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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7322/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Trib. Roma 9132\19 pubblicata il 2 maggio 2019
e vertente tra
– avv. P. Rizzitelli – appellante Parte_1 E E
già – avv. S. D'Ercole Controparte_1 Controparte_2
-appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la domanda di titolare dell'utenza di Parte_1 fornitura elettrica n. 600789635, che aveva chiesto dichiararsi non dovuti gli importi di cui alla fattura di conguaglio n. 581638028108802, con condanna del convenuto alla restituzione in suo favore dell'importo Controparte_1 di € 9.329,57;
-il a proposto appello, per i motivi di seguito esaminati, cui ha resistito il Servizio elettrico nazionale;
Pt_1
-il giudizio è stato assegnato a decisione all'esito di udienza di conclusioni (svolta ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-l'appello non è articolato in motivi specifici, risultando così in più punti opaco e ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.;
-il primo profilo da esaminare attiene alla sostituzione del contatore, avvenuto in assenza dell'utente;
-la Corte non ignora il principio giurisprudenziale alla stregua del quale “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto”, v. . Cass. n. 23699 del 2016 (che ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento); v. anche la ancora recente Cass. 9 gennaio 2025 n. 512 , secondo cui “ in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione);
-nella specie, però, tali principi non trovano applicazione: e infatti è incontroverso che il contatore era funzionante e non guasto (a differenza, in particolare, della fattispecie di cui a Cass. 512\25) , e che era stato proprio l'odierno appellante a chiedere la sostituzione, avvenuta in data 02.08.2010, avendo richiesto un aumento di potenza da 6 a 10 Kw;
non vi era quindi obbligo di contraddittorio- e del resto l'appellante richiama i generali obblighi di buona fede e correttezza contrattuale
– atteso che il distributore, contestualmente alla sostituzione, provvide alla rilevazione dell'ultima lettura presente sul contatore, compilando il previsto (dalla disciplina negoziale) modello cartaceo (verbale di sostituzione);
-all'atto della sostituzione del contatore il distributore aveva rilevato consumi effettivi pari a 17.622 kWh;
l'odierno appellato ha poi provveduto al conguaglio (ora in discussione) sulla base dei consumi storici”, pregressi, dell'utente, come consentito dall'art. 5 della delibera 200/99 A.E.E.G., tanto quindi del tutto legittimamente, e senza alcuna violazione dei principi di buona fede;
-da qui il rigetto del gravame;
-le spese seguono la soccombenza dell'appellante, ricorrendo altresì i presupposti per il raddoppio del c.u.;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)