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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3309/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni
Pruneddu e Claudia Atzeri che, lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2023 il signor ha richiesto al Tribunale Parte_1
pagina 1 di 5 di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior indennizzo per l'aggravamento delle malattie professionali (“fibro-silicosi con riduzione del DLCO, deficit ventilatorio restrittivo”)
da cui è affetto, nella misura del danno biologico risultanda in corso di causa.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere attualmente di una rendita complessiva del
40%, riconosciuta dall' convenuto in seguito a domanda amministrativa, con decorrenza CP_1
dal 7.2.2011.
In ragione dell'aggravamento dei postumi afferenti alla silicosi, in data 20.4.2023, aveva presentato all' domanda per ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del CP_1
relativo indennizzo.
L' aveva tuttavia respinto la domanda e la relativa opposizione, confermando la CP_1
percentuale già in godimento.
2. L ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ritenendo che CP_1
non sussistesse alcun aggravamento.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data 29.11.2024 che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha affermato che “il Sig. sia affetto da: Parte_1
- fibro-silicosi con riduzione del DLCO del 54% rispetto al valore atteso;
- cuore polmonare cronico associato ad ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in
terapia con NAO (Classe NYHA 3)”.
Il perito officiato dal Tribunale ha, quindi, specificato che “Per quanto riguarda l'apparato
respiratorio dalle spirometrie, eseguite in data 17.04.23 e 19.07.24, emerge la presenza di un
deficit ventilatorio di tipo restrittivo con una ridotta la diffusione alveolo capillare al CO del
pagina 2 di 5 54% rispetto al valore atteso. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio emerge la
presenza di un cuore polmonare cronico associato ad ipertensione arteriosa e fibrillazione
atriale in terapia con NAO (Classe NYHA3); a causa del precario equilibrio emodinamico il Sig.
nel febbraio 2022 è stato ricovero presso il Policlinico D. Casula AOU Cagliari Parte_1
per versamento pleurico bilaterale in scompenso cardiaco acuto su cronico e BPCO riacutizzata.
In merito all'associazione tra silicosi e patologie interessanti l'apparato cardiocircolatorio, è doveroso richiamare art. 145, comma 1, lett. b del T.U. da cui si legge: “(...) in tutti i casi di
silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio.
Lo stesso consulente ha infine concluso sostenendo che “sulla base delle tabelle , di cui CP_1
al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico a carico dell'apparato respiratorio corrisponde al
45% (quarantacinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per
analogia al codice tabellare 335 [Insufficienza respiratoria grave, secondo i parametri di cui
all'all. 2 parte A] mentre quello a carico dell'apparato cardiocircolatorio corrisponde al 35%
(trentacinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia
al codice tabellare 3 [Cardiopatie riconducibili a classe III NYHA].
In ragione dei rapporti anatomo-funzionali che intercorrono con il sistema respiratorio e
quello cardiocircolatorio è possibile considerare le due condizioni patologiche in diagnosi tra
concorrenti; pertanto, il danno biologico complessivo corrisponde all'80% (ottanta per cento) dalla data della domanda di aggravamento (20.04.23)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023).
pagina 3 di 5 5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, considerato che la domanda di parte ricorrente viene accolta per la differenza tra l'indennizzo commisurato ad un danno biologico dell'80% e quello già in godimento.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire il maggior indennizzo Parte_1
in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra la misura del maggior CP_1
indennizzo spettante in rendita e quanto già corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023);
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 6.115,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
pagina 4 di 5 con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3309/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni
Pruneddu e Claudia Atzeri che, lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2023 il signor ha richiesto al Tribunale Parte_1
pagina 1 di 5 di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior indennizzo per l'aggravamento delle malattie professionali (“fibro-silicosi con riduzione del DLCO, deficit ventilatorio restrittivo”)
da cui è affetto, nella misura del danno biologico risultanda in corso di causa.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere attualmente di una rendita complessiva del
40%, riconosciuta dall' convenuto in seguito a domanda amministrativa, con decorrenza CP_1
dal 7.2.2011.
In ragione dell'aggravamento dei postumi afferenti alla silicosi, in data 20.4.2023, aveva presentato all' domanda per ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del CP_1
relativo indennizzo.
L' aveva tuttavia respinto la domanda e la relativa opposizione, confermando la CP_1
percentuale già in godimento.
2. L ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ritenendo che CP_1
non sussistesse alcun aggravamento.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data 29.11.2024 che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha affermato che “il Sig. sia affetto da: Parte_1
- fibro-silicosi con riduzione del DLCO del 54% rispetto al valore atteso;
- cuore polmonare cronico associato ad ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in
terapia con NAO (Classe NYHA 3)”.
Il perito officiato dal Tribunale ha, quindi, specificato che “Per quanto riguarda l'apparato
respiratorio dalle spirometrie, eseguite in data 17.04.23 e 19.07.24, emerge la presenza di un
deficit ventilatorio di tipo restrittivo con una ridotta la diffusione alveolo capillare al CO del
pagina 2 di 5 54% rispetto al valore atteso. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio emerge la
presenza di un cuore polmonare cronico associato ad ipertensione arteriosa e fibrillazione
atriale in terapia con NAO (Classe NYHA3); a causa del precario equilibrio emodinamico il Sig.
nel febbraio 2022 è stato ricovero presso il Policlinico D. Casula AOU Cagliari Parte_1
per versamento pleurico bilaterale in scompenso cardiaco acuto su cronico e BPCO riacutizzata.
In merito all'associazione tra silicosi e patologie interessanti l'apparato cardiocircolatorio, è doveroso richiamare art. 145, comma 1, lett. b del T.U. da cui si legge: “(...) in tutti i casi di
silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio.
Lo stesso consulente ha infine concluso sostenendo che “sulla base delle tabelle , di cui CP_1
al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico a carico dell'apparato respiratorio corrisponde al
45% (quarantacinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per
analogia al codice tabellare 335 [Insufficienza respiratoria grave, secondo i parametri di cui
all'all. 2 parte A] mentre quello a carico dell'apparato cardiocircolatorio corrisponde al 35%
(trentacinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia
al codice tabellare 3 [Cardiopatie riconducibili a classe III NYHA].
In ragione dei rapporti anatomo-funzionali che intercorrono con il sistema respiratorio e
quello cardiocircolatorio è possibile considerare le due condizioni patologiche in diagnosi tra
concorrenti; pertanto, il danno biologico complessivo corrisponde all'80% (ottanta per cento) dalla data della domanda di aggravamento (20.04.23)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023).
pagina 3 di 5 5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, considerato che la domanda di parte ricorrente viene accolta per la differenza tra l'indennizzo commisurato ad un danno biologico dell'80% e quello già in godimento.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire il maggior indennizzo Parte_1
in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra la misura del maggior CP_1
indennizzo spettante in rendita e quanto già corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa di aggravamento (20.4.2023);
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 6.115,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
pagina 4 di 5 con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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