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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4532/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
29.4.1974, con l'Avv. OT LA
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “la figlia è affidata in modo condiviso tra i genitori;
rimane collocata Per_1
in via prevalente presso la madre e con lei continuerà ad abitare nella casa familiare in Genova,
Piazza Duca degli Abruzzi 11/17 che viene pertanto assegnata alla RA;
i Parte_1
1 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di straordinaria gestione della figlia, mentre quelle ordinarie in modo separato nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
considerata l'età della minore, padre e figlia concorderanno tra loro i momenti di incontro con previsione di almeno due fine settimana al mese, oltre festività natalizie, di fine anno e pasquali, oltre ponti che corrispondono a giorni di vacanza scolastica, da suddividere tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
oltre ad un periodo di vacanza estiva di almeno due settimane anche non consecutive;
in considerazione della consistenza economica, reddituale, patrimoniale e finanziaria delle Parti, che danno atto che i figli vivono tutti in via prevalente presso la madre, il signor si obbliga: -a versare per la moglie un assegno di Controparte_1 separazione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili;
-a versare per il tramite della RA
un contributo nel mantenimento dei figli di € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, Parte_1
oltre aggiornamento Istat annuale;
il padre, sempre per i figli, si farà integrale ed esclusivo carico, nella misura del 100%, di tutte le spese straordinarie per loro necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sportive;
medico e dentistico-ortodontico; bolli, tagliando e manutenzione dei mezzi in uso/di proprietà dei figli;
oneri relativi all'iscrizione e alla frequenza di corsi di formazione scolastica (pubblica e privata), universitari, post-universitari e master e comunque di formazione. In caso di studi fuori sede, il padre si farà altresì esclusivo carico degli oneri di permanenza, alloggiativi e di trasporto;
il signor pagherà per Controparte_1 intero ed in via esclusiva i ratei del mutuo gravante sulla casa familiare, fino all'estinzione, rimanendo esso immobile in comproprietà tra i coniugi, per la quota del 50% ciascuno. In caso di eventuale vendita, entrambi i coniugi suddivideranno tra loro il prezzo secondo la quota del 50% ciascuno, detratto l'eventuale residuo del mutuo in essere;
le Parti dichiarano sin d'ora che il presente accordo economico-patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le Parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8/7/2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta, rappresentando che, dalla loro unione, sono nati i figli: (il Per_2
18.2.2005 a Genova); CA (il 3.5.2007 ad Abidjan); (il 31.3.2009 a Yverdon les Per_1
Bains), studenti e non economicamente autosufficienti.
2. All'esito dell'udienza del 2.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della
2 convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 12.6.2003;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: la figlia è affidata in Per_1
modo condiviso tra i genitori;
rimane collocata in via prevalente presso la madre e con lei continuerà ad abitare nella casa familiare in Genova, Piazza Duca degli Abruzzi 11/17 che viene pertanto assegnata alla RA;
i genitori assumeranno di comune Parte_1
accordo le decisioni di straordinaria gestione della figlia, mentre quelle ordinarie in modo separato nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
considerata l'età della minore, padre e figlia concorderanno tra loro i momenti di incontro con previsione di almeno due fine settimana al mese, oltre festività natalizie, di fine anno e pasquali, oltre ponti che corrispondono a giorni di vacanza scolastica, da suddividere tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
oltre ad un periodo di vacanza estiva di almeno due settimane anche non consecutive;
in considerazione della consistenza economica, reddituale, patrimoniale e finanziaria delle Parti, che danno atto che i figli vivono tutti in via prevalente presso la madre, il signor si obbliga: -a versare per la moglie un Controparte_1 assegno di separazione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili;
-a versare per il tramite della RA un contributo nel man-tenimento dei figli di € 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00) mensili, oltre aggiornamento Istat annuale;
il padre, sempre per i figli, si
3 farà integrale ed esclusivo carico, nella misura del 100%, di tutte le spese straordinarie per loro necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sportive;
medico e dentistico- ortodontico;
bolli, tagliando e manutenzione dei mezzi in uso/di proprietà dei figli;
oneri relativi all'iscrizione e alla frequenza di corsi di formazione scolastica (pubblica e privata), universitari, post-universitari e master e comunque di formazione. In caso di studi fuori sede, il padre si farà altresì esclusivo carico degli oneri di permanenza, alloggiativi e di trasporto;
il signor pagherà per intero ed in via esclusiva i ratei del mutuo Controparte_1 gravante sulla casa familiare, fino all'estinzione, rimanendo esso immobile in comproprietà tra i coniugi, per la quota del 50% ciascuno. In caso di eventuale vendita, entrambi i coniugi suddivideranno tra loro il prezzo secondo la quota del 50% ciascuno, detratto l'eventuale residuo del mutuo in essere;
le Parti dichiarano sin d'ora che il presente accordo economico- patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le Parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Monica Arthemalle
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4532/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
29.4.1974, con l'Avv. OT LA
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “la figlia è affidata in modo condiviso tra i genitori;
rimane collocata Per_1
in via prevalente presso la madre e con lei continuerà ad abitare nella casa familiare in Genova,
Piazza Duca degli Abruzzi 11/17 che viene pertanto assegnata alla RA;
i Parte_1
1 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di straordinaria gestione della figlia, mentre quelle ordinarie in modo separato nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
considerata l'età della minore, padre e figlia concorderanno tra loro i momenti di incontro con previsione di almeno due fine settimana al mese, oltre festività natalizie, di fine anno e pasquali, oltre ponti che corrispondono a giorni di vacanza scolastica, da suddividere tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
oltre ad un periodo di vacanza estiva di almeno due settimane anche non consecutive;
in considerazione della consistenza economica, reddituale, patrimoniale e finanziaria delle Parti, che danno atto che i figli vivono tutti in via prevalente presso la madre, il signor si obbliga: -a versare per la moglie un assegno di Controparte_1 separazione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili;
-a versare per il tramite della RA
un contributo nel mantenimento dei figli di € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, Parte_1
oltre aggiornamento Istat annuale;
il padre, sempre per i figli, si farà integrale ed esclusivo carico, nella misura del 100%, di tutte le spese straordinarie per loro necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sportive;
medico e dentistico-ortodontico; bolli, tagliando e manutenzione dei mezzi in uso/di proprietà dei figli;
oneri relativi all'iscrizione e alla frequenza di corsi di formazione scolastica (pubblica e privata), universitari, post-universitari e master e comunque di formazione. In caso di studi fuori sede, il padre si farà altresì esclusivo carico degli oneri di permanenza, alloggiativi e di trasporto;
il signor pagherà per Controparte_1 intero ed in via esclusiva i ratei del mutuo gravante sulla casa familiare, fino all'estinzione, rimanendo esso immobile in comproprietà tra i coniugi, per la quota del 50% ciascuno. In caso di eventuale vendita, entrambi i coniugi suddivideranno tra loro il prezzo secondo la quota del 50% ciascuno, detratto l'eventuale residuo del mutuo in essere;
le Parti dichiarano sin d'ora che il presente accordo economico-patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le Parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8/7/2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta, rappresentando che, dalla loro unione, sono nati i figli: (il Per_2
18.2.2005 a Genova); CA (il 3.5.2007 ad Abidjan); (il 31.3.2009 a Yverdon les Per_1
Bains), studenti e non economicamente autosufficienti.
2. All'esito dell'udienza del 2.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della
2 convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 12.6.2003;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: la figlia è affidata in Per_1
modo condiviso tra i genitori;
rimane collocata in via prevalente presso la madre e con lei continuerà ad abitare nella casa familiare in Genova, Piazza Duca degli Abruzzi 11/17 che viene pertanto assegnata alla RA;
i genitori assumeranno di comune Parte_1
accordo le decisioni di straordinaria gestione della figlia, mentre quelle ordinarie in modo separato nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
considerata l'età della minore, padre e figlia concorderanno tra loro i momenti di incontro con previsione di almeno due fine settimana al mese, oltre festività natalizie, di fine anno e pasquali, oltre ponti che corrispondono a giorni di vacanza scolastica, da suddividere tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
oltre ad un periodo di vacanza estiva di almeno due settimane anche non consecutive;
in considerazione della consistenza economica, reddituale, patrimoniale e finanziaria delle Parti, che danno atto che i figli vivono tutti in via prevalente presso la madre, il signor si obbliga: -a versare per la moglie un Controparte_1 assegno di separazione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili;
-a versare per il tramite della RA un contributo nel man-tenimento dei figli di € 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00) mensili, oltre aggiornamento Istat annuale;
il padre, sempre per i figli, si
3 farà integrale ed esclusivo carico, nella misura del 100%, di tutte le spese straordinarie per loro necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sportive;
medico e dentistico- ortodontico;
bolli, tagliando e manutenzione dei mezzi in uso/di proprietà dei figli;
oneri relativi all'iscrizione e alla frequenza di corsi di formazione scolastica (pubblica e privata), universitari, post-universitari e master e comunque di formazione. In caso di studi fuori sede, il padre si farà altresì esclusivo carico degli oneri di permanenza, alloggiativi e di trasporto;
il signor pagherà per intero ed in via esclusiva i ratei del mutuo Controparte_1 gravante sulla casa familiare, fino all'estinzione, rimanendo esso immobile in comproprietà tra i coniugi, per la quota del 50% ciascuno. In caso di eventuale vendita, entrambi i coniugi suddivideranno tra loro il prezzo secondo la quota del 50% ciascuno, detratto l'eventuale residuo del mutuo in essere;
le Parti dichiarano sin d'ora che il presente accordo economico- patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le Parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Monica Arthemalle
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