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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1032 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e ivi residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Bonfiglio ( – CodiceFiscale_2
Fax: 090/6415136 – Pec: giusta procura alle Email_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore sito in Messina, via Jacopo Ruffo, n. 27. Ai fini del presente atto dichiara espressamente di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo: PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, e residente Messina, via San Paolo Dei Disciplinanti, is. C.F._3
374, rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. avendone i requisiti di legge (fax: 090/8967244 - E-mail:
, pec: Email_2 Email_3
1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore sito in
Messina, via Della Zecca n. 28; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.03.2025, premesso che in data Parte_1
03.07.1996, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con con atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 400 parte 2 serie A anno 1996; che da tale unione era nata in data [...] la figlia che il rapporto Per_1
coniugale si era logorato e la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai intollerabile a causa della condotta della , posta in violazione CP_1
dei doveri coniugali;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che la casa coniugale di proprietà della
[...]
fosse assegnata al deducente, in quanto la moglie si era resa CP_1
responsabile del fallimento dell'unione coniugale mentre egli aveva provveduto alla ristrutturazione dell'immobile, che fosse assegnato al ricorrente anche l'ulteriore immobile sito a Messina via Santa Maria La Porta n. 9, in quanto egli lo aveva acquistato con fondi propri pur avendolo intestato formalmente alla
[...]
ed aveva, quindi, sostenuto ingenti spese per adeguarlo all'uso cui CP_1
era stato destinato, che fosse posto a carico della un assegno CP_1
per il mantenimento del coniuge di € 600,00 mensili, che la CP_1
fosse condannata al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri coniugali.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/08.04.2025.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.05.2025, si costituiva tempestivamente la quale non si opponeva Controparte_1
alla separazione ma contestava la fondatezza delle altre domande avversarie, negando che ella avesse mai violato gli obblighi derivanti dal matrimonio ed evidenziando che era stato il a mostrare insofferenza alla vita Pt_1
matrimoniale. Evidenziava che la domanda di controparte di assegnazione della casa coniugale non poteva essere accolta in quanto ella ne era proprietaria esclusiva e, parimenti, risultava infondata anche la richiesta di assegnazione dell'ulteriore immobile sito a Messina in via Santa Maria La Porta n. 9.
Rilevava, infine, che non vi era alcuna prova dell'asserito divario economico tra le parti, posto che il svolgeva la professione di ingegnere, dalla Pt_1
quale traeva redditi equivalenti a quelli della deducente, che, invece, svolgeva la professione di avvocato.
All'udienza del 01.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi potranno vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto con le conseguenti statuizioni e annotazioni e sin da ora s'impegnano al reciproco consenso al rilascio ed il rinnovo dei passaporti o carte di identità; 2) i coniugi in regime di separazione dei beni, regoleranno i propri rapporti patrimoniali come infra specificato;
3) In luogo dell'assegno di mantenimento richiesto dal SI.
e delle spese sborsate dallo stesso per la ristrutturazione Parte_1
degli immobili meglio descritti in ricorso i coniugi, consensualmente, concordano che: 4) la SI.ra si impegna a costituire in Controparte_1
favore del SI. il diritto di abitazione sull'immobile sito in Parte_1
Messina, Via Santa Maria La Porta n. 9, identificato al catasto del Comune di
Messina, al foglio 220, part. 62, sub. 47, immobile utilizzato esclusivamente dallo stesso e che è adibito allo svolgimento del proprio hobby;
5) la sig.ra
[...]
[...] si impegna a trasferire in favore della figlia Parte_2 PE
, nata a [...] il [...], CF: , la nuda
[...] C.F._4
proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Santa Maria La Porta n. 9, identificato al catasto del Comune di Messina, al foglio 220, part. 62, sub. 47 nonché la nuda proprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Messina, via
San Paolo dei Disciplinanti is. 374, consistente in un appartamento a piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 220, part. 36, sub.7 e su quest'ultimo immobile la sig.ra si riserva il Controparte_1
diritto di abitazione;
6) La sig.ra riconosce che i beni Controparte_1
mobili presenti in entrambi i suddetti appartamenti sono stati realizzati personalmente dal SI. , sostenendone i relativi costi delle Parte_1
materie prime, il quale è unico proprietario degli stessi e li potrà prelevare dall'abitazione coniugale a semplice richiesta;
7) la figlia maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente, attualmente vive e lavora stabilmente fuori
Messina e, pertanto, quando la stessa si troverà a Messina in vacanza e/o per lavoro deciderà liberamente di dimorare ove riterrà opportuno dichiarandosi entrambi i genitori ampiamente disponibili ad accoglierla;
8) I coniugi dichiarano di non avere debiti familiari. Qualora sopraggiungessero debiti inerenti la famiglia i coniugi si impegnano a provvedere all'estinzione mediante pagamento al 50%”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari
4 effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni contenute
[...]
nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 01.07.2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario
5 celebrato in data 03.07.1996, a Messina, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 400 parte 2 serie A anno 1996;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1032 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e ivi residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Bonfiglio ( – CodiceFiscale_2
Fax: 090/6415136 – Pec: giusta procura alle Email_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore sito in Messina, via Jacopo Ruffo, n. 27. Ai fini del presente atto dichiara espressamente di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo: PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, e residente Messina, via San Paolo Dei Disciplinanti, is. C.F._3
374, rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. avendone i requisiti di legge (fax: 090/8967244 - E-mail:
, pec: Email_2 Email_3
1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore sito in
Messina, via Della Zecca n. 28; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.03.2025, premesso che in data Parte_1
03.07.1996, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con con atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 400 parte 2 serie A anno 1996; che da tale unione era nata in data [...] la figlia che il rapporto Per_1
coniugale si era logorato e la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai intollerabile a causa della condotta della , posta in violazione CP_1
dei doveri coniugali;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che la casa coniugale di proprietà della
[...]
fosse assegnata al deducente, in quanto la moglie si era resa CP_1
responsabile del fallimento dell'unione coniugale mentre egli aveva provveduto alla ristrutturazione dell'immobile, che fosse assegnato al ricorrente anche l'ulteriore immobile sito a Messina via Santa Maria La Porta n. 9, in quanto egli lo aveva acquistato con fondi propri pur avendolo intestato formalmente alla
[...]
ed aveva, quindi, sostenuto ingenti spese per adeguarlo all'uso cui CP_1
era stato destinato, che fosse posto a carico della un assegno CP_1
per il mantenimento del coniuge di € 600,00 mensili, che la CP_1
fosse condannata al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri coniugali.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/08.04.2025.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.05.2025, si costituiva tempestivamente la quale non si opponeva Controparte_1
alla separazione ma contestava la fondatezza delle altre domande avversarie, negando che ella avesse mai violato gli obblighi derivanti dal matrimonio ed evidenziando che era stato il a mostrare insofferenza alla vita Pt_1
matrimoniale. Evidenziava che la domanda di controparte di assegnazione della casa coniugale non poteva essere accolta in quanto ella ne era proprietaria esclusiva e, parimenti, risultava infondata anche la richiesta di assegnazione dell'ulteriore immobile sito a Messina in via Santa Maria La Porta n. 9.
Rilevava, infine, che non vi era alcuna prova dell'asserito divario economico tra le parti, posto che il svolgeva la professione di ingegnere, dalla Pt_1
quale traeva redditi equivalenti a quelli della deducente, che, invece, svolgeva la professione di avvocato.
All'udienza del 01.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi potranno vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto con le conseguenti statuizioni e annotazioni e sin da ora s'impegnano al reciproco consenso al rilascio ed il rinnovo dei passaporti o carte di identità; 2) i coniugi in regime di separazione dei beni, regoleranno i propri rapporti patrimoniali come infra specificato;
3) In luogo dell'assegno di mantenimento richiesto dal SI.
e delle spese sborsate dallo stesso per la ristrutturazione Parte_1
degli immobili meglio descritti in ricorso i coniugi, consensualmente, concordano che: 4) la SI.ra si impegna a costituire in Controparte_1
favore del SI. il diritto di abitazione sull'immobile sito in Parte_1
Messina, Via Santa Maria La Porta n. 9, identificato al catasto del Comune di
Messina, al foglio 220, part. 62, sub. 47, immobile utilizzato esclusivamente dallo stesso e che è adibito allo svolgimento del proprio hobby;
5) la sig.ra
[...]
[...] si impegna a trasferire in favore della figlia Parte_2 PE
, nata a [...] il [...], CF: , la nuda
[...] C.F._4
proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Santa Maria La Porta n. 9, identificato al catasto del Comune di Messina, al foglio 220, part. 62, sub. 47 nonché la nuda proprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Messina, via
San Paolo dei Disciplinanti is. 374, consistente in un appartamento a piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 220, part. 36, sub.7 e su quest'ultimo immobile la sig.ra si riserva il Controparte_1
diritto di abitazione;
6) La sig.ra riconosce che i beni Controparte_1
mobili presenti in entrambi i suddetti appartamenti sono stati realizzati personalmente dal SI. , sostenendone i relativi costi delle Parte_1
materie prime, il quale è unico proprietario degli stessi e li potrà prelevare dall'abitazione coniugale a semplice richiesta;
7) la figlia maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente, attualmente vive e lavora stabilmente fuori
Messina e, pertanto, quando la stessa si troverà a Messina in vacanza e/o per lavoro deciderà liberamente di dimorare ove riterrà opportuno dichiarandosi entrambi i genitori ampiamente disponibili ad accoglierla;
8) I coniugi dichiarano di non avere debiti familiari. Qualora sopraggiungessero debiti inerenti la famiglia i coniugi si impegnano a provvedere all'estinzione mediante pagamento al 50%”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari
4 effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni contenute
[...]
nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 01.07.2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario
5 celebrato in data 03.07.1996, a Messina, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 400 parte 2 serie A anno 1996;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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