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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
CI ET Presidente
AR De Munari IC
DE Di AO IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.8251/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/08/2025 da
, con l'avv. Resoli Macchion Rossella, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Martin Maria Chiara, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Nel merito
- l'accertamento e alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Sig.ri nato a [...] il [...] e residente in [...]di UP (PD), CP_1
Via Sant'Andrea n. 107 (C.F. e , nata a [...]_1 Parte_1
(PD) il 18 agosto 1979 e residente in [...] (C.F.
) celebrato in San TI di UP (PD) l'1 luglio 2006, trascritto CodiceFiscale_2
agli atti di matrimonio del Comune al numero 8, parte II, Serie A;
1 - con ordine al Dirigente dell'Ufficio anagrafe del Comune di San TI di UP (PD) a procedere all'annotamento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, recepito alle sottoestese CONDIZIONI:
In ordine all'affido condiviso di e di Per_1 CP_2
1- i ricorrenti confermano l'affido condiviso dei figli minori (c.f. Per_1 [...]
) e (c.f. ) ad entrambi i genitori, convenendo C.F._3 CP_2 CodiceFiscale_4
la loro iscrizione anagrafica presso la residenza materna di CA Veneto, Viale delle
Querce n. 46. L'Ing. e la Dott.ssa confermano che i genitori CP_1 Parte_1
assumeranno concordemente le scelte importanti di e , quali la salute, Per_1 CP_2
l'educazione e l'istruzione (anche religiosa);
2- i ricorrenti convengono il mantenimento diretto di e con collocazione Per_1 CP_2
settimanale alternata di entrambi i figli dalle ore 18,00 del lunedì sino alle ore 18,00 del lunedì successivo, presso l'unità abitativa di Limena (PD), Via Vittorio Veneto 7, ove l'Ing. si CP_1
è recentemente trasferito, nonché presso la residenza di CA Veneto (TV), Via delle
Querce n. 46, in coabitazione della Dott.ssa ; Pt_1
3- i ricorrenti assumono accordo regolativo, da definirsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, avente ad oggetto la disciplina delle vacanze scolastiche estive e la permanenza dei minori presso i genitori per tre settimane, anche non continuative. Qualora l'accordo si estenda allo svolgimento di attività di studio e/o sportiva e/o ludica presso Associazioni e/o
Enti, i coniugi convengono di assumere, nei medesimi termini temporali, la regolamentazione degli oneri e delle relative spese. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, i coniugi concorderanno che e trascorrano e permangano con la famiglia Per_1 CP_2 Pt_1
l'intera giornata del 24 dicembre di ciascun anno e con la famiglia l'intera giornata CP_1
del 25 dicembre di ciascun anno, con permanenza presso ciascun genitore di una settimana anche non continuativa, garantendo alternanza per la festività del Capodanno e dell'Epifania, così come della Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
4- i ricorrenti si obbligano al mantenimento ordinario di e in via diretta durante Per_1 CP_2
il tempo di permanenza presso ciascun genitore, in virtù della collocazione paritaria. In tal senso, viene confermata la suddivisione a metà fra genitori, dell'Assegno Unico Universale per i figli;
5- i ricorrenti si obbligano alla ripartizione a metà delle spese di carattere straordinario dei figli, con l'utilizzo del seguente criterio: spese straordinarie non necessarie di preventivo accordo: a) spese medico – specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale nel limite di Euro 200,00= annui complessivi per ciascun figlio;
, spese per cure
2 odontoiatriche nel limite di Euro 500,00= annui complessivi per ciascun figlio;
spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista – lenti a contatto di importo non superiore ad Euro 500,00= annui per ciascun figlio;
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e al trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (computer e supporti informatici), gite scolastiche che importino un costo fisso non ragguardevole, lezioni private e mensa scolastica;
c) corsi per la pratica sportiva e/o associativa di equitazione di e di atletica e scoutistica Per_1
di con relative attrezzature. spese straordinarie necessarie di preventivo accordo: d) CP_2
spese per apparecchi ortodontici e di chirurgia estetica;
spese sanitarie specialistiche;
cure odontoiatriche e spese oculistiche, di cui al punto a) eccedenti i limiti di importo ovi specificati;
e) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, università private e master di studio;
f) costi educativi e sportivi ulteriori rispetto a quelli indicati sub j) vuoi per iscrizione, che per attrezzatture, che per impegni di trasferta;
spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria, per le attività di cui al punto j); g) costi privati per l'apprendimento della lingua straniera;
soggiorni all'estero; gite scolastiche impegnative per esborsi e giornate fuori della residenza famigliare;
viaggi di istruzioni;
vacanze estive e/o invernali. Per quanto non specificatamente previsto, i ricorrenti applicheranno le disposizioni del Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Padova.
6- i ricorrenti concordano che il calcolo e la liquidazione delle spese straordinarie per i figli vengano fra loro regolati mensilmente, previa esibizione dei costi e dei documenti giustificativi, sì da consentirne le detrazioni fiscali pro quota.
In ordine alla residenza famigliare di San TI di UP (PD)
7- i ricorrenti confermano la volontà di vendita della ex residenza famigliare di San TI di UP (PD) alle condizioni e nei tempi regolati nel preliminare sottoscritto con i Signori
e , dimesso agli atti della procedura sub doc. 6), Parte_2 Persona_2
convenendo, altresì, che il prezzo tratto dalla vendita sia preliminarmente destinato all'estinzione del mutuo ipotecario n. 8125806 negoziato dall'Ing. e dalla Dott.ssa CP_1
con l'istituto di credito il 25 ottobre 2018 con atto a Rep. Pt_1 Controparte_3
18261 a ministero del Notaio Dott. registrato a Montebelluna (TV) il 31 Persona_3
ottobre 2018, al n. 8321, serie IT, nonché al pagamento della provvigione dovuta alla Società che ha operato la mediazione, , con Sede Legale Controparte_4
in Padova, Via Santa Lucia n. 67;
3 8- i ricorrenti, confermando la volontà di divisione a metà della liquidità tratta dalla vendita della residenza di San TI di UP (PD) e tenuto conto delle condizioni articolate sub art. 7, confermano, quanto all'Ing. di obbligarsi all'integrale estinzione del CP_1
finanziamento n. 201288771381117 contratto il 4 aprile 2018, con scadenza al 5 marzo 2028 con la Società Findomestic S.p.a. per l'importo capitale di Euro 66.030,00 (totale dovuto di
Euro 91.800,00) per il quale attualmente residua importo di Euro 22.919,90. L'Ing. CP_1
si impegna altresì, a far rimettere alla Società Findomestic S.p.a. liberatoria scritta alla
[...]
Dott.ssa (garante), da consegnare all'atto della stipula della vendita della ex Parte_1
residenza famigliare;
9 – gli ex coniugi convengono di nulla pretendere in via reciproca fra loro, da ora e per il futuro, relativamente agli apporti di denaro contante, di prestazioni d'opera, di prestazioni di servizi e/o di attività professionale effettuati personalmente e/o da terzi per la residenza famigliare di San TI di UP (PD), Via Sant'Andrea 107, nonché dello scoperto ad uso giardino e piscina.
In ordine ai rapporti economico – patrimoniali dei coniugi
10 - l'Ing. e la Dott.ssa , nel ribadire ciascuno, l'autonomia CP_1 Parte_1 economica derivante per l'ex marito, dall'attività di Socio e prestatore di lavoro professionale nella Società Green Live S.r.l. e per l'ex moglie, dall'attività di Dirigente Medico alle dipendenze della Azienda AULSS 7 Pedemontana e nel riconoscere che fra loro, che non esiste sperequazione economica, convengono:
a) nessun assegno divorzile viene reciprocamente richiesto;
b) l'impegno reciproco a che i prestiti contratti personalmente dagli ex coniugi in costanza di matrimonio per soddisfare le esigenze e i bisogni della famiglia, se non ancora estinti dopo la separazione, rimangano in capo ai sottoscrittori, con liberazione in via reciproca, di ogni e qualsivoglia pretesa, salvo l'impegno assunto dall'Ing. sub art. 8); CP_1
c) il riconoscimento della Dott.ssa all'Ing. all'atto del definitivo di vendita Pt_1 CP_1
della ex residenza famigliare, della metà del solo capitale delle rate di mutuo sostenute dall'Ing. dal dicembre 2022 e pagate all'istituto di credito Unicredito Banca CP_1
S.p.a. a titolo di mutuo cointestato 25 ottobre 2018, con pagamento che si impegna ad eseguire entro 30 giorni dalla vendita dell'ex residenza famigliare e dall'incasso della liquidità spettante alla Dott.ssa una volta estinto il mutuo ipotecario e pagato il saldo della Pt_1
mediazione dovuta alla fermo il Controparte_5
ricevimento della liberatoria indicata sub art. 8). Il riconoscimento e il pagamento della metà della quota capitale delle rate di mutuo sostenute dall'Ing. di cui al capoverso che CP_1
4 precede, resta condizionato al buon fine della compravendita di cui al preliminare sottoscritto con i Sigg.ri e . In caso di mancata stipula notarile Parte_2 Persona_2
per qualsivoglia motivo/ragione/causa, da chiunque dipendente della promessa di compravendita di cui sopra, ad eccezione di colpa dipendente dalla Dott.ssa , le parti Pt_1 convengono che la Dott.ssa rimborserà all'Ing. la metà della sola Pt_1 CP_1
quota capitale delle rate da questi sostenute da dicembre 2022 (quota capitale residua a quella data, Euro 314.996,76) soltanto all'atto di una futura nuova vendita della stessa residenza famigliare di San TI di UP (PD), previa estinzione del mutuo e pagamento del compenso per la mediazione, suddiviso al 50% tra le parti il prezzo restante, con l'importo che residuerà della sua quota del prezzo della compravendita detratti gli importi necessari all'estinzione del finanziamento n. 69761507 scadente all'8 febbraio 2033 di iniziali Euro Pt_3
47.130,00, nonché del finanziamento (già EuroCQS) n. Controparte_6
156677 di Euro 55.790,81 con scadenza all'1 febbraio 2030 entrambi contratti dalla Dott.ssa in corso di matrimonio per le spese della casa e della famiglia. Qualora effettuate le Pt_1
detrazioni per i titoli suddetti, la somma residua a disposizione della Dott.ssa fosse Pt_1 inferiore all'importo da rimborsare all'Ing. le parti concordano che il debito verrà CP_1
estinto con il pagamento della somma inferiore che residuerà a favore della Dott.ssa , Pt_1 rinunciando l'Ing. al proprio credito per la somma eccedente. CP_1
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla vendita dell'immobile e dell'incasso della residua somma spettante alla Dott.ssa una volta estinto il mutuo ipotecario e pagato il Pt_1
compenso per la mediazione (se e in quanto dovuto) e a condizione del ricevimento della liberatoria indicata sub art. 8). Spese di lite integralmente compensate fra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 1.7.2006 in San Parte_1 CP_1
TI di UP (PD) e trascritto nel relativo registro al n.8, Parte II, Serie A dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione su ricorso congiunto, l'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. si è tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il 9.4.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.118/2024 depositata il 10.4.2024 e passata in giudicato in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 16.9.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
5 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni nn. 7, 8,
9, 10 b) e 10 c), pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 1.7.2006 in San TI di Parte_1 CP_1
UP (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.8 anno 2006 del
Comune di San TI di UP (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato nella parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il IC relatore
DE Di AO
Il Presidente
CI ET
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
CI ET Presidente
AR De Munari IC
DE Di AO IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.8251/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/08/2025 da
, con l'avv. Resoli Macchion Rossella, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Martin Maria Chiara, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Nel merito
- l'accertamento e alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Sig.ri nato a [...] il [...] e residente in [...]di UP (PD), CP_1
Via Sant'Andrea n. 107 (C.F. e , nata a [...]_1 Parte_1
(PD) il 18 agosto 1979 e residente in [...] (C.F.
) celebrato in San TI di UP (PD) l'1 luglio 2006, trascritto CodiceFiscale_2
agli atti di matrimonio del Comune al numero 8, parte II, Serie A;
1 - con ordine al Dirigente dell'Ufficio anagrafe del Comune di San TI di UP (PD) a procedere all'annotamento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, recepito alle sottoestese CONDIZIONI:
In ordine all'affido condiviso di e di Per_1 CP_2
1- i ricorrenti confermano l'affido condiviso dei figli minori (c.f. Per_1 [...]
) e (c.f. ) ad entrambi i genitori, convenendo C.F._3 CP_2 CodiceFiscale_4
la loro iscrizione anagrafica presso la residenza materna di CA Veneto, Viale delle
Querce n. 46. L'Ing. e la Dott.ssa confermano che i genitori CP_1 Parte_1
assumeranno concordemente le scelte importanti di e , quali la salute, Per_1 CP_2
l'educazione e l'istruzione (anche religiosa);
2- i ricorrenti convengono il mantenimento diretto di e con collocazione Per_1 CP_2
settimanale alternata di entrambi i figli dalle ore 18,00 del lunedì sino alle ore 18,00 del lunedì successivo, presso l'unità abitativa di Limena (PD), Via Vittorio Veneto 7, ove l'Ing. si CP_1
è recentemente trasferito, nonché presso la residenza di CA Veneto (TV), Via delle
Querce n. 46, in coabitazione della Dott.ssa ; Pt_1
3- i ricorrenti assumono accordo regolativo, da definirsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, avente ad oggetto la disciplina delle vacanze scolastiche estive e la permanenza dei minori presso i genitori per tre settimane, anche non continuative. Qualora l'accordo si estenda allo svolgimento di attività di studio e/o sportiva e/o ludica presso Associazioni e/o
Enti, i coniugi convengono di assumere, nei medesimi termini temporali, la regolamentazione degli oneri e delle relative spese. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, i coniugi concorderanno che e trascorrano e permangano con la famiglia Per_1 CP_2 Pt_1
l'intera giornata del 24 dicembre di ciascun anno e con la famiglia l'intera giornata CP_1
del 25 dicembre di ciascun anno, con permanenza presso ciascun genitore di una settimana anche non continuativa, garantendo alternanza per la festività del Capodanno e dell'Epifania, così come della Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
4- i ricorrenti si obbligano al mantenimento ordinario di e in via diretta durante Per_1 CP_2
il tempo di permanenza presso ciascun genitore, in virtù della collocazione paritaria. In tal senso, viene confermata la suddivisione a metà fra genitori, dell'Assegno Unico Universale per i figli;
5- i ricorrenti si obbligano alla ripartizione a metà delle spese di carattere straordinario dei figli, con l'utilizzo del seguente criterio: spese straordinarie non necessarie di preventivo accordo: a) spese medico – specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale nel limite di Euro 200,00= annui complessivi per ciascun figlio;
, spese per cure
2 odontoiatriche nel limite di Euro 500,00= annui complessivi per ciascun figlio;
spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista – lenti a contatto di importo non superiore ad Euro 500,00= annui per ciascun figlio;
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e al trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (computer e supporti informatici), gite scolastiche che importino un costo fisso non ragguardevole, lezioni private e mensa scolastica;
c) corsi per la pratica sportiva e/o associativa di equitazione di e di atletica e scoutistica Per_1
di con relative attrezzature. spese straordinarie necessarie di preventivo accordo: d) CP_2
spese per apparecchi ortodontici e di chirurgia estetica;
spese sanitarie specialistiche;
cure odontoiatriche e spese oculistiche, di cui al punto a) eccedenti i limiti di importo ovi specificati;
e) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, università private e master di studio;
f) costi educativi e sportivi ulteriori rispetto a quelli indicati sub j) vuoi per iscrizione, che per attrezzatture, che per impegni di trasferta;
spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria, per le attività di cui al punto j); g) costi privati per l'apprendimento della lingua straniera;
soggiorni all'estero; gite scolastiche impegnative per esborsi e giornate fuori della residenza famigliare;
viaggi di istruzioni;
vacanze estive e/o invernali. Per quanto non specificatamente previsto, i ricorrenti applicheranno le disposizioni del Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Padova.
6- i ricorrenti concordano che il calcolo e la liquidazione delle spese straordinarie per i figli vengano fra loro regolati mensilmente, previa esibizione dei costi e dei documenti giustificativi, sì da consentirne le detrazioni fiscali pro quota.
In ordine alla residenza famigliare di San TI di UP (PD)
7- i ricorrenti confermano la volontà di vendita della ex residenza famigliare di San TI di UP (PD) alle condizioni e nei tempi regolati nel preliminare sottoscritto con i Signori
e , dimesso agli atti della procedura sub doc. 6), Parte_2 Persona_2
convenendo, altresì, che il prezzo tratto dalla vendita sia preliminarmente destinato all'estinzione del mutuo ipotecario n. 8125806 negoziato dall'Ing. e dalla Dott.ssa CP_1
con l'istituto di credito il 25 ottobre 2018 con atto a Rep. Pt_1 Controparte_3
18261 a ministero del Notaio Dott. registrato a Montebelluna (TV) il 31 Persona_3
ottobre 2018, al n. 8321, serie IT, nonché al pagamento della provvigione dovuta alla Società che ha operato la mediazione, , con Sede Legale Controparte_4
in Padova, Via Santa Lucia n. 67;
3 8- i ricorrenti, confermando la volontà di divisione a metà della liquidità tratta dalla vendita della residenza di San TI di UP (PD) e tenuto conto delle condizioni articolate sub art. 7, confermano, quanto all'Ing. di obbligarsi all'integrale estinzione del CP_1
finanziamento n. 201288771381117 contratto il 4 aprile 2018, con scadenza al 5 marzo 2028 con la Società Findomestic S.p.a. per l'importo capitale di Euro 66.030,00 (totale dovuto di
Euro 91.800,00) per il quale attualmente residua importo di Euro 22.919,90. L'Ing. CP_1
si impegna altresì, a far rimettere alla Società Findomestic S.p.a. liberatoria scritta alla
[...]
Dott.ssa (garante), da consegnare all'atto della stipula della vendita della ex Parte_1
residenza famigliare;
9 – gli ex coniugi convengono di nulla pretendere in via reciproca fra loro, da ora e per il futuro, relativamente agli apporti di denaro contante, di prestazioni d'opera, di prestazioni di servizi e/o di attività professionale effettuati personalmente e/o da terzi per la residenza famigliare di San TI di UP (PD), Via Sant'Andrea 107, nonché dello scoperto ad uso giardino e piscina.
In ordine ai rapporti economico – patrimoniali dei coniugi
10 - l'Ing. e la Dott.ssa , nel ribadire ciascuno, l'autonomia CP_1 Parte_1 economica derivante per l'ex marito, dall'attività di Socio e prestatore di lavoro professionale nella Società Green Live S.r.l. e per l'ex moglie, dall'attività di Dirigente Medico alle dipendenze della Azienda AULSS 7 Pedemontana e nel riconoscere che fra loro, che non esiste sperequazione economica, convengono:
a) nessun assegno divorzile viene reciprocamente richiesto;
b) l'impegno reciproco a che i prestiti contratti personalmente dagli ex coniugi in costanza di matrimonio per soddisfare le esigenze e i bisogni della famiglia, se non ancora estinti dopo la separazione, rimangano in capo ai sottoscrittori, con liberazione in via reciproca, di ogni e qualsivoglia pretesa, salvo l'impegno assunto dall'Ing. sub art. 8); CP_1
c) il riconoscimento della Dott.ssa all'Ing. all'atto del definitivo di vendita Pt_1 CP_1
della ex residenza famigliare, della metà del solo capitale delle rate di mutuo sostenute dall'Ing. dal dicembre 2022 e pagate all'istituto di credito Unicredito Banca CP_1
S.p.a. a titolo di mutuo cointestato 25 ottobre 2018, con pagamento che si impegna ad eseguire entro 30 giorni dalla vendita dell'ex residenza famigliare e dall'incasso della liquidità spettante alla Dott.ssa una volta estinto il mutuo ipotecario e pagato il saldo della Pt_1
mediazione dovuta alla fermo il Controparte_5
ricevimento della liberatoria indicata sub art. 8). Il riconoscimento e il pagamento della metà della quota capitale delle rate di mutuo sostenute dall'Ing. di cui al capoverso che CP_1
4 precede, resta condizionato al buon fine della compravendita di cui al preliminare sottoscritto con i Sigg.ri e . In caso di mancata stipula notarile Parte_2 Persona_2
per qualsivoglia motivo/ragione/causa, da chiunque dipendente della promessa di compravendita di cui sopra, ad eccezione di colpa dipendente dalla Dott.ssa , le parti Pt_1 convengono che la Dott.ssa rimborserà all'Ing. la metà della sola Pt_1 CP_1
quota capitale delle rate da questi sostenute da dicembre 2022 (quota capitale residua a quella data, Euro 314.996,76) soltanto all'atto di una futura nuova vendita della stessa residenza famigliare di San TI di UP (PD), previa estinzione del mutuo e pagamento del compenso per la mediazione, suddiviso al 50% tra le parti il prezzo restante, con l'importo che residuerà della sua quota del prezzo della compravendita detratti gli importi necessari all'estinzione del finanziamento n. 69761507 scadente all'8 febbraio 2033 di iniziali Euro Pt_3
47.130,00, nonché del finanziamento (già EuroCQS) n. Controparte_6
156677 di Euro 55.790,81 con scadenza all'1 febbraio 2030 entrambi contratti dalla Dott.ssa in corso di matrimonio per le spese della casa e della famiglia. Qualora effettuate le Pt_1
detrazioni per i titoli suddetti, la somma residua a disposizione della Dott.ssa fosse Pt_1 inferiore all'importo da rimborsare all'Ing. le parti concordano che il debito verrà CP_1
estinto con il pagamento della somma inferiore che residuerà a favore della Dott.ssa , Pt_1 rinunciando l'Ing. al proprio credito per la somma eccedente. CP_1
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla vendita dell'immobile e dell'incasso della residua somma spettante alla Dott.ssa una volta estinto il mutuo ipotecario e pagato il Pt_1
compenso per la mediazione (se e in quanto dovuto) e a condizione del ricevimento della liberatoria indicata sub art. 8). Spese di lite integralmente compensate fra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 1.7.2006 in San Parte_1 CP_1
TI di UP (PD) e trascritto nel relativo registro al n.8, Parte II, Serie A dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione su ricorso congiunto, l'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. si è tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il 9.4.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.118/2024 depositata il 10.4.2024 e passata in giudicato in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 16.9.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
5 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni nn. 7, 8,
9, 10 b) e 10 c), pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 1.7.2006 in San TI di Parte_1 CP_1
UP (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.8 anno 2006 del
Comune di San TI di UP (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato nella parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il IC relatore
DE Di AO
Il Presidente
CI ET
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