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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n.1728/24 RG (conseguente all'ordinanza n.17915/24 del
28/06/24 della Corte di Cassazione, resa sul ricorso R.G. Cassazione n. 2779/21, che ha cas- sato con rinvio la sentenza di appello n. 1147/20 del 22/06/20, resa da questa Corte, in diversa composizione, nel giudizio di appello iscritto al n.1625/15 RG), promosso
DA
Parte_1
cod. fisc. , con sede in GL VA (FI), Piazza Marsilio Ficino n.
[...] P.IVA_1
78, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dall'Avv.
Alessandro Giustini ( ) e dall'Avv. Giovanni Borghi ( CodiceFiscale_1 [...]
, del Foro di Arezzo, con domicilio telematico eletto presso le rispettive caselle C.F._2
di posta elettronica certificata (– giovanni. Email_1 [...]
, e domicilio presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Giustini Email_2
in Arezzo, Via Isonzo n. 27, come da procura speciale in calce all'atto di citazione in rias- sunzione.
1 PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
CONTRO
Controparte_1
, cod. fisc. in persona dei sui legali rappresentanti pro tem-
[...] P.IVA_2
pore signori e con sede sociale in Cagliari, Via Controparte_1 Controparte_1
Campo Piasano 31, nonché in proprio cod. fisc. Controparte_1
, e , cod. fisc. , C.F._3 Controparte_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall' Avv. Massimo Me- telli (cod. fisc. del Foro di Perugia e dall'Avv. Leonardo Fava del C.F._5
Foro di Spoleto (C.F.: ), giusta delega in calce alla comparsa di co- C.F._6
stituzione nel giudizio riassunto, ed elettivamente domiciliati in Foligno, Piazza San Dome- nico 3 (presso lo studio dell'Avv. Massimo Metelli), il quale ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione ai seguenti recapiti fax 0742.699033 e c/o il proprio indirizzo di- gitale Email_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLANTI
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, contrariis reiectis, in altra composizione secondo i dettami della richiamata decisione
28/06/24 di cui alla ordinanza 31/05/24-28/06/24 della Suprema Corte di Cassazione: -- confermare la sentenza n. 1.196/15 del Tribunale di Firenze del 09/04/15 e quindi: -- accer- tare e dichiarare risolto per inadempimento di Controparte_1 ed il contratto 27/09/09 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_1
la stessa e società semplice sopra citata nonché i soci e Controparte_1 Controparte_1
tutti in solido tra loro, a pagare immediatamente all'attrice Controparte_1 Pt_2 la somma di €. 33.665,00 oltre interessi legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al saldo;
[...]
-- accertare e dichiarare risolto per inadempimento il preliminare Soprind / CP_2 del 31/3/2010 (doc. 08 primo grado) e, per l'effetto, condannare a
[...] Controparte_1 pagare immediatamente all'attrice la somma di €. 25.166,00 oltre agli interessi Parte_2
legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al saldo;
-- accertare e dichiarare risolto per inadem- pimento il preliminare / del 31/3/2010 (doc. 09 primo grado) e, Pt_2 Controparte_1
2 per l'effetto, condannare a pagare immediatamente all'attrice Controparte_1 Pt_2 la somma di €. 25.166,00 oltre agli interessi legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al
[...]
saldo; -- condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice Parte_2
tutte le spese processuali da liquidare, quanto al primo grado di giudizio ed in conformità alla sentenza di primo grado, in €. 700,00 a titolo di spese, €. 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;
oltre alle spese che la stessa
Corte vorrà liquidare per il giudizio di appello, quelle del giudizio di Cassazione, nonché di quelle del presente giudizio di rinvio”.
Per la parte resistente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, contrariis rejectis, per tutti i motivi sovra esposti, Preliminarmente in rito, Accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3
n. 7) e conseguentemente disporre d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 164 comma 2, o, in subordine, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini ai sensi dell'art. 164 co. 3 codice di rito;
Nel merito: Riformare, in accoglimento dei motivi esposti, la sentenza di primo grado n. 1196/2015 emessa dal Tribunale di Firenze – Dott.
Riccardo Guida, in data 9 aprile 2015, depositata in pari data, notificata il 12 giugno 2015, con rigetto di tutte le domande avanzate da Parte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n. 1196/2015, pubblicata il 09/04/2015, il Tribunale di Firenze, accogliendo le domande proposte dalla Parte_1
(di seguito, anche o appellata) nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
nonché dei soci e in pro- Controparte_3 CP_1 Controparte_1
prio (e pronunciando nella contumacia dei convenuti): a) dichiarò la risoluzione, per inadem- pimento dei convenuti, del contratto preliminare del 27 settembre 2009, avente ad oggetto la trasformazione della società convenuta in società di capitali - sub specie di società a respon- sabilità limitata - con contestuale acquisizione di una quota del capitale sociale da parte della società attrice, e condannò i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme che la società attrice aveva versato nelle casse di quella convenuta a titolo di finanziamento dell'operazione di trasformazione, liquidate in Euro 33.665,00, oltre interessi;
b) accertato
3 l'inadempimento di e ai contratti preliminari di cessione delle CP_1 Controparte_1
quote sociali del 31 marzo 2010, per i quali la aveva versato ad ognuno di loro Parte_2
una caparra confirmatoria, li condannò alla restituzione, in favore della creditrice recedente, del doppio della caparra ricevuta, liquidando a carico di ciascuno la somma di Euro
25.166,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (12.6.2013) al saldo effettivo.
2. Tale sentenza era appellata dai convenuti, contumaci in primo grado.
All'esito del relativo giudizio, con la sentenza n.1147/2020, disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata denunciata l'invalidità della dichiarazione di contumacia di ed era stata invocata la declaratoria di nullità della sentenza e la rimes- Controparte_1
sione della causa al primo giudice, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva le doglianze di merito, con cui era stata censurata la statuizione di risoluzione del contratto del 27 settembre
2009 e le dipendenti condanne restitutorie, e rigettava le domande proposte da Parte_2
ponendo a suo carico le spese dei due gradi di giudizio.
3.- Con ordinanza n.17915/2024, depositata in data 28-6-2024, la Corte di Cassa- zione, accogliendo i primi tre motivi (mentre il quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti) del ricorso proposto da avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di Parte_2
Firenze, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado, così statuendo: “I primi tre motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione – pongono, in sintesi, due connesse ma distinte doglianze.
3.1.a. In primo luogo, la sentenza d'appello è censurata per avere rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare del 27 settembre
2009, (avente ad oggetto il successivo contratto di costituzione di una società a responsabi- lità limitata con la partecipazione della previa trasformazione in società di Parte_2
capitali della , nonché la domanda di restituzione delle somme Controparte_3 versate dalla alla (a titolo di finanziamento dell'ope- Parte_2 Controparte_1
razione di trasformazione e di partecipazione alla nuova costituenda società) e, infine, le domande di restituzione del doppio delle caparre versate a e CP_1 Controparte_1
(a seguito del recesso dai contratti preliminari di cessione di quote con essi distintamente stipulati il 31 marzo 2010), sul presupposto che la società creditrice non aveva provato l'ina- dempimento dei debitori. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Corte di merito avrebbe palesemente violato la regola di riparto dell'onere probatorio che governa l'esperimento
4 giudiziale dei rimedi contro l'inadempimento delle obbligazioni, in base al quale il creditore
è tenuto a provare la fonte (legale o negoziale) del proprio credito e ad allegare l'inadem- pimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di provare
l'esatto adempimento (viene citata la sentenza 30/10/2001, n. 13533 delle Sezioni Unite di questa Corte).
3.1.b. In secondo luogo, la sentenza d'appello è censurata sul piano della coerenza della motivazione, per avere attribuito alla allegata crisi economica della impresa debitrice l'efficacia di esimente da responsabilità in ragione del carattere contenuto dell'esposizione debitoria e del fatto che essa era già nota alla creditrice;
al contrario – sostiene la ricorrente – proprio la circostanza che tale esposizione, per essere di limitato rilievo, non impediva alla di procedere alla trasformazione della Controparte_1 società, escludeva che essa potesse “essere posta a giustificativa dell'inadempienza”. 3.2.
Le censure sono fondate.
3.2.a. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa
Corte, formatosi a partire dalla sentenza n. 15533/2001 delle Sezioni Unite, correttamente citata dalla società ricorrente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risolu- zione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle resti- tuzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tema, ex multis, tra le più re- centi, v. Cass. 12/10/2018, n. 25584; Cass. 11/02/2021, n. 3587; Cass. 14/07/2022, n.
22244). Questo principio è stato totalmente disatteso dalla Corte d'appello. Dalla sopra il- lustrata motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che la Corte territoriale ha ri- gettato le domande non perché la non avesse dato la prova della stipulazione Parte_2
dei contatti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (aventi ad oggetto, ri- spettivamente, entro precisi termini di scadenza, la conclusione dei successivi contratti di costituzione di una nuova società previa trasformazione della società di persone in società di capitali, e di cessione di parte delle quote di partecipazione a , ma perché Parte_2
5 essa non aveva dato la diversa prova dell'inadempimento da parte degli obbligati alle ob- bligazioni assunte con i detti contratti preliminari. In tal modo, peraltro, la Corte d'appello non si è limitata a pretendere dalla società creditrice la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, in conformità al disposto dell'art.2697, primo comma, cod. civ., ma ha preteso da essa la dimostrazione di una circostanza negativa (l'inadempimento) che, avendo come correlato una circostanza positiva (l'adempimento) costituente fatto estin- tivo del diritto medesimo, rientrava nell'orbita di operatività dell'onere probatorio dei de- bitori, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2697 cod. civ.. In altre parole, una volta che, sulla base dell'apprezzamento di merito risultante dalla motivazione della sentenza, come sopra illustrata, il giudice d'appello aveva ritenuto provata la conclusione dei contratti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (i quali avevano fissato il termine per la stipula dei definitivi, rispettivamente, al dicembre 2009 e al maggio 2010), l'onere creditorio di dimostrare la fonte del diritto di credito doveva reputarsi assolto, spettando ai debitori l'opposto onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento o gli eventuali altri fatti estintivi, modificativi od impeditivi del medesimo diritto, posti a fondamento delle ecce- zioni ritualmente sollevate;
poiché non risulta che consimili fatti fossero stati eccepiti – in proposito, della circostanza, evidenziata nel controricorso, che la avesse Parte_2
omesso di convocare le controparti presso il notaio designato per la trasformazione socie- taria e il conferimento, non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché i convenuti avreb- bero dovuto specificamente indicare l'atto processuale in cui l'avevano espressamente de- dotta nel corso del giudizio di merito ponendola a fondamento di una eccezione di inadem- pimento (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694) – non avrebbe potuto pretendersi dall'attrice la prova del fatto negativo dell'inadempimento dei convenuti.
3.2.b.
La sentenza impugnata è inoltre illegittima (ed incorre nel denunciato vizio di nullità per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante) anche nella parte in cui ha reputato “ge- nerica e confusa” l'allegazione dell'inadempimento dei convenuti-appellanti da parte della società attrice-appellata, per essere essa allegazione basata sulla crisi aziendale dell' In proposito, illogico e contraddittorio è il giudizio diretto ad Controparte_1 escludere che l'esposizione debitoria dell'azienda agraria fosse “causalmente collegata” alla risoluzione contrattuale, sul presupposto che, essendo “di importo contenuto”, “non
6 impediva affatto la stipula del contratto definitivo”; è infatti agevole rilevare che, tutt'al contrario, proprio il rilievo del carattere irrilevante o comunque superabile dell'impedi- mento rappresentato dalla contenuta crisi economica e dalla circoscritta esposizione debi- toria, avrebbe imposto di affermare l'imputabilità del dedotto inadempimento, escludendo la sussistenza di una causa determinativa dell'impossibilità della prestazione avente effica- cia liberatoria dei debitori (arg. ex art.1218 cod. civ.). I primi tre motivi, congiuntamente esaminati, vanno dunque complessivamente accolti. […]La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale rinnoverà la delibazione del merito delle domande proposte dalla nei confronti della nonché di e Parte_2 Controparte_3 CP_1 [...] in proprio, attenendosi agli enunciati principi”. CP_4
4.- ha riassunto tempesti- Parte_1
vamente il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epi- grafe.
5.- Si sono costituiti nel giudizio di rinvio l' Controparte_1 [...]
nonché i soci e in proprio, eccependo in Controparte_5 CP_1 Controparte_1 via preliminare la nullità della citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3 n.
7) c.p.c., sull'assunto che l'invito a costituirsi era del tutto confuso e fuorviante, privo di una precisa specificazione del termine, essendo formulato in simili termini “con invito a detti convenuti a costituirsi nel termine nel termine di venti/settanta giorni prima di tale udienza
o di quella che verrà fissata a norma dell'art. 168 bis cod. proc. civ.”. Tale confusionaria articolazione dell'invito, secondo gli eccepenti, lo rendeva fuorviante e pertanto, tamquam non esset, con conseguente richiesta di rinnovazione della citazione entro un termine peren- torio o, in subordine, di rinvio a nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel merito, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado n. 1196/2015, emessa dal Tribunale di Fi- renze – Dott. Riccardo Guida, in data 9 aprile 2015, depositata in pari data, notificata il 12 giugno 2015, con rigetto di tutte le domande avanzate da Parte_2
6.- La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 24-4-2025 sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D45+20).
7 Motivi della decisione
7.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c., sull'assunto che l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti/settanta giorni prima della data di udienza indicata o di quella fissata a norma dell'art. 168 bis cod. proc. civ, sia del tutto confuso e fuorviante, è destituita di fondamento, tenuto conto della struttura e funzione del giudizio di rinvio, che è una mera prosecuzione dell'ori- ginario giudizio (fase rescissoria a seguito del giudizio rescindente svolto dalla Corte di Cas- sazione) in cui le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese in precedenza (fatta eccezione per l'ipotesi in cui la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione).
E' noto, ancora, che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria (art.394, co.2 cpc), impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti (finanche della stessa parte appellante nel procedimento originario), a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte,
a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr., fra le altre, Cass. civ.
24366/15; 4070/19; 12065/24).
Rispetto a simile struttura e funzione è evidente che la citazione in riassunzione, di cui all'art.392, co.2 cpc, che non introduce un nuovo giudizio d'appello, non richiede l'av- vertimento previsto dagli artt.342 e 163, co.3 n.7 cpc - avvertimento che in simile contesto non avrebbe alcun significato -, avendo tale atto unicamente la funzione di riattivazione e prosecuzione della fase rescissoria del giudizio.
8.- Va osservato, ancora, che nel formulare le conclusioni in sede di rinvio la parte riassumente/appellata ha precisato conclusioni parzialmente diverse da quelle del giudizio d'appello. In particolare, ha chiesto la liquidazione degli interessi di mora ex d.lgs.231/2002
e ha formulato la domanda nei confronti dei soci in proprio, quanto ai contratti preliminari di cessione delle quote sociali, in termini di azioni di risoluzione per inadempimento.
8 La prima richiesta è inammissibile. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado tale parte aveva chiesto gli interessi di mora al tasso legale e non al tasso previsto per i c.d. interessi di mora commerciali, e così la domanda era stata accolta dal Tribunale di Firenze.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio d'appello si era limitata a chiedere il rigetto dell'appello.
E' evidente, pertanto, che la richiesta de qua integra una domanda nuova, non esami- nabile in sede di rinvio, giusto il disposto dell'art.394, co.3 c.p.c., secondo cui le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio a quo. Peraltro, tali inte- ressi, se anche fossero stati richiesti ritualmente, non avrebbero potuto essere riconosciuti, sia perché l'art.1284, co.4 c.c., non è applicabile ratione temporis, essendo stata la causa introdotta prima dell'entrata in vigore della disposizione e non trovando questa applicazione per i giudizi già pendenti, sia perché i contratti per cui è causa - contratti preliminari funzio- nali ad operazioni di trasformazione societaria e di cessione di quote - non rientrano nel pe- rimetro d'applicazione del d.lgs. 231/2002, come definito dagli artt.1 e 2, che fa esclusivo riferimento ad alcune tipologie contrattuali, funzionali allo scambio di beni o servizi verso un prezzo, concluse tra imprenditori.
Quanto invece alla seconda richiesta, si tratta di mero refuso perché come risulta dallo stesso atto di riassunzione, la parte poi fa sempre riferimento all'atto di recesso dal contratto e alla richiesta di doppio della caparra confirmatoria.
9.- Ancora in via preliminare va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte riassumente ha prodotto quale doc.1 il contratto concluso con la società convenuta in data 27.7.2009. Nello stesso atto di citazione, per evidente refuso, tale contratto viene indicato come concluso, oltre che in data 27.7.2009, anche in data 27.9.2009. Quest'ul- tima data è stata riportata nei precedenti provvedimenti giudiziali, in cui il contratto è giu- stappunto indicato come concluso in data 27.9.2009, mentre in realtà, come risulta chiara- mente dalla lettura della data in esso contenuta, il contratto fu sottoscritto in data 27.7.2009.
A questa si farà riferimento nella presente sentenza.
10.- Ciò premesso, va ricordato che in caso di cassazione con rinvio il giudice di me- rito è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le que- stioni già decise, mentre per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non
9 definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronun- ciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipen- dentemente dalla relativa riproposizione.
In questo senso, deve darsi atto che nel decidere e nell'accogliere i primi tre motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha espressamente esaminato l'eccezione dei controricor- renti in punto di mancata convocazione da parte della delle controparti presso Parte_2
il notaio designato per la trasformazione societaria, il cui accoglimento avrebbe potuto por- tare ad un diverso esito del ricorso in cassazione, non recependola.
Pertanto, in questa sede di rinvio, la questione non può essere riesaminata.
Per il resto gli appellanti, tanto in relazione alla domanda di risoluzione del contratto, quanto all'azione di condanna del pagamento del doppio della caparra confirmatoria, hanno sostenuto nell'atto d'appello di non essere inadempienti (oltre che per la ragione della man- cata convocazione da parte della promissaria acquirente innanzi al notaio per la stipula dell'atto definitivo) perché sia il primo contratto che i contratti preliminari di cessione delle quote sociali, sottoscritti con da e in pro- Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
prio, non contemplavano un termine essenziale per l'adempimento, tali non potendosi consi- derare quelli indicati nei contratti (v. pag.11 e 12 dell'atto di appello), e precisamente il ter- mine del 31.12.2009, indicato nel contratto del 27.7.2009, e il termine del 10.5.2010, indicato nei contratti preliminari di cessione delle quote conclusi in data 31.3.2010 direttamente dai soci in proprio.
Tale assunto non può essere condiviso.
Vero è infatti che la lettura dei contratti de quibus (v. doc.1, 8, 9) conforta la tesi degli appellanti circa la natura non essenziale dei termini di conclusione dei contratti definitivi: i termini non sono espressamente qualificati come essenziali, né tale natura può essere desunta dalla lettura complessiva dei contratti, posto che né dalle premesse né dalla formulazione della clausole vi sono elementi (né invero sono indicati dall'appellata) che facciano ritenere che se i contratti non fossero stati conclusi entro il 31.12.2009, quanto al primo contratto, ed entro il 10.5.2010, quanti ai contratti preliminari di cessione delle quote sociali, sarebbe ve- nuta meno per le parti (per parte appellata, in particolare) l'utilità perseguita nel caso di con- clusione del contratto definitivo. Inoltre, la natura essenziale dei termini de quibus non è
10 nemmeno sostenuta dall'appellata e, in ogni caso, l'esecuzione da parte di quest'ultima di ulteriori versamenti di danaro, oggetto dell'azione restitutoria (v. distinte dei versamenti ese- guiti tra maggio e ottobre 2010, prodotte quali doc.10-14), dopo la scadenza dei termini, conforta la tesi degli appellanti.
Ma è altrettanto vero che al momento della notificazione dell'atto di recesso dai con- tratti preliminari stipulati in data 31.3.2010, avvenuta nel mese di maggio 2013, e della suc- cessiva e conseguente notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel mese di giugno 2013
(ovvero a distanza di oltre tre anni dalla scadenza del termine non essenziale indicato nei contratti), questi erano ancora rimasti inadempiuti e a tale data sicuramente era venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo, atteso che i contratti de quibus erano stato conclusi al fine di favorire una ristrutturazione societaria che potesse sup- portare finanziariamente la capacità operativa dell'impresa agricola, operazione che viene invece compromessa e pregiudicata dall'avvio nel mese di dicembre 2010, dopo l'ultimo versamento di danaro eseguito dall'appellata, e dalla successiva prosecuzione, di un proce- dimento di esecuzione forzata sui beni della società appellante.
In conclusione, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione deve considerarsi che che ha agito per la risoluzione del contratto Parte_2
27.7.2009, esercitando il conseguente rimedio restitutorio, e con l'azione di recesso, chie- dendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, quanto ai contratti preliminari conclusi in data 31.3.2010, ha provato, con la produzione in giudizio dei relativi contratti, nonché dei documenti sopra richiamati, la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, e quest'ultima non ha provato il fatto estintivo o modificativo. Può ritenersi, pertanto, dimostrato il grave inadempimento dei convenuti che giustifica tanto l'accoglimento dell'azione di risoluzione del contratto
27.7.2009 quanto l'azione di recesso dai contratti preliminari conclusi in data 31.3.2010.
11.- Rimangono pertanto da esaminare, anche all'esito del giudizio di cassazione
(quarto motivo giudicato assorbito), le questioni relative al quantum oggetto dell'azione re- stitutoria e dell'azione di recesso.
11 Secondo la tesi degli appellanti, ha chiesto la restituzione dell'importo di Parte_2
euro 33.665,00, versato ad asserito titolo di acconto su aumento di capitale, di cui al contratto
27.7.2009, nonché la condanna dei soci in proprio a pagare il doppio della caparra confirma- toria, e così euro 25.166,00 ciascuno, di cui ai contratti 31.3.2010.
Tuttavia, secondo gli appellanti, non ha fornito la prova dei pagamenti, Parte_2 risultando dai documenti prodotti il solo versamento dell'importo di euro 33.665,00 e doven- dosi ritenere che tale importo sia stato versato almeno in parte a titolo di caparra confirmato- ria, sicché l'importo richiesto a titolo di restituzione dovrebbe ridursi della quota parte delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria.
In altre parole, secondo gli appellanti, nelle richieste di vi sarebbe una Parte_2
duplicazione di somme, almeno parziale.
Infine, secondo gli appellanti la clausola n.3 dei contratti preliminari 31.3.2010, in cui si legge “quanto ad euro 12.583,00 da considerarsi quale caparra confirmatoria e acconto prezzo, già versati precedentemente”, è nulla e inefficace trattandosi di clausola che andava specificamente approvata per iscritto.
Quest'ultima eccezione è infondata.
L'eccezione, che rientra per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione tra quelle in senso lato e, perciò, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e proponibili anche per la prima volta in appello ex art.345, co.2 c.cp., e che non è stata esaminata dal giudice d'ap- pello in ragione dell'assorbimento conseguente all'accoglimento dell'impugnazione, è priva di pregio, in quanto i contratti in atti non sono contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, ma sono contratti conclusi per una specifica e particolare operazione, frutto di trattative individuali.
Ciò premesso, anche l'assunto secondo cui vi sarebbe una sovrapposizione, almeno parziale, tra quanto richiesto a titolo restitutorio per la risoluzione del contratto 27.7.2009 e quanto richiesto a titolo di doppio della caparra confirmatoria a seguito del recesso dai con- tratti preliminari di cessione delle quote conclusi in data 31.3.2010, è infondato.
La documentazione prodotta dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado, non contestata dagli appellanti, dimostra che essa ha eseguito mediante un assegno e n.8 bonifici
12 versamenti per un totale di euro 33.665,00, di cui euro €. 6.000,00, mediante assegno banca- rio in data 3-8-2009 (doc.2); €. 2.000,00 in data 30/09/09 (doc.4); €. 1.500,00 in data 07/10/09
(doc.5); €. 7.465,00 in data 29/12/09 (doc.6); €. 4.200,00 in data 04/05/10 (doc.10); €.
3.500,00 in data 10/06/10 (doc.11); €. 4.000,00 in data 13/07/10 (doc.12); €. 3.000,00 in data
10/08/10 (doc.13); €. 2.000,00 in data 06/10/10 (doc.14).
Tutte le rimesse antecedenti alla data di stipulazione dei contratti preliminari di ces- sione delle quote sociali recano la causale “acconto futuro aumento capitale sociale”. Ne discende che la quietanza contenuta nei contratti de quibus, con cui i soci/promittenti vendi- tori dichiarano di avere percepito a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro
12.583,00, ciascuno, non può evidentemente riferirsi a tali versamenti.
Così come queste quietanze non possono evidentemente riferirsi ai versamenti effet- tuati dal maggio all'ottobre 2010, in quanto successivi alle stesse quietanze.
In sintesi, anche questa difesa degli appellanti va respinta.
12.- In conclusione, in accoglimento delle domande proposte da Parte_2
a) va pronunciata la risoluzione per grave inadempimento della società convenuta del contratto concluso in data 27.07.2009, con condanna della stessa convenuta, nonché in solido dei soci in proprio ex art.2267 cc, alla restituzione della somma di euro 33.665,00, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 al saldo;
b) accertata la legittimità del recesso dai contratti preliminari conclusi in data
31.3.2010 per grave inadempimento dei convenuti, e Controparte_1 Controparte_1
sono condannati a pagare all'attrice, a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la somma di euro 25.166,00, ciascuno, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 saldo.
I convenuti sono condannati, in solido, a pagare all'attrice le spese processuali nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado, ovvero euro 700,00 a titolo di spese, euro
7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso per spese generali, all'IVA e al
CPA, come per legge.
Le spese del giudizio appello, quelle del giudizio di cassazione e, infine, quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (applicando il DM 55/2014 e ss. modificazioni, scaglione da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00, parametri medi quanto al giudizio d'appello e a quello di rinvio per le fasi
13 1, 2, 4, e parametro minimo per la fase 3 in presenza di sola trattazione e in assenza di istrut- toria;
parametri medi per il giudizio di cassazione).
Quanto al giudizio di rinvio la declaratoria di inammissibilità della nuova richiesta in punto di interessi moratori commerciali giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un decimo. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- pronuncia la risoluzione del contratto concluso in data 27.07.2009 per grave ina- dempimento della società Parte_4
e condanna, per l'effetto, e
[...] Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a pagare CP_3 Controparte_1 Controparte_1
a la somma di euro Parte_1
33.665,00, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 al saldo;
- accertata la legittimità del recesso dai contratti preliminari di cessione delle quote sociali conclusi in data 31.3.2010, condanna e Controparte_1 Parte_4
a pagare, ciascuno, a
[...] Parte_1
a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la somma di euro 25.166,00,
[...]
oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 saldo;
- condanna Controparte_3 CP_1
e in solido fra loro, a pagare all'attrice le spese pro-
[...] Controparte_1
cessuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro 700,00 a titolo di spese, euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso spese generali, all'IVA e al CPA come per legge;
- dichiara inammissibile la richiesta degli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 proposta in sede di rinvio;
- condanna e Controparte_1 Controparte_3 CP_1
e in solido fra loro, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
[...]
[...] [
le spese degli ulteriori gradi di giudizio e Parte_5
di quello di rinvio, che si liquidano:
- (i) quanto al giudizio d'appello, in euro 8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali, se dovuti;
- (ii) quanto al giudizio di cassazione, in euro 5.513,00 per compenso professionale, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (iii) quanto al giudizio di rinvio, in euro 7.622,10 per compenso professionale, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n.1728/24 RG (conseguente all'ordinanza n.17915/24 del
28/06/24 della Corte di Cassazione, resa sul ricorso R.G. Cassazione n. 2779/21, che ha cas- sato con rinvio la sentenza di appello n. 1147/20 del 22/06/20, resa da questa Corte, in diversa composizione, nel giudizio di appello iscritto al n.1625/15 RG), promosso
DA
Parte_1
cod. fisc. , con sede in GL VA (FI), Piazza Marsilio Ficino n.
[...] P.IVA_1
78, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dall'Avv.
Alessandro Giustini ( ) e dall'Avv. Giovanni Borghi ( CodiceFiscale_1 [...]
, del Foro di Arezzo, con domicilio telematico eletto presso le rispettive caselle C.F._2
di posta elettronica certificata (– giovanni. Email_1 [...]
, e domicilio presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Giustini Email_2
in Arezzo, Via Isonzo n. 27, come da procura speciale in calce all'atto di citazione in rias- sunzione.
1 PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
CONTRO
Controparte_1
, cod. fisc. in persona dei sui legali rappresentanti pro tem-
[...] P.IVA_2
pore signori e con sede sociale in Cagliari, Via Controparte_1 Controparte_1
Campo Piasano 31, nonché in proprio cod. fisc. Controparte_1
, e , cod. fisc. , C.F._3 Controparte_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall' Avv. Massimo Me- telli (cod. fisc. del Foro di Perugia e dall'Avv. Leonardo Fava del C.F._5
Foro di Spoleto (C.F.: ), giusta delega in calce alla comparsa di co- C.F._6
stituzione nel giudizio riassunto, ed elettivamente domiciliati in Foligno, Piazza San Dome- nico 3 (presso lo studio dell'Avv. Massimo Metelli), il quale ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione ai seguenti recapiti fax 0742.699033 e c/o il proprio indirizzo di- gitale Email_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLANTI
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, contrariis reiectis, in altra composizione secondo i dettami della richiamata decisione
28/06/24 di cui alla ordinanza 31/05/24-28/06/24 della Suprema Corte di Cassazione: -- confermare la sentenza n. 1.196/15 del Tribunale di Firenze del 09/04/15 e quindi: -- accer- tare e dichiarare risolto per inadempimento di Controparte_1 ed il contratto 27/09/09 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_1
la stessa e società semplice sopra citata nonché i soci e Controparte_1 Controparte_1
tutti in solido tra loro, a pagare immediatamente all'attrice Controparte_1 Pt_2 la somma di €. 33.665,00 oltre interessi legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al saldo;
[...]
-- accertare e dichiarare risolto per inadempimento il preliminare Soprind / CP_2 del 31/3/2010 (doc. 08 primo grado) e, per l'effetto, condannare a
[...] Controparte_1 pagare immediatamente all'attrice la somma di €. 25.166,00 oltre agli interessi Parte_2
legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al saldo;
-- accertare e dichiarare risolto per inadem- pimento il preliminare / del 31/3/2010 (doc. 09 primo grado) e, Pt_2 Controparte_1
2 per l'effetto, condannare a pagare immediatamente all'attrice Controparte_1 Pt_2 la somma di €. 25.166,00 oltre agli interessi legali ex lege n. 231/02 dal 12/06/13 al
[...]
saldo; -- condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice Parte_2
tutte le spese processuali da liquidare, quanto al primo grado di giudizio ed in conformità alla sentenza di primo grado, in €. 700,00 a titolo di spese, €. 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;
oltre alle spese che la stessa
Corte vorrà liquidare per il giudizio di appello, quelle del giudizio di Cassazione, nonché di quelle del presente giudizio di rinvio”.
Per la parte resistente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, contrariis rejectis, per tutti i motivi sovra esposti, Preliminarmente in rito, Accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3
n. 7) e conseguentemente disporre d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 164 comma 2, o, in subordine, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini ai sensi dell'art. 164 co. 3 codice di rito;
Nel merito: Riformare, in accoglimento dei motivi esposti, la sentenza di primo grado n. 1196/2015 emessa dal Tribunale di Firenze – Dott.
Riccardo Guida, in data 9 aprile 2015, depositata in pari data, notificata il 12 giugno 2015, con rigetto di tutte le domande avanzate da Parte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n. 1196/2015, pubblicata il 09/04/2015, il Tribunale di Firenze, accogliendo le domande proposte dalla Parte_1
(di seguito, anche o appellata) nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
nonché dei soci e in pro- Controparte_3 CP_1 Controparte_1
prio (e pronunciando nella contumacia dei convenuti): a) dichiarò la risoluzione, per inadem- pimento dei convenuti, del contratto preliminare del 27 settembre 2009, avente ad oggetto la trasformazione della società convenuta in società di capitali - sub specie di società a respon- sabilità limitata - con contestuale acquisizione di una quota del capitale sociale da parte della società attrice, e condannò i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme che la società attrice aveva versato nelle casse di quella convenuta a titolo di finanziamento dell'operazione di trasformazione, liquidate in Euro 33.665,00, oltre interessi;
b) accertato
3 l'inadempimento di e ai contratti preliminari di cessione delle CP_1 Controparte_1
quote sociali del 31 marzo 2010, per i quali la aveva versato ad ognuno di loro Parte_2
una caparra confirmatoria, li condannò alla restituzione, in favore della creditrice recedente, del doppio della caparra ricevuta, liquidando a carico di ciascuno la somma di Euro
25.166,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (12.6.2013) al saldo effettivo.
2. Tale sentenza era appellata dai convenuti, contumaci in primo grado.
All'esito del relativo giudizio, con la sentenza n.1147/2020, disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata denunciata l'invalidità della dichiarazione di contumacia di ed era stata invocata la declaratoria di nullità della sentenza e la rimes- Controparte_1
sione della causa al primo giudice, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva le doglianze di merito, con cui era stata censurata la statuizione di risoluzione del contratto del 27 settembre
2009 e le dipendenti condanne restitutorie, e rigettava le domande proposte da Parte_2
ponendo a suo carico le spese dei due gradi di giudizio.
3.- Con ordinanza n.17915/2024, depositata in data 28-6-2024, la Corte di Cassa- zione, accogliendo i primi tre motivi (mentre il quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti) del ricorso proposto da avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di Parte_2
Firenze, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado, così statuendo: “I primi tre motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione – pongono, in sintesi, due connesse ma distinte doglianze.
3.1.a. In primo luogo, la sentenza d'appello è censurata per avere rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare del 27 settembre
2009, (avente ad oggetto il successivo contratto di costituzione di una società a responsabi- lità limitata con la partecipazione della previa trasformazione in società di Parte_2
capitali della , nonché la domanda di restituzione delle somme Controparte_3 versate dalla alla (a titolo di finanziamento dell'ope- Parte_2 Controparte_1
razione di trasformazione e di partecipazione alla nuova costituenda società) e, infine, le domande di restituzione del doppio delle caparre versate a e CP_1 Controparte_1
(a seguito del recesso dai contratti preliminari di cessione di quote con essi distintamente stipulati il 31 marzo 2010), sul presupposto che la società creditrice non aveva provato l'ina- dempimento dei debitori. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Corte di merito avrebbe palesemente violato la regola di riparto dell'onere probatorio che governa l'esperimento
4 giudiziale dei rimedi contro l'inadempimento delle obbligazioni, in base al quale il creditore
è tenuto a provare la fonte (legale o negoziale) del proprio credito e ad allegare l'inadem- pimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di provare
l'esatto adempimento (viene citata la sentenza 30/10/2001, n. 13533 delle Sezioni Unite di questa Corte).
3.1.b. In secondo luogo, la sentenza d'appello è censurata sul piano della coerenza della motivazione, per avere attribuito alla allegata crisi economica della impresa debitrice l'efficacia di esimente da responsabilità in ragione del carattere contenuto dell'esposizione debitoria e del fatto che essa era già nota alla creditrice;
al contrario – sostiene la ricorrente – proprio la circostanza che tale esposizione, per essere di limitato rilievo, non impediva alla di procedere alla trasformazione della Controparte_1 società, escludeva che essa potesse “essere posta a giustificativa dell'inadempienza”. 3.2.
Le censure sono fondate.
3.2.a. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa
Corte, formatosi a partire dalla sentenza n. 15533/2001 delle Sezioni Unite, correttamente citata dalla società ricorrente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risolu- zione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle resti- tuzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tema, ex multis, tra le più re- centi, v. Cass. 12/10/2018, n. 25584; Cass. 11/02/2021, n. 3587; Cass. 14/07/2022, n.
22244). Questo principio è stato totalmente disatteso dalla Corte d'appello. Dalla sopra il- lustrata motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che la Corte territoriale ha ri- gettato le domande non perché la non avesse dato la prova della stipulazione Parte_2
dei contatti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (aventi ad oggetto, ri- spettivamente, entro precisi termini di scadenza, la conclusione dei successivi contratti di costituzione di una nuova società previa trasformazione della società di persone in società di capitali, e di cessione di parte delle quote di partecipazione a , ma perché Parte_2
5 essa non aveva dato la diversa prova dell'inadempimento da parte degli obbligati alle ob- bligazioni assunte con i detti contratti preliminari. In tal modo, peraltro, la Corte d'appello non si è limitata a pretendere dalla società creditrice la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, in conformità al disposto dell'art.2697, primo comma, cod. civ., ma ha preteso da essa la dimostrazione di una circostanza negativa (l'inadempimento) che, avendo come correlato una circostanza positiva (l'adempimento) costituente fatto estin- tivo del diritto medesimo, rientrava nell'orbita di operatività dell'onere probatorio dei de- bitori, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2697 cod. civ.. In altre parole, una volta che, sulla base dell'apprezzamento di merito risultante dalla motivazione della sentenza, come sopra illustrata, il giudice d'appello aveva ritenuto provata la conclusione dei contratti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (i quali avevano fissato il termine per la stipula dei definitivi, rispettivamente, al dicembre 2009 e al maggio 2010), l'onere creditorio di dimostrare la fonte del diritto di credito doveva reputarsi assolto, spettando ai debitori l'opposto onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento o gli eventuali altri fatti estintivi, modificativi od impeditivi del medesimo diritto, posti a fondamento delle ecce- zioni ritualmente sollevate;
poiché non risulta che consimili fatti fossero stati eccepiti – in proposito, della circostanza, evidenziata nel controricorso, che la avesse Parte_2
omesso di convocare le controparti presso il notaio designato per la trasformazione socie- taria e il conferimento, non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché i convenuti avreb- bero dovuto specificamente indicare l'atto processuale in cui l'avevano espressamente de- dotta nel corso del giudizio di merito ponendola a fondamento di una eccezione di inadem- pimento (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694) – non avrebbe potuto pretendersi dall'attrice la prova del fatto negativo dell'inadempimento dei convenuti.
3.2.b.
La sentenza impugnata è inoltre illegittima (ed incorre nel denunciato vizio di nullità per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante) anche nella parte in cui ha reputato “ge- nerica e confusa” l'allegazione dell'inadempimento dei convenuti-appellanti da parte della società attrice-appellata, per essere essa allegazione basata sulla crisi aziendale dell' In proposito, illogico e contraddittorio è il giudizio diretto ad Controparte_1 escludere che l'esposizione debitoria dell'azienda agraria fosse “causalmente collegata” alla risoluzione contrattuale, sul presupposto che, essendo “di importo contenuto”, “non
6 impediva affatto la stipula del contratto definitivo”; è infatti agevole rilevare che, tutt'al contrario, proprio il rilievo del carattere irrilevante o comunque superabile dell'impedi- mento rappresentato dalla contenuta crisi economica e dalla circoscritta esposizione debi- toria, avrebbe imposto di affermare l'imputabilità del dedotto inadempimento, escludendo la sussistenza di una causa determinativa dell'impossibilità della prestazione avente effica- cia liberatoria dei debitori (arg. ex art.1218 cod. civ.). I primi tre motivi, congiuntamente esaminati, vanno dunque complessivamente accolti. […]La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale rinnoverà la delibazione del merito delle domande proposte dalla nei confronti della nonché di e Parte_2 Controparte_3 CP_1 [...] in proprio, attenendosi agli enunciati principi”. CP_4
4.- ha riassunto tempesti- Parte_1
vamente il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epi- grafe.
5.- Si sono costituiti nel giudizio di rinvio l' Controparte_1 [...]
nonché i soci e in proprio, eccependo in Controparte_5 CP_1 Controparte_1 via preliminare la nullità della citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3 n.
7) c.p.c., sull'assunto che l'invito a costituirsi era del tutto confuso e fuorviante, privo di una precisa specificazione del termine, essendo formulato in simili termini “con invito a detti convenuti a costituirsi nel termine nel termine di venti/settanta giorni prima di tale udienza
o di quella che verrà fissata a norma dell'art. 168 bis cod. proc. civ.”. Tale confusionaria articolazione dell'invito, secondo gli eccepenti, lo rendeva fuorviante e pertanto, tamquam non esset, con conseguente richiesta di rinnovazione della citazione entro un termine peren- torio o, in subordine, di rinvio a nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel merito, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado n. 1196/2015, emessa dal Tribunale di Fi- renze – Dott. Riccardo Guida, in data 9 aprile 2015, depositata in pari data, notificata il 12 giugno 2015, con rigetto di tutte le domande avanzate da Parte_2
6.- La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 24-4-2025 sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D45+20).
7 Motivi della decisione
7.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c., sull'assunto che l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti/settanta giorni prima della data di udienza indicata o di quella fissata a norma dell'art. 168 bis cod. proc. civ, sia del tutto confuso e fuorviante, è destituita di fondamento, tenuto conto della struttura e funzione del giudizio di rinvio, che è una mera prosecuzione dell'ori- ginario giudizio (fase rescissoria a seguito del giudizio rescindente svolto dalla Corte di Cas- sazione) in cui le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese in precedenza (fatta eccezione per l'ipotesi in cui la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione).
E' noto, ancora, che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria (art.394, co.2 cpc), impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti (finanche della stessa parte appellante nel procedimento originario), a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte,
a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr., fra le altre, Cass. civ.
24366/15; 4070/19; 12065/24).
Rispetto a simile struttura e funzione è evidente che la citazione in riassunzione, di cui all'art.392, co.2 cpc, che non introduce un nuovo giudizio d'appello, non richiede l'av- vertimento previsto dagli artt.342 e 163, co.3 n.7 cpc - avvertimento che in simile contesto non avrebbe alcun significato -, avendo tale atto unicamente la funzione di riattivazione e prosecuzione della fase rescissoria del giudizio.
8.- Va osservato, ancora, che nel formulare le conclusioni in sede di rinvio la parte riassumente/appellata ha precisato conclusioni parzialmente diverse da quelle del giudizio d'appello. In particolare, ha chiesto la liquidazione degli interessi di mora ex d.lgs.231/2002
e ha formulato la domanda nei confronti dei soci in proprio, quanto ai contratti preliminari di cessione delle quote sociali, in termini di azioni di risoluzione per inadempimento.
8 La prima richiesta è inammissibile. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado tale parte aveva chiesto gli interessi di mora al tasso legale e non al tasso previsto per i c.d. interessi di mora commerciali, e così la domanda era stata accolta dal Tribunale di Firenze.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio d'appello si era limitata a chiedere il rigetto dell'appello.
E' evidente, pertanto, che la richiesta de qua integra una domanda nuova, non esami- nabile in sede di rinvio, giusto il disposto dell'art.394, co.3 c.p.c., secondo cui le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio a quo. Peraltro, tali inte- ressi, se anche fossero stati richiesti ritualmente, non avrebbero potuto essere riconosciuti, sia perché l'art.1284, co.4 c.c., non è applicabile ratione temporis, essendo stata la causa introdotta prima dell'entrata in vigore della disposizione e non trovando questa applicazione per i giudizi già pendenti, sia perché i contratti per cui è causa - contratti preliminari funzio- nali ad operazioni di trasformazione societaria e di cessione di quote - non rientrano nel pe- rimetro d'applicazione del d.lgs. 231/2002, come definito dagli artt.1 e 2, che fa esclusivo riferimento ad alcune tipologie contrattuali, funzionali allo scambio di beni o servizi verso un prezzo, concluse tra imprenditori.
Quanto invece alla seconda richiesta, si tratta di mero refuso perché come risulta dallo stesso atto di riassunzione, la parte poi fa sempre riferimento all'atto di recesso dal contratto e alla richiesta di doppio della caparra confirmatoria.
9.- Ancora in via preliminare va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte riassumente ha prodotto quale doc.1 il contratto concluso con la società convenuta in data 27.7.2009. Nello stesso atto di citazione, per evidente refuso, tale contratto viene indicato come concluso, oltre che in data 27.7.2009, anche in data 27.9.2009. Quest'ul- tima data è stata riportata nei precedenti provvedimenti giudiziali, in cui il contratto è giu- stappunto indicato come concluso in data 27.9.2009, mentre in realtà, come risulta chiara- mente dalla lettura della data in esso contenuta, il contratto fu sottoscritto in data 27.7.2009.
A questa si farà riferimento nella presente sentenza.
10.- Ciò premesso, va ricordato che in caso di cassazione con rinvio il giudice di me- rito è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le que- stioni già decise, mentre per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non
9 definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronun- ciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipen- dentemente dalla relativa riproposizione.
In questo senso, deve darsi atto che nel decidere e nell'accogliere i primi tre motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha espressamente esaminato l'eccezione dei controricor- renti in punto di mancata convocazione da parte della delle controparti presso Parte_2
il notaio designato per la trasformazione societaria, il cui accoglimento avrebbe potuto por- tare ad un diverso esito del ricorso in cassazione, non recependola.
Pertanto, in questa sede di rinvio, la questione non può essere riesaminata.
Per il resto gli appellanti, tanto in relazione alla domanda di risoluzione del contratto, quanto all'azione di condanna del pagamento del doppio della caparra confirmatoria, hanno sostenuto nell'atto d'appello di non essere inadempienti (oltre che per la ragione della man- cata convocazione da parte della promissaria acquirente innanzi al notaio per la stipula dell'atto definitivo) perché sia il primo contratto che i contratti preliminari di cessione delle quote sociali, sottoscritti con da e in pro- Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
prio, non contemplavano un termine essenziale per l'adempimento, tali non potendosi consi- derare quelli indicati nei contratti (v. pag.11 e 12 dell'atto di appello), e precisamente il ter- mine del 31.12.2009, indicato nel contratto del 27.7.2009, e il termine del 10.5.2010, indicato nei contratti preliminari di cessione delle quote conclusi in data 31.3.2010 direttamente dai soci in proprio.
Tale assunto non può essere condiviso.
Vero è infatti che la lettura dei contratti de quibus (v. doc.1, 8, 9) conforta la tesi degli appellanti circa la natura non essenziale dei termini di conclusione dei contratti definitivi: i termini non sono espressamente qualificati come essenziali, né tale natura può essere desunta dalla lettura complessiva dei contratti, posto che né dalle premesse né dalla formulazione della clausole vi sono elementi (né invero sono indicati dall'appellata) che facciano ritenere che se i contratti non fossero stati conclusi entro il 31.12.2009, quanto al primo contratto, ed entro il 10.5.2010, quanti ai contratti preliminari di cessione delle quote sociali, sarebbe ve- nuta meno per le parti (per parte appellata, in particolare) l'utilità perseguita nel caso di con- clusione del contratto definitivo. Inoltre, la natura essenziale dei termini de quibus non è
10 nemmeno sostenuta dall'appellata e, in ogni caso, l'esecuzione da parte di quest'ultima di ulteriori versamenti di danaro, oggetto dell'azione restitutoria (v. distinte dei versamenti ese- guiti tra maggio e ottobre 2010, prodotte quali doc.10-14), dopo la scadenza dei termini, conforta la tesi degli appellanti.
Ma è altrettanto vero che al momento della notificazione dell'atto di recesso dai con- tratti preliminari stipulati in data 31.3.2010, avvenuta nel mese di maggio 2013, e della suc- cessiva e conseguente notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel mese di giugno 2013
(ovvero a distanza di oltre tre anni dalla scadenza del termine non essenziale indicato nei contratti), questi erano ancora rimasti inadempiuti e a tale data sicuramente era venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo, atteso che i contratti de quibus erano stato conclusi al fine di favorire una ristrutturazione societaria che potesse sup- portare finanziariamente la capacità operativa dell'impresa agricola, operazione che viene invece compromessa e pregiudicata dall'avvio nel mese di dicembre 2010, dopo l'ultimo versamento di danaro eseguito dall'appellata, e dalla successiva prosecuzione, di un proce- dimento di esecuzione forzata sui beni della società appellante.
In conclusione, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione deve considerarsi che che ha agito per la risoluzione del contratto Parte_2
27.7.2009, esercitando il conseguente rimedio restitutorio, e con l'azione di recesso, chie- dendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, quanto ai contratti preliminari conclusi in data 31.3.2010, ha provato, con la produzione in giudizio dei relativi contratti, nonché dei documenti sopra richiamati, la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, e quest'ultima non ha provato il fatto estintivo o modificativo. Può ritenersi, pertanto, dimostrato il grave inadempimento dei convenuti che giustifica tanto l'accoglimento dell'azione di risoluzione del contratto
27.7.2009 quanto l'azione di recesso dai contratti preliminari conclusi in data 31.3.2010.
11.- Rimangono pertanto da esaminare, anche all'esito del giudizio di cassazione
(quarto motivo giudicato assorbito), le questioni relative al quantum oggetto dell'azione re- stitutoria e dell'azione di recesso.
11 Secondo la tesi degli appellanti, ha chiesto la restituzione dell'importo di Parte_2
euro 33.665,00, versato ad asserito titolo di acconto su aumento di capitale, di cui al contratto
27.7.2009, nonché la condanna dei soci in proprio a pagare il doppio della caparra confirma- toria, e così euro 25.166,00 ciascuno, di cui ai contratti 31.3.2010.
Tuttavia, secondo gli appellanti, non ha fornito la prova dei pagamenti, Parte_2 risultando dai documenti prodotti il solo versamento dell'importo di euro 33.665,00 e doven- dosi ritenere che tale importo sia stato versato almeno in parte a titolo di caparra confirmato- ria, sicché l'importo richiesto a titolo di restituzione dovrebbe ridursi della quota parte delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria.
In altre parole, secondo gli appellanti, nelle richieste di vi sarebbe una Parte_2
duplicazione di somme, almeno parziale.
Infine, secondo gli appellanti la clausola n.3 dei contratti preliminari 31.3.2010, in cui si legge “quanto ad euro 12.583,00 da considerarsi quale caparra confirmatoria e acconto prezzo, già versati precedentemente”, è nulla e inefficace trattandosi di clausola che andava specificamente approvata per iscritto.
Quest'ultima eccezione è infondata.
L'eccezione, che rientra per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione tra quelle in senso lato e, perciò, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e proponibili anche per la prima volta in appello ex art.345, co.2 c.cp., e che non è stata esaminata dal giudice d'ap- pello in ragione dell'assorbimento conseguente all'accoglimento dell'impugnazione, è priva di pregio, in quanto i contratti in atti non sono contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, ma sono contratti conclusi per una specifica e particolare operazione, frutto di trattative individuali.
Ciò premesso, anche l'assunto secondo cui vi sarebbe una sovrapposizione, almeno parziale, tra quanto richiesto a titolo restitutorio per la risoluzione del contratto 27.7.2009 e quanto richiesto a titolo di doppio della caparra confirmatoria a seguito del recesso dai con- tratti preliminari di cessione delle quote conclusi in data 31.3.2010, è infondato.
La documentazione prodotta dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado, non contestata dagli appellanti, dimostra che essa ha eseguito mediante un assegno e n.8 bonifici
12 versamenti per un totale di euro 33.665,00, di cui euro €. 6.000,00, mediante assegno banca- rio in data 3-8-2009 (doc.2); €. 2.000,00 in data 30/09/09 (doc.4); €. 1.500,00 in data 07/10/09
(doc.5); €. 7.465,00 in data 29/12/09 (doc.6); €. 4.200,00 in data 04/05/10 (doc.10); €.
3.500,00 in data 10/06/10 (doc.11); €. 4.000,00 in data 13/07/10 (doc.12); €. 3.000,00 in data
10/08/10 (doc.13); €. 2.000,00 in data 06/10/10 (doc.14).
Tutte le rimesse antecedenti alla data di stipulazione dei contratti preliminari di ces- sione delle quote sociali recano la causale “acconto futuro aumento capitale sociale”. Ne discende che la quietanza contenuta nei contratti de quibus, con cui i soci/promittenti vendi- tori dichiarano di avere percepito a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro
12.583,00, ciascuno, non può evidentemente riferirsi a tali versamenti.
Così come queste quietanze non possono evidentemente riferirsi ai versamenti effet- tuati dal maggio all'ottobre 2010, in quanto successivi alle stesse quietanze.
In sintesi, anche questa difesa degli appellanti va respinta.
12.- In conclusione, in accoglimento delle domande proposte da Parte_2
a) va pronunciata la risoluzione per grave inadempimento della società convenuta del contratto concluso in data 27.07.2009, con condanna della stessa convenuta, nonché in solido dei soci in proprio ex art.2267 cc, alla restituzione della somma di euro 33.665,00, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 al saldo;
b) accertata la legittimità del recesso dai contratti preliminari conclusi in data
31.3.2010 per grave inadempimento dei convenuti, e Controparte_1 Controparte_1
sono condannati a pagare all'attrice, a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la somma di euro 25.166,00, ciascuno, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 saldo.
I convenuti sono condannati, in solido, a pagare all'attrice le spese processuali nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado, ovvero euro 700,00 a titolo di spese, euro
7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso per spese generali, all'IVA e al
CPA, come per legge.
Le spese del giudizio appello, quelle del giudizio di cassazione e, infine, quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (applicando il DM 55/2014 e ss. modificazioni, scaglione da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00, parametri medi quanto al giudizio d'appello e a quello di rinvio per le fasi
13 1, 2, 4, e parametro minimo per la fase 3 in presenza di sola trattazione e in assenza di istrut- toria;
parametri medi per il giudizio di cassazione).
Quanto al giudizio di rinvio la declaratoria di inammissibilità della nuova richiesta in punto di interessi moratori commerciali giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un decimo. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- pronuncia la risoluzione del contratto concluso in data 27.07.2009 per grave ina- dempimento della società Parte_4
e condanna, per l'effetto, e
[...] Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a pagare CP_3 Controparte_1 Controparte_1
a la somma di euro Parte_1
33.665,00, oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 al saldo;
- accertata la legittimità del recesso dai contratti preliminari di cessione delle quote sociali conclusi in data 31.3.2010, condanna e Controparte_1 Parte_4
a pagare, ciascuno, a
[...] Parte_1
a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la somma di euro 25.166,00,
[...]
oltre agli interessi legali dal 12.06.2013 saldo;
- condanna Controparte_3 CP_1
e in solido fra loro, a pagare all'attrice le spese pro-
[...] Controparte_1
cessuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro 700,00 a titolo di spese, euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso spese generali, all'IVA e al CPA come per legge;
- dichiara inammissibile la richiesta degli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 proposta in sede di rinvio;
- condanna e Controparte_1 Controparte_3 CP_1
e in solido fra loro, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
[...]
[...] [
le spese degli ulteriori gradi di giudizio e Parte_5
di quello di rinvio, che si liquidano:
- (i) quanto al giudizio d'appello, in euro 8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali, se dovuti;
- (ii) quanto al giudizio di cassazione, in euro 5.513,00 per compenso professionale, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (iii) quanto al giudizio di rinvio, in euro 7.622,10 per compenso professionale, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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