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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 76 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'esito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del
19.09.25 tenuta ex art. 127 ter c.p.c promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA il 29.04.1977), e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. SERRANO' ROSINA, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA NAZIONALE
PENTIMELE n. 238, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 15/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 04/06/2005; -considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:10, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 04/06/2005; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(07.01.2009) e (08.12.2014), entrambi minori;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 15/01/2025 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 147, parte 2, serie A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
a) Affidamento condiviso dei figli minori: i figli e saranno affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata degli stessi presso la madre;
b) Assegnazione della casa coniugale, sita in RC in Contrada Saracinello Ravagnese
n.133, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla sig.ra che ci vivrà con Pt_2
i propri figli minori;
c) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e Pt_1 tenere i propri figli due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, in orario pomeridiano dalle ore 14:00, ed un fine settimana alternato sempre dalle ore 14:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, nonché ogni altro e/o diverso giorno che i coniugi riterranno opportuno, previo accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, invece, i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo di trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il trentuno agosto di ogni anno.
Nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno, alternativamente, con il padre o con la madre il periodo dal 21 fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal
30 dicembre fino al 06 gennaio, mentre per le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con uno dei genitori fino al giorno di Pasqua e con l'altro le festività successive, salvo diversi accordi tra i genitori;
d) I genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a rivedere il punto che precede durante la fase di crescita dei figli ed a seconda delle necessità e volontà degli stessi, in maniera tale da assicurare un'adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali di pari passo alla crescita dei minori;
e) Il padre potrà comunicare telefonicamente o con altri mezzi telematici con i figli quotidianamente;
f) I coniugi si impegnano a garantire e non ostacolare i rapporti tra i figli ed i parenti materni e paterni;
g) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sè i minori;
h) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
i) Porre carico del sig. un assegno mensile di € 500,00 a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento dei figli, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
inoltre, per il solo mese di dicembre di ciascun anno, il contributo sarà aumentato ad € 800,00;
j) Quanto all'assegno unico che ammonta oggi ad € 419,00, il sig. si impegna Pt_1
a versare il 50% dell'importo alla sig.ra unitamente e/o disgiuntamente al Pt_3
contributo al mantenimento mensile;
k) I coniugi sono titolari di n. 2 libretti postali cointestati, aventi n.
1-1193088802 e n.2-1286874613, con saldo attivo pari, alla data di deposito del presente ricorso, rispettivamente ad € 3.803,25 ed € 3.731,90. I genitori si impegnano a devolvere l'intero importo di cui al primo libretto in favore del figlio , mentre l'intero Per_1
importo del secondo libretto sarà devoluto alla figlia , previa integrazione della Per_2 quota di € 1.600,00, prelevata dai genitori dal libretto n.
2-1286874613 per esigenze familiari. Si impegnano, inoltre, ad estinguere i summenzionati rapporti, previa integrazione del dovuto, entro e non oltre 6 mesi dall'omologa della separazione;
l) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1
sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. A titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
m) I coniugi gestiranno le attività pomeridiane dei figli secondo le modalità riportate nei piani genitoriali allegati;
n) La casa familiare, di proprietà di ciascuno dei coniugi nella misura del 50%, resterà assegnata alla madre ma i coniugi si impegnano sin d'ora a donare ai figli le rispettive quote ovvero a trasferire il ricavato della eventuale vendita delle quote ad entrambi;
o) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
p) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 76 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'esito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del
19.09.25 tenuta ex art. 127 ter c.p.c promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA il 29.04.1977), e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. SERRANO' ROSINA, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA NAZIONALE
PENTIMELE n. 238, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 15/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 04/06/2005; -considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:10, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 04/06/2005; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(07.01.2009) e (08.12.2014), entrambi minori;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 15/01/2025 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 147, parte 2, serie A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
a) Affidamento condiviso dei figli minori: i figli e saranno affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata degli stessi presso la madre;
b) Assegnazione della casa coniugale, sita in RC in Contrada Saracinello Ravagnese
n.133, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla sig.ra che ci vivrà con Pt_2
i propri figli minori;
c) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e Pt_1 tenere i propri figli due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, in orario pomeridiano dalle ore 14:00, ed un fine settimana alternato sempre dalle ore 14:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, nonché ogni altro e/o diverso giorno che i coniugi riterranno opportuno, previo accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, invece, i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo di trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il trentuno agosto di ogni anno.
Nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno, alternativamente, con il padre o con la madre il periodo dal 21 fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal
30 dicembre fino al 06 gennaio, mentre per le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con uno dei genitori fino al giorno di Pasqua e con l'altro le festività successive, salvo diversi accordi tra i genitori;
d) I genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a rivedere il punto che precede durante la fase di crescita dei figli ed a seconda delle necessità e volontà degli stessi, in maniera tale da assicurare un'adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali di pari passo alla crescita dei minori;
e) Il padre potrà comunicare telefonicamente o con altri mezzi telematici con i figli quotidianamente;
f) I coniugi si impegnano a garantire e non ostacolare i rapporti tra i figli ed i parenti materni e paterni;
g) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sè i minori;
h) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
i) Porre carico del sig. un assegno mensile di € 500,00 a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento dei figli, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
inoltre, per il solo mese di dicembre di ciascun anno, il contributo sarà aumentato ad € 800,00;
j) Quanto all'assegno unico che ammonta oggi ad € 419,00, il sig. si impegna Pt_1
a versare il 50% dell'importo alla sig.ra unitamente e/o disgiuntamente al Pt_3
contributo al mantenimento mensile;
k) I coniugi sono titolari di n. 2 libretti postali cointestati, aventi n.
1-1193088802 e n.2-1286874613, con saldo attivo pari, alla data di deposito del presente ricorso, rispettivamente ad € 3.803,25 ed € 3.731,90. I genitori si impegnano a devolvere l'intero importo di cui al primo libretto in favore del figlio , mentre l'intero Per_1
importo del secondo libretto sarà devoluto alla figlia , previa integrazione della Per_2 quota di € 1.600,00, prelevata dai genitori dal libretto n.
2-1286874613 per esigenze familiari. Si impegnano, inoltre, ad estinguere i summenzionati rapporti, previa integrazione del dovuto, entro e non oltre 6 mesi dall'omologa della separazione;
l) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1
sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. A titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
m) I coniugi gestiranno le attività pomeridiane dei figli secondo le modalità riportate nei piani genitoriali allegati;
n) La casa familiare, di proprietà di ciascuno dei coniugi nella misura del 50%, resterà assegnata alla madre ma i coniugi si impegnano sin d'ora a donare ai figli le rispettive quote ovvero a trasferire il ricavato della eventuale vendita delle quote ad entrambi;
o) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
p) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna