Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 3298
CS
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza dei contestati profili di aggressività delle condotte

    La Corte ha ritenuto che la condotta aggressiva sia provata solo per la prima fase della promozione (dicembre 2021 - marzo 2022) e non per la seconda fase (maggio 2022 - settembre 2022) gestita da PI, a causa della mancanza di prova di indebito condizionamento in quest'ultima fase. Di conseguenza, la responsabilità di SA per la condotta aggressiva è limitata al primo periodo.

  • Rigettato
    Insussistenza dei contestati profili di ingannevolezza nelle promozioni

    La Corte ha ritenuto che i messaggi pubblicitari fossero ingannevoli per le modalità di presentazione, lasciando intendere una procedura unitaria e semplice, mentre lo sconto era eventuale e subordinato a una stima non garantita, e non era chiara l'impossibilità di recedere dall'acquisto del nuovo prodotto in caso di valutazione negativa dell'usato. Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato che la pratica aggressiva è cessata a settembre 2022, mentre la pratica ingannevole è cessata prima, con modifiche apportate nel mese di agosto 2022.

  • Rigettato
    Tardività della notifica del provvedimento

    La Corte ha respinto il motivo, affermando che il termine di conclusione del procedimento ha natura non perentoria e che ciò che rileva è l'adozione del provvedimento entro il termine, non la sua successiva notifica.

  • Accolto
    Sulla sanzione

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla quantificazione, ma ha operato una riduzione del 25% della sanzione in sede di riesercizio del potere, considerando la cessazione della pratica aggressiva a marzo 2022 e la non più sussistente recidiva materiale. La Corte ha anche ritenuto che le azioni mitigatrici siano state considerate dall'Autorità, ma non giustificassero una riduzione ulteriore.

  • Rigettato
    Rigetto degli impegni proposti

    La Corte ha ritenuto che la valutazione degli impegni spetti all'Autorità e che quelli proposti da RL US non fossero idonei a rimuovere tutti i profili di criticità riscontrati.

  • Rigettato
    Ingannevolezza della pratica

    La Corte ha ritenuto che i messaggi pubblicitari fossero ingannevoli per le modalità di presentazione, lasciando intendere una procedura unitaria e semplice, mentre lo sconto era eventuale e subordinato a una stima non garantita, e non era chiara l'impossibilità di recedere dall'acquisto del nuovo prodotto in caso di valutazione negativa dell'usato. La Corte ha anche ritenuto che le informazioni sul coinvolgimento di terzi non fossero adeguate.

  • Rigettato
    Imputabilità della pratica ingannevole a RL US

    La Corte ha respinto la doglianza, affermando che RL US ha aderito volontariamente alle modalità promozionali e che il professionista è responsabile per la condotta dei propri ausiliari, dovendo esercitare un'attività di controllo.

  • Rigettato
    Aggressività della pratica

    La Corte ha ritenuto che la condotta aggressiva sia provata per la prima fase della promozione (dicembre 2021 - marzo 2022) a causa dei notevoli ritardi e criticità nella gestione delle richieste di valutazione dell'usato, che hanno determinato un indebito condizionamento dei consumatori. La Corte ha respinto le deduzioni di RL US volte ad escludere la propria responsabilità, ritenendo che non abbia segnalato tempestivamente le criticità a SA.

  • Rigettato
    Quantificazione della sanzione

    La Corte ha ritenuto corretto l'uso del fatturato come parametro e ha considerato congrua la sanzione irrogata a RL US, anche in proporzione alle altre sanzioni, dato il suo ruolo di gestore diretto della fase più critica.

  • Accolto
    Ingannevolezza della pratica e coinvolgimento di PI

    La Corte ha accolto parzialmente il motivo, escludendo la condotta aggressiva per la fase gestita da PI a causa della mancanza di prova di indebito condizionamento. La Corte ha ritenuto che le informazioni disponibili fossero reperibili e comprensibili.

  • Accolto
    Aggressività della pratica e coinvolgimento di PI

    La Corte ha escluso la condotta aggressiva per la fase gestita da PI, ritenendo che manchi la prova di un indebito condizionamento dei consumatori. La Corte ha evidenziato l'assenza di reclami e la valorizzazione della maggior parte dei prodotti usati da parte di PI.

  • Accolto
    Quantificazione della sanzione

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla quantificazione, ma ha operato una riduzione del 50% della sanzione in sede di riesercizio del potere, a seguito dell'accoglimento parziale delle doglianze relative alla condotta aggressiva. La Corte ha confermato la correttezza del parametro del fatturato e la proporzionalità della sanzione rispetto alle altre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 3298
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3298
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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