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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Patrizia Carla Buccoliero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Direttore p.t. CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: indennità malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 la ricorrente - premesso di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2023 per 66 giornate e di aver inviato all' 2 CP_1 certificati di malattia per i periodi dal 10.05.2024 al 24.05.2024 e dal 15.12.2023 al 25.01.2024 senza ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia – agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di malattia per il periodo dal 10.05.2024 al 24.05.2024 con condanna dell' alla relativa erogazione, oltre accessori e spese. CP_1
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che l' è stato correttamente convenuto in giudizio CP_1 in qualità di legittimato passivo.
La giurisprudenza recente, infatti, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell' , quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio. CP_1 “È incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene CP_1 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a CP_1 cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021)” (Cass., ord. n.
3076/2022).
Ne deriva, nel caso di specie, la legittimazione passiva dell' . CP_2
Quanto alla disciplina applicabile in materia di lavoratori agricoli, al pari della ricorrente, l'art. 5 co. 6 d.l. 463/83 dispone che “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Ebbene, nel caso di specie, il periodo di malattia per cui parte ricorrente chiede l'erogazione della relativa indennità si è protratto dal 10.05.2024 al 24.05.2024, come si evince dal certificato medico telematico ove si accerta la malattia “anemia in astenia con terapia marziale” (cfr. all. 2 ricorr.).
Dall'estratto contributivo in atti risulta rispettato il requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli per 51 giornate nell'anno precedente a quello in cui si colloca la malattia, posto che la ricorrente nell'anno 2023 risulta aver lavorato per 66 giornate (cfr. all. 1 ricorr.).
Considerato, altresì, che il periodo di malattia di cui si chiede l'indennizzabilità non supera il limite massimo di 180 giorni nell'anno solare, la domanda va accolta con condanna dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di CP_1 malattia per il periodo dal 10.05.2024 al 24.05.2024 nella misura di legge.
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell' art. 7 l. 533/73).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo dal 10.05.2024 al Parte_1
24.05.2024 oltre interessi legali e/o rivalutazione con le decorrenze di legge.
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per CP_1 compensi, oltre oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Patrizia Carla Buccoliero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Direttore p.t. CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: indennità malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 la ricorrente - premesso di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2023 per 66 giornate e di aver inviato all' 2 CP_1 certificati di malattia per i periodi dal 10.05.2024 al 24.05.2024 e dal 15.12.2023 al 25.01.2024 senza ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia – agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di malattia per il periodo dal 10.05.2024 al 24.05.2024 con condanna dell' alla relativa erogazione, oltre accessori e spese. CP_1
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che l' è stato correttamente convenuto in giudizio CP_1 in qualità di legittimato passivo.
La giurisprudenza recente, infatti, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell' , quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio. CP_1 “È incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene CP_1 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a CP_1 cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021)” (Cass., ord. n.
3076/2022).
Ne deriva, nel caso di specie, la legittimazione passiva dell' . CP_2
Quanto alla disciplina applicabile in materia di lavoratori agricoli, al pari della ricorrente, l'art. 5 co. 6 d.l. 463/83 dispone che “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Ebbene, nel caso di specie, il periodo di malattia per cui parte ricorrente chiede l'erogazione della relativa indennità si è protratto dal 10.05.2024 al 24.05.2024, come si evince dal certificato medico telematico ove si accerta la malattia “anemia in astenia con terapia marziale” (cfr. all. 2 ricorr.).
Dall'estratto contributivo in atti risulta rispettato il requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli per 51 giornate nell'anno precedente a quello in cui si colloca la malattia, posto che la ricorrente nell'anno 2023 risulta aver lavorato per 66 giornate (cfr. all. 1 ricorr.).
Considerato, altresì, che il periodo di malattia di cui si chiede l'indennizzabilità non supera il limite massimo di 180 giorni nell'anno solare, la domanda va accolta con condanna dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di CP_1 malattia per il periodo dal 10.05.2024 al 24.05.2024 nella misura di legge.
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell' art. 7 l. 533/73).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo dal 10.05.2024 al Parte_1
24.05.2024 oltre interessi legali e/o rivalutazione con le decorrenze di legge.
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per CP_1 compensi, oltre oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli