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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1033 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...], C. F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
FE LO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOTO ANTONINO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI CAMPISI “- accertare la condizione di disabile gravissimo ex art. 3, Pt_1 comma 2, D.M. del 26.9.2016, in capo alla SI , con decorrenza dalla data di Parte_1 presentazione dell'istanza (18/05/2023), ed, in particolare, che la medesima sia da considerare:
- persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;
- per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, ritenere e dichiarare che le infermità di cui la SI era affetta, sin dalla data di presentazione dell'istanza (18/05/2023) Parte_1
e sino alla data del decesso, erano tali da determinare lo stato di disabile gravissimo della medesima, ex art. 3, comma 2, D.M. del 26.9.2016;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittimo il mancato riconoscimento, in capo alla SI , dello status di disabile gravissimo, ex art. 3, comma 2, D.M. del Parte_1
26.9.2016; - per l'effetto, riconoscere che la SI aveva diritto a percepire i benefici Parte_1 economici e non, conseguenziali al riconoscimento dello status di disabile gravissimo, ex art. 3, comma 2, D.M. del 26.9.2016, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza
(18/05/2023), sino alla data del decesso;
- condannare, quindi, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione dei benefici anzidetti in favore degli odierni eredi con decorrenza dal 18/05/2023, data di presentazione dell'istanza, alla data del decesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari, oltre al pagamento del compenso spettante al nominato C.T.U.
Salvo ogni altro diritto vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ Il procuratore della resistente, contestando integralmente le
[...] Controparte_1 eccezioni e difese formulate dalla ricorrente, si riporta a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione depositata il 17.01.2025 e nelle note di trattazione depositate 22.01.2025
e il 02.05.2025, nonché nelle note conclusive già depositate in data 09.10.2025, che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate, nelle quali si insiste.
In ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento comunicato dalla cancelleria in data
08.05.2025, sulla base di quanto già rappresentato, contestato, eccepito e chiesto in tutti gli atti difensivi dell'ASP di Agrigento a cui ci si riporta in toto, si contestano le note difensive avversarie depositate il 10.10.2025 chiedendo ancora il rinnovo della CTU per le ragioni espresse nelle note conclusive del 09.10.2025 e si ribadiscono le seguenti istanze e conclusioni VOGLIA L'ON.LE
TRIBUNALE disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare con CP_2 qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge o, in subordine, con compensazione delle spese. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso depositato in data 05/08/2024, la SI , dapprima quale e Parte_1 successivamente di erede della SI (deceduta il 23/09/2024) adiva il Tribunale del Parte_1 Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016 con decorrenza dalla domanda.
Riferiva che aveva presentato domanda in data 18 maggio 2023, che in data 25 ottobre 2023, veniva sottoposta a visita da parte dell'Asp di Agrigento, Distretto di Sciacca, che con nota prot. 168871 del
13 novembre 2023, comunicava l'esito “la S.V. non rientra in una delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art.3 comma 2 D.M. 26/9/2016. Per quanto sopra, si comunica che non ha diritto al beneficio economico di che trattasi”.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l'Asp di Agrigento, che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
*****
Occorre premettere il quadro normativo di riferimento.
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il ' regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei CP_4 limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del di cui al comma 1”. CP_4
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto. A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o meno come Parte_1 soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre 2016, è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il CTU ad esito degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetto da “Malattia di Parkinson. Demenza vascolare severa. Poliartrosi severa.
Considerazioni medico legali
Sono soggetti con disabilità gravissima coloro che sono beneficiari dell'indennità
d'accompagnamento e si trovano in una delle condizioni contenute nell'art 3 comma 2 D.M.
30/11/2016 n. 280.
Per esprimere un giudizio sulle condizioni della SI dobbiamo prendere in Pt_1 considerazione la lettera c e la lettera e di tale comma che si riferisce a: persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala CDRS >= a 4; persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo > oppure = a 1 ai 4 arti alla scala Medical research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded disability Status Scale (EDSS) > oppure = a 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod. Ai fini del nostro giudizio sulle condizioni della SI dagli atti possiamo prendere in Pt_1 considerazione prevalentemente la relazione del dr. CTU che ha espresso giudizio positivo Per_1 sulla concessione dell'indennità d'accompagnamento. Maggio 2022.
E' chiaro che la patologia più significativa pare essere il morbo di Parkinson, ma ancora di più il decadimento cognitivo che lo accompagna.
Non risulta che sia stato somministrato il test MMSE ma è presente un giudizio su ADL e IADL rispettivamente di 1/6 e 0/6.
Tale certificazione risalente a tre anni orsono lascia ipotizzare un peggioramento progressivo della demenza fino alla data dell'exitus.
Presente anche una severa patologia artrosica.
Datato 2022.
Nel 2023 la ASP di Agrigento ritiene che non sussistano i criteri per confermare la disabilità gravissima.
Copia di tutta la cartella clinica riguardo il ricovero presso U.O. di chirurgia plastica di Palermo per ustioni addome e coscia dx III°, non mostra dettagli sulla dinamica dell'evento. Dicembre 2023.
Dal momento della dimissione non abbiamo altra documentazione fino al decesso avvenuto in data
26/09/2024.
Esaminate le pagine della cartella clinica, pare evidente un peggioramento delle condizioni generali
e neuropsichiche in particolare.
Tra le scale di valutazione di cui all'art 3 comma 2 lett. e, prendiamo in considerazione la scala
EDSS.
La stessa attribuisce un punteggio di 9 ai soggetti che sono obbligati a letto;
tali pazienti possono solo comunicare e vengono alimentati.
La scala EDSS è estremamente chiara nell'attribuire il punteggio.
La SI è costretta a letto da una severa malattia di Parkinson associata a decadimento Pt_1 cognitivo importante che dai dati a nostra disposizione pare configurare una demenza severa e da una patologia artrosica notevolmente invalidante.
Dalla cartella clinica al momento del ricovero risulta essere presente anche piaga da decubito.
Impossibili le funzioni di autoassistenza.
Possiamo solo ipotizzare una demenza severa molto vicino come punteggio a 4 della scala CDRS, ma sicuramente va attribuito un punteggio di 9 se prendiamo in considerazione la scala EDSS.
Conclusioni
A mio parere la SI è stata affetta da disabilità gravissima con punteggio scala EDSS Pt_1 di 9. Ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima. A datare 01/01/2024 fino alla data dell'exitus avvenuto il 23/09/2024.
Non possono essere accolte le osservazioni del legale di parte.
In effetti il sottoscritto CTU ha tenuto conto, esaminando gli atti, delle condizioni cliniche della SI ilevate al momento del ricovero presso la U.O. di chirurgia plastica dell'osp Civico Pt_1 di Palermo avvenuto nel corso del mese di novembre 2023.
La visita neurologica certifica in data 23/11/2023: paziente vigile, parzialmente disorientata, esegue ordini semplici. Linguaggio regolare. Non evidenti deficit motori. Quadro di tipo extrapiramidale.
La TC cranio evidenzia un quadro compatibile con encefalopatia cronica ad etiologia vascolare.
Non siamo di fronte ad una demenza severa.
Il peggioramento a mio parere avviene dopo l'intervento chirurgico ricostruttivo.
Si conferma pertanto il giudizio già espresso, facendo decorrere i benefici dal 01/01/2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che era soggetto disabile Parte_1 gravissimo a partire dal 1.01.2024.
Per quanto riguarda la decorrenza la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del 22.06.2021 dispone che la “percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre ….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
Ed invero, l'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione nr. 589/GAB, attuativo dell'art. 9 della
Legge regionale 9 del 2017 tra l'altro, ha precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della
Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato;
e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e della
Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende
Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato DPR). In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi soggetto disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 26 settembre 2016 a partire dal 1.1.2024.
Ne discende il diritto degli odierni ricorrenti, in qualità di eredi, ad ottenere i benefici a tale condizione correlabili a partire dal momento sopra individuato, secondo i criteri e i parametri di cui alla disciplina normativa regionale già evocata.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario alla data di sottoposizione a visita, effettuata il 25.10.2023 da parte dell'Unità valutativa.
Il parziale accoglimento del ricorso, l'accertamento dello status di disabile gravissimo in data successiva alla valutazione operata dall'ente convenuto, depongono per la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti del giudizio.
Vanno in ogni caso poste a carico dell'ASP convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che a decorrere dal 1.1.2024 e fino al decesso 26.9.2024, era Parte_1 soggetto in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.M. del 26.9.2016 e condanna l' al riconoscimento dei consequenziali benefici economici Controparte_1
a favore degli eredi;
- rigetta la domanda degli eredi di volta a ottenere il riconoscimento del Parte_1 beneficio economico a partire dal 25.10.2023;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 5/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...], C. F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
FE LO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOTO ANTONINO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI CAMPISI “- accertare la condizione di disabile gravissimo ex art. 3, Pt_1 comma 2, D.M. del 26.9.2016, in capo alla SI , con decorrenza dalla data di Parte_1 presentazione dell'istanza (18/05/2023), ed, in particolare, che la medesima sia da considerare:
- persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;
- per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, ritenere e dichiarare che le infermità di cui la SI era affetta, sin dalla data di presentazione dell'istanza (18/05/2023) Parte_1
e sino alla data del decesso, erano tali da determinare lo stato di disabile gravissimo della medesima, ex art. 3, comma 2, D.M. del 26.9.2016;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittimo il mancato riconoscimento, in capo alla SI , dello status di disabile gravissimo, ex art. 3, comma 2, D.M. del Parte_1
26.9.2016; - per l'effetto, riconoscere che la SI aveva diritto a percepire i benefici Parte_1 economici e non, conseguenziali al riconoscimento dello status di disabile gravissimo, ex art. 3, comma 2, D.M. del 26.9.2016, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza
(18/05/2023), sino alla data del decesso;
- condannare, quindi, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione dei benefici anzidetti in favore degli odierni eredi con decorrenza dal 18/05/2023, data di presentazione dell'istanza, alla data del decesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari, oltre al pagamento del compenso spettante al nominato C.T.U.
Salvo ogni altro diritto vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ Il procuratore della resistente, contestando integralmente le
[...] Controparte_1 eccezioni e difese formulate dalla ricorrente, si riporta a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione depositata il 17.01.2025 e nelle note di trattazione depositate 22.01.2025
e il 02.05.2025, nonché nelle note conclusive già depositate in data 09.10.2025, che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate, nelle quali si insiste.
In ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento comunicato dalla cancelleria in data
08.05.2025, sulla base di quanto già rappresentato, contestato, eccepito e chiesto in tutti gli atti difensivi dell'ASP di Agrigento a cui ci si riporta in toto, si contestano le note difensive avversarie depositate il 10.10.2025 chiedendo ancora il rinnovo della CTU per le ragioni espresse nelle note conclusive del 09.10.2025 e si ribadiscono le seguenti istanze e conclusioni VOGLIA L'ON.LE
TRIBUNALE disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare con CP_2 qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge o, in subordine, con compensazione delle spese. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso depositato in data 05/08/2024, la SI , dapprima quale e Parte_1 successivamente di erede della SI (deceduta il 23/09/2024) adiva il Tribunale del Parte_1 Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016 con decorrenza dalla domanda.
Riferiva che aveva presentato domanda in data 18 maggio 2023, che in data 25 ottobre 2023, veniva sottoposta a visita da parte dell'Asp di Agrigento, Distretto di Sciacca, che con nota prot. 168871 del
13 novembre 2023, comunicava l'esito “la S.V. non rientra in una delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art.3 comma 2 D.M. 26/9/2016. Per quanto sopra, si comunica che non ha diritto al beneficio economico di che trattasi”.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l'Asp di Agrigento, che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
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Occorre premettere il quadro normativo di riferimento.
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il ' regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei CP_4 limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del di cui al comma 1”. CP_4
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto. A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o meno come Parte_1 soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre 2016, è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il CTU ad esito degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetto da “Malattia di Parkinson. Demenza vascolare severa. Poliartrosi severa.
Considerazioni medico legali
Sono soggetti con disabilità gravissima coloro che sono beneficiari dell'indennità
d'accompagnamento e si trovano in una delle condizioni contenute nell'art 3 comma 2 D.M.
30/11/2016 n. 280.
Per esprimere un giudizio sulle condizioni della SI dobbiamo prendere in Pt_1 considerazione la lettera c e la lettera e di tale comma che si riferisce a: persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala CDRS >= a 4; persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo > oppure = a 1 ai 4 arti alla scala Medical research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded disability Status Scale (EDSS) > oppure = a 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod. Ai fini del nostro giudizio sulle condizioni della SI dagli atti possiamo prendere in Pt_1 considerazione prevalentemente la relazione del dr. CTU che ha espresso giudizio positivo Per_1 sulla concessione dell'indennità d'accompagnamento. Maggio 2022.
E' chiaro che la patologia più significativa pare essere il morbo di Parkinson, ma ancora di più il decadimento cognitivo che lo accompagna.
Non risulta che sia stato somministrato il test MMSE ma è presente un giudizio su ADL e IADL rispettivamente di 1/6 e 0/6.
Tale certificazione risalente a tre anni orsono lascia ipotizzare un peggioramento progressivo della demenza fino alla data dell'exitus.
Presente anche una severa patologia artrosica.
Datato 2022.
Nel 2023 la ASP di Agrigento ritiene che non sussistano i criteri per confermare la disabilità gravissima.
Copia di tutta la cartella clinica riguardo il ricovero presso U.O. di chirurgia plastica di Palermo per ustioni addome e coscia dx III°, non mostra dettagli sulla dinamica dell'evento. Dicembre 2023.
Dal momento della dimissione non abbiamo altra documentazione fino al decesso avvenuto in data
26/09/2024.
Esaminate le pagine della cartella clinica, pare evidente un peggioramento delle condizioni generali
e neuropsichiche in particolare.
Tra le scale di valutazione di cui all'art 3 comma 2 lett. e, prendiamo in considerazione la scala
EDSS.
La stessa attribuisce un punteggio di 9 ai soggetti che sono obbligati a letto;
tali pazienti possono solo comunicare e vengono alimentati.
La scala EDSS è estremamente chiara nell'attribuire il punteggio.
La SI è costretta a letto da una severa malattia di Parkinson associata a decadimento Pt_1 cognitivo importante che dai dati a nostra disposizione pare configurare una demenza severa e da una patologia artrosica notevolmente invalidante.
Dalla cartella clinica al momento del ricovero risulta essere presente anche piaga da decubito.
Impossibili le funzioni di autoassistenza.
Possiamo solo ipotizzare una demenza severa molto vicino come punteggio a 4 della scala CDRS, ma sicuramente va attribuito un punteggio di 9 se prendiamo in considerazione la scala EDSS.
Conclusioni
A mio parere la SI è stata affetta da disabilità gravissima con punteggio scala EDSS Pt_1 di 9. Ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima. A datare 01/01/2024 fino alla data dell'exitus avvenuto il 23/09/2024.
Non possono essere accolte le osservazioni del legale di parte.
In effetti il sottoscritto CTU ha tenuto conto, esaminando gli atti, delle condizioni cliniche della SI ilevate al momento del ricovero presso la U.O. di chirurgia plastica dell'osp Civico Pt_1 di Palermo avvenuto nel corso del mese di novembre 2023.
La visita neurologica certifica in data 23/11/2023: paziente vigile, parzialmente disorientata, esegue ordini semplici. Linguaggio regolare. Non evidenti deficit motori. Quadro di tipo extrapiramidale.
La TC cranio evidenzia un quadro compatibile con encefalopatia cronica ad etiologia vascolare.
Non siamo di fronte ad una demenza severa.
Il peggioramento a mio parere avviene dopo l'intervento chirurgico ricostruttivo.
Si conferma pertanto il giudizio già espresso, facendo decorrere i benefici dal 01/01/2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che era soggetto disabile Parte_1 gravissimo a partire dal 1.01.2024.
Per quanto riguarda la decorrenza la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del 22.06.2021 dispone che la “percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre ….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
Ed invero, l'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione nr. 589/GAB, attuativo dell'art. 9 della
Legge regionale 9 del 2017 tra l'altro, ha precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della
Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato;
e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e della
Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende
Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato DPR). In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi soggetto disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 26 settembre 2016 a partire dal 1.1.2024.
Ne discende il diritto degli odierni ricorrenti, in qualità di eredi, ad ottenere i benefici a tale condizione correlabili a partire dal momento sopra individuato, secondo i criteri e i parametri di cui alla disciplina normativa regionale già evocata.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario alla data di sottoposizione a visita, effettuata il 25.10.2023 da parte dell'Unità valutativa.
Il parziale accoglimento del ricorso, l'accertamento dello status di disabile gravissimo in data successiva alla valutazione operata dall'ente convenuto, depongono per la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti del giudizio.
Vanno in ogni caso poste a carico dell'ASP convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che a decorrere dal 1.1.2024 e fino al decesso 26.9.2024, era Parte_1 soggetto in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.M. del 26.9.2016 e condanna l' al riconoscimento dei consequenziali benefici economici Controparte_1
a favore degli eredi;
- rigetta la domanda degli eredi di volta a ottenere il riconoscimento del Parte_1 beneficio economico a partire dal 25.10.2023;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 5/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini