Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03298/2026REG.PROV.COLL.
N. 02204/2025 REG.RIC.
N. 02257/2025 REG.RIC.
N. 02362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2025, proposto da
RL US S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
SA TR LI S.p.A., PI MI, Associazione Codici Centro per i Diritti del Cittadino Associazione Indipendente di Consumatori, Altroconsumo Associazione Indipendente di Consumatori, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2025, proposto da
PI MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
RL US S.r.l., Altroconsumo – Associazione Indipendente di Consumatori, SA TR LI S.p.A., non costituite in giudizio;
nei confronti
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2025, proposto da
SA TR LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Caronna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione Centro per i Diritti del Cittadino - Codici, Altroconsumo - Associazione Indipendente di Consumatori, non costituite in giudizio;
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 2204 del 2025, n. 2257 del 2025 e n. 2362 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 22595/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. VA LL e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Leccisi, Federico Marini Balestra, Fausto Caronna e dello Stato Monica De Vergori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. SA TR LI S.p.a. (in seguito, per brevità, anche solo “SA”) ha lanciato a dicembre 2021 un’iniziativa promozionale che prevedeva che i consumatori che acquistavano smartphone e altri prodotti SA del settore della telefonia avrebbero potuto chiedere a un professionista terzo – in virtù di accordi di cooperazione commerciale con SA - la valutazione di un proprio prodotto usato (di qualsiasi marca, anche diversa da SA) ed eventualmente il suo acquisto.
1.1 Detta promozione si è articolata in nove campagne gestite, rispettivamente, da RL US S.r.l. (in seguito anche solo “RL US” o “WB”), tra dicembre 2021 e marzo 2022, PI MI (nel prosieguo anche solo “PI”), tra la fine di maggio 2022 e settembre 2022, e TD S.r.l. (in seguito anche solo “TD”), tra il 15 novembre e il 2 dicembre 2022.
1.2 A seguito di alcune segnalazioni, in data 19 luglio 2022 l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (in acronimo “A.G.C.M.” o anche solo l’“Autorità”) ha comunicato, con nota prot. 0056157, a SA, PI e WB l’avvio del procedimento PS12373 – SA - Cambia con Galaxy, volto ad accertare una presunta violazione degli artt. 20-22, 24 e 25 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
1.3 Il 3 febbraio 2023, con nota prot. 0018534 l’Autorità ha comunicato alle predette società la conclusione della fase istruttoria, prospettando che, nel quadro della promozione sopra descritta, SA, WB e PI (nei periodi di loro rispettiva attività) avrebbero posto in essere le seguenti condotte, integranti una pratica commerciale scorretta:
a) la prospettazione ingannevole dei messaggi pubblicitari, che avrebbero presentato, “contrariamente al vero, la complessiva operazione di acquisto del nuovo e vendita dell’usato come un’operazione semplice, unitaria e dall’esito certo per il consumatore, senza chiarire adeguatamente che il beneficio […] derivante dalla cessione dell’apparecchio usato, era solo eventuale e rimesso alla esclusiva decisione dei professionisti a ciò deputati”;
b) la gestione con modalità aggressive dell’iniziativa commerciale, che sarebbe stato affetta da una serie di criticità, non avendo i professionisti “adottato gli accorgimenti necessari a garantire che i distinti passaggi dell’operazione commerciale si svolgessero agevolmente”; tali criticità avrebbero, in particolare, ostacolato “l’esercizio del diritto di finalizzare l’acquisto del prodotto nuovo ottenendo in tempi congrui il beneficio/sconto economico promesso (i.e., il pagamento del valore dell’usato) ovvero di rientrare rapidamente in possesso del bene di proprietà in caso di ritenuta sottostima dello stesso”.
La pratica sarebbe stata posta in essere dall’inizio di dicembre 2021 fino al settembre 2022, quando SA aveva apportato modifiche alla promozione (in spontanea attuazione degli impegni), ritenute idonee a far cessare l’illecito prospettato.
1.4 Successivamente con provvedimento n. 30671 (PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY), adottato il 13 giugno 2023 e notificato a mezzo PEC in data 22 giugno 2023, pubblicato sul bollettino dell’Autorità n. 25 del 3 luglio 2023, l’A.G.C.M. ha deliberato:
a) che le condotte descritte nel provvedimento, poste in essere dalle società SA TR LI S.p.A. (“SA”), RL US S.r.l. e PI LT (“PI”), costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, e ne vieta la reiterazione;
b) di irrogare alla società SA TR LI S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € (tre milioni di euro);
c) di irrogare alla società PI LT una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro);
d) di irrogare alla società RL US S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro).
2. Con ricorso R.G. n. 12883/2023 SA ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma il suddetto provvedimento n. 30671 dell’Autorità, chiedendone l’annullamento.
2.1 A sostegno di tale ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Insussistenza dei contestati profili di aggressività delle condotte. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 24 e 25 cod. cons.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta ;
2) Insussistenza dei contestati profili di ingannevolezza nelle promozioni. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2005/29/CE e degli artt. 20, 21 e 22 cod. cons.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria ;
3) Tardività della notifica del provvedimento: violazione e falsa applicazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 27(11) cod. cons.; violazione e falsa applicazione dell’art. 7(1) del Regolamento; violazione e falsa applicazione dei princìpi di efficienza, economicità e tempestività dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/90; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. ;
4) Sulla sanzione: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 (9) (13) cod. cons., dell’art. 11 della legge 24.11.1981, n. 689 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria .
3. Con distinto ricorso n. R.G. 12710/2023 anche RL US ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma il suddetto provvedimento n. 30671 dell’Autorità, chiedendone l’annullamento.
3.1 Ha indicato a suo sostegno i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’artt. 3 della l. 689/1981 – violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 cod. cons. – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche – travisamento dei fatti - mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erroneità dei presupposti, motivazione carente, contraddittoria e illogica - ingiustizia manifesta e sviamento di potere ;
2) in relazione alla pratica sub b): violazione di legge – violazione degli artt. 20, 24, 25 cod. cons. – eccesso di potere – violazione del principio del contraddittorio e delle regole del contraddittorio procedimentale – mancata dimostrazione dell’indebito condizionamento – carenza di motivazione – carenza d’istruttoria – illogicità – travisamento dei fatti – carenza di motivazione – contraddittorietà ;
3) eccesso di potere e ingiustizia manifesta – illegittimo rigetto degli impegni – violazione dell’art. 9 Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore – carenza di motivazione – contraddittorietà – eccesso di potere – sviamento ;
4) in via subordinata: illegittima ed erronea quantificazione della sanzione pecuniaria imposta alla ricorrente – ingiustizia manifesta – disparità di trattamento – violazione degli artt. 27 cod. cons. e degli artt. 3 e 11 della l. 689/1981 - sproporzione – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ;
5) in via subordinata: illegittima ed erronea quantificazione della sanzione pecuniaria imposta alla ricorrente – violazione di legge – violazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 689/1981 – eccesso di potere – carenza di motivazione – carenza istruttoria – illogicità – travisamento dei fatti – carenza di motivazione – contraddittorietà .
4. Con un ulteriore distinto ricorso n. R.G. 10556/2023 anche PI ha impugnato il suddetto provvedimento sanzionatorio deducendo le seguenti censure:
1) Violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ;
2) Violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ;
3) Violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa nonché di personalizzazione della sanzione .
5. Ad esito dei relativi giudizi, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., previa loro riunione ex art. 70 c.p.a., ha respinto i suddetti ricorsi in quanto infondati.
6. Ora con ricorso n. R.G. 2204/2025 notificato il 12 marzo 2025 e depositato il 17 marzo 2025 RL US ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma a mezzo di cinque motivi.
7. Con ricorso n. R.G. 2257/2025 notificato il 13 marzo 2025 e depositato il 18 marzo 2025 anche PI ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
7.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Motivo sulla asserita ingannevolezza: Erroneità della Sentenza per violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso introduttivo ;
2) Motivo sulla asserita aggressività: Erroneità della Sentenza per violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa e della personalizzazione della sanzione; omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso introduttivo ;
3) Motivo sull'ammenda: Erroneità della Sentenza per violazione/falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa e della personalizzazione della sanzione e della personalizzazione della sanzione; omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso introduttivo .
8. Con ricorso n. R.G. 2362/2025 notificato il 13 marzo 2025 e depositato il 21 marzo 2025 anche SA ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
8.1 Ha indicato a suo sostegno i seguenti motivi:
1) Sull’insussistenza dei contestati profili di aggressività delle condotte di SE. Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 24 e 25 cod. cons.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta ;
2) Sull’insussistenza dei contestati profili di ingannevolezza nelle Promozioni. Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2005/29/CE e degli artt. 20, 21 e 22 cod. cons.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria ;
3) Sulla tardività della notifica del Provvedimento – Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 27(11) cod. cons.; violazione e falsa applicazione dell’art. 7(1) del Regolamento; violazione e falsa applicazione dei princìpi di efficienza, economicità e tempestività dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/90; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. ;
4) Sulla sanzione – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 27(9)(13) cod. cons., dell’art. 11 della legge 24.11.1981, n. 689 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria .
9. L’Autorità si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale per resistere avverso i suddetti appelli.
10. Nelle date del 23, 24, 27 e 28 marzo 2026 RL US, PI, SA e l’Autorità hanno depositato memorie difensive, anche in replica.
11. All’udienza pubblica del 9 aprile 2026 i suddetti ricorsi in appello sono stati chiamati congiuntamente ed introitati per la decisione.
TO
1. In limine va disposta ex art. 96, comma 1, c.p.a. la riunione degli appelli nr. 2204/25, 2257/25 e 2362/25 in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1.1 Gli stessi possono essere esaminati congiuntamente scrutinando le relative censure per gruppi in ragione dei profili di connessione che lega le stesse.
2. Con il suo primo motivo di appello RL US censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure indirizzate alla ritenuta ingannevolezza della pratica, richiamando le argomentazioni contenute nel provvedimento di A.G.C.M. secondo le quali:
- sarebbe stata fornita un’informativa incompleta ai consumatori, tale da non rendere intellegibili le effettive modalità di svolgimento dell’operazione, non essendo chiare le condizioni sottostanti alla valutazione dell’usato;
- l’operazione, presentata come semplice e unitaria, lasciava “intendere ai consumatori di poter acquistare un nuovo apparecchio cedendo quello usato attraverso una procedura unitaria”;
- invece, l’operazione era strutturata in due fasi: anzitutto quella dell’acquisto del prodotto nuovo in promozione; successivamente quella dell’invio dell’usato e della stima (non soggetta a sindacato), rispetto alla quale, in caso di mancata condivisione, non era più reversibile l’acquisto del nuovo; in particolare, non era adeguatamente chiarito che la complessiva operazione di acquisto del nuovo e vendita dell’usato non fosse contestuale e dall’esito certo per il consumatore, né che il beneficio economico fosse eventuale e rimesso alla decisione del professionista;
- inoltre, non era stata data adeguata informativa sulla circostanza che la gestione della procedura fosse di pertinenza di un soggetto terzo rispetto a SA.
Secondo il primo giudice, tali elementi evidenziano la correttezza della valutazione dell’Autorità che ha contestato che il materiale promozionale non era chiaro e che all’enfasi posta sulla facilità della cessione e valutazione dell’usato non corrispondeva con analoga rappresentazione grafica una spiegazione delle concrete modalità di funzionamento della promozione.
Sempre secondo il T.A.R., non potrebbe sostenersi che attraverso i link ai termini e alle condizioni del contratto si potessero agevolmente reperire online tutte le informazioni relative all’eventuale cessione dell’usato prima dell’acquisto: tali informazioni avrebbero dovuto essere fornite contestualmente e in modo evidente, non potendo il rinvio alle condizioni contrattuali circoscrivere la portata di “vanti – attraverso claim enfatici – suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione dell’offerta”.
2.1 Secondo la difesa di RL US le suddette statuizioni sarebbero erronee, così come sbagliata sarebbe la qualificazione della pratica commerciale in termini di scorrettezza.
Sotto un primo profilo, sarebbe errato ritenere, come fatto dal T.A.R., che la pratica sia risultata ingannevole a partire dalla comunicazione.
In proposito si deduce che tale comunicazione (e in particolare le frasi “Cambiare il vecchio per il nuovo non è mai stato così semplice”, “Scopri in pochi passi come acquistarlo con la valutazione del tuo vecchio dispositivo”) non avrebbe ingenerato peculiari aspettative, non avrebbe avuto alcuna capacità o finalità decettiva o ingannevole e non avrebbe mascherato alcuna complessità procedurale rimasta oscura ai consumatori.
Più segnatamente, essa non avrebbe presentato l’operazione alla stregua di uno scambio contestuale o di una permuta facendo piuttosto diretto e lineare riferimento all’acquisto “con” una “valutazione” dell’usato. Inoltre, i messaggi divulgati avrebbero presupposto ex se una non contestualità dei diversi segmenti in cui si articolava l’operazione distinguendo tra le fasi di “acquisto” ( online o tramite punti vendita aderenti), “registrazione” (sul sito SA con “richiesta di valutazione come indicato nei Termini e Condizioni”), “prenotazione” (del “ritiro del dispositivo usato”) e “ricezione” (del valore corrispondente alla valutazione dell’usato, in “45 giorni dalla ricezione dell’ email finale”.
Si aggiunge che la procedura di che trattasi non sarebbe stata rappresentata come una “procedura unitaria”. Ciò in quanto:
- l’acquisto di un nuovo device via web non può che comportare che il medesimo sia ordinato, spedito e ricevuto all’indirizzo comunicato dal consumatore, anche ai fini del passaggio dei dati contenuti nel device usato;
- tale operazione non può che avere luogo prima che il device usato sia sottoposto a valutazione per un eventuale riacquisto, dovendosi escludere che il consumatore rimanga senza cellulare nel frattempo;
- tale operazione, quindi, di per sé presuppone sia un tempo per la consegna del nuovo device , sia un tempo (a disposizione del consumatore) per il trasferimento dei dati da un cellulare all’altro;
- la vendita del device usato comunque comporta una valutazione tecnica della provenienza, della funzionalità e dello stato d’usura (tipica degli acquisiti di merce elettronica usata), oltre che del valore commerciale; valutazione che, vista la natura del bene, presuppone un tempo che esclude ogni contestualità o immediatezza.
Anche in caso di acquisto del nuovo device presso un punto vendita (ipotesi comunque marginale), sarebbe da escludersi che si potesse immaginare che un consumatore - recatosi in un negozio per l’acquisto di un cellulare sulla base di una promozione che prevede la possibilità della cessione del suo usato - pretendesse di conferire il proprio device al prezzo ritenuto (da lui) più adeguato senza che il professionista disponesse di un tempo per una valutazione sulle caratteristiche e sul valore del bene proposto dal cliente.
Non sarebbe, del resto, ragionevole ritenere che una qualunque impresa acquisti al buio un qualunque device a prescindere da una valutazione tecnica sulla provenienza e la funzionalità del bene; a maggior ragione in caso di componenti elettronici di consumo.
Tali circostanze sarebbero state comunque chiaramente desumibili dalla comunicazione che rinviava all’illustrazione contenuta nei “Termini e Condizioni” (in particolare agli artt. 2 e 6) che il consumatore doveva necessariamente conoscere e sottoscrivere per l’adesione alla promozione.
2.2 Sotto un secondo profilo, si deduce che sarebbe infondata anche l’ulteriore contestazione riferita alla “impossibilità di recedere dal contratto in caso di diniego di permuta o di disaccordo sulla stima del valore”.
Osserva sul punto la difesa di RL US che, al di là di isolate e strumentali lamentele, il consumatore che approcciava alla promozione sarebbe stato ben determinato all’acquisto di un nuovo device nella consapevolezza che la vendita dell’usato fosse condizionata solo nel quantum (ma non nell’ an ) alla valutazione svolta sullo stato del bene da parte dell’acquirente (e del proprio centro tecnico, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell’oggetto).
Si aggiunge che:
- una volta trascorso il termine del recesso di cui all’art. 52 del codice del consumo, l’uso del nuovo device e il trasferimento dei dati personali avrebbero fatto venir meno ogni ripensamento anche in considerazione del fatto che nel frattempo il device nuovo era stato (ormai irreversibilmente) utilizzato;
- i possibili esiti ed i “valori della valutazione” sarebbero stati tutti predeterminati e resi chiaramente noti ai consumatori essendo stata predisposta una lista di diverse decine di modelli di cellulari (ammessi alla promozione) ai quali era associato sia un valore massimo della valutazione sia un possibile esito in funzione di tre categorie di valore correlate all’usura dei beni (A, B e C);
- tali categorie sarebbero state rese note sin dall’inizio e sarebbero state riportate anche nel modulo di cessione che il consumatore sottoscriveva e inviava a RL US con il proprio device ;
- nel modulo di cessione sarebbe stato anche chiaramente indicato che in caso di accordo sulla valutazione il pagamento sarebbe avvenuto entro 45 giorni lavorativi.
2.3 Sotto un altro aspetto si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata data (adeguata) informativa sulla presenza di un soggetto terzo rispetto a SA e che solo aprendo e leggendo il documento recante “termini e condizioni” sarebbe stato possibile evincere il nome del soggetto incaricato della gestione della promozione e le indicazioni riguardo alle modalità di cessione.
Secondo la difesa di RL US detta affermazione sarebbe errata in fatto atteso che, nella presentazione dei progetti con SA in LI, Spagna e Portogallo, la presenza della predetta società quale partner commerciale incaricato della gestione dell’usato era chiaramente indicata nella comunicazione afferente alle campagne.
Si aggiunge che non sarebbe stato in ogni caso chiarito in che modo la diversa identità del soggetto gestore della fase relativa alla valutazione dell’usato rispetto a quella dell’incaricato della vendita del nuovo poteva incidere sulla volontà del consumatore e, soprattutto, dove altro avrebbero dovuto essere menzionate tali informazioni.
2.4 Con un ulteriore profilo di doglianza, RL US lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che il consumatore in questo settore sarebbe particolarmente informato e che nella specie sarebbe stato consapevole sia della struttura dell’operazione sia comunque delle condizioni e quindi delle circostanze per le quali avrebbe potuto beneficiare del valore del proprio usato. In questo senso si deduce che la vendita del proprio usato comporta naturalmente una variabilità di risultati di cui il consumatore sarebbe ben consapevole.
2.5 Infine, si deduce che A.G.C.M. non avrebbe considerato che, a tutela dei clienti, la vendita era “a prova” ai sensi dell’art. 1521 c.c. e che, a differenza della vendita con riserva di gradimento (che presuppone l’insindacabilità della scelta del compratore), in tale schema di vendita ciò che conta è l’esistenza di determinate caratteristiche, alla presenza della quali il compratore è ugualmente obbligato. Sicché RL US non si sarebbe potuta sottrarre all’acquisto di un device con le caratteristiche previste dalle condizioni contrattuali.
3. Anche il secondo motivo dell’appello di SA è volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ingannevoli ex artt. 20-22 del Codice del consumo i messaggi pubblicitari relativi alla promozione, in quanto “la promozione in esame [sarebbe] stata presentata con un’informativa incompleta ai consumatori” (pag. 15), ritenendo esente da errori le valutazioni dell’A.G.C.M. circa il fatto che “all’enfasi posta sulla facilità delle modalità di cessione e valutazione dell’usato non corrispondeva, con analoga rappresentazione grafica, la spiegazione in ordine alla concreta modalità di funzionamento della promozione” (pag. 18).
Si deduce che la sentenza impugnata:
- avrebbe omesso di considerare e valutare le informazioni trasparenti, adeguate e corrette sui contenuti e sulla struttura della promozione, ivi incluse le modalità di adesione e le fasi in cui la stessa era strutturata, i criteri di valutazione dei dispositivi usati e i professionisti coinvolti, fornite da SA ai consumatori, sin dal “primo contatto” e prima della scelta di aderire o meno alla Promozione, nei messaggi promozionali, nei Termini e Condizioni contrattuali (“T&C”) della Promozione e nel modulo di cessione dell’usato;
- avrebbe reiterato l’errore del provvedimento omettendo di condurre in concreto la valutazione dell’asserita ingannevolezza della pratica nella prospettiva del “consumatore medio”, “che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici”.
Per contro SA avrebbe offerto una pluralità di elementi che varrebbero ad escludere il carattere ingannevole della pratica de qua .
In particolare, si evidenzia che la struttura della promozione, nonché tutte le ulteriori informazioni utili ai passaggi tramite i quali si sarebbe potuto concludere l’eventuale contratto di compravendita dell’usato, sarebbero state fornite ai consumatori con un linguaggio a-tecnico e molto chiaro.
Nello specifico:
- il materiale promozionale e i “termini e condizioni” della promozione non avrebbero contenuto alcun riferimento a una permuta del prodotto usato per il prodotto promozionato;
- al contrario, avrebbero sempre indicato che, dopo l’acquisto, era possibile chiedere una valutazione dell’usato, illustrando le relative modalità e precisando che il pagamento dell’usato sarebbe avvenuto solo successivamente e in funzione dell’esito del processo di valutazione dell’usato stesso (sempre che ritenuto accettabile dal consumatore);
- quanto meno a partire dalla campagna di agosto/settembre 2022, sarebbe stato precisato anche nei materiali pubblicitari che l’acquisto del prodotto promozionato “resta[va] valido anche in caso di esito negativo della […] richiesta di partecipazione, oppure della valutazione del […] dispositivo usato”; tale miglioria informativa, frutto della leale cooperazione con l’A.G.C.M., avrebbe reso ancor più esplicita una circostanza da sempre chiarissima nei “termini e condizioni” accettati dal consumatore all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato;
- i materiali pubblicitari avrebbero sempre informato correttamente i consumatori che, con l’acquisto di un prodotto promozionato, sarebbe stato possibile “accedere a una valutazione” del proprio usato e ricevere, se del caso, una proposta di acquisto da parte di RL US o PI, che il consumatore si impegnava ad accettare al momento dell’acquisto del prodotto promozionato solo qualora il prezzo offerto fosse stato pari a quello massimo, fissato ex ante per la tipologia e il modello di usato del quale si fosse chiesta la valutazione, mentre, nei casi di valutazioni inferiori a quella massima (dovuta, essenzialmente, allo stato di usura dell’usato), il consumatore avrebbe potuto/dovuto accettare o non accettare la proposta, ottenendo in tale seconda ipotesi la restituzione, senza costi, del proprio usato;
- il materiale promozionale avrebbe, inoltre, precisato in maniera chiara e completa e attraverso modalità in linea con la prassi di mercato, che il prezzo dell’usato ivi indicato era quello massimo possibile, mentre, come è comune esperienza nel caso di qualsiasi vendita dell’usato, il valore effettivo doveva essere poi definito, di volta in volta, in funzione del modello del prodotto usato e del suo stato di usura; ad esempio, nel caso della campagna di agosto/settembre 2022, risultava precisato: “[L]a valutazione di 700 euro è la più alta prevista per gli usati valutabili e fa riferimento al prodotto iPhone 13 Pro Max in perfette condizioni, in base all’art. 4.1. dei Termini e Condizioni”; la stessa frase sarebbe stata presente anche sotto la tabella inclusa nel materiale promozionale relativo al canale “Retailers” fino alla campagna di agosto/settembre 2022, in cui erano elencati i prodotti usati dei quali si sarebbe potuta chiedere la valutazione; il titolo della stessa tabella indicava, invece, in maiuscolo e con caratteri di grande dimensione: “Scopri i modelli valutabili e il valore massimo della loro valutazione”;
- le pagine del sito web di SA dedicate alla promozione menzionavano, nell’ambito del claim principale, con caratteri e colore analoghi a quelli delle altre informazioni di dettaglio sul funzionamento della promozione, e non quindi “a caratteri […] molto piccoli di colore grigio” (sentenza impugnata, pag. 17), il professionista terzo cui competeva la valutazione e l’eventuale acquisto dei prodotti usati;
- già a partire dalla campagna nel mese di agosto 2022 SA avrebbe, inoltre, introdotto nel claim principale (e con caratteri di pari dimensione al testo già ivi presente) la frase “La valutazione e l’acquisto dell’usato sono effettuate da PI LT”;
- dagli stessi screenshot di schermate del sito web SA inclusi dall’Autorità nel provvedimento gravato in prime cure risulterebbe come fosse chiaramente indicato ai consumatori che la promozione consentiva di ottenere la “valutazione” dell’usato “a fronte dell’acquisto” di un Prodotto promozionato (provvedimento gravato in prime cure, § 28), con invito a scoprire “quanto vale il tuo dispositivo” e specifica indicazione dei passaggi indispensabili per pervenire alla possibile vendita dell’usato (ad esempio lo screenshot riportato al § 28 del provvedimento gravato in prime cure);
- nell’analogo materiale pubblicitario diffuso dai distributori terzi era parimenti indicata la lista dei modelli “valutabili” e il “valore massimo della loro valutazione” (provvedimento gravato in prime cure, § 36)
- anche le comunicazioni commerciali avrebbero recato analoghe precisazioni.
Sostiene, pertanto, la difesa di SA che fossero presenti tutte le informazioni necessarie affinché i consumatori potessero consapevolmente valutare se aderire alla promozione con la conseguenza che il consumatore medio (specie il consumatore medio che effettua acquisti online ) sarebbe stato in grado di prendere decisioni informate.
3.1 Privo di fondamento sarebbe poi l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui SA avrebbe prospettato ai consumatori la possibilità di cambiare il proprio vecchio apparecchio con uno nuovo a marchio SA “attraverso una procedura unitaria, apparentemente composta da semplice passaggi (“acquista”, “spedisci il tuo usato” e “ricevi bonifico”)” (sentenza impugnata , pag. 16), non rendendo i consumatori edotti che l’acquisto dell’usato (e dunque il vantaggio economico) era successivo ed eventuale dipendendo dalle valutazioni. Inoltre i consumatori sarebbero stati resi edotti, prima di scegliere di aderire alla promozione, che l’acquisto del prodotto promozionato restava valido anche in caso di esito negativo della richiesta di partecipazione o della valutazione dell’usato con la conseguenza che sarebbe errata anche la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “l’impossibilità di recedere dal contratto in caso di diniego della permuta o di disaccordo sulla stima del valore dell’usato vanificava nei fatti la premessa a base della formazione della volontà del consumatore di aderire alla proposta commerciale” (pag. 17).
3.2 Aggiunge poi la difesa di SA che i “termini e condizioni” – accessibili ai consumatori, cliccando su un link presente nel claim principale, cui era data evidenza con caratteri di dimensioni adeguate e coerentemente agli altri messaggi pubblicati sulla stessa pagina web dedicata alle campagne (non quindi “solo in calce alla pagina su sfondo grigio”, come erroneamente asserito nella sentenza impugnata, pag. 18) – avrebbero indicato chiaramente, e con caratteri in linea a quelli di qualsiasi documento di testo in formato Word o PDF, tutte le informazioni essenziali in merito al contenuto della promozione, ivi incluso che:
- gli “Utenti che [acquistavano] un Prodotto Promozionato” potevano beneficiare (alle condizioni ivi riportate) “della possibilità di vendere il proprio dispositivo usato” (art. 2.1), specificando i professionisti coinvolti nelle diverse fasi della Promozione, le modalità di adesione, le varie fasi in cui la stessa era strutturata e i criteri di valutazione dei dispositivi usati;
- la vendita del prodotto usato veniva “effettuata «a prova» ai sensi dell’articolo 1521 del Codice Civile” (art. 2.3) – ossia, la vendita dell’usato era sottoposta alla condizione sospensiva che l’usato fosse idoneo all’uso e soddisfacesse le condizioni stabilite nei termini e condizioni della Promozione – e che il consumatore dovesse “finalizzare l’acquisto […] del Prodotto Promozionato” (si veda ad esempio, art. 3.2.f dei T&C per la campagna Cambia con Galaxy – S22 Series, doc. 9 del fascicolo di primo grado);
- il valore massimo di valutazione ottenibile per ciascuna categoria di usato – quale declinato in una griglia fissata ex ante , in funzione del modello e della categoria di appartenenza del prodotto usato, nonché del suo stato di usura – poteva essere “confermat[o] o modificat[o] a seguito di verifica delle effettive condizioni dell’Usato”.
3.3 Ancora si deduce che:
- gli importi ricevibili per ciascun modello di usato, nonché il professionista con cui intercorreva il rapporto contrattuale relativo all’eventuale compravendita dell’usato sarebbero stati espressamente riportati anche nel modulo di cessione che il consumatore doveva sottoscrivere per chiedere la valutazione del proprio usato in vista della sua possibile successiva vendita;
- SA avrebbe raccomandato ai consumatori, nella predetta pagina web , e prima di aderire alla Promozione, di leggere i “termini e condizioni”, con un messaggio chiaro e caratteri pari al claim principale (“Leggi i Termini e Condizioni”);
- l ’utilizzo dei claim “Cambia con Galaxy” e “Cambiare il vecchio per il nuovo non è mai stato così semplice” o delle frasi “Scopri in pochi passi come acquistarlo con la valutazione del tuo vecchio dispositivo” e “Passare a un nuovo SA Galaxy è semplice e conveniente”, oltre a risultare “conform[i] alla normale prassi […] del settore”, non sarebbero che esempi di un utilizzo legittimo di enfasi pubblicitaria;
- errata sarebbe quindi l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui i predetti claim avrebbero lasciato “intendere ai consumatori di poter acquistare un nuovo apparecchio cedendo quello usato attraverso una procedura unitaria” e inconferente è il riferimento alla giurisprudenza secondo cui “le informazioni necessarie a una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata devono essere fornite contestualmente e in modo evidente, potendo il rinvio ad altra fonte servire, al più, ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere e ridimensionare la portata di vanti – attraverso claim enfatici – suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione all’offerta stessa” (sentenza impugnata, pag. 16 e 18- 19).
3.4 Sotto un ulteriore aspetto si deduce che sintomatico dell’insussistenza del carattere di ingannevolezza sarebbe l’assenza di segnalazioni in relazione alla promozione a partire dalla gestione PI (accertata dal provvedimento gravato in prime cure al § 112) a riprova del fatto che i consumatori non avrebbero avuto nulla da lamentare nemmeno sotto i profili informativi, essendo essi stati resi edotti sin dal primo contatto su questi profili.
4. Con il secondo motivo dell’appello di RL US si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, respingendo la corrispondente doglianza svolta in prime cure, ha ritenuto imputabili e riferibili alla stessa RL US le condotte relative alla predisposizione e alla comunicazione della promozione e, quindi, della pratica ritenuta “ingannevole”.
Si osserva che il T.A.R. ha sul punto richiamato il provvedimento gravato in prime cure ha evidenziato l’attinenza delle condotte dei diversi operatori coinvolti alla stessa offerta “definita nei termini contrattuali, gestionali e promozionali dall’insieme dei professionisti” e che “sebbene pubblicizzata sul sito di SA, è stata condivisa da tutte e tre le società che avevano stipulato precisi accordi”.
Secondo la difesa di RL US detta affermazione sarebbe errata atteso che:
- non sarebbe vero che la predetta abbia mai “definito nei termini contrattuali, gestionali e promozionali” l’impostazione dell’offerta promozionale: tale aspetto sarebbe sempre stato gestito in esclusiva da SA che avrebbe assunto ogni iniziativa al riguardo;
- RL US sarebbe stata selezionata per partecipare ad una parte delle attività riferite ad una fase secondaria di una promozione, quale operatore incaricato di gestire la sola procedura di valutazione e acquisto dell’usato del consumatore che avesse aderito all’offerta di acquisto di un device SA;
- ciò emergerebbe dal Services Framework Agreement del 1.2.2022, modificato il 17 marzo 2022 e poi da appositi contratti (c.d. Statement of Work “SOW” ), in nessuno dei quali è stato mai previsto che RL US si occupasse della comunicazione delle promozioni, ma solo della valutazione dell’usato e dell’eventuale pagamento del valore corrispondente alla quotazione dello stesso;
-in ogni caso RL US non avrebbe avuto alcun margine di autonomia rispetto sia all’operazione nel complesso, sia soprattutto alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità o alle modalità informative predisposte dal marketing di una multinazionale globale.
Si aggiunge, a riprova di quanto dedotto, che la stessa SA, in occasione delle difficoltà operative causate da un imprevisto picco di richieste e dalla gestione di un altro operatore non coinvolto nel procedimento, ha provveduto, per il prosieguo della promozione, alla sostituzione del professionista cui erano affidate le attività di valutazione del dispositivo usato e di acquisto/restituzione di tale prodotto.
5. Anche con il primo motivo dell’appello di PI si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure rivolte a contestare la ritenuta ingannevolezza della pratica rilevando il coinvolgimento in essa della stessa PI.
In particolare, si deduce che PI avrebbe svolto un ruolo meramente ausiliario, seguendo le istruzioni ricevute da SA, esclusivamente con riferimento alla fase di acquisto dell'usato. PI non avrebbe quindi avuto alcuna responsabilità né nell'ideazione delle promozioni, né nella loro comunicazione al pubblico, le cui modalità e contenuti sono stati definiti esclusivamente dalla SA, senza alcun coinvolgimento, neppure marginale di PI stessa.
A conferma di ciò si deduce che il contratto stipulato inter partes non conferiva ad PI alcun potere di esaminare preventivamente le comunicazioni di SA, né di controllarle successivamente. Inoltre, poiché PI non aveva ricevuto alcuna segnalazione/reclamo, non era nemmeno stata informata dai consumatori di eventuali carenze informative.
Si osserva che, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, andrebbe esclusa la responsabilità degli ausiliari che, come PI, non abbiano posto in essere alcuna delle scorrettezze addebitate ( in casu , il contenuto dei messaggi pubblicitari di SA) e si limitino a seguire le istruzioni del committente e a fornirgli i servizi richiesti (che non hanno nulla a che vedere con dette scorrettezze), senza alcun margine di autonomia e senza alcun potere di controllo sulle sue attività.
5.1 Si aggiunge, ancora, che nel caso di PI, prima l’A.G.C.M. e poi il T.A.R. hanno invece erroneamente considerato che l’esistenza dell’accordo di collaborazione commerciale determinasse, di per sé, la compartecipazione alla attività scorretta riguardante i messaggi pubblicitari di SA.
Detta affermazione non sarebbe condivisibile atteso che, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, coloro che traggono benefici da una pratica commerciale non sono, per ciò solo, responsabili di una pratica scorretta altrui dovendo essere dimostrato un quid pluris di apporto alla pratica medesima.
5.2 La difesa di PI deduce, ancora, che il T.A.R., pur riconoscendo che, solo in occasione della sostituzione di RL US con PI, SA ha diffuso un nuovo messaggio pubblicitario dando espressamente atto del coinvolgimento di PI nella fase di valutazione ed eventuale acquisto dell’usato, non avrebbe tuttavia riconosciuto alcuna rilevanza al miglioramento del grado di trasparenza raggiunto con il coinvolgimento di PI rispetto alla precedente situazione limitandosi a contestare l’adeguatezza grafica delle informazioni sul coinvolgimento del “soggetto terzo” ( id est PI) perché scritte a “caratteri molto piccoli di colore grigio”.
In proposito, si osserva che la stessa A.G.C.M. ha attestato che, “in occasione della sostituzione dell’operatore WB con OPIA da parte di SE”, quest’ultima ha diffuso un “nuovo messaggio” online, questa volta recante le indicazioni che “la valutazione e l’acquisto dell’usato sono effettuate da PI LT” e che il consumatore avrebbe ricevuto “una email con un link per scaricare il modulo di cessione e le istruzioni per la spedizione del tuo usato a PI”, da cui “conoscerai l’esito della valutazione” (cfr. provvedimento gravato in prime cure, §31; 33-42; 43).
Le informazioni online sul coinvolgimento di PI sarebbero state, inoltre, per posizione e modalità grafica, chiaramente visibili ai consumatori prima di procedere all'acquisto del nuovo dispositivo.
Ciò sarebbe evincibile:
- dalle schermate di cui ai §§ 32-33 del provvedimento gravato in prime cure da cui risulterebbe che le comunicazioni promozionali di PI contengono tutte le indicazioni essenziali sull'ambito e sulle modalità di partecipazione alla promozione (ad esempio, il prodotto, l'ambito geografico e temporale di riferimento; il ruolo svolto da PI stessa; il fatto che la valutazione indicata fosse “la più alta” per prodotti usati “in perfetto stato”);
- dal sito web di SA nel quale sarebbe stato ben visibile il link dove erano riportati i "Termini e condizioni" della promozione, che descrivevano l'intervento di PI e le modalità di cessione del prodotto usato e che il consumatore doveva accettare prima di procedere all'acquisto del nuovo prodotto; si tratterebbe, peraltro, degli stessi "Termini e Condizioni" allegati ai contratti tra SA e PI in cui il consumatore viene immediatamente informato che "la Promozione sarà gestita dalla società PI MI [...] in nome proprio e per conto di SA ", con una modalità di vendita dei beni usati chiaramente indicata come "prova" (art. 2.3); gli articoli successivi di questi “Termini e condizioni” dettagliano poi gli obblighi di PI (artt. 6-7) e del consumatore (artt. 3-5) durante il processo di finalizzazione della vendita del prodotto usato;
- dal fatto che come indicato all'art. 3.2.e-f), il consumatore doveva accettare tali “Termini e Condizioni” della promozione (e quindi anche la parte del processo gestita da PI), prima di “finalizzare l'acquisto” della nuova apparecchiatura da SA.
Nel caso di specie, le informazioni disponibili sul sito web di SA durante il processo di adesione alle promozioni sarebbero state quindi facilmente reperibili e comprensibili da un utente ragionevolmente informato.
6. Le suddette doglianze non colgono nel segno.
L’Autorità ha correttamente ritenuto ingannevoli ex artt. 20-22 del Codice del consumo i messaggi pubblicitari relativi alla promozione di che trattasi rilevando il coinvolgimento in tale pratica commerciale scorretta, ciascuna per il frangente temporale di riferimento, di tutte e tre le società odierne appellanti (SA per il periodo compreso tra inizio dicembre 2021 e fine settembre 2022, con una interruzione nei mesi di aprile e maggio 2022; RL US per il periodo compreso tra inizio dicembre 2021 e fine marzo 2022; PI per il periodo compreso tra la fine di maggio 2022 e la fine di settembre 2022 – vd. § 55 del provvedimento gravato in prime cure).
6.1 In generale, va osservato che la comunicazione commerciale costituisce il momento iniziale della pratica commerciale rilevante ai fini della disciplina consumeristica, avendo il legislatore inteso approntare un sistema di tutela del consumatore che opera sin dal primo contatto con il professionista.
La nozione di “pratiche commerciali” include, infatti, “tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente «correlati» alla «promozione, vendita o fornitura» di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all’instaurazione dei rapporti contrattuali” (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8614).
Sul professionista grava, in particolare, l’obbligo di fornire al consumatore, in adibizione del livello qualificato di diligenza che gli si richiede, tutte le informazioni rilevanti di cui questi ha bisogno “per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 - Codice del consumo).
Dette informazioni, oltre che complete, devono essere “rispondenti al vero” e vanno presentate in maniera tale da non trarlo in inganno circa il loro contenuto (art. 21, comma 1, Codice del consumo). In questo senso, la verifica della veridicità del messaggio pubblicitario non costituisce, dal punto di vista logico-giuridico, un frangente di analisi necessario nell’accertamento di una pratica commerciale scorretta. Quest’ultima, infatti, ben può sostanziarsi nella diffusione di informazioni che pur non stricto sensu false presentano nondimeno, per come fornite, carattere decettivo.
In altri termini, la scorrettezza può discendere non solo dal contenuto in sé del messaggio ma anche (e a prescindere da ciò) dalle modalità con cui esso è veicolato a condizione che esse siano idonee “a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge” (art. 20, comma 2, Codice del consumo).
Deve aggiungersi che la chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle comunicazioni commerciali deve sussistere sin dal “primo contatto” ed al fine di evitare “agganci ingannevoli” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4422; Id., 6 dicembre 2021, n. 8155; Id., 4 luglio 2018, n. 4110; Id., 11 maggio 2017, n. 2178)” (Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520).
In questo senso si è pure chiarito che la successiva informativa contrattuale non è idonea a sanare la carenza informativa originaria, poiché il messaggio promozionale, per le sue modalità di presentazione non trasparenti, era già di per sé idoneo ad agganciare il consumatore sin dal primo contatto (c.d. “effetto aggancio”) (v. in tal senso, tra le varie, Cons. Stato, sez. VI, 19 Marzo 2024, n. 2666; Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8549).
6.2 Ebbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso che occupa, deve ritenersi che i messaggi pubblicitari utilizzati sia nella campagna online sul sito internet del gruppo SA che a mezzo di volantini cartacei attraverso il canale retailers abbiano, per il loro concreto atteggiarsi (strutturazione e grafica del messaggio, impiego di claim ), assunto un carattere lato sensu decettivo e, comunque, ingannevole specie con riguardo alle modalità dell’operazione negoziale prospettata. E ciò:
- lasciando intendere ai consumatori che avrebbero potuto agevolmente ed immediatamente ottenere un nuovo dispositivo ad un prezzo scontato ricorrendo ad una procedura sostanzialmente unitaria (e con un unico interlocutore commerciale) composta da pochi e semplici passaggi;
- tenendo in ombra (o comunque non mettendo in evidenza) si che lo sconto promesso era meramente eventuale e subordinato ad una stima non garantita, sia l’impossibilità per il consumatore di recedere dall’acquisto del nuovo prodotto qualora la stima dell’usato fosse stata negativa o non gradita.
Tali criticità informative hanno, peraltro, riguardato l’intera campagna promozionale in contestazione (dal suo avvio nel dicembre 2021 fino a settembre 2022) seppur, come si dirà, le concrete modalità di comunicazione siano leggermente variate nel tempo.
Nel dettaglio, ad assumere carattere decettivo sono stati i claim principali impiegati, rimasti sostanzialmente identici lungo tutto il periodo oggetto di contestazione: “Cambia con Galaxy” e “Cambiare il vecchio per il nuovo non è mai stato così semplice”.
Questi sono stati veicolati con la massima enfasi grafica ricorrendo al grassetto e ad una dimensione di carattere notevolmente maggiore rispetto al resto delle informazioni (si vedano gli screenshot riportati alle pag. 7, 8, 9 e 10 del provvedimento gravato in prime cure).
Deve aggiungersi che tali claim principali sono stati accompagnati da claim di supporto ( id est messaggi di accompagnamento a quello principale o altri accorgimenti grafici in grado di precisare e contestualizzare l’informazione veicolata a “primo contatto”), di impatto grafico più ridotto ma comunque ben maggiore del resto delle informazioni che non solo non sono stati, tuttavia, in grado di relativizzare il messaggio ma ne hanno addirittura, in una certa misura, potenziato l’effetto decettivo (così le affermazioni “Scopri in pochi passi come acquistarlo con la valutazione del tuo vecchio dispositivo”, “Passare a un nuovo SA Galaxy è semplice e conveniente”, “Cambiare il vecchio per il nuovo non è mai stato così semplice”).
Inoltre, il messaggio complessivo veicolato con la promozione appare complessivamente ambiguo perché, se è vero che in alcuni claim di supporto si fa riferimento all’acquisto (“Scegli il nuovo Galaxy che vuoi acquistare”), in altri si parla di “cambiare” con espressione che evoca la permuta.
Le ulteriori informazioni aggiuntive a corredo dei claim (quali il riferimento ad una “valutazione per il tuo usato”, o la scansione dei passaggi riportata sotto la dicitura “Come funziona il nostro servizio”) si presentano di impatto visivo molto ridotto; inoltre risultano comunque, in parte, incomplete posto che talune informazioni essenziali – quali il coinvolgimento di soggetti terzi–contenute in documenti separati (“Termini & Condizioni”), redatti a loro volta con caratteri minuti e raggiungibili solo tramite rinvii ipertestuali relativamente meno visibili (così § 38 , pag. 15 del provvedimento gravato in prime cure: “Nei messaggi pubblicitari diffusi su internet era presente, nella ultima parte in fondo alla pagina su sfondo grigio, un rinvio ipertestuale denominato “Leggi i Termini e Condizioni”, selezionando il quale era possibile scaricare un documento in formato PDF contenente le condizioni contrattuali relative a ciascuna delle promozioni, articolate in numerose pagine scritte a caratteri minuti, di cui sono stati acquisiti vari esemplari”).
Ciò ha evidentemente prodotto, nei termini individuati dalla giurisprudenza amministrativa prima citata, un effetto aggancio sul consumatore.
E’, poi, irrilevante, in tale prospettiva, che la consultazione del suddetto documento fosse obbligatoria (dovendo il consumatore sottoscrivere i termini e condizioni prima di procedere all’acquisto) e ciò in quanto, al di là della considerazione che tale passaggio è normalmente vissuto dal consumatore vissuto come un adempimento di natura meramente formale, esso presenta un formato che non ne rende agevole, per il consumatore medio, la comprensione ed un contenuto che, per la sua mole, rende difficilmente cogliibili quelle informazioni, pure essenziali, che non sono state offerte in via immediata attraverso i claim (principali e di supporto).
È, quindi, irrilevante, ai fini dell’apprezzamento della ingannevolezza della pratica in esame, la circostanza che il documento recante “Termini e condizioni” recasse una serie di complesse informazioni relative, ad esempio, alla lista dei modelli ammissibili alla promozione (allegato A ai Termini & Condizioni che indica le marche e i modelli contemplati dall’offerta).
6.3 Quanto, in particolare, all’informazione del coinvolgimento di un terzo soggetto (aspetto rilevante atteso che contribuisce a denotare una maggiore complessità dell’operazione), esso emergeva, almeno in principio, solo dai “termini e condizioni” (§39 e ss., pag. 16 ss. del provvedimento gravato in prime cure) e non dal messaggio pubblicitario in sé considerato.
Nel dettaglio, nei messaggi pubblicitari (ad esempio la pubblicità online del trade-in smartphone 6 dicembre 2021 - 3 gennaio 2022 vd. screenshot alla pag. 7 del provvedimento gravato in prime cure nonché sub nota n. 12 a piè di pagina) non è stata data alcuna indicazione riguardo alla possibilità che la procedura effettivamente applicata potesse essere gestita da un soggetto terzo rispetto a SA.
Solo a partire dalla campagna pubblicitaria promossa tra febbraio e marzo 2022 ( id est la pubblicità online di Cambia con Galaxy acquistando uno Smartphone Premium 1° febbraio – 31 marzo 2022 – screenshot a pag. 9 del provvedimento gravato in prime cure) è stata menzionata per la prima volta RL US. Tuttavia, tale informazione è stata offerta a caratteri molto più piccoli e di colore grigio; inoltre, la società è stata in tale occasione indicata come il soggetto incaricato di fornire le istruzioni per l’invio del prodotto usato (“PRENOTA il ritiro del dispositivo usato e preparalo per la spedizione seguendo le indicazioni che riceverai via e-mail da RL US S.r.l. (MO AF), come indicato nei Termini e Condizioni”).
Successivamente, in occasione della sostituzione di RL US con PI, vi è stata la diffusione di un nuovo messaggio pubblicitario indicante, sempre a caratteri molto piccoli di colore grigio, che “La valutazione e l’acquisto dell’usato sono effettuate da PI LT”, “riceverai una e-mail con un link per scaricare il modulo di cessione e le istruzioni per la spedizione del tuo usato a PI LT” e “entro 15 giorni dalla ricezione da parte di PI del tuo usato, conoscerai l’esito della valutazione”. Ancora più in basso, a caratteri ancora più piccoli e sempre in colore grigio, è stata aggiunta l’affermazione “L’acquisto del tuo nuovo Galaxy Z Fold4|Z Flip4 resta valido anche in caso di esito negativo della tua richiesta di partecipazione, oppure della valutazione del tuo dispositivo usato” (cfr. § 31 e 32 del provvedimento gravato in prime cure, campagna pubblicitaria online di Cambia con Galaxy #youmake del 13-31 luglio 2022 – vd. screenshot a pag. 10 del provvedimento gravato in prime cure).
Tali ultime informazioni aggiuntive sulla validità dell’acquisto non sono state, peraltro, inserite in un messaggio successivo, in cui figurava soltanto la precisazione “La valutazione e l’acquisto dell’usato sono effettuate da PI LT”, sempre a caratteri molto piccoli di colore grigio (cfr. pubblicità online di Cambia con Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, periodo 10 - 25 agosto 2022, § 33 del provvedimento gravato in prime cure e screenshot riportato a pag. 12 dello stesso nonché nota a piè pagina n. 15).
E, quindi, evidente che, nonostante il corredo informativo sia stato in qualche maniera progressivamente implementato nel corso delle diverse campagne, le informazioni complessivamente offerte dai professionisti sono rimaste carenti e decettive fino al definitivo adeguamento delle modalità pubblicitarie operato da SA a partire dalla promozione successiva al periodo in contestazione (valida tra il 15 novembre 2022 e il 2 dicembre 2022 e che ha visto la modifica sia della sua denominazione in “SA + Valore con Galaxy Foldable e Galaxy S22 Families” che dei claim – si veda il § 56 del provvedimento gravato in prime cure).
E ciò in quanto:
- tali informazioni aggiuntive sono state riportate con un’evidenza grafica molto minore rispetto ai claim principali e di supporto;
- sono, in ogni caso, rimaste ferme tutte le altre criticità relative al carattere sostanzialmente decettivo dei claim principali e di supporto.
6.4 Da respingere è, poi, il profilo di doglianza con cui si sostiene che il consumatore in questo settore sarebbe particolarmente informato dotato di competenze più elevate rispetto a quello “medio” (nella definizione tracciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE – cfr. sentenza del 14 novembre 2024, C-646/22)
A differenza di quanto sostenuto a dalla difesa di RL US, nel caso di specie, in ragione delle caratteristiche del prodotto oggetto di acquisto, non viene in rilievo una categoria di consumatori dotati di un grado di consapevolezza più intensa alla media.
E, infatti, trattasi di beni che, pur a carattere tecnologico, sono di uso assolutamente comune e certamente non indirizzati ad una particolare categoria di utenti esperti o necessariamente adusi ad operazioni di tal fatta.
È, peraltro, irrilevante, che la vendita dell’usato si accompagni di regola, anche alla luce della prassi consolidata del settore del trade-in online di dispositivi tecnologici, ad una varietà di risultati differenti legati all’esito della previa valutazione del bene ceduto posto che ciò che rileva nell’ottica dell’accertamento di una pratica commerciale ingannevole è, piuttosto, come sia stata concretamente prospettata l’operazione al consumatore (in questo caso presentata come agevole, snella e a risultato sostanzialmente garantito).
6.5 Parimenti da disattendere è il quinto profilo di doglianza del primo motivo di appello di RL US con cui si fa leva sulla configurabilità, dal punto di vista civilistico, dell’operazione negoziale di che trattasi in termini di la vendita “a prova” ai sensi dell’art. 1521 c.c. piuttosto che con riserva di gradimento atteso che, come poc’anzi osservato, ciò che conta non è la
sostanza giuridica dell’operazione (e quindi il correlato regime giuridico) ma come la stessa sia stata presentata al consumatore.
6.7 Vanno respinte, poi, tutte le doglianze volte ad escludere l’imputabilità a RL US ed PI della pratica ingannevole sul presupposto che la promozione sia stata gestita integralmente da SA.
Infatti, è appena il caso di rammentare che entrambe le predette società hanno aderito volontariamente alle modalità di promozione seguite da SA anche acconsentendo, come visto, all’inserimento, quantomeno a partire da un certo momento, tra le informazioni fornite al consumatore, anche della circostanza del loro coinvolgimento nell’operazione (cfr. supra al punto 6.3). E ciò anche a voler tacere il fatto che entrambe le società operavano “in nome proprio e per contro di SA” (cfr. § par. 5 del provvedimento gravato in prime cure).
Del resto, è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il responsabile della pratica scorretta è il professionista “consapevole dell’insieme delle modalità di offerta del servizio e dei suoi reali contenuti, avendoli per di più condivisi al fine di un migliore efficientamento compartecipativo nei conseguenti guadagni” (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820) dovendosi considerare autore della stessa “chiunque abbia una qualche cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale” e quindi non solo “le imprese che si occupano dell’attività principale, ma anche coloro che contrattino per uno scopo solo connesso, accessorio o strumentale rispetto a quello principale” ( ex pluribus , Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3897).
Del resto, su un piano generale, il professionista, nel prendere parte ad una collaborazione di tipo imprenditoriale, assume il rischio connaturato all’operazione che ne forma oggetto, impegnandosi anche nei confronti dei consumatori con riguardo al rispetto del parametro della correttezza e dei livelli (qualificati) di diligenza che questi ultimi, ragionevolmente, si attendono dal professionista stesso.
Alla luce dei rilievi appena svolti non merita condivisione, quindi, l’obiezione di RL US secondo cui, già nella fase di primo coinvolgimento e di trattativa con SA, la predetta aveva predisposto una US Proposal , sulla base della quale erano stati definiti gli accordi, i termini e condizioni e le attività promozionali successive dalle quali sarebbe emersa con chiarezza sia l’articolazione in fasi sia il coinvolgimento di più soggetti (allegato n. 1 al deposito del 17 marzo 2026 di RL US).
Parimenti irrilevante è il contenuto del Services Framework Agreement del 1° febbraio 2022, modificato il 17 marzo 2022 e degli appositi contratti (c.d. Statement of Work “SOW” ).
E, infatti, trattasi di vicende interne tra professionisti, che non riguardano il rapporto esterno con i consumatori e, in particolare, ancora una volta, la presentazione pubblicitaria della promozione, piano su cui si è registrata la pratica ingannevole.
Quanto alla posizione di PI non assume rilievo la circostanza che il contratto stipulato con SA non conferiva alla prima alcun potere di esaminare preventivamente le comunicazioni promozionali tanto più che PI è subentrata a RL US essendo quindi pienamente consapevole (o comunque in condizione di conoscere usando l’ordinaria diligenza) le modalità di conduzione della campagna a cui ha aderito.
7. Con il terzo motivo dell’appello di RL US si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure indirizzate alla aggressività della pratica, tutta riferita alla fase di valutazione e acquisto dei prodotti usati.
Si deduce che il T.A.R. ha richiamato, a sostegno della propria decisione, la motivazione addotta a sostegno del provvedimento gravato in prime cure che ha rilevato “lungaggini procedurali e farraginosità della gestione”, poiché i consumatori avrebbero dovuto registrarsi telematicamente e inserire i propri i dati, la foto della prova di acquisto, la foto dell’IMEI, i dati del prodotto usato, scaricare e rinviare il modulo di cessione, attendere la verifica di quanto inviato, attivarsi per la spedizione dell’usato dopo la ricezione di una e-mail di conferma, accettare o meno la valutazione offerta. Tali circostanze avrebbero determinato “un ostacolo al diritto dei consumatori di ricevere, in tempi ragionevoli, le somme corrispondenti al valore dell’apparecchio usato e, dunque, di beneficiare effettivamente dello sconto pubblicizzato”. Si sarebbero aggiunti i tempi di attesa lamentati dai clienti per rientrare in possesso dell’usato in caso di esito negativo o non soddisfacente della relativa valutazione, a fronte di un onere di richiedere la restituzione del proprio usato in 30 giorni e con il rischio di vedersi limitata la possibilità di offrire il proprio usato ad altri acquirenti e di ottenere un prezzo diverso.
Secondo il T.A.R., il provvedimento gravato in prime cure avrebbe chiarito che la promozione presentava aspetti di criticità non solo al momento della sua attuazione, ma già nella sua struttura, così come congegnata, poiché “lungi dal concretizzarsi in un contestuale scambio tra l’acquisto del prodotto nuovo e la cessione del vecchio, presupponeva una complessa analisi e valutazione dell’usato, da perfezionare da parte del consumatore”. AG.C.M. avrebbe quindi correttamente avvisato una condotta aggressiva “evidenziando la farraginosità del meccanismo di alienazione del prodotto usato e i tempi necessari per portare a compimento tutte le fasi dello stesso [che] comportavano un ostacolo al diritto dei consumatori di ricevere, in tempi ragionevoli, le somme corrispondenti al valore dell’usato […]; del pari, l’ostacolo a ottenere la restituzione dell’usato in caso di valutazione negativa e l’impossibilità di svincolarsi in tale caso dall’acquisto del nuovo comprimevano la libertà di scelta del consumatore in tali fasi della procedura”.
Secondo la difesa di RL US dette statuizioni sarebbero errate atteso che:
- la tesi sulla quale poggia il ragionamento dell’Autorità e poi del T.A.R. - riferita alla contestualità dello scambio tra acquisto del nuovo prodotto e cessione dell’usato - sarebbe frutto di un’irragionevole e inaccettabile lettura dell’operazione (sia per come impostata, sia per come comunicata e pubblicizzata, sia comunque per come percepita dai consumatori);
- sarebbe comunque sbagliato assumere che gli adempimenti richiesti ai consumatori (quali la registrazione, l’inserimento dati, l’invio del modulo e l’attesa della verifica) siano “lungaggini procedurali e farraginosità della gestione”.
Con riguardo a questo secondo aspetto si deduce che gli incombenti posti a carico del consumatore sarebbero del tutto fisiologici e non farraginosi o gravosi atteso che:
- chiunque approcci ad un acquisto online deve necessariamente procedere alla registrazione e all’inserimento dei propri dati (quanto meno ai fini dell’identificazione, della spedizione, della fatturazione e del pagamento);
- chiunque intenda vendere un proprio bene, non può esimersi dalla descrizione del medesimo e delle sue caratteristiche fondamentali;
- chiunque pensi di vendere (con pick-up da casa) un prodotto di elettronica di consumo come un cellulare non può esimersi dalla sottoposizione del medesimo ad una valutazione tecnica (che peraltro nella specie era ben documentata, sottoposta a video registrazione e a controllo fotografico);
- non potrebbe costituire un ostacolo al diritto del consumatore il fatto che il medesimo dovesse “attivarsi per la spedizione dell’usato dopo la ricezione di un e-mail di conferma”;
- l’unico “disagio” sarebbe stato rappresentato nell’apporre una firma n modulo precompilato e nell’indicazione della data in cui un corriere (già pagato da SA) sarebbe potuto venire a ritirare il prodotto presso l’indirizzo del cliente;
- la procedura predisposta deve necessariamente tener conto sia delle tempistiche della vendita del nuovo, sia della necessità di un passaggio-dati tra il telefono nuovo e quello usato da valutare, sia della distanza fisica tra il consumatore e il professionista incaricato di valutare il suo device .
Si aggiunge che gli elementi evidenziati da A.G.C.M. e dal T.A.R. non varrebbero comunque a delineare una pratica “aggressiva”, che in base all’art. 8 della dir. 2005/29 è “una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Nella specie non sarebbe, infatti, stato posto in essere alcuna molestia, coercizione o indebito condizionamento.
7.1 La difesa di RL US censura poi anche l’ulteriore statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’invocata difficoltà nella tempestiva gestione delle adesioni data dall’inaspettato successo dell’iniziativa non “potesse giustificare la lunghezza di tali passaggi, essendo naturalmente rimesso al professionista, che lancia una determinata promozione sul mercato, di idearla in modo da poterla concretamente attuare sulla base di un’attenta ponderazione delle possibili adesioni”.
In proposito si deduce che:
- l’ideazione dell’iniziativa e la gestione delle distinte campagne promozionali – dalla comunicazione al pubblico, alla gestione dei flussi di lavoro e dei rapporti con gli aderenti – sarebbe sempre stata di esclusiva competenza di SA;
- RL US avrebbe fatto sempre affidamento sia sulle stime sia sulle informazioni (circa i flussi di lavoro attesi) fornite da SA, sia sulle modalità organizzative suggerite e impostate da quest’ultima;
- sulla scorta dei dati forniti da SA e dei contratti, RL US si sarebbe organizzata in modo da gestire un flusso di circa 1.500/2.000 dispositivi per campagna, prevedendo l’impiego dedicato di 2 persone per la gestione dei pagamenti e del customer care e 4 persone per le valutazioni dei dispositivi usati, ma si sarebbe trovata a gestire una mole pari a quattro volte il numero di dispositivi, con le ulteriori difficoltà date sia dal ritardo nell’inoltro degli ordini (a causa del malfunzionamento del server Hybris), sia dal ritardo nella consegna dei telefoni (a causa dell’inefficiente gestione di KA), sia dai ritardi di SA nella gestitone dei processi finanziari;
- tali difficoltà sarebbe sempre state rappresentate da SA (mail del 9 marzo 2022 e 12 marzo 2022);
- tali circostanze avrebbero inciso anche sulla gestione dei flussi e persino sulle finanze della società atteso che RL US era incaricata di anticipare l’intera somma corrispondente al valore dell’usato ceduto dal consumatore; tuttavia, mentre l’accordo di novembre 2021 con SA prevedeva un esborso pari a circa € 200.000 a trimestre per i pagamenti dovuti agli aderenti alla promozione, diversamente dalle previsioni, RL US si sarebbe trovata a fronteggiare richieste di pagamento complessivamente pari a oltre € 3 milioni;
- al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, RL US ha anche proposto a SA (con mail del 12 marzo 2022) di interrompere la campagna: “a mio avviso SE deve considerare di fermare la campagna al più presto per permettere a MO AF di allinearsi. Il mio consiglio è sospendere almeno 30 giorni. Troppe varianti non sono state definite nel processo di validazione”.
7.2 Si censura poi la sentenza impugnata anche nella parte in cui essa ha evidenziato “i lunghi tempi di attesa lamentati dai clienti per rientrare in possesso dell’apparecchio usato in caso di esito negativo o ritenuto non soddisfacente nella valutazione”.
In proposito si osserva che:
- nell’ambito del procedimento non sarebbe mai emerso alcun dato (né peraltro alcuna specifica lamentela) sulle tempistiche riferite alla riconsegna degli apparecchi dopo che i consumatori avevano comunicato il loro rifiuto di aderire alla valutazione proposta da RL US;
- RL US avrebbe comunque proceduto a spedire i telefoni con una tempistica media di circa 9 giorni dalla richiesta di reso del consumatore.
Si aggiunge che i consumatori non avrebbero sofferto alcun ostacolo al diritto di ricevere in tempi ragionevoli le somme corrispondenti al valore dell’usato in quanto:
- RL US avrebbe sempre onorato la tempistica prevista dei pagamenti;
- aderendo alla promozione il consumatore sarebbe stato perfettamente edotto del valore massimo attribuibile al proprio device ; in particolare, in caso di adesione alla valutazione massima proposta (quindi nel caso il device fosse valutato in cat. A), il cliente avrebbe ricevuto il valore corrispondente entro 45 gg lavorativi dal ritiro dell’usato; in caso di valutazione nelle cat. B o C, il consumatore aveva due opzioni: aderire alla valutazione (oppure, ciò che era lo stesso, non richiedere la riconsegna del bene), in tal caso riceveva il bonifico corrispondente al valore stimato entro 45 giorni dalla consegna dell’usato; oppure chiedere la restituzione dell’usato, inviando una richiesta entro 30 gg dalla data di comunicazione dell’esito della procedura, in tal caso riceveva in restituzione il device con costo della spedizione a carico di SA.
- il comportamento di RL US non potrebbe ricevere alcuna critica, tenuto conto che i tempi medi di reso erano di 8,12 giorni dalla richiesta e di 23,72 giorni dalla valutazione del device (comprensivi anche del tempo medio di 15,6 giorni che il consumatore impiegava per rispondere alla proposta di RL US).
7.3 Infine, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato come ulteriore profilo di criticità addebitato agli operatori sanzionati la non coordinata presa in carico dei reclami dei consumatori.
In proposito, si osserva che, come risulterebbe dalle e-mail esibite, RL US avrebbe sempre sollecitato SA a gestire le criticità riscontrate proponendo sia misure coordinate di breve e medio termine sia addirittura di interrompere la promozione.
7.4 A tali considerazioni si ricollegano le doglianze svolte sempre dalla difesa di RL US a mezzo della seconda parte del secondo motivo di appello per cui, anche a prescindere dalla configurabilità in concreto di una condotta aggressiva, questa non sarebbe comunque alla stessa imputabile.
In particolare, si deduce che RL US:
- interveniva dopo che, tramite gli strumenti messi a disposizione da SA, il cliente aveva proceduto all’acquisto del nuovo dispositivo e al contestuale inserimento dei dati funzionali alla permuta del vecchio e che SA aveva trasmesso a RL US i dati del cliente al quale aveva spedito il dispositivo oggetto di acquisto;
- ricevuta l’informativa di SA in ordine all’avvenuta consegna del nuovo device al cliente, procedeva all’invio di una e-mail al consumatore allegando il modulo cessione da compilare e comunicando i dati del corriere che, su incarico di SA, si sarebbe recato gratuitamente presso l’indirizzo indicato dal cliente per la presa in carico del prodotto usato (in una data scelta sempre dal cliente);
- solo una volta ricevuto il plico dal corriere contenente il device usato con il modulo di cessione correttamente compilato, poteva procedere alla valutazione di sua competenza;
- nella fase precedente, invece, non aveva alcun ruolo.
Si aggiunge che rispetto a tale fase precedente le circostanze che hanno provocato le inefficienze e i ritardi stigmatizzati da A.G.C.M. sarebbero imputabili a SA la quale avrebbe:
- predisposto un proprio sistema informatico denominato Hybris per le comunicazioni tra operatori (sistema rivelatosi gravemente inefficiente e foriero di rilevanti problematiche e ritardi);
- preposto con ruolo di intermediazione e trasporto dei devices un’altra impresa (KA s.r.l.) la cui operatività ha determinato enormi difficoltà e inefficienze che hanno provocato lungaggini e lamentele dei consumatori;
- autonomamente assunto decisioni che hanno ulteriormente rallentato la procedura (come quella di consentire l’attesa dell’arrivo del nuovo device presso l’indirizzo del consumatore prima di spedire l’usato per la valutazione).
Si aggiunge che:
- SA si sarebbe resa responsabile, a monte, di notevoli ritardi sin dalla fase di consegna ai clienti dei propri dispositivi S21 e S22 e che tale circostanza sarebbe stata nota a tutti gli aderenti (risultando anche da diversi siti di settore);
- SA avrebbe comunque consentito ai clienti di attendere la consegna del nuovo device prima della spedizione dell’usato per agevolare il cambio-dati;
- il sistema Hybris voluto e predisposto da SA per la gestione degli ordini e delle comunicazioni con i partner avrebbe in numerosi casi trasmesso dati errati o incompleti e, in altri (altrettanto numerosi) casi, avrebbe trasmesso i dati con enorme ritardo;
- alla consegna sia dei devices nuovi (da SA al cliente) che soprattutto di quelli usati (dal cliente a RL US), SA aveva preposto la KA S.r.l., un operatore terzo che si sarebbe reso anch’esso responsabile di gravissimi ritardi;
- le stime sulle quali era stata predisposta l’organizzazione di RL US sarebbero state effettuate da SA e, essendo sbagliate, avrebbero provocato difficoltà operative.
Secondo la difesa di RL US quest’ultima avrebbe invece gestito le attività di sua competenza senza che le si potessero opporre ritardi peculiari o particolari responsabilità. In particolare, dall’analisi di un campione di casi emergerebbe che RL US:
- ha impiegato in media 16 giorni a svolgere la valutazione dell’usato dal giorno della consegna del device da parte di SA tramite KA;
- comunicava immediatamente al consumatore l’esito della valutazione dell’usato (il tempo medio tra la data della valutazione e quella dell’invio della mail con la quotazione è di 0 gg);
- dopo che il consumatore impiegava in media 15 gg per dare riscontro alla mail che aveva ricevuto con la valutazione del suo dispositivo, necessitava in media di 8,12 gg. per il reso del device nel caso il consumatore lo avesse chiesto avendo rifiutato la valutazione.
Si aggiunge ancora che, a dispetto delle difficoltà operative dovute all’imprevista mole di pratiche da gestire, RL US avrebbe proposto una serie di misure volte a migliorare la gestione dell’iniziativa e a ridurre i ritardi e le lamentele dei clienti anche segnalando a SA le difficoltà riscontrate. Ciò risulterebbe documentalmente:
- dalla e-mail del 9 marzo 2022 con cui RL US ha rappresentato a aveva SA sia di non aver mai ricevuto moltissimi ordini (a causa dell’errata gestione dei nominativi dei consumatori aderenti e dei disallineamenti causati da Hybris), sia di aver ricevuto i prodotti già con notevole ritardo rispetto alle tempistiche attese dei clienti;
- dalla e-mail del 12 marzo 2022 con cui RL US ha chiaramente evidenziato a SA l’erroneità delle stime formulate e soprattutto la necessità di “fermare la campagna al più presto”.
8. Con il primo motivo dell’appello di SA si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa la ha ritenuta responsabile di aver posto in essere una condotta aggressiva ai sensi degli artt. 20 e 24-25 del Codice del Consumo affermando in particolare che “[L]a promozione in esame presentava aspetti di criticità non solo al momento della sua attuazione, ma già nella sua struttura […] poiché, lungi dal concretizzarsi in un contestuale scambio tra l’acquisto del prodotto nuovo e la cessione del vecchio, presupponeva una complessa procedura di analisi e valutazione dell’usato, da perfezionare da parte del consumatore mediante la registrazione sul sito, il successivo invio, solo dopo il previo esame della documentazione presentata, dell’apparecchio usato, l’attesa della valutazione e l’eventuale accettazione della stessa, per poi beneficiare del relativo accredito solo al termine dell’iter descritto (mentre, ovviamente, il prodotto nuovo era stato già acquistato e pagato); non solo, ma in caso di valutazione negativa, come rimarcato dall’Autorità, il consumatore non avrebbe potuto comunque svincolarsi dall’acquisto del nuovo, divenuto ovviamente pertanto meno conveniente. È in tali termini, e non solo con riferimento alle difficoltà pratiche nell’attuazione della promozione, che l’Autorità ha ravvisato una condotta complessivamente aggressiva” (pag. 22).
Secondo la difesa di SA, il T.A.R. avrebbe ripreso pedissequamente l’impianto motivazionale del provvedimento gravato in prime cure facendo propria l’illogicità e l’intrinseca contraddittorietà che lo caratterizzerebbe.
Più segnatamente si deduce che:
- il provvedimento gravato in prime cure non avrebbe censurato la struttura della promozione, come si evince chiaramente dai §§ 55-57 e 113 dello stesso, nei quali l’Autorità conclude che la presunta pratica commerciale scorretta è cessata a seguito dell’attuazione nel settembre 2022 di alcune misure da parte di SA, che non hanno modificato la struttura della promozione (rimasta sempre imperniata su un duplice diverso rapporto relativo rispettivamente al nuovo e all’usato, con quest’ultimo rimesso a un operatore terzo che lo gestisce secondo una procedura ad hoc ), ma sono essenzialmente intervenute sul piano delle informazioni fornite ai consumatori in merito alla promozione;
- allo stesso tempo, il provvedimento gravato in prime cure avrebbe però contraddittoriamente costruito le proprie censure in termini di aggressività su contestazioni relative alla struttura della promozione, ritenendola idonea a ostacolare il “diritto dei consumatori di ricevere, in tempi ragionevoli, le somme corrispondenti al valore dell’apparecchio usato e, dunque, di beneficiare effettivamente dello sconto pubblicizzato” a causa degli adempimenti procedurali richiesti per ottenere la valutazione e vendita dell’usato (§ 100-101; negli stessi termini la sentenza impugnata, pag. 22) e censurando la previsione di un onere in capo al consumatore di richiedere la restituzione dell’usato, laddove non avesse accettato l’offerta di acquisto di RL US/PI, nonché contestando l’“impossibilità per il consumatore di svincolarsi dall’acquisto del nuovo apparecchio e di ricevere quindi il rimborso del prezzo a tal fine già versato”, nel caso in cui l’operazione relativa all’usato non fosse andata a buon fine (§ 102-103; negli stessi termini la sentenza impugnata, pag. 22); profili, questi, che atterrebbero alla struttura in quanto tale della promozione – trattandosi di indispensabili passaggi procedurali – e che sarebbero stati ritenuti legittimi e non censurabili dal provvedimento medesimo.
Detta contraddittorietà emergerebbe anche dal fatto il presupposto logico indispensabile delle contestazioni di ingannevolezza dei messaggi pubblicitari sulla promozione, è che questi non avrebbero adeguatamente descritto la struttura della stessa, imperniata su un duplice rapporto (uno relativo all’acquisto del nuovo da SA e l’altro relativo alla possibile vendita dell’usato a RL US/PI).
8.1 Sotto altro profilo si deduce che anche rispetto all’attuazione in concreto della promozione con riferimento specifico alla gestione delle pratiche relative all’usato non sussisterebbe una pratica commerciale scorretta imputabile a SA.
Nel dettaglio, si osserva che tali attività sarebbero state di esclusiva competenza di RL US/PI, sicché SA sarebbe rimasta estranea ad esse. Ancor più segnatamente nessuna lungaggine/inefficienza sarebbe imputabile a PI (rispetto alla quale, anzi, il provvedimento gravato certificherebbe la totale assenza di reclami/segnalazioni - § 112) e SA si sarebbe comunque tempestivamente ed efficacemente attivata rispetto alle lungaggini della gestione di RL US, ponendo in essere misure Straordinarie, quali l’anticipazione dei pagamenti dovuti ai consumatori da RL US e l’offerta di un buono sconto o estensione di garanzia (si veda il provvedimento gravato in prime cure - § 3).
Si aggiunge, quanto alla struttura della promozione, che la sua architettura contrattuale e commerciale avrebbe garantito una formazione della volontà negoziale dei consumatori scevra di condizionamenti, sia con riguardo all’acquisto dei prodotti promozionati che alla vendita dei prodotti usati. In proposito si deduce che:
- il consumatore avrebbe conosciuto infatti sin dall’inizio i termini della complessiva operazione, ossia acquisto del prodotto promozionato e possibile vendita dell’usato, inclusi anche per questi ultimi i relativi possibili valori, definiti ex ante secondo griglie in funzione del modello e della categoria di appartenenza del prodotto usato, nonché del suo stato di usura;
- il consumatore avrebbe potuto liberamente accettare o meno la proposta di acquisto di RL US (od PI), formulata secondo le griglie predisposte ex ante in funzione dello stato di usura dell’usato atteso che la conclusione del contratto di vendita dell’usato avveniva solo in caso di espressa ulteriore accettazione da parte del consumatore della proposta contrattuale di RL US/PI;
- SA avrebbe sostenuto “al rialzo” il prezzo di acquisto dell’usato offerto da RL US/PI: quest’ultimo era infatti dato dalla somma del valore stimato da RL US/PI (in base al modello e allo stato di usura dell’usato, secondo le già citate griglie contrattuali) e di un contributo che SA aggiungeva a tale valore (secondo importi variabili per modello di usato, quantificati negli accordi con RL US/PI).
8.2 Si aggiunge, ancora, che SA si sarebbe sempre preoccupata di garantire la correttezza dell’operato di RL US/PI, anche intervenendo tempestivamente per garantire la soluzione delle problematiche verificatesi a causa delle difficoltà incontrate da RL US.
Nello specifico, SA avrebbe diligentemente assolto i propri compiti:
- garantendo un costante monitoraggio sull’operato del professionista terzo coinvolto (anche tramite parole chiave) per individuare, in tempo reale, eventuali lamentele da parte dei clienti;
- prevedendo appositi obblighi sul professionista terzo (ad es., nel momento in cui acquisiva il prodotto per la valutazione, doveva essere effettuato un video da archiviare per illustrare in che stato era arrivato il prodotto);
- assicurando riscontri tempestivi alle richieste di assistenza dei clienti (entro e non oltre la giornata lavorativa successiva al contatto da parte del cliente), così impedendo che si potesse verificare “un tardivo, inadeguato o mancato riscontro a tali reclami” (provvedimento gravato in prime cure, § 104);
- offrendo gratuitamente servizi e/o misure aggiuntivi;
- intervenendo tempestivamente tramite le misure straordinarie per rimuovere gli effetti delle difficoltà operative sperimentate da RL US nel periodo maggio-giugno 2022.
8.3 Quanto alle segnalazioni riportate nel provvedimento gravato in prime cure, che riferiscono di “lunghi tempi di attesa lamentati dai clienti per rientrare in possesso dell’apparecchio usato in caso di esito negativo o ritenuto non soddisfacente della relativa valutazione” (provvedimento gravato in prime cure, § 102), si deduce che si tratterebbe di una casistica verificatasi soltanto a inizio 2022 a causa dalle difficoltà operative incontrate da RL US nella gestione delle pratiche, cui SA avrebbe prontamente rimediato facendone cessare le conseguenze per i consumatori pro-futuro e rimuovendone gli effetti per quelli che ne erano rimasti interessati. Ne costituirebbe una riprova certa il fatto che, come già evidenziato, cessata tale straordinaria congiuntura i reclami sarebbero venuti del tutto meno, non constandone a fascicolo istruttorio nemmeno uno relativo all’operato di PI, che SA ha sostituito a RL US a far data dal maggio 2022, come riconosciuto espressamente dal provvedimento (§ 112: “mentre a WB sono ascrivibili oggettivi ritardi e inadeguatezze nella gestione dei prodotti usati, che trovano riscontro in numerosi reclami dei consumatori e nell’intervento riparatore di SE, rispetto al periodo di gestione da parte di PI non risultano segnalazioni”).
9. Con il secondo motivo dell’appello di PI si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure rivolte a contestare la ritenuta aggressività della pratica rilevando il coinvolgimento in essa della stessa PI.
Secondo la difesa di quest’ultima la posizione di PI non sarebbe stata correttamente valutata neppure con riguardo a tale frangente.
Si deduce in particolare che PI non avrebbe ricevuto reclami, né contestazioni in merito alle sue attività di subentro, acquisto e pagamento.
A.G.C.M. quindi non avrebbe provato, rispetto alla posizione di PI, una condotta connotata dal quid pluris rappresentato dall’effettivo indebito condizionamento del consumatore limitandosi a rilevare come ha fatto, a carico di RL US, “oggettivi ritardi e inadeguatezze nella gestione dei prodotti usati, che trovano riscontro in numerosi reclami dei consumatori e nell’intervento riparatore di SE […]”. (cfr. provvedimento gravato in prime cure, §112) e mancando di dimostrare che la procedura di valutazione dell’usato e di acquisto di IA sia stata effettivamente farraginosa.
Si aggiunge che PI avrebbe valorizzato al massimo circa 2/3 dei prodotti utilizzati, avrebbe chiuso puntualmente tutte le richieste di assistenza ai clienti e che, a riprova della sua condotta diligente, nessun consumatore si è avvalso dell'impegno di riacquisto.
A nulla rileverebbe, peraltro, la natura di illecito di pericolo delle violazioni del Codice del consumo contestate ad PI.
10. Le suddette doglianze meritano positivo apprezzamento nei limiti e sensi appresso precisati.
In particolare, sono fondati il secondo motivo di appello di PI e, solo in parte, nei termini che saranno precisati, il primo motivo di appello di SA; va, invece, respinto il terzo motivo di appello di RL US (come integrato dalle deduzioni svolte a mezzo della seconda parte del secondo motivo di appello della medesima RL US).
Il Collegio è, infatti, del meditato avviso che sussista prova di una condotta aggressiva di SA e dell’ausiliaria RL US con riferimento alla prima fase della pratica ( id est da inizio dicembre 2021 fino a fine marzo 2022); prova invece che difetta rispetto alla seconda fase della pratica (cioè dalla sua ripresa dopo le interruzioni nei mesi di aprile e maggio 2022 fino alla fine di settembre 2022), che ha visto il subentro di PI.
10.1 Giova, in premessa, all’uopo, rammentare che, secondo la definizione contenuta all’art. 24 del Codice del consumo “È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Deve aggiungersi che per indebito condizionamento ai sensi dell’art. 18, lett. l), del Codice del Consumo, si intende “lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”. Quest’ultima si atteggia, quindi a “nozione di chiusura in grado di «intercettare» le condotte aggressive non qualificabili come molestia o coercizione” anche eventualmente prive di carattere fraudolento (Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 5795).
Giova sul punto, peraltro, rilevare che, come chiarito da questa Sezione in materia di addebiti arbitrari, il condizionamento “indebito” ex art. 18, lett. l), del Codice del Consumo non deve connotarsi necessariamente in termini di illiceità assumendo, per converso, rilievo “anche un condizionamento che, fatta salva la sua liceità, comporti in modo attivo, attraverso una certa pressione, il condizionamento forzato della volontà del consumatore” (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8614 che ha ripreso ed applicato il principio enunciato da Corte di Giustizia, 12 giugno 2019, in causa C-628/17, punto 33).
Del resto, sempre nel solco dell’insegnamento pretorio di questa Sezione, preme ribadire che l’aggressività delle pratiche commerciali va valutata tenendo conto che esse si inseriscono “in un contesto fattuale caratterizzato da una notevole asimmetria informativa tra professionista e consumatore a cui deve fare, secondo la disciplina del Codice del Consumo, da controbilanciamento un atteggiamento particolarmente accorto del primo” (cosi, Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2023, n. 9566).
10.2 Alla luce dell’appena ricordato quadro normativo e giurisprudenziale appare corretta la scelta dell’Autorità di qualificare come aggressivo il comportamento complessivamente tenuto da SA e RL US durante la prima fase della campagna promozionale.
È, infatti, fuori di contestazione che in tale frangente temporale si sono verificati notevoli ritardi e criticità nella gestione delle richieste di valutazione dell’usato che si sono tradotte in un indebito condizionamento in danno dei consumatori coinvolti. Ciò pare testimoniato dal volume significativo di reclami, peraltro, non gestito in maniera coordinata ed efficiente dalle due società.
Si è così determinato un effetto di cd. “ lock-in ” del consumatore legato non tanto (e non solo) alla struttura - negoziale ed operativa - della promozione in sé considerata (con le sue farraginosità) quanto piuttosto alle modalità concrete con cui la stessa è stata condotta.
In particolare, il consumatore, una volta avviata la complessa procedura di stima, si è venuto a trovare in una posizione di soggezione, giacché in caso di esito negativo della valutazione o di disaccordo sul valore attribuito, non gli era consentito svincolarsi dall’acquisto principale, ormai perfezionato a prezzo pieno. Posizione, questa, aggravata in concreto dal protrarsi dei tempi di definizione della pratica e dal complessivo stato di incertezza anche legato al ritardo ed al mancato coordinamento tra gli operatori nel dare risposta ai reclami.
Tutto ciò si è, all’evidenza, tradotto in un indebito condizionamento che ha compresso la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, precludendo o comunque rendendo loro difficoltoso l’esercizio di fondamentali prerogative contrattuali quale l’ottenimento delle somme corrispondenti al valore dell’apparecchio usato ovvero la restituzione di quest’ultimo in caso di esito negativo ovvero non soddisfacente (cfr. § 100, 101, 102 e 103 del provvedimento gravato in prime cure).
Il tempo, infatti, è un fattore fondamentale nell’ottica della soddisfazione dell’interesse del consumatore che influenza inevitabilmente le sue scelte.
A ciò di aggiunga la difficoltà per i consumatori di stabilire un contatto effettivo con il professionista atteso che i relativi tentativi erano evasi mediante l’inoltro di risposte automatizzate o comunicazioni stereotipate, del tutto inidonee a fornire un riscontro puntuale alle criticità sollevate (si veda nota 35 a pag. 21 del provvedimento gravato – “Cfr. le segnalazioni protocolli. 47735 («SA sembra voler ignorare il problema e le segnalazioni degli utenti e si dimostra non disposta nemmeno a provare ad aiutare i suoi clienti») e 47947 («SA [...] mi ha invitato a rivalermi solo verso modo affari che ha fatto la valutazione malgrado io il contratto l’ho fatto con SA») del 14 giugno 2022; protocollo 48603 del 16 giugno 2022 («Ho provato a contattare innumerevoli volte SA senza mai ricevere supporto adeguato, rimandandomi a comunicare con MO AF: ma io il contratto l’ho firmato con la casa koreana»); protocollo 49643 del 22 giugno 2022 («Ho richiesto la restituzione del dispositivo con la speranza che mi venga restituito, nonché svalutato dopo 3 mesi persi»); protocollo 56654 del 20 luglio 2022 («A nulla è valso ogni tentativo di contattare SA o mondo affari che continuano a rispondere con mail automatiche o generiche senza prendere minimamente in considerazione il caso») e protocollo 60036 del 2 agosto 2022 («SA mi ha chiamato il 22/07/2022 dicendomi che loro non potevano farci nulla e che avrei dovuto discutere con MO AF»)”.
10.3 Non vale, poi, ad escludere l’imputabilità a SA, rispetto a tale primo frangente di campagna, della pratica aggressiva la circostanza che la gestione operativa delle pratiche sia stata affidata a RL US.
SA, infatti, ha organizzato nel complesso la promozione (anche predisponendo l’applicativo Hybris), ivi compresi i segmenti poi affidati in qualità di sua ausiliaria ex art. 1228 c.c. a RL US.
In tal senso si è espresso più volte questo Consiglio, chiarendo che il professionista è responsabile quando risulti consapevole delle modalità complessive di offerta del servizio e dei suoi contenuti effettivi, avendole condivise al fine di ottenere un vantaggio economico dalla loro attuazione (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820).
Inoltre, l’utilizzo da parte del professionista di una diligenza qualificata è richiesto dalla giurisprudenza di questa Sezione “anche in riferimento alla doverosa attività di controllo sulla condotta dei propri agenti” (Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2024, n. 2024; Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021 n. 665).
E, infatti, secondo costante insegnamento pretorio, nei casi in cui vi è l’interposizione di soggetti terzi nell’attività del professionista, il canone della diligenza richiesta obbliga a monitorare il comportamento dell’attività dei propri ausiliari e, ciò, al fine di evitare che il ricorso al contratto di agenzia possa costituire il presupposto idoneo a consentire una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio (così sin da Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2012, n. 47539). Più di recente è stato pure precisato che, laddove i vantaggi della condotta siano comunque riconducibili al “professionista”, non rileva che l’attività sanzionata sia stata posta in essere materialmente da terzi, considerato che la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo rappresenta comunque una condotta non conforme al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n.4357).
Dette considerazioni valgono, peraltro, tanto con riguardo all’ausiliario RL US quanto a KA S.r.l..
10.4 Non colgono nel segno neppure le deduzioni svolte dalla difesa di RL US volte ad escludere l’imputabilità a tale società della pratica aggressiva posta in essere, in concorso con SA, nel periodo compreso tra il dicembre 2021 e fine marzo 2022.
Nel dettaglio, non vale ad escludere una responsabilità di RL US (anche se è dato che è stato preso correttamente in considerazione da A.G.C.M. ai fini della dosimetria della sanzione – cfr. § 112 del provvedimento gravato in prime cure) la circostanza che questa abbia potuto fare affidamento, almeno in principio, sulle stime di flusso delle pratiche compiute da SA.
E, infatti, in disparte dalla considerazione che gli inconvenienti e difficoltà operative che possono riscontrarsi nel corso di una partnership commerciale rientrano nel naturale rischio di impresa che non può essere riversato a carico dell’altro operatore economico ma che va gestito con la diligenza professionale qualificata richiesta per tale tipo di attività, RL US ha certamente mancato di attivarsi prontamente per segnalare a SA le gravi criticità che hanno afflitto sin dall’inizio la fase, a monte, di consegna e valutazione dell’usato che quella, a valle, di riconsegna degli apparecchi.
Depongono in questo senso le due mail del 9 marzo 2022 e del 12 marzo 2022 (allegate al ricorso di primo grado di RL US, doc. 6 e 7). Esse, infatti, intervengono in un momento di molto successivo all’apertura della campagna (invero quasi a ridosso della chiusura della sua prima fase) e rappresentano problematiche risalenti a mesi addietro. In particolare, come si legge nella mail del 12 marzo 2022:
- le stime inziali sono state smentite quasi subito (“Notando numeriche molto lontane da quelle effettivamente riscontrate già nei primi mesi di collaborazione”);
- dette stime iniziali sono state riviste in aumento (fino a 7.363 ordini) il 10 febbraio 2022 e nuovamente superate a marzo 2022.
Tutto ciò avrebbe imposto a RL US di chiedere una rimodulazione degli impegni ben prima di quanto fatto. Ciò anche in considerazione che, al di là del problema del flusso degli ordini, dalle medesime e-mail (e segnatamente da quella del 12 marzo 2022) emerge anche un ulteriore problema di ordine finanziario relativo alla copertura da parte di RL US degli anticipi di pagamento al consumatore (aspetto che non è stato mai concretamente affrontato dalla due società – “Nello specifico sottolineo che più volte sono stati richiesti chiarimenti sul tema extracredito, ma tutte le volte la questione è stata procrastinata e non seriamente presa mai in considerazione”, “Non abbiamo ancora definito accordi di supporto con gli istituti di credito e, per questo motivo, non è possibile per MO AF continuare il progetto extracredito sino alla definizione con istituti bancari” mail del 12 marzo 2022).
Ciò rende irrilevante la circostanza, invero rimasta sostanzialmente indimostrata, che i ritardi concretamente riscontrati fossero riferiti non alla fase di registrazione ma a quella di gestione e trasporto dei beni al centro tecnico (a RL US), e quindi eventualmente imputabili, in tale misura, a SA e all’altra ausiliaria della stessa KA S.r.l..
Alla stessa maniera non vale ad escludere la responsabilità di RL US la circostanza che il segmento più a valle del processo ( id est di riconsegna degli apparecchi valutati) sia stato gestito in maniera più efficiente atteso che ciò non elide, all’evidenza, le problematiche che hanno afflitto la fase a monte. Inoltre, non può obliterarsi che, come eccepito dalla difesa erariale, la documentazione versata in atti da RL US e tesa a dimostrare una presunta celerità nelle valutazioni dell’usato risulta, da un lato, inammissibile (trattandosi di elementi nuovi introdotti per la prima volta nella fase di appello e non avendo la parte dimostrato la sua indispensabilità, nonché l’impossibilità a produrre tali documenti in primo grado ex art. 104, comma 2, c.p.a.) e, in ogni caso, inattendibile (trattandosi di dati elaborati sulla scorta di un campione molto ristretto di soli 50 casi).
10.5 Viceversa, come anticipato, non v’è prova della tenuta di una condotta aggressiva da parte di SA e PI durante la seconda fase della campagna promozionale.
Ciò per l’assorbente rilievo che, come appurato anche dall’Autorità (§ 112, pag. 36 del provvedimento gravato in prime cure), nel periodo di gestione di PI non risultano reclami.
Va aggiunto che, come dedotto dalla difesa di PI (allegazione rimasta sostanzialmente incontestata da parte della difesa erariale), quest’ultima ha valorizzato al massimo circa 2/3 dei prodotti utilizzati, chiudendo puntualmente tutte le richieste di assistenza ai clienti (tanto che nessun consumatore si è avvalso dell'impegno di riacquisto).
I suddetti elementi comprovano, quindi, un decisivo cambio di passo rispetto al frangente precedente portando ad escludere che, a partire dalla sostituzione di RL US per iniziativa di SA, dopo l’interruzione della promozione per circa due mesi, si sia concretamente prodotto un indebito condizionamento in danno dei consumatori.
A nulla vale, peraltro, obiettare, come fa la difesa erariale, che quello in contestazione sia un illecito di mero pericolo atteso che, per ciò che si è detto, nel caso di specie, con riguardo al secondo frangente della pratica, non manca tanto la prova di un pregiudizio concretamente verificatosi quanto, piuttosto, in radice, quella dello stesso condizionamento indebito (elemento costitutivo della fattispecie di illecito).
11. Con il quarto motivo di RL US si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha disatteso le censure dalla stessa proposte con riferimento al rigetto degli impegni ritenendo ragionevole la valutazione di A.G.C.M. in ordine alla manifesta scorrettezza e gravità della condotta della società “incentrata sulle ambiguità informative e sulla diffusività delle condotte”.
In primo luogo si evidenzia che dette ragioni si riferiscono alla proposta formulata da SA e non alla posizione di RL US.
Si aggiunge che, in ogni caso, la condotta di quest’ultima non sarebbe stata manifestamente scorretta e grave atteso che, come osservato a mezzo dei motivi di gravame precedenti, RL US non avrebbe alcuna responsabilità tantomeno operativa nella definizione né degli aspetti comunicativi e promozionali, né degli aspetti gestionali e contrattuali (se non per la limitata fase della valutazione e vendita dell’usato).
Inoltre RL US non avrebbe posto in essere pratiche aggressive avendo riscontrato tutti i clienti che ha gestito e avendo al contrario cercato per quanto nelle sue possibilità di eliminare gli effetti di ritardi e inefficienze ad essa non imputabili.
In questa ottica non sarebbe comprensibile il riferimento fatto dal primo giudice alla “ambiguità informativa” ed alla “diffusività delle condotte” anche in ragione del fatto che l’Autorità ha rigettato la proposta di impegni di RL US poiché “solo riguardanti l’aspetto delle informazioni ai consumatori e quello del controllo della esecuzione della proposta commerciale”. Si osserva in proposito che tali spetti legati al rapporto con i consumatori e alle informazioni fornite, specie nella fase di esecuzione, sarebbero stati gli unici su cui RL US avrebbe potuto incidere, peraltro non senza il consenso di SA.
Si osserva, in particolare, che quest’ultima ha proposto misure volte ai seguenti obiettivi:
i) il miglioramento del contraddittorio con il consumatore nella fase di valutazione del prodotto usato;
ii) l’implementazione di un sistema di avvisi periodici verso il consumatore per la restituzione del prodotto usato quando non è accettata la valutazione;
iii) il miglioramento del servizio di assistenza post-valutazione;
iv) il miglioramento dei sistemi di gestione delle controversie;
v) il mantenimento costante dell’impegno in materia di rimborsi.
Dette misure non sarebbero generiche. Si deduce, in proposito che, ad esempio, rispetto al profilo sub i), è stato presentato un impegno specifico e determinato, avendo proposto di inviare ai consumatori ogni 5 giorno una mail per ricordare la possibilità di richiedere la restituzione del device in seguito alla comunicazione di non conformità ai requisiti richiesti dalla procedura del prodotto inviato per la valutazione.
11.1 La censura in parola non coglie nel segno.
Preme, anzitutto, rammentare che, secondo costante ed unanime insegnamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2020, n. 3907), la valutazione della serietà ed adeguatezza degli impegni proposti dall’operatore economico costituisce espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui gode, sul punto, l’Autorità sicché essa risulta sindacabile entro i consueti limiti e quindi solo nella misura in cui sia manifestamente irragionevole o illogica.
In particolare, la scelta di accogliere la proposta (ovvero di rigettarla) si lega all’esigenza di verificare in concreto quale sia lo strumento più efficace per garantire la tutela della parte contrattuale più debole e in particolare dei consumatori. Più segnatamente, occorre verificare non solo se le misure indicate siano in grado di ridurre od eliminare completamente gli effetti negativi della pratica scorretta ma anche che le stesse siano in grado di scoraggiare pro futuro ogni tentativo di pratica scorretta (e, quindi, se per garantire la deterrenza, non sia invece necessario procedere comunque all’irrogazione della sanzione).
Nel caso di specie, l’Autorità ha ragionevolmente compiuto una valutazione sintetica e complessiva che ha guardato alla pratica nella sua interezza (senza distinguere artificiosamente i segmenti della promozione ed il ruolo avuto nel processo dai singoli operatori economici) atteso che solo in quest’ottica di insieme poteva essere adeguatamente apprezzato l’impatto di un eventuale accoglimento degli impegni sul perseguimento dell’obiettivo della tutela dei consumatori.
Del resto, gli impegni presentati da RL US, per come formulati e per il loro contenuto (doc. 10 prodotto in primo grado da RL US), al di là della genericità di alcuni di essi (come quelli sub 3 e 5. Relativi, rispettivamente al “miglioramento del servizio di assistenza post valutazione” ai rimborsi) non erano comunque idonei a rimuovere tutti i profili di criticità riscontrati dall’Autorità nel corso del procedimento (risultato che sarebbe stato perseguibile solo con un coordinamento in sede di formulazione degli impegni tra i tre operatori economici odierni appellanti).
12. Con il terzo motivo dell’appello di SA si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del suo ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento gravato in prime cure per violazione del termine di conclusione del procedimento.
Secondo la difesa il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che:
- il termine per la conclusione del procedimento non ha natura perentoria, essendo ammesse proroghe dello stesso;
- nel caso di specie, essendo il provvedimento è stato adottato in data 13 giugno 2023 e, quindi, tempestivamente.
Dette statuizioni non sarebbero condivisibili in quanto:
- secondo la giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, il termine fissato per l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria” e “decadenziale”, “a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda;
- nel caso di specie il procedimento è stato avviato con nota prot. n. 56157 del 19 luglio 2022, notificata a SA contestualmente all’ispezione condotta in data 26 luglio 2022;
- il termine di conclusione del procedimento (inizialmente fissato al 14 febbraio 2023) è stato successivamente prorogato per due volte (fino al 14 giugno 2023), per un totale di 120 giorni sicché aggiungendo al termine iniziale di 210 giorni i 120 giorni di proroga disposta dall’A.G.C.M, il procedimento ha avuto una durata complessiva di 330 giorni, dovendo dunque concludersi entro il 14 giugno 2023;
- invece l’A.G.C.M. ha notificato il Provvedimento a SA in data 22 giugno 2023, quindi otto giorni dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
12.1 Il motivo è infondato.
Non sussiste, infatti, la lamentata violazione del termine di conclusione del procedimento.
Ciò in quanto, come incontestato tra le parti, il provvedimento gravato in prime cure è stato adottato il 13 giugno 2023 e, quindi, prima della scadenza del suddetto termine (come prorogato dall’Autorità fino al 14 giugno 2023).
A nulla rileva la circostanza che lo stesso sia stato, invece, notificato dopo che tale termine prorogato era ormai spirato.
E, infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, ord., 16 agosto 2024, n. 7243, punto 15), ciò che assume rilievo ai fini del rispetto del termine di conclusione del procedimento è l’adozione del provvedimento (e cioè quando lo stesso viene giuridicamente in essere). La sua successiva notifica è, infatti, atto estrinseco alla fattispecie provvedimentale che si inserisce in quella che si suole definire come la fase di integrazione dell’efficacia della determinazione amministrativa ( id est quella in cui la stessa, già perfetta in tutti i suoi elementi, acquisisce l’attitudine a produrre effetti giuridici secondo lo schema proprio dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati ex art. 21-bis della l. n. 241 del 1990).
13. È ora possibile procedere allo scrutinio congiunto dei motivi degli appelli indirizzati a contestare le statuizioni della sentenza impugnata con cui sono state respinte le doglianze volte a contestare il quantum della sanzione irrogata.
Nel dettaglio, con il quarto motivo del suo appello SA deduce, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento gravato in prime cure per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. In particolare, si osserva che l’Autorità si sarebbe limitata a elencare le circostanze prese in considerazione ai fini della quantificazione (par. 109 e 110 del provvedimento gravato in prime cure), senza illustrare in che modo ciascuna di tali circostanze avrebbe contribuito alla determinazione del quantum della sanzione. L’onere motivazionale richiesto all’A.G.C.M. nel caso di specie sarebbe stato peraltro più intenso atteso l’importo finale irrogato pari quasi al massimo edittale allora applicabile (pari a € 3.000.000).
Sotto un secondo profilo si deduce che il primo giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa alla non gravità dell’infrazione contestata a SA. Si osserva, in particolare, che quest’ultima:
- non avrebbe avuto alcun coinvolgimento nelle condotte che hanno causato disagi ai consumatori (le lungaggini e inefficienze per la gestione delle pratiche relative all’usato), verificatisi solo nel periodo di competenza di RL US e a causa delle difficoltà operative di tale società;
- avrebbe svolto a tal proposito un ruolo opposto e a favore dei consumatori, intervenendo per risolvere le difficoltà di gestione incontrate da RL US, anche rimuovendone ex post gli effetti, malgrado fossero stati causati da condotte non proprie anche in ragione della circostanza che non avrebbe avuto alcun interesse alla sotto-valutazione dei prodotti usati o a ritardarne i pagamenti, dal momento che il prezzo di (eventuale) acquisto di tali prodotti veniva pagato esclusivamente da RL US/PI;
- avrebbe ricevuto in totale 685 reclami, la maggioranza dei quali nei mesi di maggio e giugno 2022, ossia il periodo durante il quale RL US ha riscontrato difficoltà operative nella gestione delle pratiche relative all’usato; superata tale congiuntura eccezionale, i reclami sono diminuiti tra luglio e agosto ‘22 di quasi il 90%.
Sotto un terzo profilo, si deduce che l’Autorità ed il primo giudice avrebbero mancato di prendere in considerazione le azioni intraprese da SA per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio osservando, nella sentenza impugnata, che la condotta di quest’ultima è stata “tesa ad eliminare le conseguenze della precedente condotta” e non è consistita “nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi” (pag. 23). Si osserva, nel dettaglio, che SA avrebbe sempre mantenuto un atteggiamento cooperativo e attento nei confronti dei consumatori e che:
- si sarebbe efficacemente attivata per gestire eventuali richieste di assistenza direttamente in merito ricevute dai consumatori inoltrandole a RL US e talvolta intervenendo direttamente (ad esempio sostenendo i costi dei codici sconto del valore di € 50,00 e dell’estensione della garanzia convenzionale dei prodotti promozionati offerti dalla stesa SA nell’ambito delle misure straordinarie;
- avrebbe apportato modifiche, nel mese di agosto 2022, alla campagna SA – Cambia con Galaxy Z Fold4 e Z Flip4/Cambia con Galaxy – i nuovi SA Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, con interventi mirati alle comunicazioni pubblicitarie utilizzate (ad esempio, con l’introduzione nel claim principale della frase “La valutazione e l’acquisto dell’usato sono effettuate da PI LT.” e precisazione del fatto che “L’acquisto del [...] nuovo Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 resta valido anche in caso di esito negativo della [...] richiesta di partecipazione, oppure della valutazione del [...] dispositivo usato”);
- avrebbe spontaneamente attuato gli impegni.
Sotto un ulteriore profilo si deduce che A.G.C.M. abbia omesso di considerare la personalità di SA osservando che l’attuazione delle misure straordinarie, l’approccio cooperativo e le importanti modifiche spontaneamente apportate alla promozione comproverebbero la diligenza e buona fede del professionista.
Infine si deduce, quanto al profilo della durata temporale dell’infrazione, che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a ribadire quanto già rilevato nel provvedimento ( id est che essa sarebbe durata otto mesi, “da inizio dicembre 2021 a fine settembre 2022, con una interruzione nei mesi di aprile e maggio 2022” - pag. 25) senza pronunciarsi sulle contestazioni mosse sul punto da SA. Per contro, detta durata sarebbe da circoscrivere a soli due mesi o, comunque, al massimo, a sei mesi totali atteso che la promozione sarebbe stata in astratto legittima ai sensi del codice del consumo e sarebbe documentato in atti che le difficoltà incontrate da RL US nella gestione in concreto delle pratiche relative all’usato si sarebbero concentrate nei mesi di maggio e giugno, essendo state successivamente superate, a partire da luglio grazie all’intervento di SA.
In subordine rispetto all’annullamento del provvedimento gravato in prime cure, si chiede la rideterminazione in riduzione da parte di queto giudice della sanzione irrogata ex art. 134 c.p.a.
14. Con il quinto motivo del suo appello ance RL US censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le doglianze mosse avverso il quantum irrogatole.
Si osserva che il primo giudice avrebbe esaminato unicamente le doglianze svolte sul punto da SA limitandosi a prendere (solo nominalmente) in considerazione la posizione di RL business (e di PI) peraltro solo con riguardo ad una (neanche dedotta) “presunta disparità di trattamento con le altre parti 27 del procedimento”.
Si ripropongono, pertanto, le censure svolte all’uopo a mezzo del ricorso di primo grado a mezzo delle quali è stata denunciata la violazione dei canoni normativi pertinenti (art. 27, commi 9 e 9-ter, del Codice del Consumo e artt. 3 e 11 della l. n. 689/81; art. 97 Cost. e principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che di personalità della responsabilità), evidenziando l’illegittimità della motivazione fornita dall’A.G.C.M. sotto diversi aspetti per aver:
- da un lato, erroneamente e illogicamente considerato la dimensione economica e la rilevanza dei professionisti coinvolti (attribuendo a elementi diversi uno stesso significato in termini di gravità del comportamento e quindi di misura della sanzione);
- dall’altro, omesso di tener conto della distinzione tra le pratiche commerciali riferibili e imputabili a ciascuna delle società coinvolte, anche con riguardo all’elemento psicologico;
- dall’altro ancora, travisato il comportamento tenuto da RL US alla quale ha ascritto “oggettivi ritardi e inadeguatezze” invece imputabili a SA e KA e ciò pur avendo riconosciuto che RL US si era trovata a “gestire volumi di prodotti notevolmente superiori a quelli inizialmente preventivati da SE, che si sono rivelati sottostimati”;
- infine, omesso di prendere in considerazione le iniziative assunte da RL US ed i costi aggiuntivi che avrebbe sostenuto (indicati in € 68.000 e dovuti sia alla necessità di anticipare maggiori somme rispetto a quanto preventivato sia ai ritardi causati dal comportamento altrui e al suo impegno a corrispondere comunque le valutazioni dell’usato promesse ab initio ai consumatori nonostante la svalutazione dei devices provocata dal tempo passato non per sua colpa).
In conclusione, si deduce che il quantum irrogato a RL US sarebbe incongruo ed illogico anche alla luce della misura delle sanzioni irrogate a SA e PI e ciò in quanto:
- nei confronti di RL US il relativo importo è stato definito in € 300.000, come per PI, e cioè in una misura 10 volte inferiore a quello di SA (alla quale è stata irrogata la sanzione di € 3.000.000);
- mentre il fatturato di RL US (6,5 milioni di €) è di oltre 380 volte inferiore rispetto a quello di SA preso a parametro (2,5 miliardi di €) e 4 volte inferiore a quello di PI (20,7 milioni di £).
La quantificazione cui è pervenuta l’Autorità sarebbe ancor più irragionevole se si prendono a riferimento i margini operativi delle tre imprese (pure riportati nel provvedimento gravato in prime cure):
- quelli di RL US sono pari a soli € 241.000;
- oltre € 15 milioni per PI;
- oltre € 80 milioni per SA.
15. Con il terzo motivo dell’appello di PI si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto le doglianze rivolte alla determinazione del quantum della sanzione limitandosi a rilevare l’assenza di “un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’entità della sanzione irrogata a un’altra impresa”.
Si ripropongono pertanto le doglianze già svolte in primo grado deducendo che la condotta relativa alla gestione della procedura non potrebbe essere imputata ad PI perché nel suo caso non vi sono denunce di consumatori che sarebbero stati danneggiati da ritardi nella gestione dei prodotti usati. Inoltre, si osserva che a condotta, quella relativa alla gestione della procedura, non può essere imputata ad PI, perché nel suo caso non vi sarebbero denunce di consumatori danneggiati da ritardi nella gestione dei prodotti usati.
Nel dettaglio, la condotta contestata a PI riguarderebbe 6 promozioni eseguite da SA nel solo periodo compreso tra il 30 maggio e il 30 settembre 2022. Nel corso delle promozioni in questione, PI ha acquistato circa 660 apparecchi usati dai consumatori e in 2/3 dei casi, applicando le condizioni stabilite nel contratto, PI ha attribuito il valore massimo, con un controvalore versato ai consumatori di circa € 78.000. Ne discende che, come pure rappresentato all’Autorità nel corso del procedimento, considerato quanto versato a SA in forza degli accordi sottostanti, e quanto fatturato al proprio partner (IC Network) che materialmente valutava e acquistava gli apparati ricevuti dai consumatori aderenti all’iniziativa commerciale, il margine lordo di PI sarebbe stato pari a circa € 16.000.
Si aggiunge che l’ammontare della sanzione inflitta sarebbe manifestamente sproporzionata anche rispetto al valore economico sia delle attività complessive svolte da PI in LI (solo 2,2 milioni di euro (pari a 1.932.226 sterline) dei 3,8 milioni € ricavati da attività europee).
Si deduce poi che la portata del comportamento collaborativo di PI (la quale ha proposto in data 15 settembre 2022 ha formulata un’articolata proposta – non accolta - di impegni) sarebbe stata quantomeno sottostimata dall’A.G.C.M. e tale omissione non sarebbe stata rilevata dal T.A.R. in quanto la portata di detti impegni sarebbe andata ben oltre gli obblighi di legge e avrebbe dovuto integrare una circostanza attenuante.
Con specifico riferimento alle “dimensioni economiche" dei professionisti coinvolti nella pratica contestata si osserva che, mentre per SA e RL US l’Autorità ha impiegato il "margine operativo lordo (EBIT)", per PI è stata utilizzata la diversa misura del "profitto lordo". La differenza tra i due dati è che l'utile lordo è più alto perché include i costi operativi, che vengono invece sottratti per calcolare l’EBIT. Ciò risulterebbe evidente dal bilancio di PI, dove l'utile lordo è di 8,9 milioni di sterline (il valore indicato nel par. 109 del provvedimento gravato in prime cure), mentre l'utile, al netto dei costi operativi (cioè l'EBIT), è di 2 milioni di sterline (circa 2,3 milioni di euro).
Si deduce, infine, che l’A.G.C.M. ha considerato solo i fatturati italiani del gruppo SA (precisamente, quelli presenti nel bilancio della società direttamente sanzionata), mentre, nel caso di PI, ha preso in considerazione i suoi fatturati globali (in gran parte extra-UE).
16. I suddetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente.
Occorre premettere che alcuni dei profili di doglianza con essi veicolati risultano superati per effetto dell’accertata fondatezza, nei limiti prima precisati al punto 10., del secondo motivo di appello di PI e, solo in parte, nei termini sempre ivi già precisati, del primo motivo di appello di SA. Infatti, il loro accoglimento in parte qua importa una riduzione della sanzione irrogabile a tali operatori che verrà quantificata, nell’esercizio della giurisdizione di merito attribuita ex art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a. a questo giudice, infra al punto 16.4.
Saranno qui, pertanto, esaminati quelle censure che, ove accolte, determinerebbero un ulteriore abbattimento del quantum irrogabile.
16.1 Esse sono tutte infondate.
Quanto alle doglianze svolte da SA non sussiste, anzitutto, il difetto di motivazione da questa lamentato.
L’Autorità ha fornito a sostegno della quantificazione proposta una motivazione ampia ed articolata che si è confrontata anche specificatamente con il profilo della gravità dell’infrazione (§ 111 del provvedimento gravato in prime cure).
SA ha peraltro rivestito, come detto, un ruolo centrale nella predisposizione e conduzione della promozione anche rispetto alle altre società appellanti sue ausiliarie.
Deve aggiungersi che la pretesa fattiva collaborazione invocata dalla medesima non è andata oltre i binari della fisiologica dialettica procedimentale che intercorre tra l’operatore economico e l’Autorità nel corso dell’attività istruttoria. Infatti, il comportamento di SA si è limitato al mero adempimento dei doveri di esibizione documentale e di risposta ai quesiti formulati dagli uffici, risolvendosi in una condotta puramente endoprocedimentale e doverosa.
Difetta, pertanto, rispetto a tale contegno, quel quid pluris in grado di giustificare, sul piano della meritevolezza, il riconoscimento di una riduzione del carico sanzionatorio (cfr . , ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 7107, punto 7.1 della parte in diritto).
Quanto, in particolare, agli impegni proposti da SA, questi, ancorché non accettati sono stati comunque presi in considerazione dall’Autorità che ha parlato di “ravvedimento operoso” (§ 115 del provvedimento gravato in prime cure). A nulla vale obiettare che il provvedimento gravato in prime cure non abbia specificato quale sia stata la riduzione dell’importo della sanzione concessa a tale titolo atteso che essa è evidentemente rifluita nel generale giudizio di rimproverabilità, espresso in maniera e sintetica e globale sintetico dall’Autorità nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui essa gode rispetto alla determinazione del quantum .
Deve, peraltro, aggiungersi che l’adozione tempestiva delle misure straordinarie per rimuovere i disagi dei consumatori dovuti alle difficoltà operative incontrate da RL US, sono state espressamente compensate con la circostanza aggravante della recidiva (sempre § 115 del provvedimento gravato in prime cure).
Con riferimento a tale aggravante essa risulta essere stata legittimamente ritenuta dall’Autorità in ragione dell’adozione nei confronti di SA del precedente provvedimento n. 27363 del 25 settembre 2018 (caso PS11009-SA-Aggiornamento software). Resta, peraltro, irrilevante, sul piano formale della correttezza dell’operato dell’Autorità, la circostanza che quest’ultimo sia stato definitivamente annullato posto che tale annullamento è sopraggiunto all’adozione del provvedimento gravato in prime cure (con Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2023, n. 6006).
Tuttavia, l’intervenuto annullamento con effetti ex tunc della precedente sanzione e, quindi, l’insussistenza sul piano materiale di una recidiva, è circostanza che può essere (e va) valorizzata ai fini della rideterminazione della sanzione finale che sarà operata da questo giudice nell’esercizio della propria giurisdizione di merito (vedasi infra al punto 16.4).
Quanto, poi, alla durata dell’illecito l’Autorità ha correttamente individuato, rispetto alla pratica ingannevole, la sua cessazione nel settembre 2022 e, quindi, con l’ultima promozione che, come detto, ha sostituito denominazione e claim originari.
La cessazione della pratica aggressiva va, invece, fatta risalire, per le ragioni già ampiamente esposte, a differenza di quanto affermato nell’Autorità nel provvedimento gravato in prime cure, a fine marzo 2022. Questo profilo di doglianza resta, quindi, assorbito nella rideterminazione della sanzione finale operata al 16.4 in conseguenza dell’accoglimento in parte qua del primo motivo di appello di SA.
16.2 Da disattendere sono le doglianze svolte da RL US in punto di quantificazione della sanzione.
In primo luogo, con riguardo alla imputabilità dei ritardi agli altri operatori coinvolti (SA e l’altra ausiliaria KA) valgono le considerazioni già svolte supra al punto 10.4 in ordine al mancato raggiungimento della relativa prova e, in ogni caso, alla irrilevanza rispetto alla configurabilità dell’illecito.
In secondo luogo, appare corretta dal punto di vista metodologico, la scelta dell’Autorità di assumere a parametro, nella determinazione del quantum , il fatturato complessivo (e non altre grandezze microeconomiche quali i margini operativi).
È, infatti, appena il caso di rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che, in sede di dosimetria della sanzione, si deve far riferimento ai ricavi tout court considerati (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2024, n. 1561) anche in considerazione della circostanza che “indice dell'effettiva condizione economica del professionista è il fatturato complessivamente realizzato nell'ultimo anno, in quanto esso fornisce un indice della specifica dimensione economica” e che “attribuire rilevanza al fatturato quale parametro di commisurazione del quantum sanzionatorio consente il dispiegarsi dell'effetto deterrente e dissuasivo della sanzione medesima” ( ex multis Cons. Stato, sez. VI. del 27 dicembre 2023, n. 11175).
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, la sanzione irrogata a RL US appare comunque congrua corrispondendo solamente al 4,6% del suo fatturato di riferimento ed essendo ben più prossima al minimo edittale rispetto che al massimo.
Essa pare, inoltre, proporzionata nel rapporto con le sanzioni irrogate a PI e SA, anche a esito dell’abbattimento operato infra al punto 16.4.
Ciò sia:
- rispetto a SA perché RL US era la diretta gestrice della fase che in cui si sono registrate le maggiori criticità per i consumatori (come rilevato anche al § 112 del provvedimento gravato in prime cure);
- rispetto a PI, la quale, sebbene di dimensioni economiche notevolmente maggiori, ha giocato un ruolo nella pratica commerciale scorretta ben più marginale (limitato, per quanto si è detto, alla sola pratica ingannevole).
16.3 Sono infondate, infine, anche le doglianze svolte da PI con riguardo al quantum .
Come si è detto al precedente punto 16.2, il parametro di riferimento per stabilire al dimensione economica dell’operatore è data dal fatturato complessivo sicché non assumono specularmente rilievo grandezze microeconomiche come il margine lordo ovvero la frazione di fatturato prodotta nel solo territorio dello Stato.
Né si registra, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di PI, una disparità di trattamento rispetto alle altre società odierne appellanti atteso che l’Autorità, nello stabilire la dimensione economica di PI, ha fatto riferimento ai dati forniti proprio da quest’ultima (§ 109 e nota 51 a pag. 35 del provvedimento gravato in prime cure da cui si ricava che dati e grandezze economiche prese in considerazione da A.G.C.M. sono frutto di “Dati estrapolati dall’ultimo bilancio disponibile, prodotto dalla Parte”).
16.4 Ferma la reiezione per quanto sopra illustrato delle ulteriori doglianze svolte dalle tre appellanti in punto di dosimetria della sanzione, una rimodulazione di quest’ultima in favore di SA e PI si impone comunque, come anticipato, in ragione dell’accertata fondatezza, nei limiti e sensi prima precisati, delle doglianze da queste svolte con riguardo alla configurabilità di una pratica aggressiva.
Infatti, come già illustrato, è da escludere, per difetto di prova di un indebito condizionamento dei consumatori, la configurabilità di una condotta aggressiva con riguardo alla seconda fase della pratica che va dalla fine di maggio 2022 alla fine di settembre 2022.
Ciò è destinato a riverberarsi sul trattamento sanzionatorio riservato a SA e PI.
In particolare, in conseguenza di tale accertamento, la prima è chiamata a rispondere, oltre che della pratica ingannevole per l’intero periodo preso in considerazione dall’Autorità ( id est da inizio dicembre 2021 fino a fine settembre 2022), della pratica aggressiva solo per il periodo che va da inizio dicembre 2021 a fine marzo 2022 (con esclusione, quindi, del periodo che va da fine maggio 2022 a fine settembre 2022).
PI, invece, sempre in conseguenza di tale accertamento, è chiamata a rispondere unicamente della pratica ingannevole per l’intero periodo preso in considerazione dall’Autorità ( id est da inizio dicembre 2021 fino a fine settembre 2022) e non anche della pratica aggressiva (che le è stata ascritta dall’Autorità solo per il periodo che va da fine maggio 2022 a fine settembre 2022, periodo in relazione al quale, come detto, è stato qui rilevato un difetto di prova rispetto all’elemento dell’indebito condizionamento dei consumatori).
Considerate tutte le circostanze del caso concreto nonché durata e contenuto della pratica contestata, appare, quindi, a questo giudice equo, nell’esercizio della giurisdizione di merito attribuita ex art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a., rideterminare in riduzione le sanzioni che dovrà adottare l’Autorità in sede di riedizione del potere operando in favore di PI una riduzione del 50 % e, in favore di SA, una riduzione del 25 % (anche tenendo conto, rispetto a quest’ultima del venire meno, sul piano materiale, della ritenuta recidiva).
Tale abbattimento, anche in ragione della intervenuta reiezione delle altre doglianze svolte dalle parti con riferimento al quantum , andrà calcolato sull’importo della sanzione indicato nel provvedimento n. 30671 (PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY), adottato dall’Autorità il 13 giugno 2023.
17. In conclusione, per le ragioni esposte:
- vanno accolti, nei limiti e sensi di cui in motivazione, l’appello n. R.G. 2257 del 2025 proposto da PI MI e l’appello n. R.G. 2362 del 2025 proposto da SA TR LI S.p.A.;
- va respinto l’appello n. R.G. 2204 del 2025 proposto da RL US S.r.l..
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno accolti in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, i ricorsi di primo grado proposti da PI MI e da SA TR LI S.p.A. e va annullato in parte, nei corrispondenti limiti e sensi, il provvedimento gravato in prime cure.
In particolare, il provvedimento n. 30671 (PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY), adottato dall’Autorità il 13 giugno 2023 va annullato nella parte in cui:
- ha accertato a carico di SA TR LI S.p.A. la tenuta di una pratica commerciale aggressiva a far data dalla fine di maggio 2022 alla fine di settembre 2022;
- ha accertato a carico di PI MI la tenuta di una pratica commerciale aggressiva;
- ha quantificato la sanzione irrogabile a carico di PI MI e SA TR LI S.p.A..
17.1 In sede di riesercizio del potere l’Autorità dovrà rideterminare la sanzione irrogabile a carico di PI MI e da SA TR LI S.p.A. operando in favore delle predette società una riduzione, rispettivamente, del 50 % e del 25 %. Tale abbattimento andrà calcolato sull’importo della sanzione indicato nel provvedimento n. 30671 (PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY), adottato dall’Autorità il 13 giugno 2023.
18. Sussistono, in ragione della oggettiva complessità in fatto e diritto della vicenda, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, previa loro riunione, sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- accoglie, nei limiti e sensi di cui in motivazione, l’appello n. R.G. 2257 del 2025 proposto da PI MI e l’appello n. R.G. 2362 del 2025 proposto da SA TR LI S.p.A.;
- respinge l’appello n. R.G. 2204 del 2025 proposto da RL US S.r.l.;
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, i ricorsi di primo grado proposti da PI MI e da SA TR LI S.p.A. e annulla in parte, nei limiti e sensi di cui in motivazione, il provvedimento gravato in prime cure.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA LL, Consigliere, Estensore
VA Pascuzzi, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VA LL | SE De Felice |
IL SEGRETARIO