Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/06/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1978/2024 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Enza Cupparo e dall'avv. Rocco Truncellito, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
(c.f. )E Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2
in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
tempo indeterminato in qualità di Docente di scuola media con qualifica di
KA07 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “L. VAN BEETHOVEN” sito in Casaluce (CE) come docente di sostegno dal lunedì al venerdì per complessive 18 ore settimanali, attualmente impiegato nell'attività di supporto nelle attività didattiche di due alunni frequentati la classe I sezione D;
- di aver ricevuto in data 02.03.2023 lettera dal Dirigente Scolastico dott.ssa con n. prot. 0001251/U avente ad oggetto la contestazione di Persona_1
addebito ed avvio di procedimento disciplinare, per il mezzo della quale sono state contestate al ricorrente condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere in data 28.02.2023, convocando, inoltre, il signor in audizione a difesa Pt_1
per il giorno 30.03.2023 ovvero dando facoltà allo stesso di inviare memoria scritta entro tale termine;
- di aver provato in data 24.03.2023 per due volte, la prima di mattina e la seconda al termine dell'orario di servizio, la consegna delle giustificazioni scritte richieste per lo svolgimento del procedimento disciplinare presso la segreteria scolastica senza però ricevere il rilascio del relativo numero di protocollo elettronico, ragione per la quale ha inviato le difese redatte per mezzo pec;
- che già in precedenza nell'A.S. 2021/2022 era stato destinatario di provvedimento disciplinare di censura con trattenuta della retribuzione da parte della dirigente poi dichiarato illegittimo con sentenza del Persona_1
Tribunale di Napoli Nord n. 4939/2023 del 28.11.2023;
- che in data 28.02.2023 durante l'orario scolastico, premesso di aver già più volte evidenziato l'illegittimità delle richieste di sostituzione di altri colleghi curriculari assenti in quanto docente di sostegno, ha ricevuto richiesta orale dal secondo collaboratore della Scolastica prof. per la Parte_2 Persona_2
sostituzione alla sesta ora nella classe 2^B alla quale, stante la peculiarità del ruolo rivestito nell'istituzione scolastica, ha risposto chiedendo un ordine di servizio scritto;
Pag. 2 di 15 - di aver successivamente scoperto autonomamente che era stata apposta la dicitura “6^ - 2 B - PURGATO SI RIFIUTA – ” sul registro delle Persona_3
sostituzioni alla riga 16 dalla prima collaboratrice della Dirigente Scolastica prof.ssa ; Persona_4
- che nella medesima giornata del 28.02.2023 all'inizio della 6^ nella classe I^D di cui è contitolare come insegnate di sostegno in supporto dell'alunno
, stante la necessità dello studente di completare la verifica Persona_5 di inglese oltre l'ora della medesima materia, premesso il consenso dell'insegnate di italiano prof. , è uscito accompagnando Testimone_1 lo studente citato alla classe 2^C al fine di consegnare all'insegnate di inglese, prof.ssa il compito svolto, con sé facendo uscire anche il Persona_6
secondo alunno a lui assegnato in sostegno, , con patologie Testimone_2
respiratorie, asmatico, iperattivo, per poter godere di aria più ossigenata rispetto a quella dell'aula, lasciando l'aula sotto il controllo dell'insegnate curriculare di italiano sopra citata;
- che, presso la libreria dell'istituto, è stato immotivatamente e con toni accesi redarguito dalla Dirigente Scolastica per aver abbandonato l'aula ed aver consentito di far uscire anche i due alunni, circostanza poi ripresentatasi successivamente alla consegna del compito alla docente di inglese;
- di aver in tal sede risposto spiegando le ragioni della condotta in seguito alle quali la Dirigente imponeva loro il rientro in classe;
- che tale evento era successivamente riferito dagli alunni alle famiglie, le quali si sono recate il giorno 01.03.2023 a scuola per contestarne i modi e l'accaduto, stante il disagio arrecato ai figli;
- che in seguito ai fatti dedotti riceveva avviso di contestazione disciplinare e successivamente la sanzione della censura all'esito del procedimento instaurato.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione del giudice del lavoro chiedendo: “a) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la illegittimità, nullità, invalidità e sperequatezza della sanzione disciplinare adottata dalla Dirigente Scolastica dell' di Casaluce (Ce) con nota Controparte_3
prot. n.0003775/U del 20.06.2023 e connessa al procedimento iniziato con la
Pag. 3 di 15 contestazione con prot. n. 0001251/U del 02.03.2023, nonché di tutti gli atti ad essi connessi e/o conseguenziali;
b) per effetto di quanto al capo sub a), previo annullamento e/o disapplicazione degli stessi, ordinare a parte convenuta di annullare e cancellare procedimento e sanzione dal curriculum e/o fascicolo professionale/lavorativo del ricorrente, nel quale non ne dovrà essere fatta alcuna menzione, con tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali” con vittoria di spese di lite.
Regolarmente istaurato il contraddittorio si è costituito il convenuto il CP_1
quale contestando quanto dedotto in ricorso ha concluso chiedendo per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria dispese
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la valutazione della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della censura irrogata nei confronti di un lavoratore subordinato.
Risulta necessario che questo Tribunale si pronunci nel merito delle questioni preliminarmente allegate negli atti introduttivi delle parti nonché ricostruendo i principi di diritto regolatori della fattispecie in oggetto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del provvedimento per mancata affissione e pubblicità del codice disciplinare presentata da parte ricorrente.
Al riguardo va osservato che qualora, come nel caso di specie, vi sia la pubblicazione, a cura del datore di lavoro, dell'elenco delle norme contrattuali in materia disciplinare sul sito istituzionale, cui il dipendente può accedere liberamente a seguito di collegamento internet, la stessa costituisce valido adempimento dell'obbligo
Pag. 4 di 15 di pubblicità del codice disciplinare previsto dall'art. 55 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.lg. 27 ottobre 2009 n. 150.
L'affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità per l'applicazione della sanzione stessa, soltanto quando questa costituisca la sanzione per l'infrazione a una disposizione corrispondente a una esigenza peculiare dell'azienda, non quando l'infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o, comunque, appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato. Ne discende che da tale forma di pubblicità si può prescindere allorché il lavoratore si sia reso autore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge, ovvero allorché l'illiceità della violazione, per l'evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, possa essere conosciuta e apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso.
In tale senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità in materia della più grave sanzione del licenziamento disciplinare, ex multis Corte di Cassazione,
Sentenza 14 aprile 2022, n. 12321 nella quale si ribadisce che : “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione - ravvisabile nella specie - di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Cass. n. 6893 del 2018; Cass. n. 22626 del 2013;
Cass. n. 20270 del 2009; Cass. n. 16291 del 2004)”.
Sempre in via preliminare parte istante ha eccepito la genericità della contestazione disciplinare nonché il difetto di motivazione del provvedimento adottato per insufficienza o inadeguatezza o illogicità.
Sul punto è necessario far riferimento al testo degli atti prodromici al procedimento disciplinare istauratosi.
Pag. 5 di 15 Con comunicazione notificata al ricorrente in data 02.03.2023 n. prot.
0001251/U la Dirigente Scolastica ha contestato la condotta disciplinarmente rilevante del lavoratore e precisamente:
Premesso
che la scrivente, in data 28/02/2023, alle ore 13.10 circa, mentre sostituiva un docente assente nella classe I Sez. C della dipendente Scuola Secondaria di I Grado, scorgeva la S.V., durante il proprio orario di lezione, mentre era in giro per il corridoio recando con sé due alunni della classe I Sez. D., classe, quest'ultima, alla quale Ella è assegnata.
Considerato che
Tale situazione induceva preoccupazione nella sottoscritta Dirigente Scolastica, al punto tale che, prontamente, rivolgendosi alla S.V., legittimamente richiedeva di fornire il motivo per cui si era allontanato dalla classe, recando con sé due alunni. La S.V., senza far trasparire alcuna volontà di fermarsi per fornire un'adeguata motivazione, anzi, allontanandosi lungo il corridoio del piano e con tono di voce palesemente alterato e infastidito e, evidentemente, prossimo alla mancanza di rispetto nei confronti della sottoscritta, come, di fatto, si è verificato, rispondeva che gli alunni avevano bisogno di prendere un po' d'aria e che doveva consegnare dei compiti alla docente d'inglese, aggiungendo, in modo sfrontato, che la sottoscritta avrebbe dovuto rivolgersi alla S.V. solo per iscritto. La sottoscritta, al fine di evitare una discussione sicuramente improduttiva, anche e soprattutto sul piano educativo, giacché si era in presenza di allievi, non replicava, limitandosi ad invitare la S.V. a rientrare in classe, riservandosi di intervenire successivamente sull'accaduto. Tuttavia, dopo circa 10-15 minuti, la S.V. era ancora fuori dall'aula, che ospita la classe I Sez. D, in giro per il corridoio, transitando appunto, davanti all'aula dove si trovava la sottoscritta che, nel frattempo, era stata raggiunta da una delle docenti responsabili di plesso della scuola primaria, ins. , presente, pertanto, agli ultimi avvenimenti di tale vicenda, come Persona_7
qui sopra e più avanti descritti. A tal punto, la sottoscritta, indicando la porta della
Pag. 6 di 15 classe I Sez. D, invitava nuovamente la S. V. a rientrare in classe e, ivi, attendere ai propri compiti d'istituto.
Ella, con tono di voce reiteratamente alterato, ribadiva che rientrava in classe solo per sua personale decisione e non anche o solo perché glielo aveva indicato la sottoscritta.
A fronte di tale comportamento, la scrivente, in seguito a tale ultima risposta, dichiarava conclusa la conversazione, invitandola, contestualmente, a continuare la discussione nell'ufficio di presidenza, dopo l'orario di servizio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
Preso atto
Che tale comportamento, a fronte di risultanze di ulteriori accertamenti,
- potrebbe integrare la fattispecie di condotta posta in essere in violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa stabiliti dall'art. 13, comma 3, lettera d., del CCNL
Istruzione e Ricerca, tuttora vigente;
- potrebbe prefigurarsi come mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3, lettera b) del CCNL/Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori;
….”
Comunica
- che si avvia procedimento disciplinare a carico della S.V. con formale contestazione di addebiti ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 55bis del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, come introdotto e modificato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 ed aggiornato dal D.Lgs. n.75/2017;
- che la S.V. è convocata per l'audizione a difesa in contraddittorio, con l'eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentate sindacale della associazione cui aderisce o conferisce mandato, presso l'ufficio della scrivente, il giorno 30/03/2023 alle ore 14:00.
Entro lo stesso termine, in alternativa, può inviare memoria scritta.
Pag. 7 di 15 In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare, per una sola volta, motivata istanza di rinvio con conseguente proroga dei termini previsti per la conclusione del procedimento, qualora il differimento sia superiore a dieci giorni.”
In sede di analisi circa la coerenza e la specificità della contestazione si osserva che è rinvenibile dal tenore letterale della stessa l'inquadramento crono-spaziale del comportamento disciplinarmente rilevante essendo specificatamente indicato il luogo nonché le modalità della condotta contestata. Non è infatti carente la descrizione del momento dell'incontro tra la Dirigente Scolastica ed il ricorrente nonché ulteriori elementi fattuali poi non contestati come la presenza di due alunni.
Devono dunque essere rigettate le doglianze di parte istante circa la genericità nonché l'intempestività della contestazione disciplinare essendo chiaro al lavoratore sin dal momento della comunicazione il fatto materiale costitutivo la condotta rilevante per l'esercente il potere disciplinare.
Tuttalpiù deve rilevarsi a riprova di quanto sopra ricostruito quanto riportato dal lavoratore in memoria difensiva ove puntualmente lo stesso ha fornito le proprie giustificazioni attraverso specifici riferimenti ai fatti dedotti e contestati dalla Dirigente
Scolastica precisamente: “[…] Finito il lavoro, all'inizio della 6^ ora l'alunno
[...]
chiedeva al sottoscritto di poter consegnare il compito alla prof. di inglese Per_5
, che si trovava nella classe 2^ C, anche al fine di ottenerne dei Persona_6
chiarimenti. Il sottoscritto acconsentiva e si proponeva al contempo di riporre il libro di inglese, utilizzato dall'alunno per il compito, nella libreria dell'Istituto. Al contempo, chiedeva di accompagnarsi allo scrivente anche l'altro alunno affidatogli, TE
, con patologie respiratorie, asmatico (certificazione in atti relativo fascicolo
[...] scolastico), iperattivo, per poter respirare un po' di aria meno viziata, in quanto con respiro affannoso, ottenendone pari assenso dal sottoscritto”, nonché “[…] Giunti il sottoscritto ed i due detti alunni presso la libreria dell'istituto per riporre il testo di inglese, lo scrivente si vedeva in malo modo ed immotivatamente redarguito dalla
Dirigente Scolastica, che lasciava la classe 1^ Sez. C, dove stava Persona_1
effettuando una sostituzione, vicino sia alla libreria che alla classe del sottoscritto, per
Pag. 8 di 15 rincorrerlo. Il richiamo è stato oltremodo acceso, sostenendo in modo alterato che il sottoscritto non sarebbe potuto uscire dalla classe, né mettere al suo posto il libro nella libreria, e gli alunni non uscire dalla classe per parlare con gli altri insegnanti.
9. Alla ingiusta, inveritiera e spropositata invettiva della Dirigente Scolastica, che aveva tra l'altro l'effetto di causare un patema d'animo nei due ragazzi diversamente abili, con fermezza il sottoscritto rispondeva spiegando le ragioni, già indicate nei capi precedenti, che avevano condotto lo stesso con i suoi due alunni fuori dall'aula scolastica ed immediatamente nello spazio ad essa adiacente (corridoio). 10. La
Dirigente Scolastica, nonostante ciò, mantenendo un tono vocale acceso, costringeva i due ragazzi diversamente abili a rientrare in classe. 11. Il sottoscritto seguiva i propri alunni, dopo aver consegnato il compito di inglese dell'alunno alla Per_5
Professoressa nella Classe 2^ Sez. C, non senza evitare una ulteriore accesa Per_6 filippica della Dirigente, appostata davanti all'uscio della classe I^ C, replica identica alla precedente, della quale nell'immediatezza contestava sia le argomentazioni che le modalità tonali e gesticolari (tra l'altro puntava il dito indice, ordinando con toni perentori di rientrare in classe, quasi avesse di fronte uno scolaretto pescato ad oziare in corridoio e non un insegnante nel compimento delle proprie mansioni;
rimproveri inoltre effettuati alla presenza della maestra ). Il tutto si svolgeva nel Persona_7 tempo di due/tre minuti al massimo compresa l'interlocuzione della Dirigente. 12. Le pretestuose ragioni della Dirigente Scolastica apparivano ancor più contraddette da tante attività, svolte anche da altri docenti di sostegno, ivi compreso il 2^ collaboratore della D.S., che li portano fuori dalle proprie aule con a seguito gli alunni diversamente abili di riferimento”.
Rigettate le preliminari questioni inerenti ai vizi degli atti procedimentali è necessario procedere dunque all'analisi delle contestazioni pertinenti alla rilevanza nonché agli ulteriori elementi di merito a fondamento del provvedimento.
Preliminarmente giova ricostruire l'assetto degli oneri probatori in materia disciplinare.
Pag. 9 di 15 In tema di riparto dell'onere della prova occorre evidenziare come sia a carico della parte datoriale l'onere di provare tutti gli elementi costituiti dell'illecito disciplinare commesso dal lavoratore nonché la proporzionalità della sanzione.
Tali considerazioni sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. 11153/2001) secondo cui “al riguardo è opportuno preliminarmente osservare che il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671-1983). Tale onere della prova riguarda anche il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità. Va anche precisato che il giudizio di proporzionalità in linea di principio
è configurabile anche in caso di sanzioni di non particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità di sanzioni disciplinari, data la natura e funzione particolare di tali sanzioni, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie a una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (oltre che di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)”.
Ciò considerato, è da rilevare come si possa procedere alla valutazione degli elementi probatori nonché dell'adempimento del relativo onere, però, in relazione alle specifiche allegazioni fattuali delle parti. In tal senso è da accogliere quanto espresso in motivazione dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne unicamente i fatti, non le prove o il loro significato: per esse gli artt. 414 e 416 c.p.c. (nel rito speciale) richiedono solo l'indicazione specifica, non anche una spiegazione in termini di significatività e valenza probatoria che, invece,
Pag. 10 di 15 sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio […]
D'altronde, è da sempre pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti (primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali, periziali) offerte”.
Per tali ragioni è stata ammessa ed espletate l'istruttoria per il tramite dell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali.
Ascoltata in udienza la teste ha dichiarato: “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché siamo colleghi di lavoro presso l'Istituto Beethoven di Casaluce.
Lavoriamo insieme da circa 7-8 anni. Io già lavoravo presso la scuola e poi lui è arrivato in seguito ad un trasferimento. La sig.ra è la Dirigente Persona_1
Scolastica dell'istituto presso cui entrambi lavoriamo da circa 5 anni. Non ho mai avuto frizioni con la Dirigente Scolastica e non ho mai ricevuto rimproveri o provvedimenti disciplinari. Io mi occupo dell'insegnamento delle materie di italiano, storia e geografia. Il ricorrente, invece, è docente di sostegno. Il docente di sostegno, a differenza mia, che sono docente curricolare, non è assegnato alla classe, ma all'alunno, che segue in classe nelle ore e nelle materie in cui è previsto. Preciso che lui, comunque, nelle ore in cui è presente segue tutta la classe, di cui siamo contitolari.
Conseguentemente io mi trovo a condividere la classe con lui in alcune ore. Non è
l'unico docente di sostegno della scuola ed io mi trovo a collaborare con altri docenti di sostegno a seconda delle classi. Al ricorrente sono assegnati due alunni, ovvero e che sono nella stessa classe, di cui io sono Testimone_2 Persona_5
docente. Con le ore previste per questi due alunni il ricorrente completa il suo incarico e conseguentemente posso dire che lavora solo per la classe ove vi sono anche io. Con il ricorrente non ho mai avuto problemi e vi collaboro come collaboro con tutti gli altri docenti. Ricordo che, se non sbaglio, nel marzo di due anni fa, quando era in corso la prima media per i ragazzi che ho nominato avvenne un episodio che ancora ricordo tra la Dirigente Scolastica ed il ricorrente. Alla sesta ora, infatti, il ricorrente mi disse che i ragazzi che avevano il sostegno dovevano terminare il compito di inglese. Una volta
Pag. 11 di 15 terminato mi chiese di andare a consegnare i compiti alla collega in altra classe. Uscì insieme ai ragazzi che ricordo chiesero di andare insieme a lui, l'uno per consegnare il compito e l'altro perché soffre di asma. Poco dopo, noi, essendo rimasta la porta socchiusa, udimmo dei toni molto alterati con cui la Dirigente Scolastica invitava sia i ragazzi che il ricorrente a fare immediato rientro in classe. I ragazzi tornarono da soli e dopo qualche altro minuto udii nuovamente i toni molto alterati della Dirigente
Scolastica che intimava al ricorrente di fare immediato rientro in classe. Lui entrò poco dopo. Ricordo che gli alunni erano turbati da quanto sentito per i toni utilizzati. I ragazzi il giorno dopo mi dissero che i genitori sarebbero andati a parlare con la
Dirigente Scolastica, ma non so altro. Non ricordo che siano accaduti episodi simili, precedentemente o successivamente, con nessun altro insegnante o con il ricorrente. Io non ne ho mai parlato con la dirigente scolastica. Posso dire che le modalità di prosecuzione dei compiti e di consegna terminato l'orario sono usuali in caso di sostegno e si verificano con tutti gli insegnanti di sostegno con cui collaboro. Anche il ricorrente rispose con lo stesso tono dicendo che avrebbe fatto rientro in classe e che stava facendo il suo lavoro. Io rimasi colpita dai toni complessivi di entrambe le parti.
Quando tornò in classe il professore mi disse che aveva consegnato i compiti. Non ho parlato con nessuno dei colleghi di quanto accaduto. Non so riferire se la Dirigente
Scolastica sia uscita dalla classe in cui si trovava per rincorrere il ricorrente e redarguirlo”.
La seconda teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente Testimone_3
perché è professore di mio figlio da tre anni. Lui è professore di Persona_5
sostegno. Conosco la signora perché è la preside di mio figlio. Io Persona_1
sono in buoni rapporti con la preside, con la quale non ho mai discusso. Ricordo che quando era in prima, non ricordo esattamente in che periodo dell'anno, ma certamente successivamente alle vacanze di Natale, all'uscita da scuola mio figlio era turbato e dispiaciuto perché la preside lo aveva sgridato. Mi disse che lui insieme al professore ricorrente era uscito dalla sua classe per consegnare il compito di inglese all'insegnante di inglese che si trovava altrove perché lui lo aveva terminato più tardi usufruendo lui del sostegno. Lui non se lo aspettava e ci rimase molto male. Ricordo
Pag. 12 di 15 che lui mi disse che la preside aveva sgridato anche il professore. Lui mi disse che la preside aveva utilizzato toni molto forti. Ricordo solo che fu molto forte la discussione e mio figlio rimase turbato. Io non andai a parlare con la preside e lasciai cadere la questione. Posso dire che io non parlai della vicenda con la preside, ma mi sono trovata a parlarne con lei di recente perché lei mi ha convocato quando ha saputo della pendenza della causa ed io le ho detto che ricordavo quanto era successo e che mio figlio era rimasto turbato dall'accaduto ed io mi ero dispiaciuta e lei si è scusata dicendomi che aveva sbagliato”.
Alla luce di quanto dichiarato è possibile rinvenire ad una ricostruzione coerente e non generica delle circostanze fattuali nel giorno dell'evento dedotto. Con riferimento alla violazione comportamentale di cui all'art. 13 comma 3 lettera b) del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro integrante le condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori la prima teste ha riferito: “Alla sesta ora, infatti, il ricorrente mi disse che i ragazzi che avevano il sostegno dovevano terminare il compito di inglese.
Una volta terminato mi chiese di andare a consegnare i compiti alla collega in altra classe. Uscì insieme ai ragazzi che ricordo chiesero di andare insieme a lui, l'uno per consegnare il compito e l'altro perché soffre di asma. Poco dopo, noi, essendo rimasta la porta socchiusa, udimmo dei toni molto alterati con cui la Dirigente Scolastica invitava sia i ragazzi che il ricorrente a fare immediato rientro in classe. I ragazzi tornarono da soli e dopo qualche altro minuto udii nuovamente i toni molto alterati della Dirigente Scolastica che intimava al ricorrente di fare immediato rientro in classe.
Lui entrò poco dopo. Ricordo che gli alunni erano turbati da quanto sentito per i toni utilizzati. I ragazzi il giorno dopo mi dissero che i genitori sarebbero andati a parlare con la Dirigente Scolastica, ma non so altro” confermando la motivazione dell'uscita del docente di sostegno dall'aula nonchè il tono di voce alterato della Dirigente
Scolastica nel richiamare lo stesso;
anche la dichiarazione resa dal successivo teste, seppur indiretta in quanto genitore dell'alunno conferma lo stato Persona_5
d'animo alterato della Dirigenza che per l'effetto ha turbato l'animo dello studente sul punto è stato riferito che: “Ricordo che lui mi disse che la preside aveva sgridato anche
Pag. 13 di 15 il professore. Lui mi disse che la preside aveva utilizzato toni molto forti. Ricordo solo che fu molto forte la discussione e mio figlio rimase turbato”.
Circa la condotta addebitata al docente di interruzione ingiustificata della propria attività di servizio è da valutare specificatamente la situazione di fatto ricostruita ponendo il fatto in adeguato rapporto con i compiti e le funzioni specifiche del docente di sostegno. Le attività dello stesso si inseriscono infatti all'interno dello specifico piano formativo previsto dall'istituzione che accoglie studenti con disabilità consentendo il raggiungimento di vari obbiettivi tanto formativi quanto di inclusione a seconda delle peculiarità delle necessità dell'alunno, mantenendo costante la vigilanza del docente di sostegno durante tutti gli spostamenti, circostanza quest'ultima che non si rinviene smentita da parte convenuta in capo alla quale cade il dovere di rispondere alle contestazioni di parte istante.
In conclusione, alcuna prova a fondamento della legittimità della sanzione irrogata è stata presentata o raggiunta da parte convenuta su cui ricade per le ragioni esposte in motivazione l'onere probatorio in giudizio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e per l'effetto si deve dichiarare illegittima la sanzione disciplinare conservativa della censura adottata nei confronti del ricorrente con nota prot. n.0003775/U del 20.06.2023 e connessa al procedimento iniziato con la contestazione con prot. n. 0001251/U del 02.03.2023, condannare l'amministrazione convenuta all'espunzione della sanzione e del procedimento disciplinare dal fascicolo o curriculum professionale del ricorrente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 14 di 15 - accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della censura adottata nei confronti di con nota Parte_1
prot. n.0003775/U del 20.06.2023 e connessa al procedimento iniziato con la contestazione con prot. n. 0001251/U del 02.03.2023;
- ordina la cancellazione del procedimento disciplinare e della sanzione illegittimamente irrogata dal fascicolo professionale del lavoratore dipendente ricorrente;
- condanna parte convenuta il al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano Parte_1
in euro 4.629 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge
Si comunichi,
Aversa, 21.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo
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