Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 23.1.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, c.f. , con sede in Catania, Stradale San Giorgio Parte_1 P.IVA_1
n.78/C, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania viale Jonio
n.35, presso lo studio dell'avv. Andrea Libranti, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Veronica Sgroi, per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato CP_1
generale alle liti del 23.1.2023 (rep.37590), in Notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018717249 notificata il 12.12.2022, nonché avverso i sottesi avvisi di addebito n. 59320130002395107, n. 59320140005703458, n. 59320150001109241, n.
59320150001548159, n. 59320150005100961, n. 59320160003436345, n. 59320160004306202, n.
593201700013162 e n. 59320170005897487, per il pagamento della somma complessiva di €
60.161,85, a titolo di contributi previdenziali DM10 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oltre sanzioni ed interessi.
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. CP_ Con memoria depositata il 22.5.2023 si è tempestivamente costituito l' formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in r e lazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in Controparte_2
forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio delle Controparte_2
notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
L'udienza del 23.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Con il presente giudizio di opposizione parte ricorrente ha innanzitutto rilevato la mancata notifica degli atti prodromici, con conseguente illegittima attivazione della procedura di riscossione e prescrizione quinquennale della pretesa.
Con particolare riguardo al vizio di omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (Cass. 13.5.2014, n. 10326).
Ciò premesso, relativamente al dedotto vizio formale di irregolare avvio della procedura di riscossione per mancata notifica degli atti prodromici, il motivo di opposizione, riconducibile all'art. 617 c.p.c., è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio, previsto dalla predetta norma, di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 12.12.2022, con ricorso depositato il 23.1.2023.
Relativamente alla dedotta mancata notifica degli atti prodromici in funzione del recupero della possibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria dell'ente impositore, la doglianza va qualificata come opposizione all'esecuzione. CP_ Dalla documentazione prodotta in atti dall' si evince che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono stati così notificati a mezzo pec:
1) 59320130002395107000 in data 7/6/2013;
2) 59320140005703458000 in data 4/11/2014;
3) 59320150001109241000 in data 13/9/2015;
4) 59320150001548159000 in data 14/10/2015;
5) 59320150005100961000 in data 26/11/2015;
6) 59320160003436345000 in data 2/7/2016;
7) 59320160004306202000 in data 11/10/2016;
8) 59320170001003162000 in data 29/03/2017;
9) 59320170005897487000 in data 17/10/2017.
La predetta documentazione attinente alle notifiche degli avvisi di addebito non è stata contestata da parte ricorrente, se non limitatamente agli avvisi di addebito n.59320150001109241, n.
59320150001548159, n. 59320150005100961, n. 59320160003436345, n. 59320160004306202, CP_ rispetto ai quali ha eccepito l'invalidità delle notifiche in quanto l' ha prodotto le ricevute solo in formato xml, che non consentono di verificare il contenuto dell'atto notificato.
L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento espresso da quest'Ufficio, in conformità con le recenti pronunce della Corte d'Appello.
Invero: “con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, la locale Corte di Appello nel soffermarsi ad attenzionare la ricevuta completa costituita dal file “postacert.eml” e quella “daticert.xml”, ha evidenziato che quest'ultima contiene i dati di certificazione relativi all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio e che “In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'AVA … - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove … ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta”. Quanto alle ricevute sintetiche della notifica dell'AVA …, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dal … e avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito –
Aziende con lavoratori dipendenti”, è pervenuto il giorno … alle ore … nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). … Il ricorrente non ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché. Per il principio di vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio
(riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA … o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018)” (Corte di Appello di Catania Sez. Lav. sent. 21.03.2024; sent.
17.04.2024 n. 339; sent. 25.07.2024 n.798)” (Trib. Catania – Sez. Lav. sentenza n. 5818/2024 depositata il 30/12/2024 – est. dott.ssa R. Nicosia;
v. anche sentenza n. 2676/2024 del 14/5/2024 depositata il 15/05/2024).
Ancora, la Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro ha recentissimamente ribadito: “[…] il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti). Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta:
l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di
Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore
12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di
Catania – Sez. Lav. n. 1268/2024 depositata il 7/1/2025).
Da ciò consegue che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono stati notificati all'opponente nelle date sopra riportate, per cui, poiché “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass. 23.10.2012 n.18145), la doglianza di merito relativa all'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione prima della notifica degli avvisi di addebito è inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass.
Sez. Lav. 22.3.2023 n. 8198).
Pertanto, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna delle suindicate date di notifica degli avvisi di addebito, il motivo di opposizione in questione è inammissibile, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle doglianze relative al periodo precedente alle notifiche degli avvisi di addebito.
Con riferimento al motivo di opposizione relativo alla prescrizione successiva alle notifiche di questi ultimi, va osservato che, in relazione all'opposizione avverso il ruolo, come pure con riferimento all'opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'ente impositore.
Infatti, con riguardo a tali azioni, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva l'agente della riscossione, e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8.3.2022, hanno evidenziato che l'agente della riscossione non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva che, a fronte della pretesa di accertamento dell'inesistenza del credito, compete al solo ente impositore.
Ciò premesso, occorre verificare se il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalle date di notifica degli avvisi di addebito, sia o meno spirato alla data (12.12.2022) di notifica dell'opposta intimazione di pagamento, tenuto conto che il predetto termine, per un verso, non risulta interrotto da atti intermedi e, per altro verso, è stato sospeso per complessivi 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, v. Trib. di Catania – Sez. L. n. 292/2023.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni. Da ciò consegue che la prescrizione è maturata limitatamente ai debiti dell'opponente relativi ai seguenti avvisi di addebito: 59320130002395107000 notificato in data 7/6/2013;
59320140005703458000 notificato in data 4/11/2014; 59320150001109241000 notificato in data
13/9/2015; 59320150001548159000 notificato in data 14/10/2015; 59320150005100961000 notificato in data 26/11/2015.
Pertanto, essendosi tali debiti per contributi e somme aggiuntive estinti per prescrizione,
l'opposizione è parzialmente fondata.
L'opposizione è invece infondata con riferimento agli ulteriori debiti, non risultando maturato il termine di prescrizione quinquennale, come detto sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dopo la notifica dei seguenti avvisi di addebito: 59320160003436345000 notificato in data 2/7/2016;
59320160004306202000 notificato in data 11/10/2016; 59320170001003162000 notificato in data
29/03/2017; 59320170005897487000 notificato in data 17/10/2017.
Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali, come CP_ liquidate in dispositivo, sono per metà compensate tra parte ricorrente e e, per la restante metà, sono poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito n. 59320130002395107000; n. 59320140005703458000; n.
59320150001109241000; n. 59320150001548159000; n. 59320150005100961000 e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento opposta;
rigetta per il resto l'opposizione; CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere metà delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con distrazione ai difensori che si dichiarano antistatari, spese che si liquidano, nell'intero, in € 4.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti le spese processuali per la restante metà del predetto importo.
Catania, 27.1.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi