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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2994 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CAPPUCCIO CARMEN presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. CAPPUCCIO CARMEN presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 27/09/1997; che dal matrimonio erano nati tre figli, tutti maggiorenni;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 – Vivere separatamente e ciascuno potrà stabilire liberamente la propria residenza e/o domicilio. Attualmente, vive e risiede in Napoli, alla Via G. A. Campano Is. Parte_1
3, unitamente ai figli, e , seppur ad oggi risulti ancora residente presso la ex CP_1 casa coniugale, si è temporaneamente trasferita presso l'abitazione di sua sorella in attesa di alloggio stabile;
2 – Tenuto conto che non svolge attività lavorativa e che dovrà accollarsi CP_1 il canone di locazione di un immobile ove fisserà la propria residenza, porre a carico di
[...]
un assegno mensile di complessivi € 200,00 rivalutabile annualmente, per il Parte_1 mantenimento della moglie;
3 – Concedere reciprocamente l'assenso per il rilascio del passaporto e di tutte le formalità burocratiche atte al suo conseguimento;
4 – Per quanto non previsto, le parti richiamano la normativa vigente in materia;
5 – Le spese, i diritti e gli onorari relativi alla presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.124, parte II, S. A, sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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