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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marletta, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere stato dipendente della società resistente dal 18.01.1999 al
25.01.2021, con la qualifica di operaio e la mansione di banconista specializzato di III livello presso il supermercato, a marchio CRAI, con sede in Trecastagni, Piazza Sant'Alfio
n. 7/8; il 07.01.2021 di avere ricevuto una lettera di contestazione degli addebiti e di apertura di procedimento disciplinare;
di essere stato licenziato per motivi disciplinari con lettera del 23.01.2021 e con decorrenza dal 25.01.2021; di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata del 01.03.2021; di avere
1 successivamente impugnato il licenziamento in sede giudiziale e che il relativo processo si era concluso con ordinanza del 29.01.2023, con la quale era stata dichiarata
“l'inammissibilità del ricorso proposto con le forme del cd rito Fornero per inapplicabilità al caso di specie della tutela di cui all'art. 18 legge della legge n.300/70 nei casi di domanda diversa da quella di reintegra.”.
Nella presente sede il ricorrente ha domandato la dichiarazione di nullità o l'accertamento della illegittimità o l'annullamento dell'intimato licenziamento, e la conseguente condanna della resistente alla reintegrazione o riassunzione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra ovvero al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge, adducendo le seguenti ragioni: mancata affissione del codice disciplinare;
insussistenza del fatto posto a base del recesso per giusta causa, sostenendo di non avere profferito le parole riportate nella contestazione, di non avere leso l'immagine dell'azienda, di non avere diffuso notizie riservate e non avere mai mancato di rispetto alla figura del datore di lavoro;
natura ritorsiva del licenziamento;
violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare;
punibilità della condotta con una sanzione conservativa, anziché espulsiva.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituta in giudizio, eccependo la inammissibilità o improponibilità del ricorso, per violazione del principio del ne bis in idem e per violazione del termine di decadenza di cui all'art. 32 della legge n
183/2010, e spiegando difese volte ad ottenere nel merito il rigetto delle domande attoree.
Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 07.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità improponibilità del ricorso sollevata dalla resistente.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Si deve osservare al riguardo che, definendo in sede di c.d. rito il ricorso proposto CP_2
dal sig. con il quale erano state dedotte le medesime domande formulate nella Parte_1
odierna sede e sulla base degli identici fatti costitutivi, lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 29.01.2023, presupposta la mancanza del requisito dimensionale in capo alla
2 società datrice e ritenuta conseguentemente ammessa in sede di rito c.d. la sola CP_2
domanda di reintegrazione nel posto di lavoro fondata sull'asserito carattere ritorsivo o pretestuoso del licenziamento, ha rigettato tale domanda e, per il resto, ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando giustamente che fossero inammissibili in quella sede le domande tese ad ottenere la reintegrazione basate su diverse causae petendi e, a maggior ragione, la tutela obbligatoria.
L'odierno ricorso, quindi, deve ritenersi inammissibile soltanto limitatamente alla domanda di reintegrazione fondata sul carattere ritorsivo del licenziamento, perché su tale domanda si è già pronunciata in modo incontrovertibile e definitivo la citata ordinanza emessa in sede di c.d. rito , non opposta. CP_2
L'eccezione di inammissibilità per violazione del termine decadenziale per proporre l'impugnativa in sede giudiziale, poi, è infondata, il ricorso originariamente proposto nelle forme del c.d. rito essendo stato del tutto tempestivo. CP_2
3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
3.1. Per quanto concerne la doglianza concernente la mancata affissione del codice disciplinare, si deve rammentare che, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (così ex multis Cass. Sez. lav. 21.10.2022, n. 31150); in altri termini, “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare”
(Cass. Sez. lav. 09.01.2018, n. 279; Cass. Sez. lav. 03.01.2017, n. 54; Cass. Sez. lav.
29.05.2013, n. 13414; Cass. Sez. lav. 27.01.2011, n. 1926).
Nel caso di specie, la condotta ascritta alla parte ricorrente, nella specie, laddove effettivamente posta in essere, si pone quantomeno in violazione dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà scaturenti dal rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso concreto, in disparte la previa pubblicità o meno del codice disciplinare, le condotte in questione sono di tale evidenza nel loro disvalore in riferimento al rapporto di lavoro che ne risulterebbe del tutto superflua l'espressa previsione in un codice disciplinare trattandosi di ipotetiche violazioni del “minimo etico e professionale” correlato alla prestazione lavorativa.
3 3.2. Quanto alla dedotta mancanza di specificità della contestazione, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la contestazione disciplinare deve delineare l'addebito così come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica sa parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.
Devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loto materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 20.3.2018, n. 6889; Cass. Sez. lav., 12.2017, n.
619; Cass. Sez. lav., 8.4.2016, n. 6898).
Con peculiare riferimento al licenziamento disciplinare, i giudici di legittimità hanno aggiunto che “l'esigenza della specificità della contestazione, prescritta dalla L. n. 300 del
1970, art. 7, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ciò, tuttavia, non esclude, ma implica che la contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere la esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2016, n. 6898).
Nella specie, nella lettera di contestazione del 07.01.2021 il datore di lavoro ha descritto, riportandone una parte anche letteralmente, le frasi profferite dal sig. il quale, Parte_1
alla presenza dei suoi colleghi, avrebbe paventato la presentazione di una denuncia nei confronti dell'amministratore, l'arrivo di un “commissario” e la chiusura dell'attività commerciale, rivelando “dettagli relativi alla contabilità aziendale” e informazioni riservate
4 “riguardanti la trattative intercorse fra i soci per la vendita delle quote societarie, esplicitando al suo collega che la trattativa sarebbe saltata in quanto i soci uscenti (fra cui sua madre) non avevano accettato il piano di dilazione del pagamento offerto”.
Orbene, deve ritenersi che, con la suddetta lettera di contestazione, il datore abbia sufficientemente tracciato e delineato i fatti materiali posti a base del provvedimento espulsivo, avendo fatto riferimento, anche testuale, alle frasi profferite dal ricorrente alla presenza dei suoi colleghi.
3.3. Per quanto riguarda la dedotta insussistenza dei fatti posti a base della giusta causa di licenziamento o, quantomeno, la dedotta rilevanza disciplinare dei medesimi fatti, secondo il pacifico indirizzo della Cassazione, “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.” (vedi, tra le altre, Cass. civ. Sez. lav., 10.10.2012, n. 17257 e, più di recente,
Cass. Sez. lav. 21.2.2017, n. 4453; negli stessi termini si veda, da ultimo, Cass. Sez. lav.,
23.5.2019, n. 14063, secondo la quale la giusta causa di licenziamento, “quale evento che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, “integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione
è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge”; con quest'ultima pronuncia, poi, i giudici di legittimità hanno osservato che ).
Giova ribadire, poi, che in tema di licenziamento per giusta causa “incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonchè alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle
5 circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento volitivo” (Cass. civ.
Sez. Lav., 23.2.2009, n. 4368 e Cass. civ. Sez. Lav., 3.1.2011, n. 35).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice della fase Fornero ha condivisibilmente osservato che,
“alla stregua della lettera di giustificazioni in atti e delle prospettazioni del ricorrente nel presente giudizio, può dirsi che il fatto in sé delle esternazioni in questione è incontestato, con esclusione unicamente del riferimento alla denuncia all'amministratore che viene negato in seno alle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare. Ciò che il ricorrente assume è invece che sia stato travisato il senso e l'intento delle esternazioni medesime”, aggiungendo che “le esternazioni in parola -che per il loro contenuto sì come per lo più non specificatamente contestato non è verosimile considerare finalizzate a tranquillizzare i colleghi o ad incoraggiarli sulle sorti aziendali- vieppiù poste in essere in un clima di conflitti nella compagine datoriale dei quali il dipendente era a conoscenza per i legami familiari, possano integrare una fattispecie di illecito disciplinare. per contrasto con i doveri di lealtà che vincolano il dipendente”.
I testimoni e escussi nella odierna sede giudiziale, Testimone_1 Testimone_2
peraltro, hanno coerentemente ribadito che il ricorrente aveva parlato con loro delle “vicende societarie”, dei “conflitti tra soci”, del rischio di imminente cessazione dell'attività, delle
“accuse nei riguardi dell'amministratore” e delle “responsabilità” di quest'ultimo, accusato di pregiudicare l'andamento dell'azienda (“stava facendo danni”) e di essere un incompetente (“non era lavoro suo”), paventando che sarebbe intervenuta la “finanza” e “il commissario”.
Deve pertanto reputarsi che le frasi profferite dal ricorrente alla presenza di due suoi colleghi, probabilmente in due momenti diversi alla presenza di ciascuno dei due, abbiano avuto tenore e valore effettivamente denigratorio ed offensivo nei riguardi dell'amministratore della società datrice, ancor più considerando la situazione di conflittualità già esistente all'interno della compagine sociale e dei dissidi esistenti tra i familiari coinvolti nella gestione aziendale.
3.4. Viceversa, deve ritenersi positivamente apprezzabile la censura attinente alla mancanza di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione espulsiva irrogata, laddove sarebbe stato maggiormente confacente alla fattispecie applicare una sanzione conservativa.
Invero, considerate le piccole dimensioni del contesto aziendale e della società datrice, a conduzione poco più che familiare, la mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore incolpato e la episodicità delle condotte, sarebbe apparso maggiormente rispettoso
6 del principio di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione conseguente applicare una sanzione conservativa, anziché quella massimamente afflittiva del licenziamento.
4. Il licenziamento, pertanto, va ritenuto illegittimo e, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970, va dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e, tenuto conto degli elementi di fatto sopra menzionati (piccole dimensioni del contesto aziendale e della società datrice, a conduzione poco più che familiare, mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore incolpato, episodicità delle condotte), la società datrice va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1826/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione fondata sull'asserito carattere ritorsivo del licenziamento;
dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorso tra e la Parte_1 [...]
con effetto dal 25.01.2021; Controparte_1
condanna la predetta società al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Catania, 9 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marletta, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere stato dipendente della società resistente dal 18.01.1999 al
25.01.2021, con la qualifica di operaio e la mansione di banconista specializzato di III livello presso il supermercato, a marchio CRAI, con sede in Trecastagni, Piazza Sant'Alfio
n. 7/8; il 07.01.2021 di avere ricevuto una lettera di contestazione degli addebiti e di apertura di procedimento disciplinare;
di essere stato licenziato per motivi disciplinari con lettera del 23.01.2021 e con decorrenza dal 25.01.2021; di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata del 01.03.2021; di avere
1 successivamente impugnato il licenziamento in sede giudiziale e che il relativo processo si era concluso con ordinanza del 29.01.2023, con la quale era stata dichiarata
“l'inammissibilità del ricorso proposto con le forme del cd rito Fornero per inapplicabilità al caso di specie della tutela di cui all'art. 18 legge della legge n.300/70 nei casi di domanda diversa da quella di reintegra.”.
Nella presente sede il ricorrente ha domandato la dichiarazione di nullità o l'accertamento della illegittimità o l'annullamento dell'intimato licenziamento, e la conseguente condanna della resistente alla reintegrazione o riassunzione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra ovvero al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge, adducendo le seguenti ragioni: mancata affissione del codice disciplinare;
insussistenza del fatto posto a base del recesso per giusta causa, sostenendo di non avere profferito le parole riportate nella contestazione, di non avere leso l'immagine dell'azienda, di non avere diffuso notizie riservate e non avere mai mancato di rispetto alla figura del datore di lavoro;
natura ritorsiva del licenziamento;
violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare;
punibilità della condotta con una sanzione conservativa, anziché espulsiva.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituta in giudizio, eccependo la inammissibilità o improponibilità del ricorso, per violazione del principio del ne bis in idem e per violazione del termine di decadenza di cui all'art. 32 della legge n
183/2010, e spiegando difese volte ad ottenere nel merito il rigetto delle domande attoree.
Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 07.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità improponibilità del ricorso sollevata dalla resistente.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Si deve osservare al riguardo che, definendo in sede di c.d. rito il ricorso proposto CP_2
dal sig. con il quale erano state dedotte le medesime domande formulate nella Parte_1
odierna sede e sulla base degli identici fatti costitutivi, lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 29.01.2023, presupposta la mancanza del requisito dimensionale in capo alla
2 società datrice e ritenuta conseguentemente ammessa in sede di rito c.d. la sola CP_2
domanda di reintegrazione nel posto di lavoro fondata sull'asserito carattere ritorsivo o pretestuoso del licenziamento, ha rigettato tale domanda e, per il resto, ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando giustamente che fossero inammissibili in quella sede le domande tese ad ottenere la reintegrazione basate su diverse causae petendi e, a maggior ragione, la tutela obbligatoria.
L'odierno ricorso, quindi, deve ritenersi inammissibile soltanto limitatamente alla domanda di reintegrazione fondata sul carattere ritorsivo del licenziamento, perché su tale domanda si è già pronunciata in modo incontrovertibile e definitivo la citata ordinanza emessa in sede di c.d. rito , non opposta. CP_2
L'eccezione di inammissibilità per violazione del termine decadenziale per proporre l'impugnativa in sede giudiziale, poi, è infondata, il ricorso originariamente proposto nelle forme del c.d. rito essendo stato del tutto tempestivo. CP_2
3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
3.1. Per quanto concerne la doglianza concernente la mancata affissione del codice disciplinare, si deve rammentare che, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (così ex multis Cass. Sez. lav. 21.10.2022, n. 31150); in altri termini, “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare”
(Cass. Sez. lav. 09.01.2018, n. 279; Cass. Sez. lav. 03.01.2017, n. 54; Cass. Sez. lav.
29.05.2013, n. 13414; Cass. Sez. lav. 27.01.2011, n. 1926).
Nel caso di specie, la condotta ascritta alla parte ricorrente, nella specie, laddove effettivamente posta in essere, si pone quantomeno in violazione dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà scaturenti dal rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso concreto, in disparte la previa pubblicità o meno del codice disciplinare, le condotte in questione sono di tale evidenza nel loro disvalore in riferimento al rapporto di lavoro che ne risulterebbe del tutto superflua l'espressa previsione in un codice disciplinare trattandosi di ipotetiche violazioni del “minimo etico e professionale” correlato alla prestazione lavorativa.
3 3.2. Quanto alla dedotta mancanza di specificità della contestazione, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la contestazione disciplinare deve delineare l'addebito così come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica sa parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.
Devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loto materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 20.3.2018, n. 6889; Cass. Sez. lav., 12.2017, n.
619; Cass. Sez. lav., 8.4.2016, n. 6898).
Con peculiare riferimento al licenziamento disciplinare, i giudici di legittimità hanno aggiunto che “l'esigenza della specificità della contestazione, prescritta dalla L. n. 300 del
1970, art. 7, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ciò, tuttavia, non esclude, ma implica che la contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere la esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2016, n. 6898).
Nella specie, nella lettera di contestazione del 07.01.2021 il datore di lavoro ha descritto, riportandone una parte anche letteralmente, le frasi profferite dal sig. il quale, Parte_1
alla presenza dei suoi colleghi, avrebbe paventato la presentazione di una denuncia nei confronti dell'amministratore, l'arrivo di un “commissario” e la chiusura dell'attività commerciale, rivelando “dettagli relativi alla contabilità aziendale” e informazioni riservate
4 “riguardanti la trattative intercorse fra i soci per la vendita delle quote societarie, esplicitando al suo collega che la trattativa sarebbe saltata in quanto i soci uscenti (fra cui sua madre) non avevano accettato il piano di dilazione del pagamento offerto”.
Orbene, deve ritenersi che, con la suddetta lettera di contestazione, il datore abbia sufficientemente tracciato e delineato i fatti materiali posti a base del provvedimento espulsivo, avendo fatto riferimento, anche testuale, alle frasi profferite dal ricorrente alla presenza dei suoi colleghi.
3.3. Per quanto riguarda la dedotta insussistenza dei fatti posti a base della giusta causa di licenziamento o, quantomeno, la dedotta rilevanza disciplinare dei medesimi fatti, secondo il pacifico indirizzo della Cassazione, “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.” (vedi, tra le altre, Cass. civ. Sez. lav., 10.10.2012, n. 17257 e, più di recente,
Cass. Sez. lav. 21.2.2017, n. 4453; negli stessi termini si veda, da ultimo, Cass. Sez. lav.,
23.5.2019, n. 14063, secondo la quale la giusta causa di licenziamento, “quale evento che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, “integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione
è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge”; con quest'ultima pronuncia, poi, i giudici di legittimità hanno osservato che ).
Giova ribadire, poi, che in tema di licenziamento per giusta causa “incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonchè alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle
5 circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento volitivo” (Cass. civ.
Sez. Lav., 23.2.2009, n. 4368 e Cass. civ. Sez. Lav., 3.1.2011, n. 35).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice della fase Fornero ha condivisibilmente osservato che,
“alla stregua della lettera di giustificazioni in atti e delle prospettazioni del ricorrente nel presente giudizio, può dirsi che il fatto in sé delle esternazioni in questione è incontestato, con esclusione unicamente del riferimento alla denuncia all'amministratore che viene negato in seno alle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare. Ciò che il ricorrente assume è invece che sia stato travisato il senso e l'intento delle esternazioni medesime”, aggiungendo che “le esternazioni in parola -che per il loro contenuto sì come per lo più non specificatamente contestato non è verosimile considerare finalizzate a tranquillizzare i colleghi o ad incoraggiarli sulle sorti aziendali- vieppiù poste in essere in un clima di conflitti nella compagine datoriale dei quali il dipendente era a conoscenza per i legami familiari, possano integrare una fattispecie di illecito disciplinare. per contrasto con i doveri di lealtà che vincolano il dipendente”.
I testimoni e escussi nella odierna sede giudiziale, Testimone_1 Testimone_2
peraltro, hanno coerentemente ribadito che il ricorrente aveva parlato con loro delle “vicende societarie”, dei “conflitti tra soci”, del rischio di imminente cessazione dell'attività, delle
“accuse nei riguardi dell'amministratore” e delle “responsabilità” di quest'ultimo, accusato di pregiudicare l'andamento dell'azienda (“stava facendo danni”) e di essere un incompetente (“non era lavoro suo”), paventando che sarebbe intervenuta la “finanza” e “il commissario”.
Deve pertanto reputarsi che le frasi profferite dal ricorrente alla presenza di due suoi colleghi, probabilmente in due momenti diversi alla presenza di ciascuno dei due, abbiano avuto tenore e valore effettivamente denigratorio ed offensivo nei riguardi dell'amministratore della società datrice, ancor più considerando la situazione di conflittualità già esistente all'interno della compagine sociale e dei dissidi esistenti tra i familiari coinvolti nella gestione aziendale.
3.4. Viceversa, deve ritenersi positivamente apprezzabile la censura attinente alla mancanza di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione espulsiva irrogata, laddove sarebbe stato maggiormente confacente alla fattispecie applicare una sanzione conservativa.
Invero, considerate le piccole dimensioni del contesto aziendale e della società datrice, a conduzione poco più che familiare, la mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore incolpato e la episodicità delle condotte, sarebbe apparso maggiormente rispettoso
6 del principio di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione conseguente applicare una sanzione conservativa, anziché quella massimamente afflittiva del licenziamento.
4. Il licenziamento, pertanto, va ritenuto illegittimo e, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970, va dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e, tenuto conto degli elementi di fatto sopra menzionati (piccole dimensioni del contesto aziendale e della società datrice, a conduzione poco più che familiare, mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore incolpato, episodicità delle condotte), la società datrice va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1826/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione fondata sull'asserito carattere ritorsivo del licenziamento;
dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorso tra e la Parte_1 [...]
con effetto dal 25.01.2021; Controparte_1
condanna la predetta società al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Catania, 9 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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