Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 114-1/2025
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
Letto il ricorso per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., prima dell'udienza di comparizione della causa di merito;
visto il decreto che dispone, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine ivi fissato;
lette le note delle parti;
udita la relazione del consigliere istruttore, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
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L'appellante ) chiede la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la quale revoca il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento in favore della General Contract Società
Cooperativa a r.l. della minore somma di € 21.199,63 (€ 32.182,67 quale compenso da cui detrarre l'importo già corrisposto di € 10.766,81) oltre iva e interessi ex D.L.vo n.
231/2002 dal trentesimo giorno successivo al 15.5.2015 (termine ultimo di scadenza dell'ultima tranche di pagamento, come da conferimento di incarico) sino al soddisfo.
A norma dell'art. 283, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 3 del D.L.vo n.
149 del 2022, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere sospesa, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile
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Non basta un qualunque motivo di gravame che abbia una possibilità di accoglimento ma occorre una “manifesta” fondatezza delle ragioni dell'appello.
Allo stesso modo, per integrare il periculum in mora non basta un possibile danno ma occorre anche la sua gravità e irreparabilità “anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” (così, in particolare, per la possibile e futura insolvenza della parte vittoriosa in primo grado e la difficoltà della parte soccombente di ottenere la restituzione di quanto pagato in caso di accoglimento del gravame).
Quanto alla manifesta fondatezza dell'impugnazione, Parte_1
impugna la sentenza nella sola parte in cui la condanna a
[...] Parte_1
corrispondere gli interessi ex D.L.vo n. 231/2002. A suo avviso, avendo ritenuto parzialmente fondata la sua opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado
“non avrebbe dovuto condannare alla corresponsione degli interessi ex d.lgs. 231/2002, ma, eventualmente, se del caso, e previa motivazione, dei soli interessi legali”.
Quanto, invece, al periculum, l'appellante deduce che la società appellata ha già notificato un atto di pignoramento presso terzi.
Non ricorre il primo presupposto, poiché la valutazione sommaria della censura svolta sul riconoscimento degli interessi moratori non fa emergere la “manifesta” fondatezza dell'impugnazione, di modo che la sua consistenza sia quella (non della mera possibilità, ma) di una elevata probabilità di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello.
La notifica di un pignoramento presso terzi non integra, poi, il presupposto del periculum in mora, senza una prospettazione e la relativa prova, che mancano nel caso di specie, sia delle condizioni economiche della società appellante, sia di quelle della società appellata e della concreta impossibilità o seria difficoltà, in caso di accoglimento del gravame, di recuperare da quest'ultima le somme versate.
In definitiva, non sono riscontrabili i rigorosi presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. per disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La manifesta infondatezza dell'istanza comporta, ai sensi dell'art. 283, comma 2,
c.p.c., la condanna dell'appellante ad una pena pecuniaria, che si ritiene di dover fissare nel minimo previsto di € 250,00.
PQM
1. rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Pagina 2 2. condanna l'istante al pagamento di una pena pecuniaria di € 250,00.
Si comunichi alle parti costituite.
Salerno lì 04/04/2025
Il Presidente
(dott. Aldo GUBITOSI)
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