CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 295 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 400//2021(RG 6604/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contratto a progetto e di apprendistato, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti F. DEL VECCHIO e A.SCHINAIA
- Appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. M. SOGGIA
-Appellata-
OGGETTO: “Nullità del contratto a progetto e di apprendistato e Conversione del contratto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6/8/2021 ha impugnato la sentenza con Parte_1
cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento della nullità dei contratti a progetto e di apprendistato intercorsi con la resistente e conseguente conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato dal 7/11/2012, con condanna della resistente alle differenze retributive maturate per l'inquadramento superiore spettantegli per il lavoro straordinario svolto. Ha assunto l'appellante la omessa pronuncia in ordine alla nullità del rapporto di lavoro a progetto, intercorso dal 7/11/2012 al 31/12/2012, dal momento che il giudice si era soffermato solo sul contratto di apprendistato, intercorso dal 16/1/2013 al 7/7/2015, sul quale si era concentrata l'istruttoria. Avrebbe dovuto invece, data l'unicità del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte, considerarlo un unico rapporto e pronunciarsi anche sulle doglianze allo stesso relative. Ha poi contestato la valutazione della prova orale espletata e la giudicata inattendibilità della moglie e del fratello, che invece avevano riferito circostanze di cui avevano avuto diretta cognizione. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellata costituendosi si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone il rigetto, sottolineando di avere sollevato con riguardo al contratto a progetto, eccezione di decadenza per superamento del termine di cui all'art 32 L 183/ 2010.
L'appello è infondato. Dalla prova orale espletata a mezzo di colleghi di lavoro della CP_2
resistente, in particolare del teste , che ha condiviso con il ricorrente il percorso Tes_1
professionale, essendo stato assunto prima con contratto a progetto e poi di apprendistato, è emerso che il contratto a progetto è terminato in data 31/12/2012, mentre il contratto di apprendistato è iniziato solo in data 16/1/2013. Dunque i contratti non si sono susseguiti senza soluzione di continuità, per cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il contratto a progetto nel termine di legge, a pena di decadenza(art 6, L 604/66, 1 e 2 comma, come sostituiti dall'art 32 L 183/2010, espressamente applicabili al contratto a progetto ai sensi del comma 3 art 32 citato).
Peraltro i contratti non coincidevano in ordine alle mansioni, in quanto il contratto a progetto aveva ad oggetto la verifica delle auto a fine noleggio, prima di essere avviate alla vendita, mentre il contratto di apprendistato aveva ad oggetto l'acquisizione della qualifica di driver. Trattasi dunque di due esperienze lavorative differenti non sovrapponibili.
L'unico teste che ha affermato che i contratti avessero lo stesso oggetto e che non vi sia stata soluzione di continuità tra i contratti è il fratello del ricorrente, che sostiene di avere lavorato in nero per la stessa società nell'autunno del 2012, ma a parte che a gennaio del 2013 egli aveva cessato sicuramente di lavorare, quindi non può avere constatato di persona la prosecuzione del lavoro, che invece è stata esclusa dal teste , collega dello nel medesimo periodo, ma in ogni Tes_1 Pt_1
caso la sua presenza è stata esclusa da altri colleghi, che hanno negato che egli abbia mai lavorato.
Resta dunque la sua affermazione di avere lavorato in nero, senza alcun riscontro oltrechè traccia documentale, per cui il teste non è attendibile.
Passando all'esame del contratto di apprendistato, sia il collega che gli altri testi e in Tes_1
particolare la teste che aveva tenuto i corsi di formazione per gli apprendisti, hanno Tes_2 confermato che la formazione vi sia stata e che fosse diretta all'acquisizione di una guida sicura e di una gestione consapevole del rapporto con i clienti. Il lavoro svolto consisteva nel condurre le auto noleggiate a destinazione o ritirarle a fine noleggio, anche perché l'attività svolta dalla CP_1
per conto della Ariel srl(società di noleggio di auto a lungo termine) era solo quella di consegna delle autovetture e ritiro. Non vi era nessun collaudo o riparazione effettuata dal ricorrente, ma al massimo un controllo esteriore della vettura per verificare le condizioni del veicolo alla consegna e al ritiro(in tal senso i testi ). Dato il contenuto delle mansioni come Tes_3 Tes_4 Tes_5
emerso dall'istruttoria è assolutamente inconferente la richiesta dell'inquadramento nel IV livello, che prevede gli operai specializzati, con conoscenze tecniche e particolari capacità, non avendo mai svolto il ricorrente mansioni di collaudatore.
Non è emerso dunque lo svolgimento di mansioni superiori né l'espletamento di lavoro straordinario. Il lavoro ordinario del ricorrente era consegnare le auto, per lo più in Puglia durante l'orario di lavoro, ma poteva capitare che egli fosse andato fuori regione. In questo caso, come emerso dalla testimonianza del egli portava in compensazione le ore in più espletate e gli Tes_4
venivano rimborsate le spese sostenute per eventuali pernotti.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto 26/2/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella