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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1632/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STORI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 21 46036 BORGO
MANTOVANO, presso il difensore avv. STORI ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore pro tempore,
CONVENUTA/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 1 di 3 La ricorrente con il ricorso depositato in data 18/07/2025 esponeva che in data
12/11/2007 il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda proposta da pronunciava la sentenza n.1055/07 con la quale dichiarava Controparte_1
inefficace, nei confronti della stessa la compravendita di cui Controparte_1
all'atto pubblico a ministero Notaio del 08.11.04 nn.4015 di Persona_1
rep. e 591 racc. stipulato tra e Parte_2 Controparte_2
La sentenza veniva annotata presso l'Agenzia Entrate - Ufficio provinciale di
Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare in data 11.12.07 ai nn. 20699 R.G.
e 4212 R.P..
La società nelle more, modificava la propria Controparte_2
compagine sociale e denominazione in con sede in Parte_1
Poggio Rusco.
La società proponeva appello avanti alla C.A. di Parte_1
SC avverso la sentenza del Tribunale di Mantova.
In data 23/09/2011 la Corte d'Appello di SC con sentenza n.1092/11 dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e rimetteva la causa al tribunale di Mantova.
La sentenza veniva ritualmente annotata presso l'A.E. ufficio provinciale di
Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare in data 06.03.12 ai nn. 2569 R.G.
e 409 R.P..
La causa non è più stata riassunta come emerge dallo storico del fascicolo rubricato al n.3887/05 R.G. Tribunale Mantova.
pagina 2 di 3 Pur regolarmente evocato in giudizio, il fallimento della convenuta non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Emerge documentalmente dagli atti di causa che il procedimento originario si sia estinto per mancata riassunzione sicché la trascrizione va cancellata apparendo pregiudizievole la sua permanenza presso i registri immobiliari a fronte della estinzione del procedimento che ne ha legittimato la iscrizione.
Le spese del presente procedimento vanno compensate visto che questa è la richiesta della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova la cancellazione dell'annotazione eseguita a seguito di sentenza n.1055 del
11.12.07 trascritta presso l'A.E. ufficio provinciale di Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare ai nn. 20699 R.G. e 4212 R.P. di inefficacia dell'atto di vendita a ministero Notaio del 08.11.04 nn.4015 di rep. e 591 Persona_1
racc;
2) Spese compensate.
Così deciso in Mantova, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1632/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STORI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 21 46036 BORGO
MANTOVANO, presso il difensore avv. STORI ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore pro tempore,
CONVENUTA/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 1 di 3 La ricorrente con il ricorso depositato in data 18/07/2025 esponeva che in data
12/11/2007 il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda proposta da pronunciava la sentenza n.1055/07 con la quale dichiarava Controparte_1
inefficace, nei confronti della stessa la compravendita di cui Controparte_1
all'atto pubblico a ministero Notaio del 08.11.04 nn.4015 di Persona_1
rep. e 591 racc. stipulato tra e Parte_2 Controparte_2
La sentenza veniva annotata presso l'Agenzia Entrate - Ufficio provinciale di
Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare in data 11.12.07 ai nn. 20699 R.G.
e 4212 R.P..
La società nelle more, modificava la propria Controparte_2
compagine sociale e denominazione in con sede in Parte_1
Poggio Rusco.
La società proponeva appello avanti alla C.A. di Parte_1
SC avverso la sentenza del Tribunale di Mantova.
In data 23/09/2011 la Corte d'Appello di SC con sentenza n.1092/11 dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e rimetteva la causa al tribunale di Mantova.
La sentenza veniva ritualmente annotata presso l'A.E. ufficio provinciale di
Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare in data 06.03.12 ai nn. 2569 R.G.
e 409 R.P..
La causa non è più stata riassunta come emerge dallo storico del fascicolo rubricato al n.3887/05 R.G. Tribunale Mantova.
pagina 2 di 3 Pur regolarmente evocato in giudizio, il fallimento della convenuta non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Emerge documentalmente dagli atti di causa che il procedimento originario si sia estinto per mancata riassunzione sicché la trascrizione va cancellata apparendo pregiudizievole la sua permanenza presso i registri immobiliari a fronte della estinzione del procedimento che ne ha legittimato la iscrizione.
Le spese del presente procedimento vanno compensate visto che questa è la richiesta della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova la cancellazione dell'annotazione eseguita a seguito di sentenza n.1055 del
11.12.07 trascritta presso l'A.E. ufficio provinciale di Mantova – Servizio di pubblicità Immobiliare ai nn. 20699 R.G. e 4212 R.P. di inefficacia dell'atto di vendita a ministero Notaio del 08.11.04 nn.4015 di rep. e 591 Persona_1
racc;
2) Spese compensate.
Così deciso in Mantova, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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