Articolo 3 della Legge 30 luglio 1952, n. 1092
Articolo 2
Versione
9 settembre 1952
Art. 3.
La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente art. 1 gravera' sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verra' fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1952