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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/09/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 79 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GENZANO DI ROMA (RM) 07/12/1986, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(APRILIA 18/03/1986, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA COLONNELLO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in Aprilia (LT) Via Bulgaria 37;
3) Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , essendosene il IG. già Pt_1 Pt_2 allontanato;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il IG. potrà vedere e Parte_2 tenere con sé i figli, secondo le proprie disponibilità e impegni lavorativi e, comunque,
- 1 - almeno due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre e nei week-end a fine settimana alternati, del venerdì sino alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni la sera della Vigilia o il giorno di Natale e così sempre ad anni alterni la sera di Capodanno o il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni le ulteriori festività del periodo natalizio (26 Dicembre e 6 gennaio); nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Porre a carico del IG. un assegno mensile pari ad € 400,00, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei due figli minori, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra , oltre le spese straordinarie come Pt_1 da Protocollo del Tribunale di Roma al 50%;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ariccia il 13/06/2015; dall'unione coniugale sono Per_ nati due figli, il 16/01/2018 e il 06/02/2022. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 31).
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 79 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GENZANO DI ROMA (RM) 07/12/1986, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(APRILIA 18/03/1986, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA COLONNELLO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in Aprilia (LT) Via Bulgaria 37;
3) Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , essendosene il IG. già Pt_1 Pt_2 allontanato;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il IG. potrà vedere e Parte_2 tenere con sé i figli, secondo le proprie disponibilità e impegni lavorativi e, comunque,
- 1 - almeno due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre e nei week-end a fine settimana alternati, del venerdì sino alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni la sera della Vigilia o il giorno di Natale e così sempre ad anni alterni la sera di Capodanno o il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni le ulteriori festività del periodo natalizio (26 Dicembre e 6 gennaio); nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Porre a carico del IG. un assegno mensile pari ad € 400,00, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei due figli minori, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra , oltre le spese straordinarie come Pt_1 da Protocollo del Tribunale di Roma al 50%;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ariccia il 13/06/2015; dall'unione coniugale sono Per_ nati due figli, il 16/01/2018 e il 06/02/2022. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 31).
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 3 -