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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 910 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 1868/23 del 2.8.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come dagli avv. F. Mondaini e D. Dalet;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. F. R. Chinigò; Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale e nel merito: riformare integralmente la Sentenza n. 1868/2023 del Giudice di Pace di Firenze, Dott. Paolo Pruneti emessa in data 02.08.2023 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2746/2019 accogliendo i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierno appellante, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: in via preliminare: accertare e dichiarare la tempestività della spiegata opposizione al Decreto Ingiuntivo 5751/2018 emesso dal Giudice di Pace a favore dell'Avv.
[...] contro il Sig. - Nel merito: rigettare l'appello e per l'effetto confermare Pt_1 Controparte_1 la sentenza di primo grado per tutte le motivazioni qui esposte;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle difese ex adverso formulate, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte accolta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 5751/2018 emesso dal medesimo ufficio del g.d.p., relativo
1 al mancato pagamento di compensi professionali di avvocato relativi alla difesa d'ufficio svolta nell'ambito di un procedimento penale, con condanna inoltre al dell'appellante pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la decisione impugnata con riferimento, in sostanza, ai seguenti profili: 1) mancata attribuzione di rilievo alle attività svolte dall'avv. consistenti, quanto alla fase di Pt_1 studio, nell'esame del fascicolo penale in Procura e nell'invio della raccomandata con la quale invitava l'appellato a contattarlo, oltre all'esame delle notifiche della nomina a difensore d'ufficio; 2) violazione dei parametri previsti dal DM 55/14, avendo il g.d.p. compiuto una valutazione contraddittoria considerando la fase di studio svolta in modo “celere”, senza però poi liquidarla, e ciò in violazione del suddetto DM, poiché egli avrebbe potuto al più ridurre il compenso per la predetta fase;
3) illogicità del mancato riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, senza tuttavia riconoscere quelli per la fase di studio, necessariamente prodromica ad essa;
4) violazione del principio di soccombenza sulle spese processuali, visto che l'avocato non aveva ricevuto gli onorari per il proprio lavoro (regolarmente svolto e con profitto), e che tale circostanza era stata dovuta dall'inadempimento del senza che potesse avere rilievo il riconoscimento di un CP_1 quantum inferiore rispetto alla pretesa;
5) omessa pronuncia in merito alla questione relativa alla inammissibilità e/o tardività dell'opposizione proposta nel primo grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio ha evidenziato la tempestività dell'opposizione proposta Controparte_1 in primo grado, correttezza e linearità della sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma.
All'udienza del 10.6.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi riservata in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Tanto premesso l'appello è in parte fondato, e va dunque accolto nei limiti di ragione.
Va innanzitutto esaminato, in ordine logico, il motivo di appello relativo alla dedotta tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel primo grado di giudizio. Il motivo è del tutto infondato, visto che l'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 si applicava, ratione temporis, ai soli compensi di avvocato per giudizi civili, ed in questo caso si trattava di un giudizio penale.
Nel merito sono infondati i primi tre motivi di appello, che vanno affrontati congiuntamente in quanto relativi tutti al mancato riconoscimento di un compenso per la fase di studio che l'avv. avrebbe svolto nell'ambito del procedimento penale. Infatti è corretta la motivazione del Pt_1
g.d.p. nella parte in cui ha affermato che a fronte della contestazione specifica mossa sul punto dal cliente, sarebbe stato onere del difensore dimostrare di aver svolto l'attività di studio, vale a dire le attività (o taluna delle attività) indicate dall'art. 12 comma 3 lettera b del DM 55/14, richiamato dalla parte appellante. Nessuna prova risulta fornita al riguardo non risultando in particolare, al riguardo, dalla documentazione prodotta non soltanto una estrazione di copia del fascicolo processuale presso la Procura della Repubblica, ma neppure la prova che il difensore si sia recato presso tale ufficio per visionare il fascicolo.
La motivazione del g.d.p. appare in effetti contraddittoria nella parte in cui afferma che un'attività di studio sarebbe stata svolta in modo “celere” in udienza, visto che ciò contrasterebbe con quanto
2 dallo stesso affermato in precedenza in merito all'assenza di una fase di studio;
tuttavia si è trattato, del tutto verosimilmente, soltanto di una espressione non felice utilizzata per affermare che il difensore aveva svolto (soltanto) l'attività di udienza. Per il resto dal complesso della motivazione si evince in modo chiaro che essa è fondata sul fatto che un'attività di studio non è stata svolta dall'appellante.
Neppure potrebbe ritenersi che, liquidata la fase decisionale (in merito alla quale non risultano proposti motivi di appello) dovesse perciò solo liquidarsi anche la fase di studio in quanto – parrebbe di capire – necessariamente prodromica rispetto ad essa. Ciò non è possibile infatti affermare in relazione alla struttura del concreto procedimento di specie, e neppure emerge dalla documentazione prodotta che il difensore abbia effettuato in udienza una qualche discussione della causa, dalla quale dovesse evincersi che egli avesse in qualche modo esaminato il procedimento;
egli infatti risulta in effetti soltanto essersi associato alla richiesta del PM.
È infine evidente che l'invio della raccomandata con la quale invitava l'appellato a contattarlo, e all'esame delle notifiche della nomina a difensore d'ufficio, non costituiscono studio del procedimento.
È invece fondato il motivo di appello relativo al capo delle spese di lite. È pur vero infatti che nelle conclusioni del giudizio di primo grado l'appellante ha richiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la determinazione del compenso dovuto al difensore. Ma è anche vero quanto da quest'ultimo affermato, e cioè che egli ha dovuto comunque agire in giudizio non avendo ricevuto alcunchè in pagamento dal cliente, neppure dopo l'inviata diffida stragiudiziale. Di modo che, al più, si sarebbe potuto parlare di soccombenza reciproca, che non giustificava in ogni caso la condanna dell'appellante, parzialmente vittorioso nel giudizio, al pagamento delle spese di lite (Cass. SU n. 32061del 2022), ma al più la compensazione di esse. Pertanto in riforma del solo capo relativo alle spese di giudizio della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca in quella sede.
Vanno altresì compensate integralmente le spese del presente grado di giudizio, attesa anche in questo caso la soccombenza reciproca.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. in accoglimento del motivo di appello relativo al capo delle spese dei giudizio, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
II. rigetta l'appello per il resto;
III. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, il 15.6.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 910 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 1868/23 del 2.8.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come dagli avv. F. Mondaini e D. Dalet;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. F. R. Chinigò; Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale e nel merito: riformare integralmente la Sentenza n. 1868/2023 del Giudice di Pace di Firenze, Dott. Paolo Pruneti emessa in data 02.08.2023 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2746/2019 accogliendo i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierno appellante, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: in via preliminare: accertare e dichiarare la tempestività della spiegata opposizione al Decreto Ingiuntivo 5751/2018 emesso dal Giudice di Pace a favore dell'Avv.
[...] contro il Sig. - Nel merito: rigettare l'appello e per l'effetto confermare Pt_1 Controparte_1 la sentenza di primo grado per tutte le motivazioni qui esposte;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle difese ex adverso formulate, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte accolta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 5751/2018 emesso dal medesimo ufficio del g.d.p., relativo
1 al mancato pagamento di compensi professionali di avvocato relativi alla difesa d'ufficio svolta nell'ambito di un procedimento penale, con condanna inoltre al dell'appellante pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la decisione impugnata con riferimento, in sostanza, ai seguenti profili: 1) mancata attribuzione di rilievo alle attività svolte dall'avv. consistenti, quanto alla fase di Pt_1 studio, nell'esame del fascicolo penale in Procura e nell'invio della raccomandata con la quale invitava l'appellato a contattarlo, oltre all'esame delle notifiche della nomina a difensore d'ufficio; 2) violazione dei parametri previsti dal DM 55/14, avendo il g.d.p. compiuto una valutazione contraddittoria considerando la fase di studio svolta in modo “celere”, senza però poi liquidarla, e ciò in violazione del suddetto DM, poiché egli avrebbe potuto al più ridurre il compenso per la predetta fase;
3) illogicità del mancato riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, senza tuttavia riconoscere quelli per la fase di studio, necessariamente prodromica ad essa;
4) violazione del principio di soccombenza sulle spese processuali, visto che l'avocato non aveva ricevuto gli onorari per il proprio lavoro (regolarmente svolto e con profitto), e che tale circostanza era stata dovuta dall'inadempimento del senza che potesse avere rilievo il riconoscimento di un CP_1 quantum inferiore rispetto alla pretesa;
5) omessa pronuncia in merito alla questione relativa alla inammissibilità e/o tardività dell'opposizione proposta nel primo grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio ha evidenziato la tempestività dell'opposizione proposta Controparte_1 in primo grado, correttezza e linearità della sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma.
All'udienza del 10.6.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi riservata in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Tanto premesso l'appello è in parte fondato, e va dunque accolto nei limiti di ragione.
Va innanzitutto esaminato, in ordine logico, il motivo di appello relativo alla dedotta tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel primo grado di giudizio. Il motivo è del tutto infondato, visto che l'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 si applicava, ratione temporis, ai soli compensi di avvocato per giudizi civili, ed in questo caso si trattava di un giudizio penale.
Nel merito sono infondati i primi tre motivi di appello, che vanno affrontati congiuntamente in quanto relativi tutti al mancato riconoscimento di un compenso per la fase di studio che l'avv. avrebbe svolto nell'ambito del procedimento penale. Infatti è corretta la motivazione del Pt_1
g.d.p. nella parte in cui ha affermato che a fronte della contestazione specifica mossa sul punto dal cliente, sarebbe stato onere del difensore dimostrare di aver svolto l'attività di studio, vale a dire le attività (o taluna delle attività) indicate dall'art. 12 comma 3 lettera b del DM 55/14, richiamato dalla parte appellante. Nessuna prova risulta fornita al riguardo non risultando in particolare, al riguardo, dalla documentazione prodotta non soltanto una estrazione di copia del fascicolo processuale presso la Procura della Repubblica, ma neppure la prova che il difensore si sia recato presso tale ufficio per visionare il fascicolo.
La motivazione del g.d.p. appare in effetti contraddittoria nella parte in cui afferma che un'attività di studio sarebbe stata svolta in modo “celere” in udienza, visto che ciò contrasterebbe con quanto
2 dallo stesso affermato in precedenza in merito all'assenza di una fase di studio;
tuttavia si è trattato, del tutto verosimilmente, soltanto di una espressione non felice utilizzata per affermare che il difensore aveva svolto (soltanto) l'attività di udienza. Per il resto dal complesso della motivazione si evince in modo chiaro che essa è fondata sul fatto che un'attività di studio non è stata svolta dall'appellante.
Neppure potrebbe ritenersi che, liquidata la fase decisionale (in merito alla quale non risultano proposti motivi di appello) dovesse perciò solo liquidarsi anche la fase di studio in quanto – parrebbe di capire – necessariamente prodromica rispetto ad essa. Ciò non è possibile infatti affermare in relazione alla struttura del concreto procedimento di specie, e neppure emerge dalla documentazione prodotta che il difensore abbia effettuato in udienza una qualche discussione della causa, dalla quale dovesse evincersi che egli avesse in qualche modo esaminato il procedimento;
egli infatti risulta in effetti soltanto essersi associato alla richiesta del PM.
È infine evidente che l'invio della raccomandata con la quale invitava l'appellato a contattarlo, e all'esame delle notifiche della nomina a difensore d'ufficio, non costituiscono studio del procedimento.
È invece fondato il motivo di appello relativo al capo delle spese di lite. È pur vero infatti che nelle conclusioni del giudizio di primo grado l'appellante ha richiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la determinazione del compenso dovuto al difensore. Ma è anche vero quanto da quest'ultimo affermato, e cioè che egli ha dovuto comunque agire in giudizio non avendo ricevuto alcunchè in pagamento dal cliente, neppure dopo l'inviata diffida stragiudiziale. Di modo che, al più, si sarebbe potuto parlare di soccombenza reciproca, che non giustificava in ogni caso la condanna dell'appellante, parzialmente vittorioso nel giudizio, al pagamento delle spese di lite (Cass. SU n. 32061del 2022), ma al più la compensazione di esse. Pertanto in riforma del solo capo relativo alle spese di giudizio della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca in quella sede.
Vanno altresì compensate integralmente le spese del presente grado di giudizio, attesa anche in questo caso la soccombenza reciproca.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. in accoglimento del motivo di appello relativo al capo delle spese dei giudizio, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
II. rigetta l'appello per il resto;
III. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, il 15.6.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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