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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. CHIERICI Parte_1
IOLANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DAVOLI ALESSIA, Controparte_1 la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_2
NECESSARIO
[...] nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 19.03.2009 relativamente al contributo al mantenimento e al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
, oggi maggiorenne. CP_2
1 Con comparsa di risposta depositata in data 14.11.2025, la resistente rappresentava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
− revocare integralmente l'obbligo di pagamento a carico del sig. della somma Parte_1 mensile di euro 600,00 in favore della sig.ra , quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia;
CP_2
− revocare la compartecipazione nella misura del 50% alle relative spese straordinarie
(scolastiche, mediche e sportive); - disporre che gli effetti della decisione decorrano dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'acquisizione, da parte di , della titolarità CP_2 dell'attività commerciale "Albero Azzurro" mediante cessione da parte della nonna materna, attuale titolare della sanitaria, consolidando definitivamente la propria autosufficienza economica,
− dare atto che le parti hanno già regolamentato ogni rapporto di credito/debito nulla avendo più reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione e, infine
− disporre che le spese e i compensi del presente giudizio siano integralmente a carico del sig.
. CP_2
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. CHIERICI Parte_1
IOLANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DAVOLI ALESSIA, Controparte_1 la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_2
NECESSARIO
[...] nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 19.03.2009 relativamente al contributo al mantenimento e al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
, oggi maggiorenne. CP_2
1 Con comparsa di risposta depositata in data 14.11.2025, la resistente rappresentava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
− revocare integralmente l'obbligo di pagamento a carico del sig. della somma Parte_1 mensile di euro 600,00 in favore della sig.ra , quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia;
CP_2
− revocare la compartecipazione nella misura del 50% alle relative spese straordinarie
(scolastiche, mediche e sportive); - disporre che gli effetti della decisione decorrano dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'acquisizione, da parte di , della titolarità CP_2 dell'attività commerciale "Albero Azzurro" mediante cessione da parte della nonna materna, attuale titolare della sanitaria, consolidando definitivamente la propria autosufficienza economica,
− dare atto che le parti hanno già regolamentato ogni rapporto di credito/debito nulla avendo più reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione e, infine
− disporre che le spese e i compensi del presente giudizio siano integralmente a carico del sig.
. CP_2
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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