CA
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2024, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
PPE
Sentenza n 1175/2023
N. R.G. registro generale appello lavoro 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Monica Vitali Presidente dr. Benedetta Pattumelli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n 1263/2023 estensore Giudice Dr Atanasio, iscritta al n. r.g. 977/2023 cui è stato riunito r g 995/2023, discussa all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2023 , promossa da
.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIULLI FABIO , elettivamente domiciliato in
Cagliari Via Grazia Deledda 74 presso il difensore , quanto al ricorso rg 977/2023
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Cancelleria , quanto al ricorso RG
995/23
pagina 1 di 10 PPE
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FORTE SIMONE elettivamente domiciliato in Milano Galleria San Babila
4/a presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Parte_3 PER Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, voglia riformare la sentenza gravata in ragione di tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione spiegata dal Sig. avverso l'avviso CP_1
di intimazione n.06820229005900465000 e la cartella di pagamento n. 06820130170264590000, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio in relazione ai due gradi di giudizio, con l'aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10.03.2014, n. 55, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, e condanna del contribuente ex art. 96 c.p.c.
PER INPGI Voglia la Corte rigettare in toto le domande tutte proposte dal Sig in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1
con favore delle competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio pagina 2 di 10 [...]
preliminarmente, stante la pendenza, innanzi Parte_4
alla medesima Corte di Appello, di altro procedimento di gravame avverso la medesima sentenza e recante R.G. N.
995/2023, riunire quest'ultimo con il presente procedimento, più recente per data d'iscrizione. – dichiarare l'appello inammissibile ex art 434 c.p.c.; - NEL MERITO rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti;
- dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
MOTIVI IN FATTO
Il ha adito il Tribunale di Milano chiedendo dichiararsi la CP_1
nullità dell'intimazione di pagamento, relativa a cartella
06820130170264590000, emessa da con il n Parte_3
0682022900590046500, notificata il 26 5 2022 . Il debito si riferiva a mancata contribuzione ante 2009. Pt_2
aveva contestato la nullità sia dell'intimazione che CP_1
della cartella;
rispetto a quest'ultima aveva anche eccepito la mancata notifica. Contestata anche la mancanza del calcolo degli interessi come causa di nullità e la decadenza art. 25 DPR 602/1973.
Aveva comunque chiesto dichiararsi la prescrizione del credito.
Aveva infatti affermato che, ammesso che la cartella fosse stata a notificata il 21 10 2013, come allegato dal creditore, la prescrizione si era maturata nello stesso mese del 2018.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella. Ha rilevato come il documento depositato da sub CP_2
2 nel fascicolo di primo grado, comprovante appunto l'avvenuta notifica della cartella contestata, in realtà attestava solo che una raccomandata era stata consegnata nelle mani del portiere dello stabile in cui abitava . Il Tribunale ha ritenuto applicabile CP_1
l'art. 139 cpc, che richiede poi il successivo invio della pagina 3 di 10 PPE
raccomandata informativa. Non vi era agli atti la prova della ricevuta relativa alla spedizione di tale raccomandata, ma comunque nemmeno della sua ricezione.
ha proposto appello per i motivi che di seguito Parte_3
si illustrano. L'appello è stato rubricato con rg 977/23.
Anche ha proposto appello per i motivi che si vanno ad Pt_2
illustrare, rubricato con RG 995/2023.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza dell'11 12 2023 , previa riunione dei due procedimenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Si deve innanzitutto dichiarare l'infondatezza dell'eccezione ex art. 434 cpc formulata da parte appellata.
Come chiarito da oramai pacifica giurisprudenza, il rispetto della norma indicata non richiede l'uso di formule sacramentali particolari, né tantomeno è necessario ripercorrere passo per passo la sentenza impugnata. In un'ottica di razionalizzazione dell'appello, è sufficiente che l'appellante individui i passaggi della sentenza che ritiene di contestare ed i loro profili motivazionali, indicando contestualmente in modo comprensibile le ragioni del suo dissenso ed esplicitando in che modo tali motivi siano suscettibili di condurre ad un esito diverso ( cfr , tra le ultime, Corte Appello Milano 230/2023).
Sotto tali profili, entrambi gli appelli sono chiari ed esaurienti, adempiendo quindi ai precetti imposti dalla norma codicistica pagina 4 di 10 PPE
E' quindi possibile esaminare il merito delle doglianze formulate dagli appellanti.
L' ritiene, come primo motivo di appello, che il primo Pt_1
Giudice ha errato nell'affermare che non vi era prova della ricezione della raccomandata, riportandosi al proprio documento depositato come doc 2 del fascicolo di parte. Sostiene , in realtà, che l'unico adempimento da osservare era la spedizione della raccomandata di avviso, in quanto, a norma di legge, non è richiesta una raccomandata con ricevuta di ritorno .
Contesta poi che il Tribunale non abbia dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto proposta oltre 20 giorni la notifica dell'intimazione. Si tratterebbe infatti, secondo l'appellante , di opposizione proposta ex art. 617 cpc, relativa a contestazioni formali sulla regolarità del titolo.
Ad ogni modo, il pagamento della somma di cui in cartella era stato già richiesto da con altro atto di intimazione , notificato il CP_2
18. 4. 2016 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come da documenti 3 e 4 del fascicolo di primo grado, identificati in quello di appello ai numeri 13 e 14 .
In ogni caso, afferma, nel 2016 si era proceduto a pignoramento presso terzi per le stesse somma, come da documento prodotto in primo grado al n 5 primo grado, (in appello al n 15) ; tanto che nel 2019
ne aveva chiesto la definizione agevolata. CP_1
Insiste sulla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il contribuente che impugna l'estratto di ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito è tenuto alla notifica nei confronti dell'ente impositore .
Ripropone infine poi integralmente le difese di primo grado e quindi contesta il maturarsi della prescrizione sia per effetto dell'art. 1, commi 618/623, della L. F . 2014 n. 147/2013 per il periodo dal 1 1 2014 al 15. 6 2014 , in ragione della interruzione derivante dalla notifica dell'avviso di intimazione e dal pagina 5 di 10 PPE
pignoramento ( 2016), sia a causa delle successive proroghe disposte fino al 31. 12. 2023 per effetto dell'art 68 DL 18/2020 . Contesta vi sia necessità di depositare l'originale della cartella con obbligo di conservazione e difende la validità degli atti notificati a mezzo pec - anche se, nel caso di specie, tutte le notifiche sono cartacee. Contesta sia applicabile l'art. 25 DPR 602/1973 in quanto credito previdenziale e che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi possa rappresentare nullità dell'intimazione di pagamento. La relativa eccezione , comunque, non
è stata riproposta da parte appellata nel costituirsi, al pari di quella relativa alla decadenza ex art. 25 citato.
Le censure proposta da sono sostanzialmente analoghe a quelle Pt_2
di tranne che l'istituto previdenziale sostiene Parte_3
che si sarebbe fatto ricorso, per la notifica, alla spedizione diretta tramite ufficio postale;
il che eliminerebbe ogni necessità di spedire ulteriore raccomandata, con o senza avviso di ricezione.
Deposita poi numerose note inviate a , anche dopo l'iscrizione CP_1
a ruolo del credito di cui si tratta, come prova di conoscenza del debito e quindi di interruzione di qualsiasi prescrizione.
La documentazione prodotta da entrambe le parti per dimostrare l'interruzione della prescrizione post notifica del 2013 è poco risolutiva. Le numerose note comunicate a da parte di CP_1 Pt_2
per esempio, non contengono menzione espressa del credito per cui si procede;
per buona parte si tratta di richieste di trasmissione di dichiarazione dei redditi, cui obbedisce chiedendo che la “ CP_1
eventuale” somma dovuta sia poi rateizzata. Difetta la presenza di una specifica istanza di rateizzazione o definizione agevolata post
2013. In realtà, l'unico vero atto avente valore di certa interruzione è rappresentato dalla raccomandata del 2016, in atti, di cui nessuno contesta contenuto o ricezione.
pagina 6 di 10 PPE
Nemmeno l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado convince, posto che contesta sì irregolarità formali, ma soprattutto CP_1
la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione.
Il punto nodale della vicenda, quindi, risiede nella corretta interpretazione della procedura di notifica seguita e quindi nella valutazione del documento attestante la consegna della cartella nel
2013.
Agli atti risulta che, in data 19 10 2013, è stata spedito un plico raccomandato da parte di per Agenzia a presso Testimone_1 CP_1
l'indirizzo in cui all'epoca risiedeva, ricevuto da Persona_1
portiere dello stabile addetto alla ricezione, che prende in consegna la busta sigillata, e sottoscrive la ricevuta.
In basso a destra , sull'avviso di ricevimento , si trova riprodotto il numero della cartella per cui si controverte,
96820130170264590000.
E' quindi comprovato, in difetto di prova contraria, che il plico contenente la cartella in questione è pervenuto all'indirizzo di ed è stato preso in consegna dal portiere. CP_1
Risulta agli atti un prospetto riepilogativo di raccomandate spedite tramite ufficio postale dall' , una delle quali è inviata Pt_1
all'indirizzo di in data 21 10 2013, ed è riferito alla CP_1
cartella suindicata, il cui numero è espressamente riportato. E' ragionevole presumere che si tratti quindi della raccomandata informativa che, secondo , era stata appunto spedita dopo la Pt_1
consegna del plico al portiere. Sul punto quindi la sentenza di primo grado ha errato.
In primo grado L' aveva affermato di aver utilizzato il mezzo Pt_1
della spedizione postale diretta.
L'esame degli atti conferma tale allegazione;
non risulta, cioè, che sia intervenuto un Ufficiale giudiziario, e che quindi sia stata pagina 7 di 10 PPE
seguita la procedura di cui alla L 890/1982. Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza di primo grado non è corretta.
Premesso che la possibilità di avvalersi della spedizione diretta a mezzo posta per la notifica degli atti di cui si tratta è pacificamente ammessa ( cfr art. 26 DPR 600/73; cfr altresì art 60 della stessa fonte;
Cass 34007/2019 fra le tante ), nell'avviso, ripetesi, si dà atto di aver consegnato direttamente il plico , in busta sigillata, al portiere. Non si dà quindi il caso di deposito del plico presso ufficio postale/casa comunale, come nei casi di c d irreperibilità relativa ( art. 140 cpc.; art 8 L 890/1982), ma di consegna diretta dell'atto a mani di persona che, secondo la legge, ha il ruolo di rimettere al destinatario quanto ricevuto. La consegna al portiere fornisce quindi una ragionevole aspettativa che l'atto,inteso nel senso di plico e contenuto, venga effettivamente conosciuto dal destinatario, raggiungendo così lo scopo della notifica.
Nel caso di spedizione diretta a mezzo ufficio postale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR 603/1973, la notifica si considera effettuata nel momento in cui le persone indicate dalla legge, tra cui proprio il portiere, sottoscrivono l'avviso di ricevimento. Pertanto, non sarebbe nemmeno necessaria la spedizione di una diversa raccomandata informativa.
D'altro canto, anche qualora si ritenesse applicata la procedura dell'art. 139 cpc, si osserva che la lettera della norma richiede la spedizione di una informativa, ma non menziona la sua ricezione che, quindi, letteralmente non si prevede che debba essere provata .
Secondo Cass SS UU n. 10012/2021, la prova della ricezione dell'informativa è dovuta nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 8 L 890/1982, oppure ex art. 140 cpc, ossia nei casi in cui il plico è depositato in ufficio postale o presso la casa comunale. pagina 8 di 10 PPE
Ne deriva che,nel caso di specie, in ogni caso non sarebbe stata necessaria la prova della ricezione della raccomandata,perché la raccomandata semplice costituisce elemento perfezionativo della fattispecie.
Si ribadisce , al riguardo, che nel prospetto informativo viene indicato l'oggetto dell'informativa medesima, ovvero la cartella in contestazione.
Si deve quindi ritenere che nel mese di ottobre 2013 il abbia CP_1
avuto contezza della cartella che ora oppone, affermando di non averla mai ricevuta, per consegna diretta al portiere e per spedizione della raccomandata che di ciò lo informava. La prescrizione del credito decorre quindi dal 2013, è interrotta nel
2016; l'intimazione di pagamento è quindi tempestiva.
Per quanto riguarda le censure e contestazioni riproposte in appello da . CP_1
L'appellato ribadisce di aver disconosciuto, in primo grado, la documentazione prodotta da e Pt_1 Pt_2
Non risulta però agli atti un disconoscimento formalmente valido, ma, semmai, una generica affermazione globalmente riferita a tutti gli atti prodotti dagli avversari in quanto “ unilaterali”. Come più volte chiarito, un disconoscimento generale, non specifico, non circostanziato, non può assumere valore alcuno ( cfr fra le tante
Cass VI n 12794/2021).
E', infine, pacifico che la parte pubblica creditrice possa validamente produrre in giudizio copia degli atti, senza essere gravata dall'onere di depositare gli originali, e in forma integrale;
ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, abbia attestato la conformità di quanto depositato agli originali cartacei
( cfr, nell'ambito di giurisprudenza pacifica: Cass 3212/2017).
La sentenza va quindi riformata. pagina 9 di 10 PPE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in euro 1.800, per il primo grado e 3.500,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore di ciascuno degli appellanti Si dispone la distrazione delle somme liquidate per a favore del legale dell'Agenzia, dichiaratosi CP_2
antistatario. Si dà atto che nel dispositivo la distrazione non è menzionata per mero errore di trascrizione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc,
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1263/2023, respinge le domande proposte da in primo grado. Controparte_1
Condanna alle spese dei due gradi di giudizio in Controparte_1
favore di e di che liquida,per entrambi i gradi, nella CP_2 Pt_2
somma di euro 5.300,00. oltre spese generali ed oneri di legge in favore di e di euro 5.300,00 oltre spese generali ed oneri di CP_2
legge in favore di . Pt_2
Milano 11 dicembre 2023
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Monica Vitali
pagina 10 di 10
Sentenza n 1175/2023
N. R.G. registro generale appello lavoro 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Monica Vitali Presidente dr. Benedetta Pattumelli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n 1263/2023 estensore Giudice Dr Atanasio, iscritta al n. r.g. 977/2023 cui è stato riunito r g 995/2023, discussa all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2023 , promossa da
.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIULLI FABIO , elettivamente domiciliato in
Cagliari Via Grazia Deledda 74 presso il difensore , quanto al ricorso rg 977/2023
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Cancelleria , quanto al ricorso RG
995/23
pagina 1 di 10 PPE
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FORTE SIMONE elettivamente domiciliato in Milano Galleria San Babila
4/a presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Parte_3 PER Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, voglia riformare la sentenza gravata in ragione di tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione spiegata dal Sig. avverso l'avviso CP_1
di intimazione n.06820229005900465000 e la cartella di pagamento n. 06820130170264590000, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio in relazione ai due gradi di giudizio, con l'aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10.03.2014, n. 55, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, e condanna del contribuente ex art. 96 c.p.c.
PER INPGI Voglia la Corte rigettare in toto le domande tutte proposte dal Sig in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1
con favore delle competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio pagina 2 di 10 [...]
preliminarmente, stante la pendenza, innanzi Parte_4
alla medesima Corte di Appello, di altro procedimento di gravame avverso la medesima sentenza e recante R.G. N.
995/2023, riunire quest'ultimo con il presente procedimento, più recente per data d'iscrizione. – dichiarare l'appello inammissibile ex art 434 c.p.c.; - NEL MERITO rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti;
- dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
MOTIVI IN FATTO
Il ha adito il Tribunale di Milano chiedendo dichiararsi la CP_1
nullità dell'intimazione di pagamento, relativa a cartella
06820130170264590000, emessa da con il n Parte_3
0682022900590046500, notificata il 26 5 2022 . Il debito si riferiva a mancata contribuzione ante 2009. Pt_2
aveva contestato la nullità sia dell'intimazione che CP_1
della cartella;
rispetto a quest'ultima aveva anche eccepito la mancata notifica. Contestata anche la mancanza del calcolo degli interessi come causa di nullità e la decadenza art. 25 DPR 602/1973.
Aveva comunque chiesto dichiararsi la prescrizione del credito.
Aveva infatti affermato che, ammesso che la cartella fosse stata a notificata il 21 10 2013, come allegato dal creditore, la prescrizione si era maturata nello stesso mese del 2018.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella. Ha rilevato come il documento depositato da sub CP_2
2 nel fascicolo di primo grado, comprovante appunto l'avvenuta notifica della cartella contestata, in realtà attestava solo che una raccomandata era stata consegnata nelle mani del portiere dello stabile in cui abitava . Il Tribunale ha ritenuto applicabile CP_1
l'art. 139 cpc, che richiede poi il successivo invio della pagina 3 di 10 PPE
raccomandata informativa. Non vi era agli atti la prova della ricevuta relativa alla spedizione di tale raccomandata, ma comunque nemmeno della sua ricezione.
ha proposto appello per i motivi che di seguito Parte_3
si illustrano. L'appello è stato rubricato con rg 977/23.
Anche ha proposto appello per i motivi che si vanno ad Pt_2
illustrare, rubricato con RG 995/2023.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza dell'11 12 2023 , previa riunione dei due procedimenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Si deve innanzitutto dichiarare l'infondatezza dell'eccezione ex art. 434 cpc formulata da parte appellata.
Come chiarito da oramai pacifica giurisprudenza, il rispetto della norma indicata non richiede l'uso di formule sacramentali particolari, né tantomeno è necessario ripercorrere passo per passo la sentenza impugnata. In un'ottica di razionalizzazione dell'appello, è sufficiente che l'appellante individui i passaggi della sentenza che ritiene di contestare ed i loro profili motivazionali, indicando contestualmente in modo comprensibile le ragioni del suo dissenso ed esplicitando in che modo tali motivi siano suscettibili di condurre ad un esito diverso ( cfr , tra le ultime, Corte Appello Milano 230/2023).
Sotto tali profili, entrambi gli appelli sono chiari ed esaurienti, adempiendo quindi ai precetti imposti dalla norma codicistica pagina 4 di 10 PPE
E' quindi possibile esaminare il merito delle doglianze formulate dagli appellanti.
L' ritiene, come primo motivo di appello, che il primo Pt_1
Giudice ha errato nell'affermare che non vi era prova della ricezione della raccomandata, riportandosi al proprio documento depositato come doc 2 del fascicolo di parte. Sostiene , in realtà, che l'unico adempimento da osservare era la spedizione della raccomandata di avviso, in quanto, a norma di legge, non è richiesta una raccomandata con ricevuta di ritorno .
Contesta poi che il Tribunale non abbia dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto proposta oltre 20 giorni la notifica dell'intimazione. Si tratterebbe infatti, secondo l'appellante , di opposizione proposta ex art. 617 cpc, relativa a contestazioni formali sulla regolarità del titolo.
Ad ogni modo, il pagamento della somma di cui in cartella era stato già richiesto da con altro atto di intimazione , notificato il CP_2
18. 4. 2016 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come da documenti 3 e 4 del fascicolo di primo grado, identificati in quello di appello ai numeri 13 e 14 .
In ogni caso, afferma, nel 2016 si era proceduto a pignoramento presso terzi per le stesse somma, come da documento prodotto in primo grado al n 5 primo grado, (in appello al n 15) ; tanto che nel 2019
ne aveva chiesto la definizione agevolata. CP_1
Insiste sulla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il contribuente che impugna l'estratto di ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito è tenuto alla notifica nei confronti dell'ente impositore .
Ripropone infine poi integralmente le difese di primo grado e quindi contesta il maturarsi della prescrizione sia per effetto dell'art. 1, commi 618/623, della L. F . 2014 n. 147/2013 per il periodo dal 1 1 2014 al 15. 6 2014 , in ragione della interruzione derivante dalla notifica dell'avviso di intimazione e dal pagina 5 di 10 PPE
pignoramento ( 2016), sia a causa delle successive proroghe disposte fino al 31. 12. 2023 per effetto dell'art 68 DL 18/2020 . Contesta vi sia necessità di depositare l'originale della cartella con obbligo di conservazione e difende la validità degli atti notificati a mezzo pec - anche se, nel caso di specie, tutte le notifiche sono cartacee. Contesta sia applicabile l'art. 25 DPR 602/1973 in quanto credito previdenziale e che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi possa rappresentare nullità dell'intimazione di pagamento. La relativa eccezione , comunque, non
è stata riproposta da parte appellata nel costituirsi, al pari di quella relativa alla decadenza ex art. 25 citato.
Le censure proposta da sono sostanzialmente analoghe a quelle Pt_2
di tranne che l'istituto previdenziale sostiene Parte_3
che si sarebbe fatto ricorso, per la notifica, alla spedizione diretta tramite ufficio postale;
il che eliminerebbe ogni necessità di spedire ulteriore raccomandata, con o senza avviso di ricezione.
Deposita poi numerose note inviate a , anche dopo l'iscrizione CP_1
a ruolo del credito di cui si tratta, come prova di conoscenza del debito e quindi di interruzione di qualsiasi prescrizione.
La documentazione prodotta da entrambe le parti per dimostrare l'interruzione della prescrizione post notifica del 2013 è poco risolutiva. Le numerose note comunicate a da parte di CP_1 Pt_2
per esempio, non contengono menzione espressa del credito per cui si procede;
per buona parte si tratta di richieste di trasmissione di dichiarazione dei redditi, cui obbedisce chiedendo che la “ CP_1
eventuale” somma dovuta sia poi rateizzata. Difetta la presenza di una specifica istanza di rateizzazione o definizione agevolata post
2013. In realtà, l'unico vero atto avente valore di certa interruzione è rappresentato dalla raccomandata del 2016, in atti, di cui nessuno contesta contenuto o ricezione.
pagina 6 di 10 PPE
Nemmeno l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado convince, posto che contesta sì irregolarità formali, ma soprattutto CP_1
la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione.
Il punto nodale della vicenda, quindi, risiede nella corretta interpretazione della procedura di notifica seguita e quindi nella valutazione del documento attestante la consegna della cartella nel
2013.
Agli atti risulta che, in data 19 10 2013, è stata spedito un plico raccomandato da parte di per Agenzia a presso Testimone_1 CP_1
l'indirizzo in cui all'epoca risiedeva, ricevuto da Persona_1
portiere dello stabile addetto alla ricezione, che prende in consegna la busta sigillata, e sottoscrive la ricevuta.
In basso a destra , sull'avviso di ricevimento , si trova riprodotto il numero della cartella per cui si controverte,
96820130170264590000.
E' quindi comprovato, in difetto di prova contraria, che il plico contenente la cartella in questione è pervenuto all'indirizzo di ed è stato preso in consegna dal portiere. CP_1
Risulta agli atti un prospetto riepilogativo di raccomandate spedite tramite ufficio postale dall' , una delle quali è inviata Pt_1
all'indirizzo di in data 21 10 2013, ed è riferito alla CP_1
cartella suindicata, il cui numero è espressamente riportato. E' ragionevole presumere che si tratti quindi della raccomandata informativa che, secondo , era stata appunto spedita dopo la Pt_1
consegna del plico al portiere. Sul punto quindi la sentenza di primo grado ha errato.
In primo grado L' aveva affermato di aver utilizzato il mezzo Pt_1
della spedizione postale diretta.
L'esame degli atti conferma tale allegazione;
non risulta, cioè, che sia intervenuto un Ufficiale giudiziario, e che quindi sia stata pagina 7 di 10 PPE
seguita la procedura di cui alla L 890/1982. Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza di primo grado non è corretta.
Premesso che la possibilità di avvalersi della spedizione diretta a mezzo posta per la notifica degli atti di cui si tratta è pacificamente ammessa ( cfr art. 26 DPR 600/73; cfr altresì art 60 della stessa fonte;
Cass 34007/2019 fra le tante ), nell'avviso, ripetesi, si dà atto di aver consegnato direttamente il plico , in busta sigillata, al portiere. Non si dà quindi il caso di deposito del plico presso ufficio postale/casa comunale, come nei casi di c d irreperibilità relativa ( art. 140 cpc.; art 8 L 890/1982), ma di consegna diretta dell'atto a mani di persona che, secondo la legge, ha il ruolo di rimettere al destinatario quanto ricevuto. La consegna al portiere fornisce quindi una ragionevole aspettativa che l'atto,inteso nel senso di plico e contenuto, venga effettivamente conosciuto dal destinatario, raggiungendo così lo scopo della notifica.
Nel caso di spedizione diretta a mezzo ufficio postale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR 603/1973, la notifica si considera effettuata nel momento in cui le persone indicate dalla legge, tra cui proprio il portiere, sottoscrivono l'avviso di ricevimento. Pertanto, non sarebbe nemmeno necessaria la spedizione di una diversa raccomandata informativa.
D'altro canto, anche qualora si ritenesse applicata la procedura dell'art. 139 cpc, si osserva che la lettera della norma richiede la spedizione di una informativa, ma non menziona la sua ricezione che, quindi, letteralmente non si prevede che debba essere provata .
Secondo Cass SS UU n. 10012/2021, la prova della ricezione dell'informativa è dovuta nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 8 L 890/1982, oppure ex art. 140 cpc, ossia nei casi in cui il plico è depositato in ufficio postale o presso la casa comunale. pagina 8 di 10 PPE
Ne deriva che,nel caso di specie, in ogni caso non sarebbe stata necessaria la prova della ricezione della raccomandata,perché la raccomandata semplice costituisce elemento perfezionativo della fattispecie.
Si ribadisce , al riguardo, che nel prospetto informativo viene indicato l'oggetto dell'informativa medesima, ovvero la cartella in contestazione.
Si deve quindi ritenere che nel mese di ottobre 2013 il abbia CP_1
avuto contezza della cartella che ora oppone, affermando di non averla mai ricevuta, per consegna diretta al portiere e per spedizione della raccomandata che di ciò lo informava. La prescrizione del credito decorre quindi dal 2013, è interrotta nel
2016; l'intimazione di pagamento è quindi tempestiva.
Per quanto riguarda le censure e contestazioni riproposte in appello da . CP_1
L'appellato ribadisce di aver disconosciuto, in primo grado, la documentazione prodotta da e Pt_1 Pt_2
Non risulta però agli atti un disconoscimento formalmente valido, ma, semmai, una generica affermazione globalmente riferita a tutti gli atti prodotti dagli avversari in quanto “ unilaterali”. Come più volte chiarito, un disconoscimento generale, non specifico, non circostanziato, non può assumere valore alcuno ( cfr fra le tante
Cass VI n 12794/2021).
E', infine, pacifico che la parte pubblica creditrice possa validamente produrre in giudizio copia degli atti, senza essere gravata dall'onere di depositare gli originali, e in forma integrale;
ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, abbia attestato la conformità di quanto depositato agli originali cartacei
( cfr, nell'ambito di giurisprudenza pacifica: Cass 3212/2017).
La sentenza va quindi riformata. pagina 9 di 10 PPE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in euro 1.800, per il primo grado e 3.500,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore di ciascuno degli appellanti Si dispone la distrazione delle somme liquidate per a favore del legale dell'Agenzia, dichiaratosi CP_2
antistatario. Si dà atto che nel dispositivo la distrazione non è menzionata per mero errore di trascrizione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc,
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1263/2023, respinge le domande proposte da in primo grado. Controparte_1
Condanna alle spese dei due gradi di giudizio in Controparte_1
favore di e di che liquida,per entrambi i gradi, nella CP_2 Pt_2
somma di euro 5.300,00. oltre spese generali ed oneri di legge in favore di e di euro 5.300,00 oltre spese generali ed oneri di CP_2
legge in favore di . Pt_2
Milano 11 dicembre 2023
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Monica Vitali
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