto a risolvere le cause infiltrative afferente all'immobile interessato. pagina 6 di 7 Inoltre, affermava di essersi recato più volte presso l'abitazione della SI.ra , su richiesta di suo Pt_1 suocero, per verificare i danni, ma non gli veniva aperta la porta dell'appartamento.
Anche dal SI. veniva esposto che il SI. non appena informato della necessità della Tes_2 CP_1 pitturazione concordata, nel mese di ottobre 2017 si era attivato per mandare gli operai presso l'immobile dell'attrice perché provvedessero alla pitturazione della stanza affetta dall'umidità e che la SI.ra , a seguito della vendita dell'immobile sito in Battipaglia alla via Rosselli n.16, impediva Pt_1
l'accesso allo stesso agli operai dell'impresa edile commissionata dal SI. CP_1
Tutto quanto prodotto in sede istruttoria e appena evidenziato corrobora le argomentazioni sostenute da parte convenuta.
La domanda attorea merita rigetto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno 11 ago. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7630-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via F.lli Rosselli n.16 , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla C.F._2 via D'Anzilio n.1 , come da procura in atti
Attrice
Contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Piegari Antonella ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.10, come da procura in atti
Convenuto
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Turi ed CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.10, come da procura in atti
Convenuta
Nonché
pagina 1 di 7 , c.f. , in persona del suo amministratore p.t. SI. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, Via Mazzini, 63, 84091 Battipaglia (Sa), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_4
Grattacaso (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._5
Battipaglia (SA) alla via D'Anzilio n.1;
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._6 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi Parte_3 C.F._7 dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f. come da procura in atti C.F._2
Terzi chiamati in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11/02/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La SI.ra riportava di essere proprietaria di un appartamento posto al piano quarto dello Parte_1 stabile sito in Battipaglia (SA) alla Via F.lli Rosselli n. 16, giusto atto per Notar Dott. del Persona_1
19/01/2017, Rep./racc. n. 53076/ 29683, per averlo acquistato dai danti causa, SIg. e Controparte_1
CP_2
L'attrice affermava di aver condotto in locazione il medesimo appartamento, sin dal 16 settembre 2016
e fino alla data di acquisto dello stesso, unitamente al proprio nucleo familiare composto, all'epoca, dal coniuge e dal primo figlio minore.
Esponeva che, essendosi verificati vari episodi di infiltrazione con comparsa di copiose macchie di umidità, in sede di rogito notarile di compravendita, veniva convenuto l'onere a carico degli originari proprietari venditori di provvedere, a loro cura e spese, a tacitare i danni ed i pregiudizi subiti dalla medesima attrice.
A detta della SI.ra , tali fenomeni infiltrativi sono andati aggravandosi nel tempo con Pt_1 gocciolamenti dal soffitto e ciò sino a che, nell'estate del 2017, in seguito al verificarsi di una copiosa precipitazione atmosferica, l'immobile subiva il crollo dell'intonaco specificamente nel vano adibito a camera da letto, interessata dal denunciato fenomeno.
Tale evento vide anche la presenza dei Vigili del Fuoco di Salerno i quali con intervento del
24/08/2017, constatavano la caduta dell'intonaco, dichiarando conseguentemente lo stato di inagibilità del vano.
In conseguenza a tale avvenimento, dichiara l'attrice di essere stata costretta ad abbandonare l'abitazione per il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori necessitati all'immobile.
Venivano inoltrati dei solleciti agli originari venditori, SIg. e affinchè si adoperassero CP_1 CP_2 per porre in essere gli interventi necessari a tacitare le doglianze e rimuovere le problematiche pagina 2 di 7 lamentate e, dunque, a porre in essere gli interventi di ripristino dei danni già prodotti all'immobile dell'attrice ma non veniva raggiunto il risultato sperato e quest'ultima interveniva di propria iniziativa con spese a proprio carico.
Con ricorso ex art 696 c.p.c. la SI.ra adiva codesto Tribunale al fine di far accertare le cause Pt_1 delle infiltrazioni e gli interventi necessitati ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2019 l'odierna attrice evocava in giudizio i SI.ri
[...]
e al fine di sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di CP_1 CP_2 euro 6.860,00 oltre interessi moratori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2019, si costituivano nel presente giudizio i SI.ri e eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione notificato in quanto CP_1 CP_2 ritenuto carente degli elementi essenziali statuiti dalla normativa di riferimento (ex art.163 e 164 cpc).
Sempre in via preliminare, i convenuti sollevavano eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n.28/2010.
I convenuti obiettavano la propria carenza di legittimazione passiva in quanto vi era in corso un contenzioso tra il condominio e i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione e che la parte venditrice non si era obbligata ad effettuare lavori atti a risolvere le cause dell'infiltrazione ovvero a porre in essere lavori di ristrutturazione volti a risolvere alla radice il problema.
Precisavano, dunque, che titolari, dal lato passivo, della pretesa azionata, fossero l'amministratore p.t. del condominio SI. ed i proprietari dell'immobile del piano sovrastante quello Controparte_4 della SI.ra ovvero i SIg. e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pertanto, provvedevano con l'atto di comparsa di costituzione a chiamare in causa questi ultimi.
Nel merito, i convenuti rappresentavano che l'attrice non aveva locato l'immobile e, dopo l'episodio verificatosi nell'agosto 2017 che ha comportato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dichiarato l'inagibilità di una sola stanza, non dell'intero immobile, provvedeva a fornire un preventivo dei lavori necessari per la risoluzione delle problematiche dell'infiltrazione, datato 07/09/2017, a firma della per un importo pari ad euro 2.030,00. Tale circostanza, per il convenuto, Parte_4 evidenzia un intento lucrativo dell'attrice la quale chiedeva, per gli stessi lavori, l'importo maggiore di euro 6.860,00.
In via gradata, il convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'amministratore p.t. SI. dell'immobile in contestazione ed il differimento della prima udienza. Controparte_4
pagina 3 di 7 Inoltre, chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in causa dei SIg. e Parte_2 [...] sulla base del fatto che, in data 12/04/2018, egli aveva venduto l'immobile ai SI.ri appena Parte_3 citati, i quali si erano impegnati contrattualmente a sollevare da responsabilità il SI. Controparte_1
e si erano assunti l'onere di risolvere i problemi dell'infiltrazione gravanti l'immobile della SI.ra
. Pt_1
In definitiva, il convenuto eccepiva la inapplicabilità degli interessi di mora riportando che il d.lgs. 231 del 2002 non si applicava alla fattispecie interessata bensì alle transazioni di carattere commerciale che, come la normativa di riferimento definisce all'art.2 sono quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2020, si costituiva nel giudizio così introdotto il che, in primis, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, Controparte_3 dunque, la propria estraneità al giudizio con richiesta di estromissione dallo stesso.
Nel merito, rilevava che l'obbligazione risarcitoria conseguente agli interventi eseguiti dalla SI.ra
, dovevano gravare sui convenuti e atteso che il computo metrico specificava Pt_1 CP_5 CP_2 che trattavasi di interventi di bonifica degli ambienti abitativi dell'immobile dell'attrice e non di eliminazione delle causa delle infiltrazioni cui il chiamato aveva provveduto in sede di CP_3 ristrutturazione dell'immobile pure acquistato dai convenuti. Per il chiamato Condominio
l'obbligazione dei convenuti di procedere relativamente all'interno ed ai locali dell'immobile della SI.ra ai lavori atti all'eliminazione dell'umidità e alla pitturazione degli ambienti abitativi, Pt_1 ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, non poteva limitarsi alla semplice imbiancata del succielo dei detti locali senza procedere al risanamento dell'intonaco sottostante e dei ferri/travetti di riferimento.
In conclusione, il Condominio chiedeva l'accoglimento della domanda principale esperita dall'attrice in quanto ritenuta fondata in fatto e diritto e il rigetto della domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei confronti dei SI.ri e dello stesso Condominio. Parte_2
Si costituivano, quindi, in giudizio i SI.ri e con comparsa di Parte_2 Parte_3 costituzione del 16/03/2020 i quali, in via preliminare, eccepivano la inammissibilità ed improcedibilità della spiegata domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei loro confronti. Nel merito, anch'essi chiedevano l'accoglimento della domanda introduttiva di giudizio così come formulata dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto fondata in fatto e diritto e, allo stesso tempo, il rigetto della domanda di garanzia e/o manleva ovvero della chiamata in causa rivolta dai convenuti nei loro confronti. pagina 4 di 7 Così introdotto il giudizio, veniva espletata regolare istruttoria con deposito delle memorie ex art 183
c.p.c. ed assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del giorno 11/02/2025, la causa vaniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- In ordine alla eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione
Essa va disattesa.
L'azione di risarcimento danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e non è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. Questo tipo di controversia si riconduce, infatti, all'articolo 2051 c.c., sulla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia e non rientra nelle situazioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come stabilito anche dal Tribunale di Napoli nel 2024 con
Ordinanza n. 2186.
- In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva
Tale eccezione va accolta.
Il convenuto, SI. è carente di legittimazione passiva. CP_1
Invero, contrattualmente si prevedeva nel rogito notarile a firma del dott. , datato Per_1
19/01/2017 all'art.3 che egli si assumeva unicamente l'onere di provvedere, a propria cura e spesa, all'effettuazione, all'interno dell'appartamento, di lavori atti all'eliminazione dell'umidità e pitturazione. Testualmente, poi, veniva precisato che l'obbligo di pitturazione era assunto in quanto vi era in corso un contenzioso tra il condominio e i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione.
Può, inoltre, dedursi che l'attrice fosse consapevole dello stato dell'immobile acquistato e, a supporto di ciò, veniva scritto nell'atto notarile che questo veniva venduto nello stato di fatto in cui esso si trovava. Sulla base di tali precisazioni, ne discendeva logicamente solo una garanzia circa la pitturazione della stanza affetta da umidità, nelle more che il diretto responsabile, citato in separato giudizio, risolvesse le problematiche dell'infiltrazione. Si aggiunge che, peraltro, è stato provato che le cause infiltrative erano dovute ad una carenza di manutenzione del tetto dell'immobile in discussione che, scaricando sulla terrazza (sovrastante l'immobile della SI.ra ) materiali di risulta avevano Pt_1 causato l'otturazione delle griglie di scolo ivi presenti provocando l'allagamento della stessa.
- Nel merito e sulle risultanze delle indagini istruttorie
La domanda va rigettata.
Va evidenziato che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, terminato con una sentenza a favore del SI. , si è dimostrato, attraverso la documentazione in atti, che le cause Controparte_1
pagina 5 di 7 infiltrative erano dovute ad una carenza di manutenzione del tetto dell'immobile in CP_6 discussione che, scaricando sulla terrazza (sovrastante l'immobile della SI.ra ) materiali di Pt_1 risulta avevano causato l'otturazione delle griglie di scolo ivi presenti provocando l'allagamento della stessa e quindi le problematiche infiltrative al piano sottostante.
Sulla scia di tale premessa, non può ritenersi formalmente carente di legittimazione passiva il
, chiamato in causa nel presente giudizio. Controparte_3
Rispetto al quantum richiesto, l'odierna attrice informava parte convenuta, di aver fatto stilare un preventivo da una propria impresa di fiducia, per un importo di euro 2.030,00 a differenza della somma maggiore chiesta in questa sede.
Inoltre, è fondamentale prendere atto delle risultanze delle espletate prove testimoniali e richiamarne i contenuti.
All'udienza del 31/03/2020, il teste, SI. , confermava diverse circostanze menzionate Testimone_1 nella memoria di parte convenuta.
Da un'attenta analisi se ne deduce che il SI. incaricava l'impresa edile Gruppo Controparte_1
Ebolitana Costruzioni per precedere alla pitturazione del soffitto del vano affetto da umidità dell'immobile venduto alla SI.ra e, non appena informato della necessità della Parte_1 pitturazione concordata, nel mese di ottobre 2017 si attivava per mandare gli operai presso l'immobile della SI.ra perché provvedessero alla pitturazione della stanza affetta dall'umidità. Pt_1
Inoltre, risulta che, a seguito della vendita dell'immobile sito in Battipaglia alla via Rosselli n.16,
l'attrice impediva l'accesso allo stesso agli operai dell'impresa edile commissionata dal SI.
[...]
. CP_1
In ciò si rinviene un comportamento permeato da colpa di parte attrice.
Occorre evidenziare, in questa sede, anche le dichiarazioni fornite dal teste, SI. , Testimone_2 all'udienza del 30/09/2021.
Questi confermava che in data 19/01/2017 con rogito del dott. veniva venduto l'immobile Per_1 alla SI.ra e che il notaio procedente, reso edotto delle problematiche affette Parte_1 dall'immobile, prevedeva contrattualmente un obbligo della parte venditrice di effettuare “a propria cura e spesa” lavori atti a tamponare la situazione, nelle more, come precisamente indicato nell'atto, che venisse risolto il contezioso tra il condominio ed i proprietari dell'appartamento sovrastante per l'eliminazione della causa dell'infiltrazione.
Confermava anche che il SI. si era assunto l'onere della sola pitturazione ogni volta Controparte_1 se ne ravvisasse la necessità, come specificato nell'atto notarile di vendita, in attesa di conoscere il soggetto legalmente tenuto a risolvere le cause infiltrative afferente all'immobile interessato. pagina 6 di 7 Inoltre, affermava di essersi recato più volte presso l'abitazione della SI.ra , su richiesta di suo Pt_1 suocero, per verificare i danni, ma non gli veniva aperta la porta dell'appartamento.
Anche dal SI. veniva esposto che il SI. non appena informato della necessità della Tes_2 CP_1 pitturazione concordata, nel mese di ottobre 2017 si era attivato per mandare gli operai presso l'immobile dell'attrice perché provvedessero alla pitturazione della stanza affetta dall'umidità e che la SI.ra , a seguito della vendita dell'immobile sito in Battipaglia alla via Rosselli n.16, impediva Pt_1
l'accesso allo stesso agli operai dell'impresa edile commissionata dal SI. CP_1
Tutto quanto prodotto in sede istruttoria e appena evidenziato corrobora le argomentazioni sostenute da parte convenuta.
La domanda attorea merita rigetto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno 11 ago. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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