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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2395/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PELLEGRINI MAURO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PELLEGRINI MAURO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 3 settembre 1994 nel Comune di MO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, atto n. 92;
- ordinare al Comune di MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Alcun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro, attesa la piena autosufficienza economica di entrambi;
2. Quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , e fino a quando non Per_1 diverrà economicamente autosufficiente, il IG. verserà direttamente alla Parte_1 predetta figlia, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), che sarà aggiornata annualmente in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT;
3. Il IG. provvederà inoltre a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie da questa sostenute per la figlia (attualmente collocata con la madre Per_1 presso la casa coniugale che rimane assegnata alla IG.ra , previa presentazione Pt_2 delle relative fatture e/o ricevute fiscali. Per le spese straordinarie i coniugi rinviano al
Protocollo del processo civile del Tribunale di Ancona”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MO (AN) il 3/09/1994.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1154 del 20.09.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO
(AN) il 3/09/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MO (AN) al n. 92, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente. Per_ Nulla con riferimento agli altri due figli della coppia, ed , entrambi maggiorenni Per_2 ed indipendenti sotto il profilo economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a MO (AN) il 3/09/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di MO (AN) al n. 92, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2395/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PELLEGRINI MAURO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PELLEGRINI MAURO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 3 settembre 1994 nel Comune di MO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, atto n. 92;
- ordinare al Comune di MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Alcun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro, attesa la piena autosufficienza economica di entrambi;
2. Quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , e fino a quando non Per_1 diverrà economicamente autosufficiente, il IG. verserà direttamente alla Parte_1 predetta figlia, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), che sarà aggiornata annualmente in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT;
3. Il IG. provvederà inoltre a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie da questa sostenute per la figlia (attualmente collocata con la madre Per_1 presso la casa coniugale che rimane assegnata alla IG.ra , previa presentazione Pt_2 delle relative fatture e/o ricevute fiscali. Per le spese straordinarie i coniugi rinviano al
Protocollo del processo civile del Tribunale di Ancona”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MO (AN) il 3/09/1994.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1154 del 20.09.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO
(AN) il 3/09/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MO (AN) al n. 92, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente. Per_ Nulla con riferimento agli altri due figli della coppia, ed , entrambi maggiorenni Per_2 ed indipendenti sotto il profilo economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a MO (AN) il 3/09/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di MO (AN) al n. 92, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi