Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 5040/2021 R.G., avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 943/2021, pubblicata in data 5.5.2021;
tra
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Bartolomeo
Sorrentino, (cod. fisc. ) e Rosa Fiore (cod. fisc. CodiceFiscale_2
); CodiceFiscale_3
APPELLANTE
e
(codice fiscale ), CP_1 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in Pompei (Na) alla Via Bartolo Longo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Vitiello (codice fiscale:
[...]
) che lo rappresenta e difende;
C.F._5 nonché
, c.f. Parte_2 C.F._6
, c.f. , Parte_3 C.F._7
1
Castellammare di Stabia il 30.04. 1947 e ivi deceduto il 1.1.2022, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francescopaolo De Rosa, c.f.
, C.F._9
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto notificato in data 3.12.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio , nonché e CP_1 Parte_2
, queste ultime quali eredi di , Parte_3 Persona_1 deceduto il 1.1.2022, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla prima udienza del 7.4.2022, la causa è stata rinviata in prosieguo di prima udienza alla data del 7.7.2022.
A tale ultima udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2024.
Con decreto dell'11 marzo 2024, regolarmente comunicato alle parti costituite, la causa era differita per esigenze di ruolo all'udienza del 19 giugno 2025.
A tale udienza, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicata, nessuno è comparso ed il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 26 giugno 2025.
Anche a tale ultima udienza, svoltasi in presenza e regolarmente comunicata, mediante posta elettronica certificata - art. 136, comma 2°,
c.p.c.-, riferibile ai procuratori delle parti ed estratta dalla cancelleria presso il registro generale indirizzi elettronici, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
2 a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 4395/2015
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 27 giugno 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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