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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Civitavecchia (RM), Viale guido Baccelli n. 176 presso lo studio dell'Avv.
EO ON, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ON IG RZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Ambrogi giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al
Collegio per la sentenza sullo status, rinviando per la decisione all'udienza del
29.10.2026 con assegnazione ai difensori dei temini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 8.12.2012 contraeva matrimonio civile con
[...] CP_1
in UI (RM), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
medesimo comune all'anno 2012, Parte I, atto n. 42, deduceva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, oltre ad avanzare richieste economiche.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , che non si opponeva alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo il rigetto delle altre avverse richieste.
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al
Collegio per la sentenza sullo status, rinviando per la decisione all'udienza del
29.10.2026 con assegnazione ai difensori dei temini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
2 Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente circa l'emissione di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1062/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in CP_1
UI (VT) il 12.07.1970 e nata a [...] il Parte_1
3.03.1979 aventi contratto matrimonio civile in UI registrato agli atti dello
Stato Civile del medesimo comune al N. 42, P. I, anno 2012; ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 10 dicembre 2025.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Civitavecchia (RM), Viale guido Baccelli n. 176 presso lo studio dell'Avv.
EO ON, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ON IG RZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Ambrogi giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al
Collegio per la sentenza sullo status, rinviando per la decisione all'udienza del
29.10.2026 con assegnazione ai difensori dei temini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 8.12.2012 contraeva matrimonio civile con
[...] CP_1
in UI (RM), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
medesimo comune all'anno 2012, Parte I, atto n. 42, deduceva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, oltre ad avanzare richieste economiche.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , che non si opponeva alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo il rigetto delle altre avverse richieste.
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al
Collegio per la sentenza sullo status, rinviando per la decisione all'udienza del
29.10.2026 con assegnazione ai difensori dei temini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
2 Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente circa l'emissione di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1062/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in CP_1
UI (VT) il 12.07.1970 e nata a [...] il Parte_1
3.03.1979 aventi contratto matrimonio civile in UI registrato agli atti dello
Stato Civile del medesimo comune al N. 42, P. I, anno 2012; ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 10 dicembre 2025.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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