Art. 24. (Disposizioni diverse) 1. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 1995, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.
3. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1994, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1995, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e suc- cessive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
11. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni e integrazioni, della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1994, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1995. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la struttura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffuci provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 " Provveditorato generale dello Stato " - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'.
13. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
14. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunita' europea.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.
Note all'art. 24:
- Il testo dell' art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del pecedente articolo 18.
Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , come risulta modificato al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare".
- Il D.P.C.M. 24 marzo 1979, reca: "Costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Il testo dell' art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e' il seguente:
"Art. 119. (Attivita' residue degli enti pubblici estinti). - Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato".
- L' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilta' generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 56. Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica;
8) paghe e assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente precette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Il testo dell'art. 126 del gia' citato D.P.R. n. 616/1977 , e' il seguente:
"Art. 126. (Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato). - I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni traferite con decreti legislativi di attuazione dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale".
- Il testo dell' art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
"Art. 13. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' sui giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finaziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo".
- Il testo dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
"Art. 51. (Finanziamento del servizio nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con la modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall' art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , prorogato dall' art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853 .
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma dal precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (26/c).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il ripartito della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettanti secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma".
- La legge 16 maggio 1984, n. 138 , reca: "Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all' articolo 26 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
- Il testo dell' art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , di iniziative a livello locale, temporaneamente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3; lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti, da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuzione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli.
4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.
8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo".
- Il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , reca: "Istituzione presso il Ministero delle finanze di un Provveditorato Generale dello Stato".
- Il D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359 , reca: "Regolamento per i lavoratori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 , reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 , reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica".
2. Per l'anno finanziario 1995, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.
3. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1994, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1995, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e suc- cessive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
11. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni e integrazioni, della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1994, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1995. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la struttura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffuci provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 " Provveditorato generale dello Stato " - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'.
13. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
14. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunita' europea.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.
Note all'art. 24:
- Il testo dell' art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del pecedente articolo 18.
Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , come risulta modificato al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare".
- Il D.P.C.M. 24 marzo 1979, reca: "Costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Il testo dell' art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e' il seguente:
"Art. 119. (Attivita' residue degli enti pubblici estinti). - Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato".
- L' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilta' generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 56. Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica;
8) paghe e assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente precette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Il testo dell'art. 126 del gia' citato D.P.R. n. 616/1977 , e' il seguente:
"Art. 126. (Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato). - I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni traferite con decreti legislativi di attuazione dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale".
- Il testo dell' art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
"Art. 13. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' sui giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finaziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo".
- Il testo dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
"Art. 51. (Finanziamento del servizio nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con la modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall' art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , prorogato dall' art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853 .
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma dal precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (26/c).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il ripartito della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettanti secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma".
- La legge 16 maggio 1984, n. 138 , reca: "Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all' articolo 26 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
- Il testo dell' art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , di iniziative a livello locale, temporaneamente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3; lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti, da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuzione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli.
4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.
8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo".
- Il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , reca: "Istituzione presso il Ministero delle finanze di un Provveditorato Generale dello Stato".
- Il D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359 , reca: "Regolamento per i lavoratori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 , reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 , reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica".