Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 156
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione poiché l'ente impositore non ha fornito prova certa della valida notifica dell'atto interruttivo (intimazione di pagamento), rendendo decorso il termine quinquennale prima della notifica della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Nullità della notificazione della cartella di pagamento

    Il giudice ha accolto la censura, ritenendo che l'omessa indicazione della data di consegna sulla copia della cartella consegnata al contribuente determini una nullità insanabile della notifica, impedendo il computo dei termini per l'impugnazione, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sentenza n. 398/2012).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 156
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 156
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo