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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 24509 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.6.2024, la parte ricorrente, premesso di aver diritto ai ratei di indennità di accompagnamento in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 7.11.2023, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei suddetti ratei. CP_1 ostituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 con compensazione delle spese, avendo liquidato la provvidenza in questione con esigibilità ottobre 2024. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali.
Le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
il pagamento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l' si è CP_1 attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell' come da liquidazione in dispositivo CP_1 secondo le tabelle vigenti, limitata alla fase di studio e introduttiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00 CP_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 06/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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