Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3661 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Maria Federici, C.F._1 giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Maria Federici, C.F._2 giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
C) La casa coniugale, sita in Via Piave n. 18/F, EN (Rm) di proprietà della signora rimane assegnata a quest'ultima, con Controparte_1 quanto in essa contenuto;
D) Il sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale Parte_1 entro 20 (venti) giorni dalla data odierna e andrà a vivere nell'immobile sito
E) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla moglie Parte_1 [...] un assegno di mantenimento per le figlie e CP_1 Persona_1 di € 300,00 per ciascuna figlia e cosi complessivamente € Persona_2
600,00 (seicento/00); detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versato dal sig. entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della signora
[...]
CP_1
F) I coniugi stabiliscono espressamente che l'Assegno Unico e Universale spettante per le figlie e dovrà essere Persona_1 Persona_2 erogato per il 100% (cento per cento), in favore della mamma
[...]
rilasciando il sig. il pieno consenso al CP_1 Parte_1 pagamento esclusivo in favore della signora Controparte_1
G) I signori e provvederanno in Parte_1 Controparte_1 ragione del 50% cadauno alle spese straordinarie, relative alle figlie Per_1
e a tal riguardo, per la determinazione delle
[...] Persona_2 spese straordinarie, i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 29 ottobre 2018, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
H) Le figlie minori e vengono affidata ad Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi secondo il principio dell'affidamento condiviso e le stesse risiederanno abitualmente con la mamma presso la casa di EN (Rm),
Via Piave n. 18/F;
I) Il padre potrà vedere le figlie e ed Persona_1 Persona_2 averle con se compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e previo accordo con la signora Controparte_1
J) Il padre avrà la facoltà di prendere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana, fondamentalmente nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, quando il papà le riaccompagnerà dalla signora compatibilmente con gli impegni scolastici e Controparte_1 postscolastici delle minori;
K) Le figlie e (quest'ultima dopo il Persona_1 Persona_2 compimento del sesto anno di età) permarranno con il padre per due week- end al mese alternativamente con la signora dal Sabato Controparte_1 alle ore 10:00 alla Domenica alle ore 19:30, quando il papà la riaccompagnerà dalla signora Controparte_1
L) In ordine alle vacanze natalizie, le minori trascorreranno i giorni 24, 25 e
26 dicembre con il padre, il 31 dicembre e il giorno 01 gennaio con la madre, il giorno 6 gennaio con la madre un anno, viceversa l'anno successivo;
M) In ordine alle vacanze pasquali, le minori trascorreranno i giorni di
Pasqua e di Pasquetta con la madre un anno, viceversa l'anno successivo con il padre;
N) In ordine alle vacanze estive, le figlie e Persona_1 Persona_2
(quest'ultima dopo il compimento del sesto anno di età) trascorreranno un periodo di 15 (quindici) giorni con il padre, periodo che potrà cadere nei 3 mesi di Giugno, dopo il termine dell'anno scolastico, Luglio ed Agosto, previa comunicazione alla madre entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
O) Le minori trascorreranno le feste del Papà con il Padre e quella della
Mamma con la Madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore;
P) Per quanto concerne la divisione dei beni mobili siti nella casa coniugale, gli istanti dichiarano di aver provveduto alla loro divisione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e che i beni ora presenti nella casa coniugale sono di esclusiva proprietà della signora fatta Controparte_1 eccezione per alcuni beni personali che il sig. provvederà, Parte_1 ad asportare entro 90 (novanta) giorni da oggi;
Q) I ricorrenti sono titolari di un conto corrente cointestato presso banca
UNICREDIT Agenzia di EN (Rm), che si obbligano ad estinguere entro
30 giorni dalla data odierna;
R) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio, nel termine di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.” All'udienza del 17.12.2024 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, con la precisazione che il sig. Parte_1 si è già allontanato dalla casa familiare e che si impegna ad
[...] asportare i beni personali rimasti all'interno dell'abitazione entro il 30 gennaio p.v.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3661/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Roma, 21/07/1985) e Roma, 10/09/1987); Controparte_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, 4 trascritte in motivazione, con la precisazione di cui al verbale di udienza del
17.12.2024, che il sig. si è già allontanato dalla casa Parte_1 familiare e che si impegna ad asportare i beni personali rimasti all'interno dell'abitazione entro il 30 gennaio p.v.;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai