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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00368833 61 000, notificatagli in data 29 novembre 2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.258,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità
2009, 2010, 2011 e 2012, oltre accessori, su incarico dell'ente creditore Società_1 S.p.a. in Liquidazione.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui: 1) Difetto e/o nullità di notificazione degli atti prodromici, in particolare dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella, e conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
2) Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento stessa, per omessa compilazione della relata di notifica;
3) Mancata sottoscrizione della cartella;
4) Difetto di motivazione;
5) Violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio sia l'ente impositore Società_1 S.p.a. in Liquidazione, sia l'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Società_1 S.p.a. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento n. 281669), asseritamente notificato in data 04/11/2019, atto che avrebbe interrotto la prescrizione. Contestava, pertanto, l'eccezione di prescrizione, ritenendo il proprio operato legittimo.
L'AdeR eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa e alla prescrizione del credito maturata prima della consegna del ruolo, contestando altresì i vizi formali della cartella ad essa imputati.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nelle proprie difese, ribadendo in particolare l'eccezione di prescrizione e quella di nullità della notifica della cartella.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente impositore. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Poiché il ricorrente contesta proprio la mancata ricezione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento), è sua piena facoltà far valere tale vizio, e le sue conseguenze in termini di prescrizione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, unico atto di cui ha avuto conoscenza. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
I crediti per i tributi locali, quale è la Tassa Rifiuti, si prescrivono nel termine breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrenti dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4283/2010). Nel caso di specie, la pretesa creditoria si riferisce alle annualità dal 2009 al 2012. La cartella di pagamento
è stata notificata solo in data 29 novembre 2024, quando il termine quinquennale era ampiamente decorso per tutte le annualità richieste.
L'ente creditore Società_1 S.p.a. sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 281669 in data 4 novembre 2019. Tuttavia, a fronte della specifica contestazione del ricorrente di non aver mai ricevuto tale atto, gravava sull'ente l'onere di fornire la prova del perfezionamento della notifica, secondo le forme di legge. Tale prova non è stata fornita in modo completo e rituale nel presente giudizio. La mera produzione di un estratto di ruolo o di una ricevuta postale non è sufficiente a dimostrare il corretto espletamento dell'intero procedimento notificatorio, in particolare, in caso di notifica a mezzo posta con "compiuta giacenza", la prova dell'invio della prescritta Comunicazione di Nominativo_1 (C.A.N.).
In assenza della prova certa di un valido atto interruttivo, il termine di prescrizione deve ritenersi decorso alla data di notifica della cartella impugnata. La pretesa creditoria è, pertanto, estinta per prescrizione.
Ad abundantiam, il ricorso risulta fondato anche sotto l'assorbente profilo della nullità della notificazione della cartella di pagamento.
Il ricorrente ha eccepito la mancata compilazione della relata di notifica sulla copia della cartella a lui consegnata, con particolare riferimento all'omessa indicazione della data di notifica. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'Agente della Riscossione.
E la relata di notifica, da apporre sia sull'originale che sulla copia dell'atto, costituisce un elemento essenziale del procedimento notificatorio. La sua omissione o incompletezza, in particolare la mancanza della data di consegna sulla copia destinata al contribuente, determina una nullità insanabile della notifica, in quanto impedisce al destinatario di avere conoscenza certa del *dies a quo* per l'esercizio del proprio diritto di difesa e per l'impugnazione dell'atto nei termini perentori di legge. Il S.C. ha statuito che
"....se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione" (Cass., Sentenza n. 398/2012). Né può ritenersi che la proposizione del ricorso abbia sanato tale vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in casi di vizi così gravi che incidono sulla stessa possibilità di computare i termini di impugnazione, la sanatoria non può operare retroattivamente, ma al più *ex nunc*, dal momento della costituzione in giudizio del contribuente. L'atto, pertanto, nasce viziato e tale rimane.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti rende superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste solidalmente a carico dei resistenti, stante il comune interesse al rigetto del ricorso, e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1058/2025 R.G., provvede ed accoglie il ricorso, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00368833 61 000.
Condanna i resistenti Società_1 S.p.a. in Liquidazione e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NI NI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036883361000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00368833 61 000, notificatagli in data 29 novembre 2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.258,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità
2009, 2010, 2011 e 2012, oltre accessori, su incarico dell'ente creditore Società_1 S.p.a. in Liquidazione.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui: 1) Difetto e/o nullità di notificazione degli atti prodromici, in particolare dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella, e conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
2) Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento stessa, per omessa compilazione della relata di notifica;
3) Mancata sottoscrizione della cartella;
4) Difetto di motivazione;
5) Violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio sia l'ente impositore Società_1 S.p.a. in Liquidazione, sia l'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Società_1 S.p.a. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento n. 281669), asseritamente notificato in data 04/11/2019, atto che avrebbe interrotto la prescrizione. Contestava, pertanto, l'eccezione di prescrizione, ritenendo il proprio operato legittimo.
L'AdeR eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa e alla prescrizione del credito maturata prima della consegna del ruolo, contestando altresì i vizi formali della cartella ad essa imputati.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nelle proprie difese, ribadendo in particolare l'eccezione di prescrizione e quella di nullità della notifica della cartella.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente impositore. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Poiché il ricorrente contesta proprio la mancata ricezione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento), è sua piena facoltà far valere tale vizio, e le sue conseguenze in termini di prescrizione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, unico atto di cui ha avuto conoscenza. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
I crediti per i tributi locali, quale è la Tassa Rifiuti, si prescrivono nel termine breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrenti dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4283/2010). Nel caso di specie, la pretesa creditoria si riferisce alle annualità dal 2009 al 2012. La cartella di pagamento
è stata notificata solo in data 29 novembre 2024, quando il termine quinquennale era ampiamente decorso per tutte le annualità richieste.
L'ente creditore Società_1 S.p.a. sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 281669 in data 4 novembre 2019. Tuttavia, a fronte della specifica contestazione del ricorrente di non aver mai ricevuto tale atto, gravava sull'ente l'onere di fornire la prova del perfezionamento della notifica, secondo le forme di legge. Tale prova non è stata fornita in modo completo e rituale nel presente giudizio. La mera produzione di un estratto di ruolo o di una ricevuta postale non è sufficiente a dimostrare il corretto espletamento dell'intero procedimento notificatorio, in particolare, in caso di notifica a mezzo posta con "compiuta giacenza", la prova dell'invio della prescritta Comunicazione di Nominativo_1 (C.A.N.).
In assenza della prova certa di un valido atto interruttivo, il termine di prescrizione deve ritenersi decorso alla data di notifica della cartella impugnata. La pretesa creditoria è, pertanto, estinta per prescrizione.
Ad abundantiam, il ricorso risulta fondato anche sotto l'assorbente profilo della nullità della notificazione della cartella di pagamento.
Il ricorrente ha eccepito la mancata compilazione della relata di notifica sulla copia della cartella a lui consegnata, con particolare riferimento all'omessa indicazione della data di notifica. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'Agente della Riscossione.
E la relata di notifica, da apporre sia sull'originale che sulla copia dell'atto, costituisce un elemento essenziale del procedimento notificatorio. La sua omissione o incompletezza, in particolare la mancanza della data di consegna sulla copia destinata al contribuente, determina una nullità insanabile della notifica, in quanto impedisce al destinatario di avere conoscenza certa del *dies a quo* per l'esercizio del proprio diritto di difesa e per l'impugnazione dell'atto nei termini perentori di legge. Il S.C. ha statuito che
"....se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione" (Cass., Sentenza n. 398/2012). Né può ritenersi che la proposizione del ricorso abbia sanato tale vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in casi di vizi così gravi che incidono sulla stessa possibilità di computare i termini di impugnazione, la sanatoria non può operare retroattivamente, ma al più *ex nunc*, dal momento della costituzione in giudizio del contribuente. L'atto, pertanto, nasce viziato e tale rimane.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti rende superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste solidalmente a carico dei resistenti, stante il comune interesse al rigetto del ricorso, e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1058/2025 R.G., provvede ed accoglie il ricorso, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00368833 61 000.
Condanna i resistenti Società_1 S.p.a. in Liquidazione e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NI NI