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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 19/12/2024 al n. 3054 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Santomassimo Maddalena;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 03/04/1973 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Fierro Daniela;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il 18.10.1999 dalla cui unione Per_ nascevano due figlie, il 19.9.2005 maggiorenne non autonoma economicamente e il 21.8.2001 maggiorenne autonoma economicamente, rilevavano che la Per_2 comunione spirituale e materiale è fallita, proponendo dunque domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Preliminarmente si evidenzia che il Tribunale di Nola pronunziava la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 108/2025 del 20.2.2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 108/2025 del 20.2.2025 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
1. La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, resterà a vivere Per_1 con la madre, nell'allora casa coniugale in Castello di Citerna (Na), di proprietà della , o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro da madre e figlia Parte_2 designata;
2. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia
pari nel complesso ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno Parte_1 relative alla figlia secondo il Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Per_1 Parte_3 del 20/05/2021;
4. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) da versarsi mediante bonifico bancario;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/04/1973 , il giorno 18.10.1999 a Pomigliano d'Arco, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.191, Parte, II Serie A anno 1999 );
Per_ b) determina in euro 800,00 il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Pt_1
mediante vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_2 rivalutazione annuale Istat e spese extra al 100% a carico del sig. come concordato Pt_1 dalle parti;
c) determina in euro 5000,00 il contributo in un'unica soluzione da porsi a carico del sig.
e da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario;
Pt_1 Parte_2
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 19/12/2024 al n. 3054 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Santomassimo Maddalena;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 03/04/1973 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Fierro Daniela;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il 18.10.1999 dalla cui unione Per_ nascevano due figlie, il 19.9.2005 maggiorenne non autonoma economicamente e il 21.8.2001 maggiorenne autonoma economicamente, rilevavano che la Per_2 comunione spirituale e materiale è fallita, proponendo dunque domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Preliminarmente si evidenzia che il Tribunale di Nola pronunziava la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 108/2025 del 20.2.2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 108/2025 del 20.2.2025 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
1. La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, resterà a vivere Per_1 con la madre, nell'allora casa coniugale in Castello di Citerna (Na), di proprietà della , o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro da madre e figlia Parte_2 designata;
2. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia
pari nel complesso ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno Parte_1 relative alla figlia secondo il Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Per_1 Parte_3 del 20/05/2021;
4. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) da versarsi mediante bonifico bancario;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/04/1973 , il giorno 18.10.1999 a Pomigliano d'Arco, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.191, Parte, II Serie A anno 1999 );
Per_ b) determina in euro 800,00 il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Pt_1
mediante vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_2 rivalutazione annuale Istat e spese extra al 100% a carico del sig. come concordato Pt_1 dalle parti;
c) determina in euro 5000,00 il contributo in un'unica soluzione da porsi a carico del sig.
e da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario;
Pt_1 Parte_2
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca