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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/10/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 188/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 19/2/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°188 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto:
Licenziamento individuale per giusta causa
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. N. D'Angelo, elettivamente domiciliato come in Parte_1
1 atti
APPELLANTE
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. E. Miccoli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso proposto, ex legge n. 92/2012, dinanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, impugnava il licenziamento per giusta causa inflittogli in Parte_1
data 6/6/2022 dalla propria datrice di lavoro, la Società Servizi Informatici Srl.
Chiedeva, sulla base delle causali esposte nella narrativa del ricorso, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1.accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato per difetto insanabile di motivazione;
2.accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento irrogato dalla società resistente nei con-fronti del ricorrente con lettera di licenziamento del
06.06.2022, ai sensi dell'art.18, comma I, della legge 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, nonché dall'art.2106 cc in relazione al codice disciplinare uti-lizzato in azienda;
3.per l'effetto, in via principale, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4 dell'art.18 condannare la CP_2
società resistente, in persona del legale rapp.te p.t. alla reintegra del Sig. , nel posto Parte_1
di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dell'illegittimo recesso e fino all'effettiva reintegra;
4.condannare inoltre la società resistente, in persona del legale rapp.te p.t. alla regolarizzazione contributiva e assistenziale mediante il versamento dei relativi contributi dal
2 momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra;
5.in via subordinata condannare la società resistente in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore del lavoratore della somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art.18 comma 5 St.
Lav. o nella quantificazione anche minore che si riterrà di giustizia;
6.in via ulteriormente gradata condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del Sig. della somma pari a 12 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto, ex art.18 comma 6 St. Lav. o nella quantificazione anche minore che si riterrà di giustizia;
7.in via ulteriormente gradata condannare la società Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente per il mancato preavviso;
8.in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA – CAP
e rimborso forfettario previsto dalla L.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la società chiedeva il rigetto del ricorso deducendo la correttezza del licenziamento irrogato.
Con ordinanza del 29/9/2023 il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda rilevando come “La condotta contestata in via disciplinare rientra nella previsione di cui all'art.225 del codice disciplinare allegato al regolamento aziendale che prevede (tra le ipotesi che giustificano il licenziamento disciplinare) la “grave violazione degli obblighi di cui all'art.220, 1° e 2° comma” norma che impone al lavoratore di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto
d'ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri
e l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”. Nel caso di specie l'aver tenuto una condotta contraria al protocollo di accoglienza della clientela (uso improprio e non autorizzato del tasto mute) costituisce condotta scortese e non conforme ai civici doveri;
peraltro la condotta è stata reiterata più volte e risulta che già in precedenza il ricorrente ha adottato comportamenti poco cortesi con la clientela e per i quali è stato sanzionato (contestazioni del 16.2.21 e del 6.10.21, successive a quelle del giugno e dicembre
2020 oggetto di biasimo verbale). La reazione aziendale è stata, altresì, tempestività poiché a seguito della segnalazione da parte di un cliente la stessa, anche doverosamente a tutela del proprio dipendente, ha posto in essere gli accertamenti e le verifiche per un periodo di tempo
3 relativamente breve e cioè da febbraio (allorquando è arrivata la segnalazione, il 16.2) ad aprile
2022 procedendo poi alla contestazione disciplinare il 10 maggio 2022”.
1.2. Avverso tale ordinanza proponeva opposizione eccependo la correttezza del Parte_1 proprio operato, in particolare nell'utilizzo, durante il suo turno di lavoro, del tasto “mute” allorquando, nella lavorazione di una telefonata ne sopraggiungeva un'altra e per regolamento doveva gestire con precedenza il primo problema segnalato (non risolvibile telefonicamente) per poi trattare la nuova segnalazione ricevuta dal cliente successivo, sottolineando che tale modalità operativa era prevista dalle disposizioni aziendali, anche se comportante un sicuro disservizio o una non corretta gestione delle segnalazioni. Rimarcava che, come anche riferito in fase istruttoria dagli operatori escussi nel precedente grado di giudizio, l'utilizzo del tasto “mute” è una pratica utilizzata da tutti gli operatori, diversa dal tasto “pausa”, che permette all'operatore di scollegarsi dalla gestione delle telefonate.
Riferiva, altresì, che le registrazioni prodotte nella fase sommaria del giudizio da parte della resistente non contenevano la sua voce e che, pertanto, le disconosceva e che i codici segnalati non erano a lui riferibili. Inoltre, faceva rilevare la mancanza di prova da parte della società circa il danno subito e la dedotta perdita di clienti.
Infine, deduceva la mancanza di tempestività della contestazione, nonché la sproporzione della sanzione, poiché non vi era stata mala fede nel suo comportamento.
Costituitasi, la resisteva all'opposizione replicando che il ricorrente aveva, Controparte_1 per diversi mesi, reiteratamente utilizzato il tasto “mute” subito dopo aver risposto alla telefonata, facendo sì che l'interlocutore non sentisse nulla dall'altro capo del telefono e che, proprio per tale motivo, dalle registrazioni prodotte non era possibile sentire la sua voce. Faceva presente che era possibile riferire le telefonate esaminate attraverso il “login” effettuato dallo all'inizio del Pt_1 proprio turno di lavoro (tale operazione, infatti, consente l'ingresso nel sistema mediante l'utilizzo di username e password, permettendo di individuare con precisione temporale il nominativo dell'operatore al quale è pervenuta la telefonata). Rilevava, infine, come lo avesse ammesso Pt_2
l'utilizzo del tasto “mute” sia nella lettera di giustificazioni del 13/5/2022, sia nel corso della fase sommaria del giudizio.
4 Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 165/2024 dell'1/6/2024, rigettava la domanda stante l'infondatezza dell'opposizione.
Rilevava, in particolare, il GL, che nel corso del giudizio era emersa una contraddizione tra le deduzioni addotte dal ricorrente e la condotta tenuta (“invero nella prima fase lo ha sostenuto Pt_1 di aver utilizzato il tasto mute in quanto gli ne era stato indicato l'uso dalla capo team D'Addario, salvo, in questa fase, sostenere che l'uso era generalizzato e “imposto” dalla mole delle telefonate ricevute giornalmente”).
2. L'appello e le difese dell'appellata.
2.1. Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione , per: Parte_1
“I) Errata valutazione della prova con conseguenziale contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e 116
c.p.c., in relazione all'assenza di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. Deduceva, al riguardo, che l'azienda aveva piena conoscenza delle dinamiche operative, tra le quali l'utilizzo del tasto “mute”, che faceva parte delle modalità operative suggerite o tollerate, evidenziando che la mole di lavoro consisteva in una variabile strutturale, generata da scelte aziendali, quali la carenza di personale e la gestione delle code telefoniche, come tale non imputabile al singolo lavoratore. Ribadiva che la datrice di lavoro non aveva fornito la prova del danno subito e della riferibilità delle violazioni al ricorrente, poiché, a suo dire, le registrazioni prodotte erano parziali e non contestualizzate, compromettendone, così, l'obiettività della valutazione. Non essendo quindi riferibili allo tali registrazioni rendevano la prova irrilevante ai fini della decisione. Pt_1
II) Violazione di legge, in specie degli artt. 220 e 225 del codice disciplinare. manifesta illogicità della sentenza per aver erroneamente applicato norme disciplinari in uso aziendale in relazione all'art 2119 cc e all'art. 7, comma 2, della legge n. 300 del 1970. sulla insussistenza del fatto contestato in merito alla responsabilità del lavoratore.
Deduceva, al riguardo, che il codice disciplinare non prevede esplicitamente il comportamento ritenuto illegittimo dal datore di lavoro come condotta illecita, in quanto il tasto “mute”, essendo una funzione presente sugli apparecchi in dotazione degli operatori telefonici non sarebbe vietato dal regolamento interno. Inoltre, rappresentava come nel caso di specie non fosse emersa la gravità della condotta, così come prevista dall'art. 225 del codice disciplinare.
5 Ribadiva la mancanza di prova del danno concreto provocato dal comportamento del lavoratore, nonché la violazione del principio di proporzionalità tra il comportamento tenuto e la sanzione espulsiva.
III) Abnormità delle spese di lite così come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del
Consiglio di Stato”
Proponeva, infine, istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, rigettata con provvedimento in data 19/2/2025.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello “in quanto tardivo per essere stato promosso in violazione del termine breve di cui alla Legge n.92/2012, art. 1, comma 58”.
Resisteva, nel merito, al gravame deducendo la correttezza dell'operato del primo Giudice nel rigettare la domanda di impugnazione del licenziamento comminato.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“Accertate e ritenute le circostanze di fatto tutte dedotte nella premessa di questo atto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello promosso in quanto tardivo per essere stato proposto in violazione del termine breve di giorni trenta dalla comunicazione di cui alla Legge n.92/2012 art.1, comma 58;
- nel merito, rigettare integralmente le domande formulate e rassegnate nel ricorso ex art.433
c.p.c. proposto da , attesa la totale infondatezza dello stesso per i motivi di cui in Parte_1 narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.165/2024 pubblicata il
03/06/2024 dal Tribunale di Campobasso-sez. Lavoro, nel giudizio di I grado allibrato al
n.1214/2023 R.G.L.
- Dichiarare il licenziamento, così come intimato da al sig. , Controparte_1 Parte_1
legittimo, valido, giustificato e comunque fondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge.
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
2.3. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
6 *************************
3. Motivi della decisione.
Va preliminarmente precisato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo, in data 2/12/2024, come appello ordinario ai sensi dell'art. 433 c.p.c. e non invece come reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”), secondo il rito previsto ex lege, che avrebbe dovuto essere seguito anche in appello.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello, da considerarsi quale reclamo, come testè precisato, è tardivo e va, pertanto, rigettato, stante la sua inammissibilità per tardività.
La sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Campobasso in data 1/6/2024, è stata comunicata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore del ricorrente-odierno appellante da parte della cancelleria del Tribunale di Campobasso in data 3/6/2024 (v. schermata del sistema informatico della cancelleria, che si riporta di seguito)
7 mentre l'atto di impugnazione è stato depositato telematicamente il 2/12/2024, pertanto, ben oltre la scadenza del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1, comma 58 della legge n.
92/2012. Tale disposizione normativa recita, infatti: “Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”.
Priva di pregio appare, in ogni caso, l'eccezione sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/1/2025, in cui afferma che “La comunicazione della sentenza da parte della cancelleria non fa decorrere il termine breve per proporre appello. Il termine breve di 30 giorni decorre esclusivamente dalla notifica della sentenza effettuata da una delle parti, come previsto dall'art. 325 c.p.c.”.
Giova, al riguardo, richiamare l'orientamento della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, nella pronuncia n. 83 del 04/01/2019, ha affermato che: “Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, comunicazione che, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 125 c.p.c. dalla l. n. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90 del
2014 (applicabile "ratione temporis"), deve avvenire all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante
l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo PEC”.
Successivamente, con ordinanza della Sezione Lavoro, n. 18388 del 05/07/2024, la Suprema Corte ha ribadito il principio affermando che “Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti
(nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del
d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012”.
Al riguardo superflua si appalesa ogni ulteriore considerazione.
8 4. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'impugnazione va rigettata, in quanto inammissibile per palese tardività.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'impugnazione qui proposta, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 1/6/2024 e con ricorso qui depositato il 2/12/2024, da nei confronti di Società Servizi Informatici S.r.l., in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di Parte_1
che si liquidano in €1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA,
e CAP, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 19/2/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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