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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est. riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 323/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1 residente in [...]
*** Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 30/5/2025 da con l'ausilio dell'Avv. Chiara Cracolici e del Parte_2 dott. Alex Tessiore, Gestori della crisi nominati dall'OCC di Nichelino;
esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal dott. Alex Tessiore;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 4/7/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto l'impresa individuale di cui era titolare è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 6/10/2016 e non risulta attualmente svolgere attività di impresa;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto da lui stesso e dai genitori;
- il debitore percepisce un reddito medio mensile calcolato sui 12 mesi di € 1.650,72;
- il totale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare risultano ammontare ad € 3.329,23 mensili;
- le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore sono state indicate in € 2.350,65;
- ciascuno dei componenti del nucleo familiare può contribuire al pagamento di tali spese in misura proporzionale al proprio reddito, sicchè la quota di spese imputabili al debitore ricorrente appare correttamente quantificata in € 1.165,52;
- appare, dunque, opportuno escludere dall'attivo da ripartirsi ai creditori ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII le somme proposte nel ricorso;
- in ogni caso l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto descritte nel ricorso e verificate dall'OCC comporterà un obbligo di segnalazione al Giudice delegato, il quale dovrà modificare conseguentemente al ribasso o al rialzo la statuizione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. Alex Tessiore, che ha finora svolto il ruolo di OCC;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio , Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
Borgomanero 65; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.165,72 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore:
• inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
• qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
• notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 7/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente (dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est. riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 323/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1 residente in [...]
*** Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 30/5/2025 da con l'ausilio dell'Avv. Chiara Cracolici e del Parte_2 dott. Alex Tessiore, Gestori della crisi nominati dall'OCC di Nichelino;
esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal dott. Alex Tessiore;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 4/7/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto l'impresa individuale di cui era titolare è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 6/10/2016 e non risulta attualmente svolgere attività di impresa;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto da lui stesso e dai genitori;
- il debitore percepisce un reddito medio mensile calcolato sui 12 mesi di € 1.650,72;
- il totale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare risultano ammontare ad € 3.329,23 mensili;
- le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore sono state indicate in € 2.350,65;
- ciascuno dei componenti del nucleo familiare può contribuire al pagamento di tali spese in misura proporzionale al proprio reddito, sicchè la quota di spese imputabili al debitore ricorrente appare correttamente quantificata in € 1.165,52;
- appare, dunque, opportuno escludere dall'attivo da ripartirsi ai creditori ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII le somme proposte nel ricorso;
- in ogni caso l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto descritte nel ricorso e verificate dall'OCC comporterà un obbligo di segnalazione al Giudice delegato, il quale dovrà modificare conseguentemente al ribasso o al rialzo la statuizione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. Alex Tessiore, che ha finora svolto il ruolo di OCC;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio , Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
Borgomanero 65; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.165,72 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore:
• inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
• qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
• notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 7/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente (dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)