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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1899 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. AVERSA ANNA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA ALBERTO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il [...], e Per_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di trasferire la propria residenza ove riterrà opportuno, prestandosi, sin da ora, il consenso al rilascio dei passaporti e dei relativi visti, nonché al compimento di viaggi e trasferimenti, per motivi di lavoro o di diletto, nel territorio dello Stato ed all'estero con il solo obbligo di darsi comunicazione di ogni loro trasferimento;
2. La casa coniugale sita in Messina, Via Centonze n.120 di proprietà del dott.
è assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi e alle suppellettili, che vi CP_1 Parte_1
abiterà unitamente alla prole;
3. Il dott. si obbliga al pagamento della rata di mutuo CP_1
acceso per l'acquisto della casa coniugale, delle utenze, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie. Inoltre si obbliga al pagamento integrale delle eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui necessiterà il suddetto immobile, preventivamente comunicate e concordate con la coniuge. Quando la sig.ra reperirà un'occupazione da cui deriva Pt_1
un reddito mensile dimostrabile, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartite al 75% il dott. ed il restante 25% la sig.ra 4. Le figlie minori sono CP_1 Pt_1
affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi, con elezione privilegiata presso la casa coniugale, ove risiederanno unitamente alla madre. Tenendo conto dell'età delle minori e delle particolari esigenze delle stesse, legate al contesto sociale, ai rapporti e alle frequentazioni amicali, si propongono le seguenti modalità:
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: a) Il padre terrà con sé le figlie minori per due pomeriggi la settimana dalle ore 17 alle ore 20,00 da concordare in ragione dei turni di lavoro e tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
b) Il padre terrà con sé le minori per due weekend al mese alternati dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, tenendo conto le esigenze delle minori ed eventuali impegni scolastici ed extrascolastici;
c) Le minori trascorreranno alternativamente con i genitori le festività di
Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile e 1 Maggio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, considerando la necessità e volontà delle minori a trascorrere alcune delle suddette festività con gli amici o partecipando a gite fuori porta;
le ricorrenze dei figli, quali compleanni e onomastici verranno trascorse alternativamente a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
per le ricorrenze attinenti i singoli genitori: compleanno, onomastico, festa del papà o della mamma, affidamento dei figli con il singolo genitore;
nelle vacanze estive il padre terrà le figlie per 15 giorni, anche frazionati in due settimane non consecutive, in periodi che verranno previamente concordati tra gli stessi e previa disponibilità delle figlie minori;
6) Il dott. si obbliga CP_1
a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €1000,00 a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie minori a mezzo bonifico bancario da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
le spese straordinarie relative alle minori saranno preventivamente concordate e sostenute integralmente dal dott. fino a quando la sig.ra CP_1
non reperirà un'occupazione da cui deriva un reddito mensile dimostrabile. Al Pt_1
verificarsi della suddetta condizione, le spese straordinarie relative alle figlie minori saranno ripartite al 75% a carico del dott. ed il restante 25% a carico della sig.ra Le CP_1 Pt_1
spese straordinarie, secondo le indicazioni del CNF, da sostenere su accordo dei coniugi, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative ad iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite SSN di particolare rilevanza, come ortodonzia, apparecchi odontotecnici, o similari. Per spese straordinarie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN, le spese per prestazioni sanitarie convenzionate urgenti o indifferibili;
le spese per l'acquisto di farmaci;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
le spese per le cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato;
nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, le parti si impegnano, in caso di disaccordo su spese straordinarie adottabili indipendentemente dal consenso di entrambi i genitori, a valutare le ragioni del dissenso, l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse. 7) Il dott. si CP_1
obbliga a corrispondere in favore della coniuge un assegno di mantenimento pari ad € 500,00
a mezzo bonifico bancario da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, fino a quando la sig.ra non reperirà un'occupazione da cui deriva un reddito mensile Pt_1
dimostrabile. 8) Il dott. si obbliga al pagamento del 75% delle spese relative al CP_1
mantenimento, nutrimento, visite veterinarie, cure farmaceutiche, interventi chirurgici urgenti ed indifferibili, di n. 2 animali domestici, ed di cui sarà esclusiva curatrice la CP_2 Per_3
sig.ra previamente autorizzate dal dott. 9) Il dott. si obbliga al Pt_1 CP_1 CP_1
pagamento del 50% della rata di mutuo acceso per la ristrutturazione della residenza estiva, sita in Spadafora Via Vico II Arcipretato n.11/D di cui è esclusiva proprietaria la sig.ra
10)Il dott. si obbliga al pagamento delle rate condominiali ordinarie ed al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese condominiali straordinarie, scadute e non corrisposte durante la convivenza coniugale, nonché il pagamento delle somme dovute a titolo di spese straordinarie, deliberate durante la convivenza coniugale, relative all'immobile sito in
Spadafora Via Vico II Arcipretato n.11/D, di cui al superiore punto 9. 11)Il dott. si CP_1
obbliga al pagamento della rata di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Tg
FL568AJ di proprietà ed in uso alla sig.ra le cui rate ricadono sul conto corrente Pt_1
intestato alla sig.ra nonché al pagamento del bollo e Parte_2
dell'assicurazione. Per l'effetto il dott. mensilmente, provvederà a versare sul conto CP_1
corrente della sig.ra l'importo pari ad € 210,75”. Parte_2
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
SI (ME) il 29/01/1977, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1899 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. AVERSA ANNA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA ALBERTO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il [...], e Per_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di trasferire la propria residenza ove riterrà opportuno, prestandosi, sin da ora, il consenso al rilascio dei passaporti e dei relativi visti, nonché al compimento di viaggi e trasferimenti, per motivi di lavoro o di diletto, nel territorio dello Stato ed all'estero con il solo obbligo di darsi comunicazione di ogni loro trasferimento;
2. La casa coniugale sita in Messina, Via Centonze n.120 di proprietà del dott.
è assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi e alle suppellettili, che vi CP_1 Parte_1
abiterà unitamente alla prole;
3. Il dott. si obbliga al pagamento della rata di mutuo CP_1
acceso per l'acquisto della casa coniugale, delle utenze, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie. Inoltre si obbliga al pagamento integrale delle eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui necessiterà il suddetto immobile, preventivamente comunicate e concordate con la coniuge. Quando la sig.ra reperirà un'occupazione da cui deriva Pt_1
un reddito mensile dimostrabile, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartite al 75% il dott. ed il restante 25% la sig.ra 4. Le figlie minori sono CP_1 Pt_1
affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi, con elezione privilegiata presso la casa coniugale, ove risiederanno unitamente alla madre. Tenendo conto dell'età delle minori e delle particolari esigenze delle stesse, legate al contesto sociale, ai rapporti e alle frequentazioni amicali, si propongono le seguenti modalità:
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: a) Il padre terrà con sé le figlie minori per due pomeriggi la settimana dalle ore 17 alle ore 20,00 da concordare in ragione dei turni di lavoro e tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
b) Il padre terrà con sé le minori per due weekend al mese alternati dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, tenendo conto le esigenze delle minori ed eventuali impegni scolastici ed extrascolastici;
c) Le minori trascorreranno alternativamente con i genitori le festività di
Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile e 1 Maggio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, considerando la necessità e volontà delle minori a trascorrere alcune delle suddette festività con gli amici o partecipando a gite fuori porta;
le ricorrenze dei figli, quali compleanni e onomastici verranno trascorse alternativamente a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
per le ricorrenze attinenti i singoli genitori: compleanno, onomastico, festa del papà o della mamma, affidamento dei figli con il singolo genitore;
nelle vacanze estive il padre terrà le figlie per 15 giorni, anche frazionati in due settimane non consecutive, in periodi che verranno previamente concordati tra gli stessi e previa disponibilità delle figlie minori;
6) Il dott. si obbliga CP_1
a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €1000,00 a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie minori a mezzo bonifico bancario da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
le spese straordinarie relative alle minori saranno preventivamente concordate e sostenute integralmente dal dott. fino a quando la sig.ra CP_1
non reperirà un'occupazione da cui deriva un reddito mensile dimostrabile. Al Pt_1
verificarsi della suddetta condizione, le spese straordinarie relative alle figlie minori saranno ripartite al 75% a carico del dott. ed il restante 25% a carico della sig.ra Le CP_1 Pt_1
spese straordinarie, secondo le indicazioni del CNF, da sostenere su accordo dei coniugi, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative ad iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite SSN di particolare rilevanza, come ortodonzia, apparecchi odontotecnici, o similari. Per spese straordinarie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN, le spese per prestazioni sanitarie convenzionate urgenti o indifferibili;
le spese per l'acquisto di farmaci;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
le spese per le cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato;
nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, le parti si impegnano, in caso di disaccordo su spese straordinarie adottabili indipendentemente dal consenso di entrambi i genitori, a valutare le ragioni del dissenso, l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse. 7) Il dott. si CP_1
obbliga a corrispondere in favore della coniuge un assegno di mantenimento pari ad € 500,00
a mezzo bonifico bancario da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, fino a quando la sig.ra non reperirà un'occupazione da cui deriva un reddito mensile Pt_1
dimostrabile. 8) Il dott. si obbliga al pagamento del 75% delle spese relative al CP_1
mantenimento, nutrimento, visite veterinarie, cure farmaceutiche, interventi chirurgici urgenti ed indifferibili, di n. 2 animali domestici, ed di cui sarà esclusiva curatrice la CP_2 Per_3
sig.ra previamente autorizzate dal dott. 9) Il dott. si obbliga al Pt_1 CP_1 CP_1
pagamento del 50% della rata di mutuo acceso per la ristrutturazione della residenza estiva, sita in Spadafora Via Vico II Arcipretato n.11/D di cui è esclusiva proprietaria la sig.ra
10)Il dott. si obbliga al pagamento delle rate condominiali ordinarie ed al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese condominiali straordinarie, scadute e non corrisposte durante la convivenza coniugale, nonché il pagamento delle somme dovute a titolo di spese straordinarie, deliberate durante la convivenza coniugale, relative all'immobile sito in
Spadafora Via Vico II Arcipretato n.11/D, di cui al superiore punto 9. 11)Il dott. si CP_1
obbliga al pagamento della rata di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Tg
FL568AJ di proprietà ed in uso alla sig.ra le cui rate ricadono sul conto corrente Pt_1
intestato alla sig.ra nonché al pagamento del bollo e Parte_2
dell'assicurazione. Per l'effetto il dott. mensilmente, provvederà a versare sul conto CP_1
corrente della sig.ra l'importo pari ad € 210,75”. Parte_2
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
SI (ME) il 29/01/1977, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.