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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6278 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 07/04/2025 ; tenuto conto che con decreto del 24.3.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6278/2021 R.G., vertente tra
nata a [...] il [...], residente in [...], Vico Parte_1
Salerno, 14, in proprio e nella qualità di erede di , , nata a Persona_1 Parte_2
Santa Maria Capua Vetere (CE) il 12.05.1992, C.F. , residente in [...]CodiceFiscale_1
(CE), Vico Salerno 14, proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...],
[...] C.F._2
Vico Salerno, 14, in proprio e nella qualità di erede di , tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Itri (LT), C. da Vacardito, 34 presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Saccoccio, del Foro di Cassino, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrenti
e
, con sede in alla via Controparte_2 CP_2
Palasciano, C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Carmen Sirico ( ) come da procura in atti e con la stessa elettivamente C.F._3 domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via Luigi De Michele, 39, pal. Pinto;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
2. In via preliminare, va detto che nelle note congiunte depositate il 4.4.2025, parte attrice ha dichiarato
“ di rinunciare agli atti ed all'azione , a spese compensate ”; a sua volta parte convenuta, nella medesima nota congiunta depositata in data 24.3.2025, ha dichiarato “ di accettare la formulata rinuncia agli atti ed all'azione”, così concludendo: “ Le parti concordemente , chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la cancellazione del presente giudizio”.
Dunque, entrambe le parti, di comune accordo hanno dichiarato di rinunciare al giudizio e agli atti di causa, con la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, come noto, l'art. 306 cpc, rubricato “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituiteche potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, tutte le parti costituite hanno sostanzialmente rinunciato agli atti del giudizio (cfr. nota congiunta du trattazione scritta del 4.4.2025).
Davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria [cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. II,
10/10/2006, n. 21707; Cass. Civ., I, 6.6.02, n.2004; Trib. Milano, 2.6.97 in Giur. it. 1998, 2316].
Il quarto comma dell'art. 306 c.p.c. prevede, che Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Ebbene, avendo le parti raggiunto un accordo anche sotto il profilo del governo delle spese, in quanto nella nota congiuntamente depositata l'avv. Saccoccio Alessandro chiedeva che le stesse fossero da compensarsi e l'avv. Sirico Carmen dichiarava di accettare la formulata rinuncia, senza aggiungere nulla in ordine al governo delle spese, esse vanno opportunamente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• compensa le spese di lite.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo