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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 12/11/2025 davanti a CE RI, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 921/2022
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. Moscardino e per parte resistente il funzionario Friello, munito di delega.
I procuratori delle parti, si riportano ai propri scritti difensivi e discutono la causa. L'avv. Moscardino, previa revoca dell'ordinanza del 24 maggio 2023 insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nel ricorso introduttivi.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario
CE RI
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, alle ore
18:22, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. CE RI, giudice onorario, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 all'esito dell'udienza, alle ore 18:22, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 921/2022 promosso da
(c.f.: ), nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 luglio 1996, titolare dell'impresa individuale AR HI AS RT, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Moscardino contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
Con ordinanza-ingiunzione n. 78906/RU del 26 agosto 2022, notificata in data 30 agosto 2022, l' ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di euro 10.000,00, quale sanzione Parte_1 amministrativa per avere messo a disposizione della clientela un apparecchio da intrattenimento privo dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa di settore.
L'ordinanza ha altresì disposto la confisca e la distruzione dell'apparecchio non conforme, nonché la chiusura dell'esercizio commerciale per trenta giorni, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater, del CP_2
L'atto sanzionatorio ha tratto origine da un verbale di accertamento del 24 novembre 2021, redatto dai funzionari della Sezione Operativa CP_1
, i quali, nel corso di un controllo presso l'esercizio AR HI
[...]
AS RT, sito in Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi, viale Europa
n. 75, hanno rinvenuto un apparecchio elettronico denominato “Superbox 3
– Prendi Sempre”.
Gli agenti hanno accertato che l'apparecchio risultava collegato alla rete elettrica e funzionante, ma privo di codice identificativo, nulla osta di
2 distribuzione e nulla osta di esercizio, previsti dalla circolare n. 32/2021 dell' Controparte_1
Hanno quindi ritenuto che la condotta integrasse la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater, T.U.L.P.S., che vieta la messa a disposizione di apparecchi non conformi.
Parte attrice ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n.
689/1981, depositando dinanzi a questo Tribunale ricorso con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e la disapplicazione delle sanzioni accessorie.
L'opponente ha dedotto di essere estraneo ai fatti contestati, affermando che l'apparecchio in questione non è mai stato installato né reso disponibile alla clientela, ma si trovava all'interno del locale solo temporaneamente, in quanto egli ne aveva accettato la custodia su richiesta della precedente titolare dell'esercizio, sig.ra (che aveva ceduto l'attività al Persona_1
AS in data 1° ottobre 2021).
Secondo la prospettazione dell'opponente, l'apparecchio apparteneva alla ditta “New Generation Arcade di PA TR, la quale aveva dichiarato di voler procedere al ritiro del macchinario ma non lo aveva ancora fatto per ragioni logistiche.
Il AS ha quindi sostenuto di avere mantenuto l'apparecchio spento e disattivato, senza alcun collegamento operativo o guadagno derivante dal suo uso, e di non avere autorizzato né consentito alcun impiego da parte della clientela.
L' si è costituita in giudizio in data 10 Controparte_1 gennaio 2023, con memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo pienamente legittima l'ordinanza impugnata.
L'Amministrazione ha osservato che, al momento del sopralluogo del 24 novembre 2021, l'apparecchio risultava spento, ma collegato alla rete elettrica. Una volta acceso l'apparecchio era risultato funzionante.
La difesa dell'amministrazione ha rappresentato che la presenza fisica dell'apparecchio nel locale commerciale, in mancanza di idonei titoli
3 autorizzatori, costituiva di per sé messa a disposizione della clientela, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
La resistente ha inoltre rilevato che l'attore, in qualità di titolare dell'esercizio, doveva vigilare sulla regolarità delle apparecchiature presenti nei locali, e che non aveva comunicato all'Amministrazione la presenza dell'apparecchio né richiesto il suo ritiro prima del controllo.
Ha quindi concluso per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Dal verbale delle operazioni svolte il giorno 24 novembre 2021 presso il locale del resistente emerge la presenza all'interno del locale di un apparecchio così descritto:
“l'apparecchio, acceso dal sig. , si caratterizza per il Parte_1 funzionamento elettromeccanico, l'assenza di monitor, interazione con il giocatore tramite joystick al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità, erogazione del premio consistente in una piccola oggettistica direttamente da parte dell'apparecchio, attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete ...”.
L'apparecchio, privo di autorizzazione, come contestato dall'amministrazione, corrisponde alla descrizione contenuta nell'art. 110, co. 7, let a), TULPS:
“
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
”.
La presenza di tali apparecchi privi dell'autorizzazione amministrativa viola l'art. 110, comma 9, lett. f-quater, TULPS, secondo il quale “f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o
4 comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La sanzione è irrogata per il solo fatto di aver messo il gioco a disposizione del pubblico. Del tutto irrilevante è , invece, che l'apparecchio era staccato dalla rete elettrica: la violazione deriva dal fatto che l'apparecchio è posto a disposizione del pubblico, non è richiesto che l'apparecchio sia acceso e funzionante.
Nella fattispecie, la macchina era staccata dalla rete elettrica, ma perfettamente funzionante e presente all'interno di un locale aperto al pubblico.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Sul governo delle spese è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92
c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
La peculiarità della fattispecie, in cui la macchina al momento del sopralluogo era inattiva, induce alla compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
CE RI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da AR TA contro Parte_1 [...] iscritta al RG 921/2022 Controparte_3
Rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice onorario
CE RI
5
Verbale di udienza
All'udienza del 12/11/2025 davanti a CE RI, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 921/2022
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. Moscardino e per parte resistente il funzionario Friello, munito di delega.
I procuratori delle parti, si riportano ai propri scritti difensivi e discutono la causa. L'avv. Moscardino, previa revoca dell'ordinanza del 24 maggio 2023 insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nel ricorso introduttivi.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario
CE RI
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, alle ore
18:22, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. CE RI, giudice onorario, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 all'esito dell'udienza, alle ore 18:22, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 921/2022 promosso da
(c.f.: ), nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 luglio 1996, titolare dell'impresa individuale AR HI AS RT, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Moscardino contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
Con ordinanza-ingiunzione n. 78906/RU del 26 agosto 2022, notificata in data 30 agosto 2022, l' ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di euro 10.000,00, quale sanzione Parte_1 amministrativa per avere messo a disposizione della clientela un apparecchio da intrattenimento privo dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa di settore.
L'ordinanza ha altresì disposto la confisca e la distruzione dell'apparecchio non conforme, nonché la chiusura dell'esercizio commerciale per trenta giorni, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater, del CP_2
L'atto sanzionatorio ha tratto origine da un verbale di accertamento del 24 novembre 2021, redatto dai funzionari della Sezione Operativa CP_1
, i quali, nel corso di un controllo presso l'esercizio AR HI
[...]
AS RT, sito in Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi, viale Europa
n. 75, hanno rinvenuto un apparecchio elettronico denominato “Superbox 3
– Prendi Sempre”.
Gli agenti hanno accertato che l'apparecchio risultava collegato alla rete elettrica e funzionante, ma privo di codice identificativo, nulla osta di
2 distribuzione e nulla osta di esercizio, previsti dalla circolare n. 32/2021 dell' Controparte_1
Hanno quindi ritenuto che la condotta integrasse la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater, T.U.L.P.S., che vieta la messa a disposizione di apparecchi non conformi.
Parte attrice ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n.
689/1981, depositando dinanzi a questo Tribunale ricorso con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e la disapplicazione delle sanzioni accessorie.
L'opponente ha dedotto di essere estraneo ai fatti contestati, affermando che l'apparecchio in questione non è mai stato installato né reso disponibile alla clientela, ma si trovava all'interno del locale solo temporaneamente, in quanto egli ne aveva accettato la custodia su richiesta della precedente titolare dell'esercizio, sig.ra (che aveva ceduto l'attività al Persona_1
AS in data 1° ottobre 2021).
Secondo la prospettazione dell'opponente, l'apparecchio apparteneva alla ditta “New Generation Arcade di PA TR, la quale aveva dichiarato di voler procedere al ritiro del macchinario ma non lo aveva ancora fatto per ragioni logistiche.
Il AS ha quindi sostenuto di avere mantenuto l'apparecchio spento e disattivato, senza alcun collegamento operativo o guadagno derivante dal suo uso, e di non avere autorizzato né consentito alcun impiego da parte della clientela.
L' si è costituita in giudizio in data 10 Controparte_1 gennaio 2023, con memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo pienamente legittima l'ordinanza impugnata.
L'Amministrazione ha osservato che, al momento del sopralluogo del 24 novembre 2021, l'apparecchio risultava spento, ma collegato alla rete elettrica. Una volta acceso l'apparecchio era risultato funzionante.
La difesa dell'amministrazione ha rappresentato che la presenza fisica dell'apparecchio nel locale commerciale, in mancanza di idonei titoli
3 autorizzatori, costituiva di per sé messa a disposizione della clientela, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
La resistente ha inoltre rilevato che l'attore, in qualità di titolare dell'esercizio, doveva vigilare sulla regolarità delle apparecchiature presenti nei locali, e che non aveva comunicato all'Amministrazione la presenza dell'apparecchio né richiesto il suo ritiro prima del controllo.
Ha quindi concluso per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Dal verbale delle operazioni svolte il giorno 24 novembre 2021 presso il locale del resistente emerge la presenza all'interno del locale di un apparecchio così descritto:
“l'apparecchio, acceso dal sig. , si caratterizza per il Parte_1 funzionamento elettromeccanico, l'assenza di monitor, interazione con il giocatore tramite joystick al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità, erogazione del premio consistente in una piccola oggettistica direttamente da parte dell'apparecchio, attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete ...”.
L'apparecchio, privo di autorizzazione, come contestato dall'amministrazione, corrisponde alla descrizione contenuta nell'art. 110, co. 7, let a), TULPS:
“
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
”.
La presenza di tali apparecchi privi dell'autorizzazione amministrativa viola l'art. 110, comma 9, lett. f-quater, TULPS, secondo il quale “f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o
4 comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La sanzione è irrogata per il solo fatto di aver messo il gioco a disposizione del pubblico. Del tutto irrilevante è , invece, che l'apparecchio era staccato dalla rete elettrica: la violazione deriva dal fatto che l'apparecchio è posto a disposizione del pubblico, non è richiesto che l'apparecchio sia acceso e funzionante.
Nella fattispecie, la macchina era staccata dalla rete elettrica, ma perfettamente funzionante e presente all'interno di un locale aperto al pubblico.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Sul governo delle spese è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92
c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
La peculiarità della fattispecie, in cui la macchina al momento del sopralluogo era inattiva, induce alla compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
CE RI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da AR TA contro Parte_1 [...] iscritta al RG 921/2022 Controparte_3
Rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice onorario
CE RI
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