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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4828/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Francesco Macario
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1285/2019 del Tribunale di Roma: In via principale: - accertare e dichiarare il diritto del alla percezione dei contributi statali per Parte_1
l'editoria di cui alla l. 250/1990, relativamente all'anno 2012, stante l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2014, per un importo complessivo di Euro
2.582.284,50 ovvero per la maggiore o minore somma che risulterà effettivamente dovuta, al termine dell'istruttoria svolta, e, per l'effetto, - condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del della somma di Euro 2.582.284,50, ovvero della Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà effettivamente dovuta, al termine dell'istruttoria svolta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di dover confermare nel merito la decisione di primo grado, si chiede che venga riformato il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna del al pagamento delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, disponendo la compensazione, ovvero, in ogni caso, la riduzione delle stesse per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, di entrambi
i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
L'appellato ha così concluso:
“affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1
chiedendo che, accertato il proprio diritto alla percezione dei Controparte_1
contributi statali ex L. n. 250/1990 relativamente agli anni 2007-2010 e 2012 per un importo complessivo di € 12.906.854,50, la convenuta fosse condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al danno da essa subito ex art. 1224 c.c. a causa del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, da liquidare in misura non inferiore a €
500.000,00.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1285/2019, rigettava le domande attoree e condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 66.000,00 per compensi, oltre accessori.
Con particolare riferimento ai contributi per l'anno 2012, oggetto del presente appello, il
Tribunale riteneva non provato l'adempimento dell'onere previsto dall'art. 10, comma 3, D.L. n.
159/2007, ossia la dimostrazione, entro il termine di decadenza del 30 settembre successivo alla presentazione della domanda, quindi 30.9.2013, della regolarità contributiva previdenziale.
Il giudice riteneva che l'anteriorità del termine di decadenza del 30.9.2013, rilevante per il conseguimento della regolarità contributiva, rispetto alla dichiarazione di fallimento del 26.2.2014,
rendeva del tutto inconferenti le difese attoree incentrate sulla incapacità della società fallita ad eseguire i relativi pagamenti, dovendo questi ultimi essere stati completati molto prima dell'apertura della procedura concorsuale.
3. Il ha proposto appello, chiedendo la parziale riforma della sentenza, mediante il Parte_1
riconoscimento del contributo richiesto per l'anno 2012 e mediante la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui la domanda relativa all'anno
2012 era stata respinta sulla base di un argomento di merito (precisamente: la pretesa carenza documentale) mai fatto valere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e allo stesso tempo poi invece era stato fatto riferimento alla irregolarità della situazione previdenziale. pagina 3 di 6 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata riscontrata una situazione di irregolarità contributiva ostativa alla concessione del contributo, senza considerare che con ricorso in data 10.7.2013 , la società aveva proposto domanda di Parte_1
concordato preventivo la quale era stata successivamente dichiarata inammissibile con provvedimento del Tribunale di Latina in data 26.2.2014, con contestuale dichiarazione di fallimento.
Durante il periodo antecedente alla scadenza del termine decadenziale del 30.9.2013 per la regolarizzazione della situazione previdenziale la società già si trovava nell'impossibilità giuridica di provvedere al pagamento e anche la successiva dichiarazione di fallimento, avvenuta senza soluzione di continuità rispetto alla procedura di concordato preventivo, determinava, a tutela della
par condicio creditorum, l'impossibilità di provvedere al pagamento.
La fattispecie era quindi riconducibile al dettato dell'art. 5, comma 2, lett. b) DM 24.10.2007 che considera regolare la situazione contributiva delle imprese per le quali sussistano i presupposti per la sospensione legale dei pagamenti.
4. Il primo motivo d'appello è infondato perché dal tenore della sentenza si evince chiaramente che la ragione del rigetto della domanda per l'anno 2012 è la situazione di irregolarità contributiva,
mentre il riferimento in fatto alla mancanza di documentazione è meramente strumentale a illustrare una situazione in cui parte attrice non ha assolto all'onere della prova di documentare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo, e quindi in particolare la regolarità contributiva.
5. Il secondo motivo d'appello è invece fondato, non ritenendosi condivisibile l'assunto di parte appellata secondo cui l'art. 5, comma 2 , lett. b) del DM 24.10.2007, secondo cui la regolarità
contributiva sussiste solo in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislativa,
si riferirebbe solo ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis L.F. e non nel caso di fallimento.
Difatti il divieto legale dei pagamenti imposto all'imprenditore per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo è desumibile dal disposto dell'art. 168 L.F. e determina per il debitore, sin dalla presentazione del ricorso per concordato, una sospensione legale dei pagamenti,
a tutela della par condicio creditorum, anche nell'ipotesi di concordato senza continuità aziendale,
procedura concorsuale in cui anzi, per la sua finalità liquidatoria, è maggiore l'esigenza di assicurare il rispetto della parità di trattamento tra i creditori (v. Cass. n. 9522/2024). pagina 4 di 6 La medesima ratio della tutela della par condicio creditorum è alla base di una pronuncia della
Corte di Cassazione su un caso in cui vi era stata dichiarazione di fallimento.
La Suprema Corte ha affermato che “- in proposito, si osserva che dopo l'apertura del fallimento non
sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, come desumibile dal sistema normativo previsto
per la regolamentazione degli effetti della procedura e in particolare dall'art. 44 legge fall., che prevedere
l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, dall'art.
51 legge fall., che vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi
nel fallimento, e dall'art. 52 legge fall., che prevede la soggezione dei creditori alle norme specifiche della
formazione dello stato passivo;
- può, dunque, condividersi l'assunto della Corte territoriale secondo cui la
dichiarazione di fallimento ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile
all'operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva
dell'impresa ai sensi dell'art. 5, lett. b) del d.m. 24 ottobre 2007;” (Cass. n. 9551/2024).
3. Per quanto sopra affermato deve quindi essere accolto l'appello e riformata parzialmente la sentenza con l'accoglimento della domanda di contributi per l'anno 2012 nella misura di €
2.582.284,50. Trattandosi di obbligazione di valuta della Pubblica Amministrazione, non spetta la rivalutazione monetaria, ma gli interessi legali dalla data della domanda.
4. Stante l'accoglimento marginale delle domande attoree, devono essere compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con assorbimento dell'esame del terzo motivo d'appello, relativo alla omessa compensazione delle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_1
2.582.284,50, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 5 di 6 Lilia Papoff Camillo Romandini
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