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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2025 R.G.
TRA
n. in Cina il 29.01.1981 rappresentata e difesa dall'avv. NOVIELLO NICOLA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 13/02/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la pensione di inabilità; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione del quadro morboso ed, in particolare, per la percentuale riconosciuta per l'asportazione di Scwannoma.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico della ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Esiti di intervento per asportazione di Scwannoma dell'angolo ponto cerebellare di sinistra” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo la patologia sofferta dall'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico dell'istante, per essere correttamente valutato sotto il profilo medico legale, richiede un'attenta disamina. Lo schwannoma
è un tumore benigno originato dalle cellule di dei nervi cranici e spinali, detto anche Per_2
2 neurinoma. Nel caso della signora è stato trattato chirurgicamente ed ha determinato, come Pt_2 descritto nell'esame obiettivo, paralisi di Bell con lagoftalmo. Non essendo direttamente tabellata per analogia può valutarsi nella misura del 35% (riferendosi ai codici tabellari 9322-9323). Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata
- utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo
509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 40%. Quindi, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che la signora
[...]
è da ritenersi “invalido civile nella misura del 35% a decorrere dalla domanda Pt_1 amministrativa”.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa generica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a
3 vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5765/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
4 2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2025 R.G.
TRA
n. in Cina il 29.01.1981 rappresentata e difesa dall'avv. NOVIELLO NICOLA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 13/02/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la pensione di inabilità; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione del quadro morboso ed, in particolare, per la percentuale riconosciuta per l'asportazione di Scwannoma.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico della ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Esiti di intervento per asportazione di Scwannoma dell'angolo ponto cerebellare di sinistra” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo la patologia sofferta dall'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico dell'istante, per essere correttamente valutato sotto il profilo medico legale, richiede un'attenta disamina. Lo schwannoma
è un tumore benigno originato dalle cellule di dei nervi cranici e spinali, detto anche Per_2
2 neurinoma. Nel caso della signora è stato trattato chirurgicamente ed ha determinato, come Pt_2 descritto nell'esame obiettivo, paralisi di Bell con lagoftalmo. Non essendo direttamente tabellata per analogia può valutarsi nella misura del 35% (riferendosi ai codici tabellari 9322-9323). Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata
- utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo
509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 40%. Quindi, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che la signora
[...]
è da ritenersi “invalido civile nella misura del 35% a decorrere dalla domanda Pt_1 amministrativa”.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa generica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a
3 vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5765/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
4 2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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