TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.278/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Lilia Lucia Petrachi come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Raho come Controparte_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”. Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit. Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente presenta uno stato invalidante in misura non inferiore all'80%. Ciò tuttavia non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.07.2022 ma solo da giugno 2024
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.04.2025 dal dott. qui da intendersi Persona_1 integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia, con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal dodicesimo mese dalla maturazione dei requisiti sopra indicati (quindi dal 01.06.2025) ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del d.l. n.78/2012 (cfr. la recente Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente solo da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell ai sensi CP_1 dell'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità nella misura dell'80% e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2025;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata;
CP_1
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.278/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Lilia Lucia Petrachi come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Raho come Controparte_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”. Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit. Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente presenta uno stato invalidante in misura non inferiore all'80%. Ciò tuttavia non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.07.2022 ma solo da giugno 2024
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.04.2025 dal dott. qui da intendersi Persona_1 integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia, con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal dodicesimo mese dalla maturazione dei requisiti sopra indicati (quindi dal 01.06.2025) ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del d.l. n.78/2012 (cfr. la recente Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente solo da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell ai sensi CP_1 dell'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità nella misura dell'80% e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2025;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata;
CP_1
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)