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Articolo 7 della Legge 1 agosto 1978, n. 438
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Articolo 6
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Legge 1 agosto 1978, n. 438
Articolo 7 della Legge 1 agosto 1978, n. 438
Versione
16 agosto 1978
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 agosto 1978
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