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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Civile
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 20566 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 31/07/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GALLO FRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ETIOPIA, 08/03/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANARO FEDERICO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, - premesso che dalla Parte_1
relazione more uxorio con nasceva in data 07 Controparte_1
settembre 2007 la figlia riconosciuta da entrambi i Per_1
genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della predetta minore, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrisponderle a titolo di mantenimento per la somma mensile non Per_1
inferiore a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che dopo la nascita della figlia le parti andavano a vivere insieme, presso l'attuale residenza del a Roma, ma dopo 5 anni circa, i rapporti si incrinavano e CP_1
la ricorrente si trasferiva dapprima a casa del proprio padre e poi in una abitazione concessa in locazione dall e sita in Roma CP_2
Via Monte Petroso 19; iscritta, all'epoca del depositato Per_1
del ricorso al III anno del liceo artistico, era affetta da “fobia sociale associata a mutismo selettivo, con tratti ossessivo- compulsivo e disturbo dell'apprendimento” per la quale era in cura presso il Centro Studio Evolutiva di Via Lorenzo il
Magnifico e sottoposta a controlli medici presso l'Ospedale
Bambino Gesù; che a causa di tale patologia la ricorrente si occupava esclusivamente della figlia data l'incompatibilità degli orari lavorativi con gli impegni scolastici e medici di la Per_1
ricorrente era inoccupata ed aveva avuto il reddito di cittadinanza di complessivi € 8.037,71 nell'anno 2022 e di € 3
8.830,90 nell'anno 2023; aveva una carta postpay con saldo di scarso valore, era proprietaria per 1/3 di un bilocale sito in Roma
Via del Botticino nella disponibilità del proprio genitore;
riceveva l'importo di Euro 200 mensili dal resistente per il mantenimento della figlia.
Il resistente si costituiva in giudizio, premesso che condivideva la richiesta di affidamento condiviso, contestava le altre domande chiedendo di regolamentare il diritto di visita come in comparsa, prevedere un assegno di mantenimento a suo carico di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra.
All'uopo il medesimo rappresentava che le parti non vivevano più insieme da numerosi anni;
che abitava in una casa con la madre anziana ed il fratello malato;
che si era sempre fatto carico della figlia versando per il suo mantenimento euro 200 mensili e non le aveva mai fatto mancare nulla a titolo di spese extra;
che lavorava come addetto alle pulizie con uno stipendio mensile di Euro 850,00 e viveva in una casa popolare riscattata dalla sua famiglia;
che aveva provveduto alle spese straordinarie della figlia da ultimo acquistando una cameretta per la stessa con un costo di oltre 2.000,00 euro pagato con rate mensili di euro
128,40 ciascuna, un i-pad per un costo di euro 800,00 ca. pagati con rate mensili di euro 40,00 nonché sostenendo le spese per le sedute della psicologa per per circa 100,00 euro al mese Per_1
come da ricevute;
che inoltre la ricorrente riceveva l'assegno unico per l'intero così rinunciando il resistente all'importo di euro 100 mensili;
che pertanto al netto delle spese anzidette il medesimo viveva con euro 400,00 mese.
Sentite le parti ed acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'udienza del 27 gennaio 2025 il giudice riservava la decisione al collegio. 4
Ritiene il Tribunale che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso della minore prossima alla maggiore età, ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
In ordine alla frequentazione, il Tribunale non può che auspicare l'intensificarsi del rapporto padre figlia ma stante l'età della ragazza (prossima alla maggiore età) il Collegio ritiene che gli stessi concordino tra di loro tempi e modalità di frequentazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento per da porre a carico del padre, premesso Per_1
che come noto ciascun genitore (madre e padre) è chiamato a contribuire al mantenimento della figlia, mette conto evidenziare che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge quanto segue:
la ricorrente è inoccupata, salvo alcuni lavori saltuari dai quali dichiara di ricevere un importo mensile pari ad Euro 360,00 senza contratto, ha dichiarato reddito di euro di € 8.037,71 nell'anno 2022 e di € 8.830,90 nell'anno 2023, giusta CUD 2023
e 2024, ha la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile abitato dal di lei padre;
vive in un alloggio in affitto il cui canone viene dichiarato pari ad Euro 140,00 mensili (ma non vi è documentazione in atti);
Il resistente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 850,00 su quattrodici mensilità, ha dichiarato redditi per euro 10.387 nell'anno 2023 e euro 9.559 nell'ano 2022,giusto Mod. dich. redd. 2024 e 2023, è proprietario al 50% della casa riscattata dall'Ater ed in cui vive con la madre ed il fratello malato;
è, infine, onerato da un finanziamento per circa euro 128,40 mensili per l'acquisto della cameretta della figlia, che si trova presso l'abitazione materna, e con decorrenza 5
da febbraio 2024 per 18 mensilità indi fino ad agosto 2025; dalla dichiarazioni a verbale risulta inoltre cha da ultimo sta ricevendo proquota l'assegno unico di euro 100,00 mensili (già quota del
50%).
Orbene, premesso che entrambe le parti godono di mezzi economici limitati seppur il resistente si trova in una situazione migliore vivendo in un immobile di proprietà proquota e quindi senza oneri alloggiativi ed ha un regolare rapporto di lavoro, cionondimeno considerato il reddito del medesimo, pari a circa
850 circa euro salvo straordinari, oltre euro 100 per l'assegno unico e dal lato passivo il finanziamento di Euro 128 circa mensili, da considerare in quanto sostenuto nell'interesse della figlia ed antecedente all'avvio del giudizio, il Collegio ritiene opportuno prevedere un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili fino alla naturale estinzione del finanziamento e comunque fino al mese di agosto 2025 e successivamente di prevedere un importo maggiore ossia Euro 300,00 dal mese di settembre 2025, quanto anzidetto oltre all'aggiornamento ISTAT come per legge con base maggio 2024.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 sono comprese nel ridetto assegno le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti 6
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le seguenti specificazioni Per_1
di cui al suddetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi 7
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
20566/2024 R.G.V.G., così decide: la figlia minore (Roma, 07 giugno Persona_2
2007) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione materna ove è fissata la sua residenza;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima e, in caso di disaccordo, dal giudice;
il padre e la figlia concorderanno in autonomia i tempi e le 8
modalità di frequentazione;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Per_1
annuale secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e dal mese di settembre 2025 la maggiore somma mensile di euro
300,00, oltre rivalutazione Istat con base settembre 2025, e condanna il al pagamento dei relativi importi entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani
Prima Sezione Civile
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 20566 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 31/07/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GALLO FRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ETIOPIA, 08/03/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANARO FEDERICO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, - premesso che dalla Parte_1
relazione more uxorio con nasceva in data 07 Controparte_1
settembre 2007 la figlia riconosciuta da entrambi i Per_1
genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della predetta minore, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrisponderle a titolo di mantenimento per la somma mensile non Per_1
inferiore a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che dopo la nascita della figlia le parti andavano a vivere insieme, presso l'attuale residenza del a Roma, ma dopo 5 anni circa, i rapporti si incrinavano e CP_1
la ricorrente si trasferiva dapprima a casa del proprio padre e poi in una abitazione concessa in locazione dall e sita in Roma CP_2
Via Monte Petroso 19; iscritta, all'epoca del depositato Per_1
del ricorso al III anno del liceo artistico, era affetta da “fobia sociale associata a mutismo selettivo, con tratti ossessivo- compulsivo e disturbo dell'apprendimento” per la quale era in cura presso il Centro Studio Evolutiva di Via Lorenzo il
Magnifico e sottoposta a controlli medici presso l'Ospedale
Bambino Gesù; che a causa di tale patologia la ricorrente si occupava esclusivamente della figlia data l'incompatibilità degli orari lavorativi con gli impegni scolastici e medici di la Per_1
ricorrente era inoccupata ed aveva avuto il reddito di cittadinanza di complessivi € 8.037,71 nell'anno 2022 e di € 3
8.830,90 nell'anno 2023; aveva una carta postpay con saldo di scarso valore, era proprietaria per 1/3 di un bilocale sito in Roma
Via del Botticino nella disponibilità del proprio genitore;
riceveva l'importo di Euro 200 mensili dal resistente per il mantenimento della figlia.
Il resistente si costituiva in giudizio, premesso che condivideva la richiesta di affidamento condiviso, contestava le altre domande chiedendo di regolamentare il diritto di visita come in comparsa, prevedere un assegno di mantenimento a suo carico di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra.
All'uopo il medesimo rappresentava che le parti non vivevano più insieme da numerosi anni;
che abitava in una casa con la madre anziana ed il fratello malato;
che si era sempre fatto carico della figlia versando per il suo mantenimento euro 200 mensili e non le aveva mai fatto mancare nulla a titolo di spese extra;
che lavorava come addetto alle pulizie con uno stipendio mensile di Euro 850,00 e viveva in una casa popolare riscattata dalla sua famiglia;
che aveva provveduto alle spese straordinarie della figlia da ultimo acquistando una cameretta per la stessa con un costo di oltre 2.000,00 euro pagato con rate mensili di euro
128,40 ciascuna, un i-pad per un costo di euro 800,00 ca. pagati con rate mensili di euro 40,00 nonché sostenendo le spese per le sedute della psicologa per per circa 100,00 euro al mese Per_1
come da ricevute;
che inoltre la ricorrente riceveva l'assegno unico per l'intero così rinunciando il resistente all'importo di euro 100 mensili;
che pertanto al netto delle spese anzidette il medesimo viveva con euro 400,00 mese.
Sentite le parti ed acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'udienza del 27 gennaio 2025 il giudice riservava la decisione al collegio. 4
Ritiene il Tribunale che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso della minore prossima alla maggiore età, ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
In ordine alla frequentazione, il Tribunale non può che auspicare l'intensificarsi del rapporto padre figlia ma stante l'età della ragazza (prossima alla maggiore età) il Collegio ritiene che gli stessi concordino tra di loro tempi e modalità di frequentazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento per da porre a carico del padre, premesso Per_1
che come noto ciascun genitore (madre e padre) è chiamato a contribuire al mantenimento della figlia, mette conto evidenziare che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge quanto segue:
la ricorrente è inoccupata, salvo alcuni lavori saltuari dai quali dichiara di ricevere un importo mensile pari ad Euro 360,00 senza contratto, ha dichiarato reddito di euro di € 8.037,71 nell'anno 2022 e di € 8.830,90 nell'anno 2023, giusta CUD 2023
e 2024, ha la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile abitato dal di lei padre;
vive in un alloggio in affitto il cui canone viene dichiarato pari ad Euro 140,00 mensili (ma non vi è documentazione in atti);
Il resistente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 850,00 su quattrodici mensilità, ha dichiarato redditi per euro 10.387 nell'anno 2023 e euro 9.559 nell'ano 2022,giusto Mod. dich. redd. 2024 e 2023, è proprietario al 50% della casa riscattata dall'Ater ed in cui vive con la madre ed il fratello malato;
è, infine, onerato da un finanziamento per circa euro 128,40 mensili per l'acquisto della cameretta della figlia, che si trova presso l'abitazione materna, e con decorrenza 5
da febbraio 2024 per 18 mensilità indi fino ad agosto 2025; dalla dichiarazioni a verbale risulta inoltre cha da ultimo sta ricevendo proquota l'assegno unico di euro 100,00 mensili (già quota del
50%).
Orbene, premesso che entrambe le parti godono di mezzi economici limitati seppur il resistente si trova in una situazione migliore vivendo in un immobile di proprietà proquota e quindi senza oneri alloggiativi ed ha un regolare rapporto di lavoro, cionondimeno considerato il reddito del medesimo, pari a circa
850 circa euro salvo straordinari, oltre euro 100 per l'assegno unico e dal lato passivo il finanziamento di Euro 128 circa mensili, da considerare in quanto sostenuto nell'interesse della figlia ed antecedente all'avvio del giudizio, il Collegio ritiene opportuno prevedere un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili fino alla naturale estinzione del finanziamento e comunque fino al mese di agosto 2025 e successivamente di prevedere un importo maggiore ossia Euro 300,00 dal mese di settembre 2025, quanto anzidetto oltre all'aggiornamento ISTAT come per legge con base maggio 2024.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 sono comprese nel ridetto assegno le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti 6
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le seguenti specificazioni Per_1
di cui al suddetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi 7
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
20566/2024 R.G.V.G., così decide: la figlia minore (Roma, 07 giugno Persona_2
2007) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione materna ove è fissata la sua residenza;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima e, in caso di disaccordo, dal giudice;
il padre e la figlia concorderanno in autonomia i tempi e le 8
modalità di frequentazione;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Per_1
annuale secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e dal mese di settembre 2025 la maggiore somma mensile di euro
300,00, oltre rivalutazione Istat con base settembre 2025, e condanna il al pagamento dei relativi importi entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani